Un nuovo finale per Turandot?

Tra le pieghe della nuova Legge di stabilità 2017, per ora disponibile solo nelle bozze diffuse in rete e datate 24 ottobre, potrebbe nascondersi un elemento in grado di contribuire a risolvere un problema già segnalato a suo tempo anche dalla Conferenza dei Direttori: le tasse di iscrizione degli studenti stranieri (soprattutto cinesi), che in base a precedenti disposizioni di legge (il D.L. 68/2012, art. 9) hanno seguito finora il meccanismo dell’ISEE, finendo il più delle volte per avvicinarsi allo zero.  Scriveva la Conferenza il 19 febbraio 2015:

«Basti pensare che, come AFAM, siamo il paese con maggiore domanda di studenti cinesi, ma l’unico Stato (mentre il privato italiano e cinese riesce invece a sfruttare bene la cosa e a guadagnarci lautamente) che riesce a trasformare questa ricchezza in una perdita economica (caricando sullo Stato i costi), grazie alla Legge sul diritto allo studio emanata solo due anni fa (DL. 68/2012, art. 9)».

E’ noto come invece in altri paesi europei gli studenti extra-UE paghino tasse di iscrizione considerevolmente più alte; ovviamente in Italia l’applicazione del meccanismo ISEE agli studenti extra-UE trova ovvie difficoltà, stante l’impossibilità di definire la loro capacità contributiva.

Riportiamo il testo dell’articolo 37 così come appare nelle bozze diffuse. Le istituzioni Afam avranno tempo fino il 31 marzo 2017 per adeguarsi: lo faranno (nel caso in cui l’articolo venisse confermato) o prevarranno altre logiche?

(Norme sulla contribuzione studentesca)

1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all’università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. Sono comunque ricompresi, all’interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

2. L’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale all’interno del regolamento di cui al comma 3. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

3. Ciascuna università statale, nell’esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni normative contenute nel presente articolo. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro la data del 31 marzo 2017. Il regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento, entro la data indicata, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, di seguito “ISEE”, calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro, e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 4, ma non anche quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi delle norme di cui ai commi 4 e 5, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale, od alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute per i ritardati versamenti.
8. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 1, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
9. Nel caso di studenti aventi la nazionalità di Stati non appartenenti all’Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati nei precedenti commi 2, 4, 5 e 6.
10. A decorrere dall’anno accademico 2020/21, i limiti di importo ISEE, di cui ai commi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.
11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato per l’anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2018, di 85 milioni di euro. Tale somma è ripartita, tra le università statali a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’anno accademico 2016/17 e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall’anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi del comma 4, moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all’università degli Studi di Trento.
13. Le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro la data del 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento, entro la predetta data, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra queste istituzioni, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

La condizione femminilenella musica colta contemporanea

Confesso che scrivere questo articolo è difficile. Tutte le volte che parlo dell’argomento sintetizzato dal titolo, i colleghi e le colleghe di Conservatorio hanno reazioni imbarazzanti, che vanno dall’accesso di furore di alcuni – di solito uomini – all’ironia di altri che tagliano corto, squittendo: «Tutte idiozie!»; dalla sospettosa incredulità alla bonarietà indulgente delle donne. Molte delle colleghe, e alcuni colleghi, aggiungono solitamente frasi di contenuto riferibile a quello che potremmo chiamare “complesso del Panda”. Che consiste nel vergognarsi o biasimare d’essere considerate specie protetta e nell’affermare orgogliosamente che tutti i meriti e le soddisfazioni professionali che conseguiamo giammai possano dipendere da caratteristiche personali insulse (?) come l’esser donne.

Diononvoglia…

(Breve digressione  – tutto pur di rimandare – se si considera che una certa formazione, i libri per studiare e un buono strumento su cui esercitarsi dipendono per esempio: a) dall’essere nato/a in un Paese “avanzato” b) dall’essere stati accolti/e da un ambiente familiare minimamente propenso alla cultura; c) dall’aver incontrato, magari per caso, persone disposte a sostenere i nostri sforzi, ecc., l’idea dei nostri meriti personali si fa piuttosto fuzzy.)

Tutti e tutte desideriamo essere rispettati/e, forse persino benvoluti/e, e possibilmente non incorrere nell’acredine e nella stizza di coloro che lavorano con noi. Dunque, pubblicare su un sito che raccoglie molte migliaia di docenti di musica questo intervento non solo è un grande sforzo, ma è in qualche modo il mio Rubicone.

Alea iact…

Nella Missa in cena domini di quest’anno – atto d’alto valore umano – papa Francesco ha lavato i piedi a una piccola rappresentanza di migranti, includendo quattro donne su dodici partecipanti. Il loro numero tradizionalmente si riferisce a quello degli apostoli di Cristo che, come si sa, erano tutti uomini, proprio come sacerdoti e vescovi della Chiesa cattolica romana. In questo contesto la presenza femminile (tre donne migranti e un’operatrice del centro di accoglienza) ha un valore educativo e simbolico. Indica una sensibilità. Ora, il valore emblematico della rappresentazione della donna nelle manifestazioni di alta cultura è ancora più grande: la cultura, nelle sue forme più alte, costruisce la società, la ispira, le indica il progresso o, almeno, scelte di consapevolezza. Un’analisi della presenza femminile nel contesto delle manifestazioni musicali riveste quindi un significato particolare e richiede un’attenta riflessione. Ma implica anche considerazioni concrete, di giustizia e di equità nella gestione dei finanziamenti alla cultura in ottica di genere. In soldoni… ecco appunto, si tratta di soldi, anche. Di remunerazione materiale, che sostiene la nostra esistenza, e di compensi immateriali, che ci nutrono del necessario riconoscimento professionale.

Oggi accade di rado che un organo di amministrazione pubblica sia composto da soli uomini e nelle leggi elettorali si tiene conto del sesso della rappresentanza politica. Parlando di lavoro, si considerano preoccupanti le discriminazioni dovute al gender pay gap, alla marginalizzazione e ai meccanismi di segregazione (verticale e orizzontale) nelle professioni femminili, agli squilibri nel Work – life balance. Ma quando si tratta del denaro pubblico destinato alla promozione della cultura, che dovrebbe dare riconoscimento alle professionalità e ai talenti artistici e musicali di uomini e donne in modo paritario, il discorso cambia. Si dimentica che il lavoro artistico è pur sempre lavoro, e che necessita di misure di tutela e riequilibrio.

Quante sono le donne che dirigono Enti lirici e Fondazioni? Quante siedono ai tavoli in cui si prendono decisioni sulle politiche culturali? Quante artiste sono presenti nelle stagioni di concerto del Paese? Quante compositrici sono eseguite nelle rassegne di musica contemporanea? Quante insegnanti raggiungono i vertici della propria professione e ricevono i relativi riconoscimenti? Quante masterclass sono tenute da artiste di chiara fama? Quante sono le orchestrali e le direttore d’orchestra? (Chiedo scusa ai molti puristi della grammatica italiana che allignano fra le/gli insegnanti, questa è proprio la parola che scelgo e prediligo). Quante musiciste sono chiamate a far parte di giurie di concorso? E via di seguito… i lettori e le lettrici sono in grado di appurarlo personalmente: è semplice, occorre solo pensarci, almeno qualche volta.

Domande impertinenti: i ruoli spettano a chi li merita. D’accordo, con qualche concessione al compromesso, al venire a patti con la sfera della politique politicienne…  come faremmo, se no? Torniamo all’investitura di sua Maestà? Senz’altro, con tutti i suoi difetti,  e la pur deprecabile corruzione dell’animo umano, il sistema è complessivamente meritocratico. E, come detto, nessuna donna, solista o compositrice, accetterebbe di essere inserita in una stagione di concerti solo perché donna. Lo aborrirebbe, e avrebbe di certo ragione.

Concesso.

Ma di strumentiste di talento e di compositrici raffinate – mi spiace per chi, in fondo in fondo, non ci crede – il mondo è veramente pieno! Eppure è facile verificare che le scelte culturali, organizzative e gestionali, che ricadono nella sfera decisionale della politica, non tengano conto in alcun modo del criterio di un’equa rappresentanza delle artiste nel mondo musicale.

Se si escludono dal computo le prime parti vocali assegnate a voci femminili o maschili per indicazione del compositore o della compositrice, che non sono soggette a scelta di genere, ci si accorge facilmente che se sei donna e canti hai maggiori probabilità di comparire con un ruolo di primo piano, cioè con il tuo nome sulle locandine, in opere e concerti. In questo senso nella storia degli ultimi tre secoli è cambiato poco. In Italia e all’estero, attrice, cantante o ballerina, sono i ruoli più riconosciuti alle donne nelle performing arts. Proprio come in televisione! Per tutte le altre la condizione di sottorappresentazione è la norma: rispetto al novero totale dei cartelloni, la presenza femminile è molto al di sotto sia della parità sia della ragionevole proporzione. Problema tanto diffuso, da essere, paradossalmente, invisibile.

Fin qui le considerazioni riguardanti la sfera professionale di coloro che hanno scelto la musica come progetto esistenziale e attività lavorativa. Ma quale impatto ha la presente situazione sui nostri allievi e allieve? Se esaminiamo la distribuzione per genere degli iscritti e delle iscritte ai Diplomi di primo livello dei nostri Conservatori, in base ai dati forniti dal MIUR per l’anno accademico 2015 – 2016, saltano agli occhi disparità macroscopiche. Non stupisce che gli studenti di contrabbasso siano 77 e le studenti 10, mentre per l’arpa il rapporto si capovolga con 72 allieve su un totale di 77. Ma tanta rigidità dovrebbe davvero lasciarci indifferenti? Se per il pianoforte le iscritte sono ben più della metà, nella musica elettronica le studenti sono soltanto 54 su 777 (circa il 7%). Alcune materie, poi, sono cruciali per la comprensione di questo fenomeno, indubbiamente di origine storica e sociale molto ampia, che pure attraversa le aule dei nostri Conservatori, senza che apparentemente nessuno/a faccia un plissé: la Direzione d’orchestra vede, per l’anno in corso, un totale di 132 studenti, sul quale le donne sono soltanto 19. Per la Composizione su un totale di 270 solo 38 sono donne. In entrambi i casi soltanto il 14%. Se si considera che le ingegnere italiane, ancora troppo poche, sono una ogni quattro (fonte Il sole 24 ore, Micaela Cappellini, 8 marzo 2016), si comprende la dimensione del problema, e la sua rilevanza nel futuro della musica.

Facciamo spallucce?

Lo stereotipo che vede la Direzione, la Composizione e le prassi tecnologiche più avanzate appannaggio privilegiato del sesso maschile dev’essere finalmente valicato. Determinante è il meccanismo del role model, ampiamente studiato in sociologia, cioè la rappresentazione delle donne nelle manifestazioni musicali in ruoli professionali più ampiamente diversificati. Si torna così al rilievo strategico di una presenza femminile qualificata nelle stagioni, che dovrebbe essere finalmente messa a tema a beneficio dell’avanzamento della società intera.

Cosa propongo?

Le quote di genere (per favore, non quote rosa), sì: negli Enti lirici, nei Teatri, nelle Fondazioni e nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale su modello dell’intervento, temporaneo, ma dotato d’importante spinta propulsiva della Legge Golfo-Mosca n. 120/2011. Le quote sono uno strumento importante, necessario negli enti culturali ancor più che nelle società per azioni, che producono e danno lavoro, ma non informano i valori civili di una comunità nazionale.

Fra le cosiddette azioni positive – intraprese da tutte le parti in causa, a iniziare dallo Stato, con Regioni ed enti locali, fino alle piccole associazioni culturali – la presentazione di programmi diversificati, che promuovano plurimi, e meno stereotipati, ruoli femminili e favoriscano una maggiore presenza di artiste, compositrici e direttore d’orchestra in tutte le stagioni di concerto e nei teatri. Inoltre l’inserimento nei programmi di studio e d’esame dei Conservatori della musica delle compositrici del passato e del presente, che incentivi anche alla (ri)scoperta delle tante autrici del repertorio storico e contemporaneo da studiare, eseguire e valorizzare.

È anzitutto questione di modelli che rinnovino la società e riequilibrino le ancor evidenti disparità fra uomini e donne sul piano culturale, ma ciò potrà avere effetti graduali e duraturi anche su una più equa distribuzione dei finanziamenti alla cultura in ottica di genere. Una diversa sensibilità su questi temi è innovazione e proiezione nel futuro.

 

Loredana Metta

“Buone pratiche”: gli effetti collaterali

Sono pervenute oggi le osservazioni di altri stakeholders a proposito del DDL Martini (Statizzazione ex-istituti musicali pareggiati), recentemente riscritto e ampliato attorno ai temi del “riordino” e della cosiddetta governance. 

Questi ultimi rimarcano come «gli ISIA [che, ricordiamo, per il Ministro rappresenterebbero una best practice di reclutamento: «Aggiungo, che ritengo da sempre che il modello di reclutamento degli ISIA costituisca una interessante best practice per l’AFAM, nonostante alcune questioni rimaste aperte sulla contrattualistica. Di tale modello intendo comunque tener conto nella prevista riforma del reclutamento» (dalla risposta alla sen. Idem a seguito dell’intervento del 21 giugno scorso in Senato)] non hanno organico per il personale docente, di conseguenza tutti i docenti sono incaricati attraverso contratto (CoCoCo) e il loro costo grava interamente sul fondo per il funzionamento. In questo senso i consistenti tagli al contributo per il funzionamento delle istituzioni AFAM hanno determinato negli ISIA una condizione ben più grave rispetto a quella delle altre istituzioni che hanno il personale docente a carico del Tesoro.

I continui tagli al contributo di funzionamento, che hanno ridotto della metà le risorse destinate agli ISIA in pochi anni, ha determinato per i quattro Istituti una condizione economica e amministrativa non più sostenibile.

Va inoltre considerato che il compenso orario per gli incarichi ai docenti è divenuto“ridicolo”, soprattutto se si considera che, proprio in base alle disposizioni ministeriali, questi incarichi sono basati sulle sole ore frontali di lezione, ma è chiesto agli incaricati di svolgere la “piena funzione docente”. Condizione, questa, che comporta per molti di loro la necessità di raddoppiare se non triplicare le ore di attività. Si determina inoltre una condizione d’incertezza normativa per quanto riguarda gli organi di governo che negli ISIA devono prevedere necessariamente la presenza di docenti con incarico annuale».

Nei giorni scorsi erano state depositate presso la settima commissione del Senato le osservazioni di

DDL Martini: gli emendamenti

 EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 322, 934, 972, 1616

Art. 1

G/322-934-972-1616NT/1/7MONTEVECCHISERRABLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante: Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

premesso che:

con l’articolo 1 del provvedimento in esame s’intende attuare una trasformazione già da tempo auspicata;

il problema e soprattutto l’urgenza che ne deriva, affinché detti istituti siano statizzati, implica un fattore economico-finanziario, dacché gli oneri gravano direttamente sul bilancio degli enti locali e pertanto, data la insita e crescente scarsità di risorse di cui sono già da tempo oggetto, rischiano il commissariamento;

considerato che:

i commi 1 e 5 dell’articolo 1 sopra citato prevedono rispettivamente la stipula di convenzioni tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e gli enti locali e l’emanazione di un decreto da parte dei Ministeri citati, per disciplinare e attuare il processo di statizzazione;

valutato che:

gli ex Istituti musicali pareggiati sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali che ora non sono più in grado di supportare le spese di mantenimento di questi importanti istituti;

si rende necessario, quindi, in questa fase avviare un percorso di collaborazione che renda la trasformazione agevole ed efficace, mediante la condivisione degli obiettivi e delle scelte, tra i soggetti interessati, soprattutto nel momento in cui saranno emanati dai Ministeri competenti i criteri e gli schemi delle convenzioni di cui al comma 2;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di coinvolgere enti rappresentativi degli enti locali, come l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nella fase di definizione delle modalità di statizzazione che saranno contenute nelle convenzioni che ciascun ente locale che ne farà richiesta dovrà sottoscrivere.

 

1.1IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508,» con le seguenti: «Gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)»;

b) al Titolo, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».

1.2GIANLUCA ROSSI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con i Ministeri» aggiungere le seguenti: «, e sentita l’ANCI,».

1.3PETRAGLIA

All’articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell’Istituzione stessa», aggiungere le seguenti: «, e sentita l’ANCI,».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «, e sentita l’ANCI,».

1.4IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sull’istituzione» con le seguenti: «sulla costituzione».

1.5ORRÙ

Al comma 4, dopo le parole: «Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)», aggiungere le seguenti: «in cui vengono integrate, altresì, le cattedre vacanti o rese indisponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alla dotazione organica delle Istituzioni di cui al comma 1».

1.6PUGLISIMARCUCCIDI GIORGIELENA FERRARAIDEMTOCCIZAVOLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni relative all’attribuzione alle Province o agli enti che ne assorbono le funzioni, delle competenze di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle industrie artistiche si applicano fino alla fine dell’anno accademico 2016-2017. Con il decreto di cui al comma 5 è definito lo schema di convenzione tra le Province o gli enti che ne assorbono le funzioni, lo Stato e le Istituzioni di cui al primo periodo per il mantenimento dell’onere finanziario relativo al funzionamento delle Istituzioni stesse».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3,» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4-bis».

1.7GIANLUCA ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione », aggiungere le seguenti parole: «, e sentita l’ANCI,».

1.8ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMGIANLUCA ROSSITOCCIZAVOLI

Al comma 5, dopo le parole: «ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti,», inserire le seguenti: «del numero degli studenti iscritti,».

1.9PELINOGIRO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica ”Gioacchino Rossini”, è di proprietà dello Stato.

5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente, valutato in 100.000 euro per l’anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.1ELENA FERRARAFASIOLO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Statizzazione della scuola di musica regionale in lingua slovena

«Glasbena Matica»)

        1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la scuola di musica regionale in lingua slovena ”Glasbena Matica” è statizzata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo l della presente legge e all’articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sull’articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001».

1.0.2CONTEVICECONTE

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasformazione delle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia in Scuole superiori di eccellenza per l’Alta formazione artistica)

        1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo l, in ragione della loro rilevanza storica, culturale ed artistica, le Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia sono trasformate, senza costi aggiunti vi per la finanza pubblica, in Scuole superiori di eccellenza per l’alta formazione artistica (S.S.E.A.F.A.), dotate di autonomia statutaria, didattica, organizzativa regolamentare, finanziaria e contabile. La costituzione delle Scuole superiori di eccellenza per l’alta formazione artistica avviene previa verifica, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento, stabiliti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2

G/322-934-972-1616NT/3/7BLUNDOMONTEVECCHISERRA

Il Senato,

in sede d’esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premesso che:

l’articolo 2 prevede una delega al Governo finalizzata al «riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

la riorganizzazione della «rete territoriale», di cui al comma 1, lettera a), prevede «la costituzione dei Politecnici delle arti […], in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di ”Istituti”, di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione dell’offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l’identità e il ruolo nel territorio»;

nella formazione professionalizzante, e nel rispetto dell’autonomia statutaria, didattica, organizzati va, regolamentare, finanziaria e contabile, i Politecnici provvedono alla formazione propedeutica di primo livello, all’espletamento dei corsi di secondo livello e all’attivazione dei corsi di terzo livello (dottorati di ricerca);

considerato che:

il comma 9 dell’articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplina i corsi a indirizzo musicale nella Scuola secondaria di primo grado, facendo così diventare in quest’ambito l’insegnamento di strumento materia curriculare; conseguentemente, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, è stata istituita la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media (A077);

considerato inoltre che:

il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui al sopra citato articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di incentivare e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi nell’intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai «Politecnici delle arti», affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all’accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l’istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali.

2.1BOCCHINOCAMPANELLA

Sopprimere l’articolo.

2.2BOCCHINOCAMPANELLA

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Compimento del processo di norma e riordino del sistema nazionale dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)

1. Al fine di portare a compimento la riforma ed il riordino del sistema nazionale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinate le materie di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d) e lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

2.3ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.4MONTEVECCHIBLUNDOSERRA

Al comma 1, sostituire le lettere dalla a) alla n) con le seguenti:

a) definizione degli organi di governo delle Istituzioni AFAM, prevedendo:

1) un direttore, con mandato unico di sei anni non rinnovabili e in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, su indicazione del consiglio direttivo fra i componenti di un elenco di personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’Alta Formazione artistica e musicale, stilato dallo stesso consiglio direttivo. L’istituzione, di concerto con il Ministero dell’istituzione dell’università e della ricerca, pone in atto tutte le iniziative necessarie per rendere il processo di selezione e di nomina conforme alle norme di trasparenza e pubblicità secondo la normativa vigente;

2) un direttore amministrativo, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico con contratto di lavoro a tempo determinato di quattro anni tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale. Nel caso in cui l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest’ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico;

3) un consiglio di amministrazione composto dal direttore dell’Istituzione con funzione di presidente, due rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli studenti, da una rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca;

4) un consiglio direttivo composto dal direttore, con funzione di presidente, da tre docenti rappresentanti le diverse aree formative, da due studenti designati dalla consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo (ATA);

b) attribuzione a ciascuna situazione di una propria dotazione organica docente, amministrativa e tecnica che dovrà essere reclutata esclusivamente mediante concorso, a eccezione del personale docente abilitato che già insegna nelle Istituzioni al momento dell’entrata in vigore della presente legge;

c) definizione del ruolo e dei compiti delle Istituzioni AFAM nella formazione professionalizzante prevedendo, nel rispetto della loro autonomia:

1) lo svolgimento della formazione propedeutica e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l’accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l’attivazione di corsi di terzo livello previe regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

d) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l’equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l’equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell’esperienza internazionale;

e) istituzione di dottorati di ricerca e loro valorizzazione, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le università, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei tradizionali settori storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali e innovativi;

f) incentivazione dell’internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali e artistiche europee e internazionali di pari livello o di livello superiore, nonché di esperienze formative all’estero con particolare riguardo al programma «Erasmus» o ad analoghe iniziative per allievi e docenti;

g) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2.5BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la facoltà di costituzione dei Politecnici delle arti, di seguito denominati ”Politecnici”, in cui possono confluire le Istituzioni AFAM, mantenendo la denominazione originaria di Conservatorio o Accademia, nonché strutture delle università, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione dell’offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l’identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici avviene previa verifica, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento di cui alla lettera f)».

2.6BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), effettuare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», con le seguenti: «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM»;

b) dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.7CONTEVICECONTE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «rete territoriale» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di tutte le»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.8CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni

a) dopo le parole: «rete territoriale» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di tutte le»;

b) dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.9GIROAMIDEI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «rete territoriale» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di tutte le»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.10BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», con le seguenti: «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM».

2.11IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,» e sostituire le parole: «dei Politecnici delle arti» con le seguenti: «di Politecnici delle arti»;

b) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «con mandato unico di sei anni» con le seguenti: «con mandato di sei anni, non rinnovabile»;

c) alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni,» inserire la seguente: «scelto»;

d) alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «degli Istituti»;

e) alla lettera e), sostituire le parole: «prevedendo che» con le seguenti: «e prevedendo altresì che»;

f) alla lettera m), sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».

2.12ELENA FERRARAFASIOLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire la seguente: «statali».

2.13MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «AFAM,» inserire la seguente: «anche».

2.14ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM», inserire le seguenti: «, sentite le Istituzioni,».

2.15PUGLISIMARCUCCIELENA FERRARADI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assumendo la denominazione di ”Istituti”» con le seguenti: «mantenendo la propria denominazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera c), numero 2), sostituire la parola: «istituti» con la seguente: «Istituzioni»;

b) alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni»;

c) alla lettera d), numero 4), sostituire le parole: «degli Istituti» con le seguenti: «delle Istituzioni»;

d) alla lettera e), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni».

2.16AMIDEIGIRO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale», con le seguenti: «ad eccezione dei Conservatori che mantengono la propria denominazione».

2.17PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».

2.18GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».

2.19MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale,» con la seguente: «costituite».

2.20ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dell’integrazione» con le seguenti: «, dell’integrazione e della valorizzazione».

2.21IDEMFASIOLO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «ruolo nel territorio,», aggiungere le seguenti: «e mediante la costituzione dell’Istituto nazionale di design, in cui confluiscono gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in qualità di Dipartimenti».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell’Istituto nazionale di design»;

b) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle singole Istituzioni», aggiungere le seguenti:«e dei singoli Dipartimenti»;

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai Politecnici», aggiungere le seguenti: «e all’Istituto nazionale didesign»;

d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell’Istituto nazionale didesign»;

e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell’Istituto nazionale didesign»;

f) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del Politecnico», aggiungere le seguenti: «e dell’Istituto nazionale di design»;

g) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nominato», con le seguenti: «nominati»;

h) sostituire il comma 1, lettera d), numero 3), con il seguente:

«3) un consiglio di amministrazione, composto: per i Politecnici, dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; per l’Istituto nazionale di design, dal direttore dell’Istituto, con funzione di presidente, da un rappresentante delle regioni sede dei singoli Dipartimenti, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;

i) sostituire il comma 1, lettera d), numero 4), con il seguente:

«4) un consiglio accademico, composto: per i Politecnici dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera m), e dall’articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; per l’Istituto nazionale di design, dal direttore dell’Istituto, con funzione di presidente, dai direttori dei dipartimenti e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei medesimi»;

l) sostituire il comma 1, lettera e), con il seguente:

«e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico e dei singoli Dipartimenti dell’Istituto nazionale di design, prevedendo: per i primi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell’Istituto nell’ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell’Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo; per i secondi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione del dipartimento nell’ambito di quella definita dall’Istituto nazionale didesign, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre docenti e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Dipartimento siano affidate ad un segretario amministrativo»;

m) sostituire il comma 1, lettera h), con il seguente:

«h) attribuzione a ciascun Politecnico e all’Istituto nazionale di design di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni, per i Politecnici, e nei singoli Dipartimenti, per l’Istituto nazionale di design, alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico e di ciascun Dipartimento dell’Istituto nazionale di design, nell’ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell’offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili. L’Istituto nazionale di design e i Dipartimenti del medesimo possono avvalersi, ai fini delle attività di insegnamento da parte dell’organico docente, delle forme contrattualistiche di cui all’articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile».

2.22DI GIORGIMARCUCCIPUGLISIELENA FERRARAIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «La costituzione dei Politecnici avviene» inserire le seguenti:«tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei Politecnici possono confluire strutture delle università».

2.23BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l’eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.24BLUNDOSERRAMONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) integrazione del Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza di docenti e studenti appartenenti alle istituzioni del settore AFAM».

2.25MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e alle Istituzioni».

2.26MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.27MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da: «in attuazione» «n. 107».

2.28PUGLISIELENA FERRARAMARCUCCIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni e l’accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;».

2.29ELENA FERRARAFASIOLO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica ai fini della formazione metodologico-didattica per le professioni educative;».

2.30MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica al fini della formazione metodo logico-didattica per le professioni educative».

2.31MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.32ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) un direttore, con mandato di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, eletto dal corpo docente e da una quota del personale amministrativo, tecnico e studentesco del Politecnico, e nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra i professori di I fascia in servizio in istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, il cui curricolo è valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del suddetto Ministro. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;»

2.33PUGLISIFASIOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) un direttore, con mandato di cinque anni non rinnovabile, eletto dal consiglio accademico del Politecnico, fra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, che siano iscritte in un albo nazionale costituito con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca in cui sono stabiliti anche i criteri d’accesso all’albo. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;».

2.34GIROAMIDEI

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;

b) dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile»;

c) sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.35CENTINAIO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore»;

b) dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le parole: «non rinnovabile»;

c) sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.36CONTEVICECONTE

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;

b) sostituire le parole da: «nominato dal Ministro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «eletto da tutti i docenti delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato tra i docenti di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con capacità anche manageriali».

2.37BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), ovunque ricorra, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «su proposta del direttore», con le seguenti: «su proposta del rettore».

2.38MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «mandato unico di sei anni» con le seguenti:«mandato di tre anni rinnovabile una sola volta».

2.39BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni», aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».

2.40LIUZZI

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni,» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».

2.41MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» inserire le seguenti:«non rinnovabile».

2.42MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «Politecnico», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.43BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativi, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro», con le seguenti:«eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.44MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «su indicazione del Consiglio» a: «decreto del Ministro» con le seguenti: «di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’Alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, eletto secondo le modalità previste dallo statuto».

2.45PETRAGLIA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» «nonchè in» con le seguenti: «all’interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituto con decreto del Ministro»;

2) dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

«1-bis) l’istituzione di ruoli dirigenziali che separino le competenze tra gli organi di gestione e gli organi di indirizzo;

1-ter) la garanzia di una composizione degli organi che assicuri la rappresentanza di tutte le figure professionali operanti nei Politecnici».

2.46PETRAGLIA

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» «nonchè in» con le seguenti: «all’interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituto con decreto del Ministro».

2.47LIUZZI

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione del consiglio accademico del politecnico» fino a: «anche straniere. » con le seguenti: «ed eletto con sistema analogo a quello universitario, fra i docenti di prima fascia dotati di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di competenze ed esperienze qualificate di carattere manageriale.» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».

2.48MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «definito» a: «del Ministro» con le seguenti:«stilato dal consiglio accademico e pubblicato sul sito dell’Istituzione».

2.49MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

2.50MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a: «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».

2.51MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) un direttore generale, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, da attribuirsi, in prima istanza, a un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico. Quest’ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Il trattamento economico del direttore generale è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;».

2.52PUGLISIMARCUCCIELENA FERRARADI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «direttore amministrativo» con le seguenti:«direttore generale».

2.53GIROAMIDEI

Al comma 1, lettera d), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «su proposta del direttore» con la seguente: «su proposta del rettore»;

b) dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.54CENTINAIO

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;

b) dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.55CONTEVICECONTE

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;

b) dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dei requisiti richiesti».

2.56ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni, rinnovabile una sola volta,».

2.57ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni», inserire le seguenti: «a un dirigente scelto».

2.58BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico», aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.59ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell’incarico», inserire le seguenti: «da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico».

2.60MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».

2.61CONTEVICECONTE

Al comma 1, lettera d), numeri 3) e 4), sostituire la parola: «direttore», con la seguente: «rettore».

2.62CENTINAIO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;

b) al numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.63GIROAMIDEI

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.64GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, lettera d, numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».

2.65PETRAGLIA

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».

2.66GIROAMIDEI

Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.67MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «degli Istituti componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «da un rappresentante degli studenti per ogni Istituto componente, designato dalla rispettiva Consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».

2.68ELENA FERRARAFASIOLO

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

2.69PETRAGLIA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) la ricostituzione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, istituito dall’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

2.70MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) sono previsti, infine, un collegio dei revisori dei conti, una consulta degli studenti e una consulta del personale tecnico amministrativo, da eleggere secondo modalità stabilite nello statuto del Politecnico».

2.71MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «e delle singole Istituzioni».

2.72CONTEVICECONTE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.73BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente», aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.74GIROAMIDEIFASIOLO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.75LIUZZI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni, non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.76CENTINAIO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.77MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di I o II fascia, in ruolo da almeno sei anni anche in altro Istituto dello stesso tipo, con mandato di sei anni non rinnovabile».

2.78IDEMMARCUCCIPUGLISIELENA FERRARADI GIORGITOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di prima fascia con mandato di tre anni, rinnovabile».

2.79MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e da uno studente designato» con le seguenti: «e da due studenti designati».

2.80ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «a un segretario amministrativo» con le seguenti: «in prima istanza al rettore amministrativo in servizio nell’Istituzione.».

2.81PUGLISIMARCUCCIELENA FERRARADI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione delle procedure di programmazione e accreditamento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il CNAM, nonché definizione delle procedure di valutazione delle sedi e dei corsi di studio, sentito l’ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all’offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative».

2.82MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «sentita l’ANVUR» con le seguenti: «sentito il parere del CNAM».

2.83BLUNDOSERRAMONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) incentivazione a promuovere e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi in campo musicale tra i Politecnici, le scuole medie a indirizzo musicale, di cui all’articolo 11, comma 9, della legge del 3 maggio 1999, n. 124, e i licei musicali e coreutici, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché possano essere disciplinati corsi propedeutici finalizzati all’accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l’istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».

2.84ELENA FERRARAFASIOLO

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione, nel caso di frequentazione di più corsi di studio, dell’obbligo di iscrizione a una singola Istituzione;».

2.85PUGLISIMARCUCCIELENA FERRARADI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «valutazione dei risultati dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e della qualifica dei docenti».

2.86MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «anche» ad «AFAM».

2.87ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «anche».

2.88MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo criteri di trasparenza come da normativa vigente.».

2.89BLUNDOSERRAMONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individuazione di profili professionali nell’area tecnica e informatica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e a i metodi scientifici di lavoro e ricerca in campo artistico e musicale, di cui alla lettera l), con relativo adeguamento delle dotazioni organiche di personale».

2.90MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «attribuzione a ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;

b) dopo le parole: «da parte di ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;

c) sostituire le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato,» con le seguenti: «prevedendo concorsi per future assunzioni di tutte le figure professionali».

2.91MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e successivamente» inserire le seguenti: «, prevedendo concorsi per tutte le figure professionali,».

2.92MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato».

2.93PUGLISIMARCUCCIDI GIORGIELENA FERRARAIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) revisione dello status giuridico dei docenti secondo i princìpi e la regolamentazione di diritto pubblico;».

2.94PUGLISIMARCUCCIELENA FERRARADI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valore dei titoli di studio)

        1. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l’equivalenza di cui al comma 1 con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

2.95MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «formazione alla ricerca» con le seguenti: «istituzione di corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca)».

2.96IDEMFASIOLO

All’articolo 2, comma 1), lettera l), dopo le parole: «formazione alla ricerca» inserire le seguenti: «e valorizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione».

2.97ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nei settori tradizionali storico-artisto e musicologico», inserire la seguente:«didattico,».

2.98MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «musicologico» inserire la seguente: «didattico,».

2.99IDEMFASIOLO

Al comma 1), lettera l), dopo le parole: «tecnico-tecnologico» inserire le seguenti: «, di design».

2.100BLUNDOSERRAMONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) estensione ai Politecnici delle arti della normativa universitaria vigente relativa alla ricerca e attivazione di specifici corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca) nei campi dell’arte e della musica».

2.101DI GIORGIELENA FERRARAMARCUCCIIDEMPUGLISITOCCIZAVOLIFASIOLO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «, artistiche e culturali».

2.102MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «e artistiche,».

2.103IDEMFASIOLO

Al comma 1), lettera m), dopo le parole: «europee e internazionali» inserire le seguenti: «, nonché istituzioni che offrono corsi di formazione nell’ambito della progettazione industriale,».

2.104BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «o di livello superiore»;

b) sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».

2.105CENTINAIO

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «o di livello superiore»;

b) sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».

2.106GIRO

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «o di livello superiore»;

b) sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».

2.107CONTEVICECONTE

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «o di livello superiore»;

b) sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».

2.108BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.109BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».

2.110MONTEVECCHISERRABLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) in conformità alla normativa vigente e agli adempimenti degli obblighi a garanzia di trasparenza e pubblicità, i Politecnici, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvedono a pubblicare ed aggiornare, rendendo disponibili sul proprio sito web istituzionale, ogni informazione utile riguardante gli organi di governo, il personale docente, amministrativo e tecnico nonché il bilancio delle singole istituzioni».

2.111CONTELIUZZI

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) riorganizzazione degli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, di Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino mediante la costituzione del Politecnico nazionale del design, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo della formazione e della ricerca nel campo del design italiano. L’istituzione del Politecnico nazionale del designsarà attuata sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalle lettere da a) a m)».

2.112CONTEVICECONTE

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «oggetto di abrogazione tacita o implicita,» inserire le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),».

2.113GIRO

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.114CENTINAIO

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.115BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.0.1BLUNDOSERRAMONTEVECCHI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)

        1. La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole medie a indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e dai licei musicali e coreutici di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite la cabina di regia della rete ”Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici” e la Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 2, e articolo 10, comma 4, lettera g), e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso i Politecnici delle arti.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti, altresì:

a) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta formazione artistica e musicale, cui devono essere armonizzati i curricoli dei licei musicali e coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base;

b) i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l’accesso ai licei musicali e coreutici – sezione musicale;

c) le attività propedeutiche di cui al comma 2, su indicazione dei Politecnici delle arti, definendone in particolare:

1) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

2) la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

3) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;

4) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, articolo 13 comma 8, o di convenzioni all’uopo stipulate, l’accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;

5) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

6) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curricolo svolto e dei risultati formativi ottenuti.

4. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, i Politecnici delle arti, fermo restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3. Gli studenti già iscritti ai ”corsi di formazione musicale e coreutici di base” / ”pre accademici” di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 8, lettera d), organizzati dalle istituzioni AFAM, all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.

5. I Politecnici delle arti possono attivare specifiche attività formative per ”giovani talenti musicali”, di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 181, lettera g) e decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente».

Art. 3

G/322-934-972-1616NT/4/7aBLUNDOSERRAMONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d’esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premesso che:

l’articolo 3 intende trasformare in graduatorie nazionali a esaurimento le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

considerato che:

a far seguito alla mancata applicazione dell’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, e conseguentemente alla mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) che diedero vita a vere e proprie procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all’automatismo dovuto all’anzianità di servizio;

la condizione precaria del personale docente AFAM ha una sintesi esemplare in due graduatorie nazionali che possono considerarsi «simmetriche» (ex lege n. 143 del 2004 ed ex lege n. 128 del 2013), dal momento che il personale era stato reclutato nel medesimo modo, mediante un decreto ministeri aie che disciplina le tabelle di valutazione dei titoli e attraverso le quali il personale veniva inserito in graduatoria;

vi sono tuttavia delle differenze sostanziali, giacché – nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, ex lege 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime –, mentre l’accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l’accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l’idoneità artistica (minimo 24 punti) per l’abilitazione alla professione docente;

si tratta, pertanto, nel caso delle graduatorie ex lege 128, di docenti pluriselezionati negli anni, impiegati e quindi istituzionalizzati presso le proprie sedi di lavoro, che non solo si sono dimostrati pilastri determinanti al funzionamento degli istituti ma che hanno ricoperto cariche vitali per le politiche di internazionalizzazione e sviluppo delle sedi facendosi carico di progetti innovati vi e migliorativi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, anche mediante provvedimenti a carattere normativo, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare carattere di priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso selettivo che garantisce l’idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) nonché abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni.

G/322-934-972-1616NT/5/7aMONTEVECCHIBLUNDOSERRA

Il Senato,

in sede d’esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

premesso che:

nell’articolo 3, si intende trasformare, a partire dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento;

considerato che:

a causa della mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) a seguito delle quali vennero avviate delle procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all’automatismo dovuto all’anzianità di servizio;

in tal modo si sono create due graduatorie nazionali (ex lege n. 143 del 2004 ed ex lege n. 128 del 2013) che possono considerarsi «simmetriche», ma con delle differenze sostanziali, giacché – nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, ex lege 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime –, mentre l’accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l’accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l’idoneità artistica (minimo 24 punti) per l’abilitazione alla professione docente;

valutato infine che:

ad aggravare la portata del vulnus vi è stata l’esclusione dalla graduatoria ex lege 128 degli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che al momento, nonostante l’esperienza maturata, non hanno possibilità di essere assunti;

si rende necessario quindi porre fine definitivamente al problema del precariato delle Istituzioni Afam e alla disparità di trattamento cui sono sottoposti gli insegnanti, a causa della carenza normativa e della mancanza di un disegno unitario e preciso;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nei limiti dei posti vacanti e disponibili:

a) di inserire i suddetti insegnanti in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) di prevedere l’assegnazione di un punteggio minimo agli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento, in fase di eventuale redazione di bandi di concorso per il reclutamento degli insegnanti AFAM, affinché ai docenti con 36 mesi di supplenza annuale sulla stessa disciplina, alla data di entrata in vigore della presente legge possa essere riconosciuta l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento nella specifica materia.

3.1ELENA FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «Dall’anno accademico 2017/2018», con le seguenti: «Dall’anno accademico 2016-2017».

3.2AMIDEIGIRO

Al comma 1 sostituire le parole: «2017-2018», con le seguenti: «2016-2017».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1, per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri».

3.3GIRO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito. con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.4BOCCHINOCAMPANELLA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo :«In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.5CENTINAIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.6BLUNDOSERRAMONTEVECCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GET, GNE, 143 e 128), tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l’idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

3.7BLUNDOSERRAMONTEVECCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l’idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

3.8PUGLISIMARCUCCIELENA FERRARADI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali graduatorie sono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017/2018 e 2018/2019. In tale periodo il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone le commissioni e identifica le procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti, stabilendo, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli artistici e professionali ai fini del conseguimento dell’idoneità. Nell’ambito dei concorsi di sede, le singole Istituzioni valutano le competenze specifiche per ogni insegnamento delineate nel piano di offerta formativa.».

3.9LIUZZI

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Le graduatorie vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017-1018, 2018-2019. Durante tale periodo sono predisposte le commissioni ed identificate le nuove procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti e sui nuovi pensionamenti.».

3.10CONTEVICECONTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatta salva la priorità dei soggetti già iscritti, nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 1 sono inseriti, secondo le medesime modalità di cui all’articolo 19 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i docenti con contratto di collaborazione ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico del triennio, e i docenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale che abbiano maturato almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico del triennio».

Conseguentemente all’articolo 4:

a) al comma 1 alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;

b) al comma 1 lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «37 milioni»;

c) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

3.11MONTEVECCHIBLUNDOSERRA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le graduatorie nazionali a esaurimento di cui al comma 1 vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel bienni accademici 2017-2018 e 20182019. In tale periodo sono predisposte le commissioni e istituite nuove procedure concorsuali ai fini del reclutamento del personale sulle restanti cattedre vacanti».

3.12BOCCHINOCAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn-over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia.

2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».

3.13IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «il turn over» inserire le seguenti: «del personale» e dopo le parole: «delle cessazioni»inserire le seguenti: «dal servizio».

3.14CENTINAIO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, le parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.15GIRO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatori e nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».

3.16LIUZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».

3.17CONTEVICECONTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei docenti della seconda fascia».

3.18ELENA FERRARA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il restante 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica è stabilizzato con un piano biennale di assunzioni dall’anno accademico 2018/2019. Ogni altro contratto a tempo indeterminato è subordinato alle assunzioni di cui al periodo precedente».

3.19CONTEVICECONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La progressione di carriera dei docenti della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti inclusi nella graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».

3.20LIUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del comma 2 dall’articolo 19, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».

3.21ELENA FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di belle arti, dopo l’immissione in ruolo dei docenti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

3.22PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell’attività didattica e la sua continuità per l’anno accademico 2017-2018 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2-ter. Ai fini dell’attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1 lettera a), aggiungere il seguente numero: 4-bis) quanto a 3 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute;».

3.23PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno accademico 2016/2017, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto negli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), nelle Accademie di belle arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all’uso di contratti atipici, procedendo alla contestuale, progressiva trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile o convenzioni in contratti subordinati a tempo determinato.».

Conseguentemente all’articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni»e, al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero: «4-bis) quanto a 3 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute;».

3.24LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In coda alle graduatorie nazionali di cui al comma l, sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 viene riconosciuta l’idoneità all’insegnamento con riferimento alla specifica disciplina di appartenenza».

3.25LIUZZI

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, idoneità per i docenti inseriti nelle attuali graduatorie di istituto nelle istituzioni AFAM e progressione di carriera per la seconda fascia».

3.0.1GIRO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzione

dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

3.0.2GIRO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

        1. Al fine di ottenere l’integrazione degli organi rappresentativi deIl’AFAM con quelli dell’università, il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall’emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consuItivo dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell’Alta formazione artistica e musicale.

2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all’atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

3.0.3ZELLERPALERMOPANIZZAZIZZA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

        1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l’immissione in ruolo ex lege».

3.0.4ELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGIIDEMTOCCIZAVOLI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consiglio nazionale per l’altaformazione artistica e musicale)

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale».

3.0.5IDEMELENA FERRARAMARCUCCIPUGLISIDI GIORGITOCCIZAVOLI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

        1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 stabiliscono un periodo di durata non superiore a diciotto mesi per garantire il raggiungimento da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f). Durante detto periodo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.6PUGLISIMARCUCCIDI GIORGIELENA FERRARAIDEMTOCCIZAVOLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Status del personale docente)

        1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con la normativa vigente prevista per i docenti universitari. Conseguentemente, le medesime istituzioni adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”2-bis. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione. Ai medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”».

3.0.7CONTE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo all’Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)

        1. Allo scopo di usufruire di pari opportunità nell’offerta formativa, nella ricerca e nella produzione artistica, all’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, di cui all’articolo 1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è assegnato, a partire dall’anno 2017, un contributo ordinario di funzionamento pari a 700.000 euro.».

Conseguentemente all’articolo 4:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «39,7 milioni»;

b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «31,7 milioni»;”

c) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) a decorrere dall’anno 2018, quanto a 700.000 euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

3.0.8LANIECEZELLERPANIZZAZINBATTISTABERGERFRAVEZZI

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 4

4.0.1BOCCHINOCAMPANELLA

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

        1. Al fine di ottenere l’integrazione degli argani rappresentativi dell’AFAM con quelli dell’università, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) c) entro e non oltre un anno dall’emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n 76, almeno due rappresentanti dell’Alta formazione artistica e musicale.

2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogata. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all’atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma.

Art. 4-ter.

(Status giuridico del personale docente delle istituzione

dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporta di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

4.0.2CENTINAIO

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

        1. Al fine di ottenere l’integrazione degli organi rappresentativi dell’AFAM con quelli dell’università, il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) c) entro e non oltre un anno dall’emanazione della presente legge;

f) inserire nel comitato consultivo dell’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell’Alta Formazione artistica e musicale.

2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all’atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

«Art. 4-ter.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni

dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

4.0.3CONTEVICECONTE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative al Consiglio universitario nazionale (CUN), al Consiglio nazionale degli studenti univesitari (CNSU) e all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

        1. Al fine di ottenere l’integrazione degli organi rappresentativi dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con quelli dell’Università, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreto finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla letterac);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell’Agenzia di nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell’AFAM.

2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) deve essere inteso, dall’entrata in vigore della presente legge, come riferito al Consiglio universitario nazionale (CUN) come integrato ai sensi del comma 1.».

4.0.4BOCCHINOCAMPANELLA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

        1. Al fine di ottenere l’integrazione degli organi rappresentativi dell’AFAM con quelli dell’università, il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall’emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell’Alta formazione artistica e musicale.

2. L’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all’atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

4.0.5CONTEVICECONTE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))

        1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono regolati sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendi ali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.  232.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate inquadrano il personale sulla base del contratto collettivo nazionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e provvedono alla relativa attuazione avvalendosi dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca».

4.0.6BOCCHINOCAMPANELLA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzione dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

 

Renato Meucci nuovo presidente della Conferenza dei direttori

E’ Renato Meucci, direttore del Conservatorio G. Cantelli di Novara, il nuovo Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori dei Conservatori. Eletto ieri pomeriggio con 42 voti, sarà affiancato da un nuovo Consiglio direttivo composto da Stefano Guidi (Livorno), Angelo Licalsi (Caltanissetta), Elisabetta Porrà (Cagliari), Gianpaolo Schiavo (Bari), Paolo Zampini (Firenze), Marco Zuccarini (Torino).

http://www.amadeusonline.net/news/2016/renato-meucci-eletto-presidente

Almanacco del giorno dopo: la Carta di Udine, 23-24 ottobre 2015

Un anno fa, il 23 e 24 ottobre 2015, si teneva a Udine la due giorni di lavori Più valore al capitale umano (senza alcun riferimento, evidentemente, al film di Virzì di due anni prima), organizzata dal Partito Democratico, in collaborazione con il PD del Friuli Venezia Giulia e del Gruppo della Camera dei Deputati, sui temi dell’Università e della ricerca, dell’Istruzione Tecnica Superiore e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Questa la sintesi del tavolo di lavoro sull’Afam: crediamo che a distanza di un anno possiate trovarne utile la lettura anche alla luce della recente metamorfosi del DDL 322 in discussione in Senato e della apparizione delle ormai celebri slides sul reclutamento.

 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE: RISPONDIAMO INSIEME ALLA CHIAMATA ALLE ARTI DEL GOVERNO

Coordinatori: Elena Ferrara e Gianna Malisani

Dati

  • Aumento delle immatricolazioni nel sistema AFAM, in controtendenza rispetto al sistema universitario.
  •  Sistemi formativi (danza, musicale e coreutica) che comprendono le fasce preaccademiche (nel caso dei conservatori il 49% degli iscritti appartiene alla fascia terziaria)
  • Forte presenza di studenti stranieri, l’Italia è un punto di riferimento mondiale nell’alta formazione artistica e musicale.
  • Risorse finanziarie diminuite negli ultimi anni e assegnate ogni anno in ritardo, con conseguenze negative sulla gestione delle istituzioni e sulla programmazione degli interventi.
  • Processo di autonomia iniziato nel 2000 e sostanzialmente sospeso a partire dal 2005: mancano ancora molti decreti applicativi, quelli esistenti sono ormai inadeguati; CNAM decaduto e mai più rieletto.
  • Nuova attenzione della politica e del Governo: Documento MIUR “Chiamata alle arti”, questo convegno PD di Udine, ma necessità di procedere concretizzando e avvalendosi delle risorse e competenze più autorevoli per dare un reale impulso all’evoluzione del sistema AFAM.Il sistema dell’Alta formazione artistica, coreutica e musicale è composto da circa cento Istituzioni pubbliche diffuse su tutto il territorio nazionale:

Vi sono

20 Accademie di Belle Arti statali, 54 Conservatori di Musica (con 4 sedi distaccate), 4 Isia, 1 Accademia nazionale d’arte drammatica, 1 Accademia nazionale di danza, 20 Istituti Superiori di Studi Musicali “ex pareggiati”

inoltre:

23 Accademie legalmente riconosciute, di cui 5 storiche.
10 Istituzioni non statali autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione solamente per specifici corsi accreditati (ex art. 11 D.P.R. 212/2005).

Complessivamente le istituzioni AFAM contavano nell’anno 2013-2014 oltre 85 mila studenti iscritti, tra cui una quota di quasi 9 mila studenti stranieri, pari a oltre il 10%. I docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato inserito negli organici sono circa 8 mila, mentre quelli con contratti di collaborazione sono poco meno di 4 mila. Nelle istituzioni AFAM lavorano poco meno di 2.500 non docenti (dati riferiti all’anno accademico 2013/2014 cfr. il documento Chiamata alle arti).

Il sistema istituzionale

La formazione terziaria nelle arti, nella musica e nelle arti performative è da considerare strategica, non solo da un punto di vista meramente culturale, che pure è fondamentale, ma anche perché consente di valorizzare enormi potenzialità espressive e di stimolare lo sviluppo economico ed occupazionale, dell’industria culturale e creativa e, più in generale, di tutta la filiera produttiva del “bello”.

La qualificazione del capitale umano [ancora: non nel senso di Virzì] ha effetti concreti sulla crescita culturale, economica e sociale del Paese.

Il settore è per sua natura multidisciplinare. E’ un suo punto di forza che va difeso e potenziato. Ogni schema rigidamente disciplinare finisce col deprimere l’innovazione e la creatività. Anche l’espressione artistica contemporanea è divenuta sempre più multidisciplinare e multimediale.

Il sistema AFAM ha due riferimenti ministeriali fondamentali: MIUR e MIBACT. La programmazione strategica deve fondarsi su una vera roadmap integrata e condivisa tra i due ministeri, sull’esempio delle migliori pratiche europee, ma senza dimenticare il ruolo tutto particolare e ampiamente riconosciuto che l’Italia gioca nel contesto internazionale dei beni artistici e culturali. All’altro capo occorre considerare che il sistema ha e deve mantenere un forte riferimento territoriale perché innerva e stimola la formazione culturale, non solo dei suoi studenti, ma di tutti i cittadini, nel rapporto con l’arte.

La “terza missione” delle istituzioni AFAM è altrettanto, o forse più cruciale, di quella delle università.

Le istituzioni AFAM fanno parte a tutti gli effetti del sistema nazionale integrato e plurale dell’alta formazione terziaria, al pari delle università. Hanno le medesime prerogative di autonomia, come previsto dalla Costituzione e come stabilito dalla legge n. 508/1999. Devono poter esercitare i medesimi livelli di responsabilità e devono essere sottoposte ad uno stringente sistema di valutazione dei risultati.

Il sistema AFAM presenta una maggiore varietà di tipologie istituzionali e una maggiore presenza di istituzioni private accreditate rispetto al sistema universitario. Questa presenza è anche in espansione per la crescente domanda di formazione artistica e musicale e per la diversificazione delle figure professionali collegate, alle quali il sistema pubblico non riesce a rispondere con la necessaria prontezza e flessibilità, soprattutto a causa della mancanza di una vera autonomia.

Obiettivo: uscire dal guado dell’autonomia insabbiata

E’ assolutamente urgente riprendere e completare il percorso dell’autonomia delle istituzioni AFAM, mantenendosi nel solco della legge 508/1999 per ciò che è ancora oggi valido e modificandola nei non pochi punti in cui non è più adatta alle esigenze attuali, come è normale dopo 16 anni dalla sua emanazione e viste anche le profonde modifiche intervenute nel frattempo nel mondo della formazione e della ricerca, come nella stessa società.

Lo stesso vale per i due decreti applicativi della legge 508, i DPR 132/2003 (organizzazione) e 212/2005 (didattica). Devono anch’essi essere modificati, integrati e adeguati alle mutate condizioni, tenendo conto dell’esperienza fatta nell’ultimo decennio e delle difficoltà incontrate ma anche tenendo presente le profonde modificazioni della normativa universitaria introdotte dalla Legge n. 240/2010 (“Legge Gelmini”).

E’ dunque maturo il tempo di un intervento legislativo organico sul sistema AFAM, che allinei più che possibile le istituzioni AFAM e quelle universitarie, pur mantenendo le rispettive peculiarità di modelli didattici, di ricerca e organizzativi. A questo intervento seguirà una nuova stagione di stesura di statuti di piena autonomia come occasione per una crescita della consapevolezza complessiva del sistema.

Proposte

MIUR-MIBACT. Lanciare un programma congiunto tra i due ministeri (tenendo conto in particolare della neocostituita Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIBACT e dei suoi compiti) che funga da supporto integrato al coordinamento e allo sviluppo delle istituzioni AFAM e al loro rapporto con tutte le istituzioni dei beni artistici e culturali e con il settore delle “imprese culturali e creative”.

 

  • Autonomia organizzativa. L’articolazione interna delle istituzioni AFAM deve essere stabilita dalle medesime istituzioni in sede di statuto. Come nelle università in cui sono state eliminate le facoltà, occorre semplificare le strutture organizzative interne. Inoltre va introdotta una vera figura dirigenziale amministrativa con incarico a tempo determinato affidato dal consiglio di amministrazione.
  • Gestione autonoma del personale. Liberare le istituzioni AFAM dal sistema nazionale di gestione del personale docente e tecnico-amministrativo di ruolo (graduatorie e quant’altro) passando ad un sistema simile, per livello di autonomia locale e presenza di controlli nazionali ex post, a quello in vigore nelle università. Mettere a budget includendo l’intero finanziamento statale alle istituzioni statali AFAM, comprendendovi anche gli stipendi del personale.
  • Reclutamento docenti. Imitare anche nel reclutamento dei docenti la normativa universitaria: scelte affidate a commissioni locali su platee di candidati in possesso di un’abilitazione nazionale. Semplificare l’attribuzione degli incarichi di docenza a tempo determinato. Introdurre i contratti (a tempo determinato ma rinnovabili) per docenti di chiara fama.
  • Valutazione. Fermo restando che la valutazione è un necessario complemento dell’autonomia e della responsabilità e che va preservato il ruolo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) anche nei confronti del sistema AFAM, occorre rafforzare la presenza istituzionale di esperti di questo sistema in seno all’ANVUR, anche tenendo conto delle esperienze europee che hanno già coinvolto Accademie e Conservatori.
  • CNAM. Riattivare il Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, organo di rappresentanza democratica nazionale estremamente importante per il sistema AFAM, anche mantenendo la composizione attualmente vigente per legge, con pari dignità rispetto all’organo corrispondente (CUN) del sistema universitario. E’ comunque necessario mantenere uno stretto collegamento con il CUN e ipotizzare soluzioni nel merito.
  • Istituti musicali pareggiati. Statizzare gli istituti musicali pareggiati e, contemporaneamente, razionalizzare l’intera rete delle istituzioni di alta formazione musicale sul territorio fondendole o confederandole su base regionale o interregionale.Problemi da approfondire
  • Dualità tra Accademie e Conservatori. Pur confermando l’unitarietà fondamentale del sistema AFAM sia dal punto di vista interdisciplinare che dal punto di vista della produzione creativa, sarebbe opportuno separare le sorti e le soluzioni normative tra le istituzioni di alta formazione artistica e le istituzioni di alta formazione musicale in funzione delle loro tipicità?
  • Politecnici delle Arti. Fermo restando che la fusione o federazione di istituzioni dello stesso tipo può essere regolata da norma apposita (come per le università), l’istituzione di speciali “Politecnici delle Arti” (comprendenti istituzioni di diversa tipologia) prevista dalla legge n. 508 è ancora un’opzione auspicabile o credibile? Dev’essere incentivata o deve rimanere tra le possibili scelte autonome delle istituzioni coinvolte?
  • Ruolo delle Regioni. Ci dev’essere un ruolo delle Regioni o di sistemi macroregionali nel sistema AFAM (a parte la gestione del diritto allo studio)? In funzione anche della terza missione, quale sarà l’impatto sull’AFAM, se ce n’è uno, della riforma costituzionale attualmente in discussione in Parlamento? Più in generale, quali sono i rapporti delle istituzioni AFAM con il loro territorio avendo consapevolezza dell’importanza sapendo quale sarebbe il contributo alla qualità sociale di questo comparto attraverso lo sviluppo della “terza missione”?
  • Accreditamento. Anche in considerazione del modello universitario come si può migliorare il sistema di accreditamento delle istituzioni statali e di quelle private,?
  • Governance monocratica o duale? In una autonomia più matura, è opportuno valutare un nuovo modello di governance che superi l’attuale dualità tra presidente e direttore,?
  • Contratto docenti. Mantenere la contrattualizzazione del personale docente AFAM o passare ad un sistema di stato giuridico e stipendiale definito per legge? Come gestire l’eventuale transitorio?

Obiettivo: Autonomia didattica

L’attuale sistema didattico è eccessivamente vincolato da norme nazionali di dettaglio, l’autonomia didattica è imbavagliata. Così è difficile condurre il confronto e la competizione a livello internazionale e con le istituzioni private del medesimo settore. Inoltre la flessibilità e la prontezza di risposta alle esigenze degli studenti diventano assai basse proprio in un campo dove innovazione e creatività intrinseche spingono a modelli formativi e occupazionali rapidamente cangianti.

In un quadro di autonomia deve anche essere risolto il problema degli studenti pre-accademici, cioè iscritti ai conservatori in età pre-universitaria per studiare musica e imparare all’età giusta a suonare uno strumento. Si tratta di una tipica attività di “terza missione” dei conservatori ma che è svolta anche da altre istituzioni sul territorio.

Proposte

  • Liberalizzare denominazioni e contenuti dei corsi di diploma, garantendo il rispetto di poche norme generali di carattere nazionale e introducendo serie procedure di accreditamento. Questo gioverebbe soprattutto per rispondere rapidamente alle esigenze sempre diverse del mondo studentesco e del mercato del lavoro.
  • Corsi di diploma di II livello. Occorre provvedere con estrema urgenza al passaggio dei corsi di diploma di II livello dalla fase sperimentale a quella stabile, anche per permettere l’equipollenza tra il diploma di II livello e la laurea magistrale secondo quanto già stabilito dalla legge ma non attuato. Le tabelle sono sostanzialmente pronte e anche il comitato che sostituisce temporaneamente il CNAM può esaminarle e approvarle in breve tempo.
  • Corsi pre-accademici. Esercitare al più presto la delega data dal Parlamento al Governo (L. 107/2015, art. 1, c. 181, lett. g), n. 5) per provvedere mediante un decreto legislativo ad armonizzare i percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre- accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’università, utilizzando per questo obiettivo l’accurata analisi del problema svolta dalla conferenza dei direttori di conservatorio.
  • Esclusività del percorso accademico nei conservatori. Andrebbe eliminata la possibilità della doppia frequenza di corsi universitari e di corsi accademici (1^ e 2^ livello) dei conservatori.Problemi da approfondire
  • Differenziazione docenti. Nell’eventuale prospettiva della modifica del reclutamento, nella gestione del transitorio, in considerazione di percorsi già considerati in ambito universitario, sarebbe opportuno differenziare i docenti in base al livello di diploma al quale insegnano?Obiettivo: RicercaL’attività di ricerca è connaturata alla produzione artistica e coreutico-musicale. Non solo i docenti ma anche gli studenti sono continuamente impegnati in una ricerca personale legata all’espressione della propria creatività sperimentandola entro il complesso quadro della contemporaneità.Proposte
  • Dottorato di ricerca. Occorre completare senza ulteriori indugi il quadro dei titoli e dei corsi delle istituzioni AFAM istituendo e regolamentando il dottorato di ricerca, sulla scorta dei migliori esempi europei, pur di garantire la presenza nell’istituzione della massa critica di competenze e di individualitànecessaria per guidare lo studente al conseguimento del massimo titolo accademico. Il dottorato dovrebbe anche diventare la palestra di formazione dei nuovi docenti AFAM.
  • Finanziamenti di ricerca. Le istituzioni AFAM devono poter partecipare a bandi competitivi per l’assegnazione di finanziamenti pubblici di ricerca, in certi casi anche in possibile collaborazione con altri ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

 

Cattedre del merito: il Ministro parla

Le risposte del Ministro Giannini all’interrogazione 3-02560 dell’on. Francesco D’Uva (Movimento 5 stelle) durante il question-time del 19 ottobre.

Il tema sono le procedure di nomina delle commissioni relative alla chiamata diretta dei 500 “cattedratici del merito G.Natta” in deroga alle norme sul reclutamento universitario.

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Altra posta

Seduta del 19 ottobre:

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha chiesto di posticipare a venerdì 21 ottobre alle ore 10, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base. Anche il Gruppo Partito Democratico ha avanzato una richiesta di posticipazione di tale termine.

 

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), nel precisare che non sono disponibili documenti di approfondimento sul testo unificato da parte dei Servizi di documentazione, chiede una ulteriore posticipazione del termine a lunedì 24 ottobre, in modo che possa essere compiuto un lavoro adeguato. Fa presente peraltro che domani i commissari saranno impegnati in Assemblea su provvedimenti di competenza tanto la mattina quanto il pomeriggio, essendoci il question time con il ministro Giannini. Afferma del resto che tale slittamento non compromette la rapidità dell’iter ma consente una modalità di esame più consona all’importanza del tema.

 

Il PRESIDENTE precisa di essersi confrontato preliminarmente con il relatore sulla proposta di spostamento del termine a venerdì 21 ottobre, alle ore 10 acquisendo un orientamento favorevole. In assenza del relatore, non ritiene dunque corretto individuare ora un’ulteriore data, ma si dichiara disponibile a prorogare l’orario alle ore 18, fermo restando che sarà valutata l’acquisizione dei documenti di approfondimento necessari.

 

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ribadisce che il testo unificato reca una vera e propria riforma dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), attesa da oltre due anni e precisa di aver più volte chiesto al Governo lo stato di attuazione del cosiddetto “cantiere AFAM”. Rinnova pertanto la richiesta di un rinvio a lunedì, data l’importanza della materia e considerati gli impegni di Assemblea previsti per domani.

 

Il PRESIDENTE conferma l’intenzione di posticipare tutt’al più a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, detto termine, tenuto conto che il relatore non è informato di tale ulteriore richiesta. Assicura comunque che sarà dato dagli Uffici il supporto necessario, e che potrà essere presa in considerazione la proposta della senatrice Montevecchi qualora fosse necessario un supplemento di documentazione. Segnala infine che il rinvio del termine significa nei fatti anche far slittare la trasmissione delle proposte emendative alle Commissioni consultate.

 

La senatrice BLUNDO (M5S) fa notare che i giorni del fine settimana non vengono utilizzati dagli Uffici per l’esame degli emendamenti ma potrebbero essere utili per i senatori per svolgere i dovuti approfondimenti, tanto più che il testo risulta poco chiaro su molti aspetti.

 

Il PRESIDENTE precisa anzitutto che gli Uffici si organizzano in base al carico di lavoro richiesto, prevedendo anche eventuali estensioni orarie o in giorni festivi qualora l’attività lo renda necessario. Nel riservarsi di compiere comunque una verifica domani con il relatore sulla possibilità di un rinvio a lunedì, per ragioni di cortesia istituzionale, ribadisce la propria proposta di posticipare a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato.

Conviene la Commissione.

Trasmissione documentazioni a VII Commissione Senato da:
Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), 
Accademia di belle Arti di Brera, Federazione lavoratori della conoscenza FLC CGIL,
Federazione università CISL e UILRUA ricerca università AFAM,
Unione province d’Italia (UPI)

Reggio Calabria, 21 e 22 ottobre

Due gli appuntamenti, entrambi nel Foyer del Teatro Cilea di Reggio. Si parte venerdì 21 ottobre alle 19.30, con un concerto in omaggio a Francesco Cilea, nel 150° anniversario dalla sua nascita: la soprano Liliana Marzano, accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Calabrese, eseguirà alcune arie tratte dalle opere del compositore nato a Palmi e famoso in tutto il mondo. Sabato 22 ottobre, a partire dalle 9, si entrerà nel merito del progetto. Si parte con i saluti istituzionali della dirigente Serafina Corrado, del sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’ass. alla Cultura Patrizia Nardi per la Città Metropolitana e dell’ass. alle Politiche Giovanili della Regione Calabria, Federica Roccisano, per chiudere con la relazione di Luigi Berlinguer, Presidente del CNAPM (Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti) e già ministro della pubblica istruzione. La mattinata prevede gli interventi di Maurizio Piscitelli, ispettore e docente di didattica della musica e dirigente del Miur, Annalisa Spadolini, coordinatore del Nucleo tecnico-operativo del CNAPM, dei componenti del gruppo di ricerca e sperimentazione nazionale (Bruno Carioti, docente del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila e già presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori italiani di Musica; Paolo Damiani, compositore e direttore del dipartimento di Jazz al Conservatorio di Santa Cecilia, Giuseppina Laface Bianconi, docente di Storia della musica e Pedagogia musicale alla Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna, Amalia Lavinia Rizzo, pianista specializzata in musicoterapia che compone il gruppo di ricerca INVALSI sulla Valutazione dei laboratori musicali nel sistema scolastico, Federica Pilotti, architetto e docente di tecnologia), e infine di Francesca Fedele, dirigente scolastico dell’IC Nosside-Pythagoras di Reggio Calabria.