Statizzazioni, interrogazioni, ripetizioni

Questa la risposta,  peraltro assai simile alle recenti dichiarazioni della Ministra Fedeli in settima Commissione del Senato, del sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca, Gabriele Toccafondi, all’interrogazione 5-11377 dell’on.  Marisa Nicchi (Art. 1-MDP) del 17.05.2017 sul tema della statizzazione degli istituti ex-pareggiati:

 

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 maggio 2017
nell’allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-11377

La situazione degli ex Istituti musicali pareggiati è già all’attenzione di questo Ministero, che si sta adoperando su due fronti, paralleli e complementari tra loro.
Anzitutto il MIUR sta sostenendo l’iter parlamentare di un provvedimento chiave a questi fini, il cosiddetto «DDL Martini», che se approvato permetterebbe di intervenire non solo sul processo di statizzazione, atteso da anni, dei 18 Istituti Musicali Pareggiati e delle 5 Accademie di Belle arti non statali, ma anche sul riassetto complessivo del sistema.
Quanto alla statizzazione, appare opportuno segnalare che questo Ministero ha già avviato delle iniziative funzionali al raggiungimento di questo importante obiettivo. In particolare, per 3 delle 5 Accademie di belle arti non statali (cioè per Verona, Genova, Perugia), nelle more del procedimento che si propone di addivenire alla statizzazione ufficiale, è già iniziato un percorso preordinato alla loro statizzazione, al cui finanziamento sono stati destinati 4 milioni di euro annui disponibili a regime. Si precisa che si è potuto procedere solo su 3 delle 5 Accademie non statali, in quanto le due Accademie di Bergamo e Ravenna non hanno personalità giuridica, non hanno uno statuto, né un bilancio né organi propri, ma sono entrambe articolazioni rispettivamente del Comune di Bergamo e Ravenna, da cui dipende anche il personale docente e non docente ivi impiegato (3 unità per Ravenna e nessuna per Bergamo, che utilizza esclusivamente contratti di insegnamento).
Con riferimento all’obiettivo del riassetto complessivo del sistema, l’intenzione del MIUR è di individuare forme flessibili e criteri oggettivi per consentire un riordino qualificato e sostenibile dell’intero sistema AFAM che tenga conto di diverse esigenze. Tra queste, vanno mansionate:
la valorizzazione e la qualificazione ulteriore di quelle Istituzioni che hanno una massa critica, un bacino di utenza e una storia che le colloca in posizioni di attrattività per il sistema Paese anche a livello internazionale;
la definizione di un modello di Politecnico delle Arti (tipologia già prevista dalla legge n. 508/99) che consenta l’aggregazione in un unico soggetto giuridico di Conservatori e Accademie laddove le condizioni territoriali favoriscano tale aggregazione;
la stimolazione di un processo di statizzazione che non sia una semplice trasformazione di un soggetto giuridico da non statale a statale ma che, in un percorso graduale pluriennale, possa portare ad almeno 3 modelli:
semplice trasformazione da Istituto non statale a Istituto statale;
fusione per incorporazione dell’Istituto non statale in un Istituto statale già esistente;
creazione dei Politecnici delle Arti.

A fianco della descritta iniziativa legislativa, il MIUR sostiene convintamente gli emendamenti in materia di statizzazione e razionalizzazione degli ex Istituti Musicali pareggiati e delle Accademie di Belle arti non statali proposti al decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, relativo, tra l’altro, ad iniziative in favore degli enti territoriali, in corso di esame in Commissione bilancio.
Al fine di un loro accoglimento, il MIUR si impegna sin d’ora a avallare la copertura finanziaria prevista, seppure nei limiti di 20 milioni di euro a regime, funzionali ad una statizzazione graduale dei citati Istituti, rispetto ai 50 milioni circa che servirebbero per la statizzazione completa di tutti gli enti.
Detti emendamenti non si rivelano percorsi alternativi al cosiddetto «DDL Martini», giacché permarrebbe in capo all’Atto Senato 322 e abbinati la funzione di assicurare la regolamentazione organica del processo, nonché il coordinamento con le restanti disposizioni innovative in tema di AFAM.
Consapevoli dei tempi necessari per raggiungere gli obiettivi che caratterizzano le succitate iniziative, il Governo non mancherà di continuare ad erogare, nelle more, le risorse necessarie al sistema AFAM, confermando la tendenza positiva dell’ultimo triennio: nel 2017, infatti, il finanziamento è stato di 13,8 milioni di euro, a fronte di un finanziamento attestato a 12,7 milioni di euro nel 2015.
Anche per le 5 Accademie di Belle arti non statali il trend è stato di crescita: da 1 milione di euro nel 2015 a 4 milioni di euro nel 2017.
Per gli Istituti musicali pareggiati, che negli ultimi anni hanno visto fortemente ridursi (fino ad azzerarsi in alcuni casi) il sostegno che gli enti territoriali assicuravano loro, il Ministero sta cercando di individuare e predisporre soluzioni di più ampio respiro, come già sinteticamente rappresentato.
Concludendo, l’eccellenza del nostro Paese nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica richiede un’alta responsabilità di tutti gli attori, a partire dal Governo e dal Parlamento, per dare respiro ad un sistema che da tempo lo reclama e che merita riconoscimento e risposte concrete.

I Quaderni del Conservatorio di Avellino

Sono online i voll. 1 e 2 dei Quaderni del Conservatorio di Avellino. La rivista, promossa dal Dipartimento di musicologia dell’Istituto, pubblica saggi, studi, tesi, lavori di ricerca, recensioni e documenti di interesse musicale, musicologico e discipline afferenti, proponendosi un target di qualità dei propri contenuti e di uniformità grafica dei testi. La redazione scientifica è affidata ai docenti del Conservatorio “Domenico Cimarosa”.

Qui per leggere i primi due volumi (2015 e 2016).

Spezzatino e propedeutici

È disponibile su aasp.it il commento di Sergio Lattes alla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 13 aprile 2017 n.60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107), e soprattutto all’art. 15 che prevede l’istituzione dei nuovi corsi propedeutici al posto dei pre-accademici.

Statizzazioni: nuova e definitiva (?) versione

Si è concluso nella giornata di oggi l’esame degli emendamenti alla c.d. manovrina da parte della Commissione Bilancio della Camera. Si sono ottenuti tre importanti risultati che riguardano l’Afam:

  1. Statizzazioni: è stato approvato definitivamente l’emendamento Ghizzoni 22.08 in una nuova formulazione che va a toccare le modalità del graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio negli istituti da statizzare.
  2. Riduzione spese Ministeri: è stato approvato l’emendamento Vignali che evita il taglio di 1.100.000 euro all’Afam.
  3. Programma Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: viene incrementato di 1.500.000 euro attraverso l’emendamento Vignali 13.4 (nuova formulazione).

Ora lunedì il testo passerà all’esame dell’aula, dove probabilmente verrà posto in votazione tra mercoledì e giovedì prossimi con richiesta di fiducia, prima di passare, presumibilmente blindato, all’esame del Senato. Qui di seguito gli emendamenti approvati.

 

 

Art. 22-bis. 
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

  1. A decorrere dall’anno 2017, una parte degli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie di belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2, saranno oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3. 
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d) [i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati], e comma 8, lettere a), b), c), e), ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell’inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e la valutazione di titoli accademici e professionali. 
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 17 milioni di euro per l’anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni per l’anno 2017, 1,2 milioni di euro per l’anno 2018, 1,37 milioni di euro per l’anno 2019 e 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall’articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l’anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l’anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020»;
b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali viene determinato in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro».
22. 08. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D’Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani, Cenni, Mongiello.

 

Al comma 1, all’elenco recante Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, allegato al presente decreto-legge, nella Tabella: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alla voce Missione 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere la voce: Programma 2.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e alla voce Programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.
13. 3. Vignali.

 

Statizzazioni passate e future

In attesa del voto sugli emendamenti Afam relativi alla statizzazione degli Istituti ex-pareggiati, la cui stessa presenza e riammissione nel fascicolo di cui si occuperà la settimana prossima la Commissione Bilancio della Camera sembrerebbe indicare già di per sé un possibile e probabile sblocco dell’attuale situazione di stallo (a meno, naturalmente, di imprevedibili incidenti politici), il tema si arricchisce ulteriormente. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa sarebbe infatti giunta nella serata del 18 maggio u.s. la notizia che la Corte dei Conti avrebbe autorizzato lo stanziamento di 410 mila euro del Miur per la statizzazione definitiva della sede decentrata di Ceglie del Conservatorio «Tito Schipa» di Lecce.

Qui di seguito il question-time dello scorso 22 febbraio, con le richieste dell’on. Nicola Ciracì, già Presidente del Conservatorio di Lecce, e la relativa risposta della Ministra Fedeli:

https://www.facebook.com/1126142087452143/videos/1308672815865735/

Ripescati

Nella seduta di ieri 18 maggio la Commissione Bilancio ha riammesso all’esame gli emendamenti Nicchi 22.193 e 22.202 [che stanzia 10 milioni per il 2017 nelle more del processo di statalizzazione] e gli identici Centemero 64.011 e Palese 64.018, che intervengono in tema di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e vertono su identica materia di quella oggetto dell’articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08 e degli identici articoli aggiuntivi Nicchi 64.05, Centemero 64.012 e Palese 64.017, già dichiarati ammissibili nella seduta del 16 maggio scorso [«in quanto volti a conseguire risparmi di spesa anche attraverso il monitoraggio della spesa e il potenziamento degli organismi di controllo, o ad incentivare lo sviluppo attraverso investimenti pubblici, incentivi alle imprese, anche con riferimento a singoli settori produttivi, nonché attraverso l’erogazione di finanziamenti alle imprese medesime, o a consentire una migliore allocazione ed utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto con riferimento agli enti territoriali, o, infine, ad estendere misure previste per tutelare i territori colpiti da eventi sismici anche a quelli colpiti dagli eventi metereologici verificatisi nei primi mesi del 2017»].

Si riapre dunque la possibilità che, come auspicato dalla Ministra Fedeli, il decreto Enti Locali, ora Manovrina, possa traghettare gli Istituti ex-pareggiati verso processi, ancorché graduali o parziali, di statizzazione. L’esame del provvedimento continuerà in Commissione Bilancio a partire da lunedì 22 e proseguirà per tutta la prossima settimana.

Pubblicato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60  (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (17G00068) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23).

Il provvedimento entrerà in vigore il 31 maggio prossimo. Di seguito il testo definitivo dell’art.15.

 

Art. 15 Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale

1. La formazione musicale di base e’ assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definitii requisiti formativi per l’accesso ai licei musicali e coreutici-sezione musicale.

3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2,7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.

4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cuial comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicaledella studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilita’ di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività’ non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3. Le studentesse e gli studenti, già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Note all’art. 15:

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). – Omissis. 2. I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. Omissis.

– Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243:

«Art. 4. (Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata). – Omissis. 2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita’ formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonche’ attivita’ formative esterne attraverso contratti e convenzioni. Omissis».

«Art. 7. (Ammissione ai corsi). – Omissis. 2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita’ di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresi’ il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalita’ di verifica, anche a conclusione di attivita’ formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Omissis».

«Art.10. (Regolamenti didattici). – Omissis. 4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi’ gli aspetti di organizzazione dell’attivita’ didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: Omissis. g) all’organizzazione di attivita’ formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche’ di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all’articolo 7, comma 2; Omissis».

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 8, lettera d) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). – Omissis. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: Omissis. d) previsione, per le istituzioni di cui all’articolo 1, della facolta’ di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; Omissis».

– Si riporta il testo dell’art. 13, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162:

«Art. 13. (Passaggio al nuovo ordinamento). – Omissis. 8. L’istituzione di sezioni di liceo musicale e’ subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalita’ di organizzazione e svolgimento della didattica, nonche’ di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento. Omissis».

Palermo, Aosta

Sono stati eletti recentemente i direttori del Conservatorio di Palermo e dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta.

Il primo è Gregorio Bertolino, attuale vice-direttore, eletto a larga maggioranza direttore del Conservatorio «Bellini» di Palermo per il triennio accademico 2017/2020. Succede dopo sei anni di mandato all’attuale direttore Daniele Ficola che rimarrà in carica fino al 31 ottobre prossimo.

Il secondo è Renato Meucci, attuale direttore del Conservatorio di Novara e Presidente della Conferenza dei Direttori, che prenderà il posto di Efisio Blanc, dimessosi il 23 marzo scorso.

“Manovrina”: gli inammissibili emendamenti sull’Afam

E’ stato presentato dai deputati Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D’Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana e Mariani (PD) l’emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017 che, così ha ribadito il 10 maggio scorso la Ministra Fedeli, avrebbe dovuto spianare la strada alla statizzazione degli istituti ex-pareggiati. Peccato che sia stato giudicato inammissibile dalla Commissione Bilancio e dal suo Presidente Francesco Boccia, così come gli altri riguardanti l’Afam.

 

Art. 22-bis. 
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori di studi musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 4. 
  3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  5. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 4 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede: 
   a) quanto all’importo minimo di euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente per le Accademie di Belle arti non statali di cui al comma 1; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 7.

  7. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
22. 08. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D’Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani.

 

Di seguito altri tre emendamenti simili, anch’essi giudicati inammissibili:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 05. Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

[Emendamento identico a quello proposto dall’Anci]

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 012. Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 017. Palese.

 

Questo sull’Istituto «Paisiello» di Taranto (inammissibile):

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. L’istituto « Giovanni Paisiello » di Taranto, già trasformato in istituto superiore di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è statalizzato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8-ter. Il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vi- gore della presente legge è trasferito nei ruoli statali del personale docente e ATA degli istituti superiori di studi musicali di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. A tale personale sono riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede di servizio in fase di prima attuazione della presente legge.

8-quater. Il trasferimento del personale di cui al comma 8-ter, avviene secondo tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-regioni », l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI).

8-quinquies. A decorrere dall’anno in cui acquistano efficacia le disposizioni dei commi 8-ter e 8-quater, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore dell’ente locale che finanzia l’istituto «Giovanni Paisiello» in misura pari alle spese comunque sostenute dallo stesso ente nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale.

8-sexies. I criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall’ente locate di cui al comma 8-quinquies sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza Stato-regioni, l’ANCI, l’UNCEM e l’UPI.

8-septies. Per eventuali maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall’attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.                                                                                                                                   22. 203. Duranti, Nicchi, Scotto, Melilla.

 

Questo per uno stanziamento di 10.000.000 per il 2017 (inammissibile):

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 
  7-bis. Nelle more del processo di razionalizzazione e della loro statizzazione da attuarsi entro il 31 dicembre 2017, e al fine di consentire la prosecuzione della loro attività, a favore degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori musicali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 10 milioni di euro per l’anno 2017. 
  7-ter. All’onere di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. 
22. 202. Nicchi, Scotto, Melilla, Capodicasa, Albini, Duranti.

 

Questo invece per la 128 (inammissibile):

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 
  7-bis. Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
  7-ter. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente, cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Dei contratti a tempo indeterminato di cui al comma precedente il 100 per cento delle cessazioni più il 50 per cento dei posti liberi e vacanti in pianta organica è assegnato alla graduatorie ad esaurimento di cui al comma 7-bis mentre il restante 50 per cento è assegnato tramite concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica così come previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999 dell’articolo 19, comma 1 della legge n. 128 del 1999. Nelle more dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica contenente le nuove norme sul reclutamento del personale docente, si ricorre in via prioritaria alle graduatorie di cui al comma 7-bis per gli incarichi a tempo determinato ed indeterminato fino ad esaurimento delle stesse. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinate all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al comma 7-bis. 
  7-quater. Agli oneri di cui ai precedenti commi, valutati in 5 milioni si euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
22. 140. Crimì, Rocchi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Coccia, Iori, Ribaudo.

 

E questo per il regime pubblicistico (inammissibile):

Art. 13-bis. 
(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale artistica e coreutica).

  Al fine di contenere i costi relativi alla contrattazione del pubblico impiego, a decorrere dall’anno accademico 2017-2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 agosto 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. 
13. 08. Vignali.

 

Restano in piedi dunque solo gli emendamenti:

 

All’elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell’Istruzione, dell’U-niversità e della ricerca Missione 2. istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere il Programma 2.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

Conseguentemente, all’art.66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di 1 milione di euro per il 2017, ed.

13. 14. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

 

All’elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sopprimere la voce: 2.2 Istituzioni dell’alta Formazione artistica, musicale e coreutica e alla voce: 2.3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.

13. 3. Vignali.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell’alta formazione, arti- stica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell’elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Istituzioni medesime ac- cedono al riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. A tal fine all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea dopo le parole: «dallo Stato alle Università» sono inserite le seguenti: «ed alle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

b) alla lettera a) dopo le parole: «per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394» sono inserite le seguenti: «nonché per le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica».

13. 2. Vignali.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell’elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, all’articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 265».

13. 4. Vignali, Tancredi.

E se va buca?

Ricordate l’emendamento al DL 237/2016 che lo scorso febbraio tentava di inserire una fideiussione di 97 milioni in favore di Ryder Cup LLP per gli impegni presi dalla Federazione Italiana Golf, e che il Presidente del Senato Grasso giudicò inammissibile?

Rientrato dalla finestra direttamente nell’articolato del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, quella garanzia si è andata ad aggiungere ai 5,4 milioni annui che l’ultima finanziaria stanzia fino al 2027 (totale 60 milioni) per l’importantissima manifestazione golfistica. Lo scorso 10 maggio la settima Commissione della Camera è stata chiamata a  esprimersi proprio sul testo del decreto 50, e ha espresso un parere positivo ma con nove condizioni, tra le quali:

Si inserisca una disposizione recante la graduale statizzazione e razionalizzazione, a decorrere dall’anno 2017, degli Istituti Superiori musicali non statali e delle Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, mediante l’istituzione di un apposito fondo.

Precluso, pertanto, il parere alternativo del gruppo MDP, che recitava:

a fronte delle poche e del tutto insufficienti risorse assegnate a legislazione vigente, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, subisce una riduzione di fondi per complessivi 38,8 milioni di euro per il 2017. Di questi, oltre 15,5 milioni vengono tagliati all’istruzione universitaria e formazione post-universitaria, nell’ambito della quale quasi 6 milioni di euro vengono tolti al diritto allo studio universitario. E questo in un Paese che è penultimo in Europa per numero dei laureati. Così come si assiste al taglio di ben 5,8 milioni di euro per la ricerca scientifica e tecnologica applicata e di base;

si segnala inoltre il taglio di oltre l, l milioni di euro per le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), che sono già in situazione di estrema difficoltà anche a causa delle esigue risorse ad esse assegnate a legislazione vigente ;

in questo ambito va ricordato come da anni si attende la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali, dall’articolo 2, comma 2, della legge 508/1999;

ad oggi, nonostante gli impegni del Governo, nessuna risorsa è specificatamente destinata a finanziare i processi di statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati, nonostante alcuni istituti siano ormai in aperta situazione pre-fallimentare;

la grave situazione attuale vede diciannove Conservatori non statali, in difficoltà e a rischio chiusura per mancanza di fondi. O i conservatori vengono statizzati o chiudono;

il provvedimento in esame, non prevede nulla in tal senso;

come ha sottolineato il Segretario generale della FLC-CGIL, è importante preservare la straordinaria esperienza italiana in fatto di educazione e alta formazione musicale e artistica, che trova nelle comunità locali un suo punto di forza.

 

 

Ricordiamo che a quanto riferito in commissione dalla Ministra lo stesso 10 maggio, proprio un emendamento al decreto 50 rappresenterebbe la soluzione possibile al problema delle statizzazioni. Rimane da capire cosa significhi graduale e cosa razionalizzazione; e soprattutto a quanto possa ammontare l’apposito fondo. Il riferimento è probabilmente a quanto previsto dall’emendamento PD a prima firma Ghizzoni 22.08 (http://www.docenticonservatorio.org/50-e-50/).