I Bienni di Augusto, ovvero: «E tu di che Coteco sei?»

Ispirandosi evidentemente alla riorganizzazione territoriale augustea del 6-8 d.C, il Miur ha definito attraverso il recentissimo D.M. 14 tredici ambiti territoriali (ricordate http://www.docenticonservatorio.org/tredici-a-tavola/?) la cui gestione, relativamente al vaglio delle istanze di accreditamento dei bienni, sarà affidata, e solo per gli ISSM, agli istituendi CoTeCo (in realtà già istituiti: si tratta infatti semplicemente dei direttori delle Istituzioni ricomprese in un determinato ambito).

Di YukioSanjo - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28998531
Di YukioSanjo – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28998531

Di undici regiones e due province insulari racconta Plinio il Vecchio: come è facile notare si tratta di una concezione davvero assai simile a quella proposta oggi dal Ministero, impegnato nell’arduo compito per ben dodici anni.

A differenza del DM 124/2009, quello che definiva gli ordinamenti dei trienni, e che teneva conto dei previsti pareri del CNAM «sulla riorganizzazione dei percorsi didattici dei corsi di studio dei Conservatori di Musica», il DM 14 non nomina nemmeno in premessa la commissione per le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM (quella nelle-more); cosa che invece avviene, e con citazione puntuale di un verbale, nel Decreto sui Bienni non abilitanti di didattica (ma la commissione-nelle-more, non essendo esattamente il CNAM, serviva appunto appena a valutare tecnicamente gli ordinamenti didattici delle singole istituzioni, non certo a definirli…).

Definitivamente sepolto parrebbe l’organo tecnico di rappresentanza.  Benché ancora in qualche modo talvolta rammemorato, se non altro per la sua assenza, relativamente all’accreditamento dei corsi triennali, alla questione dei Bienni sembrerebbe essere invece del tutto estraneo: la conformità all’ordinamento didattico viene verificata dal Ministero e tutte le altre verifiche sono di competenza di Miur e Anvur (art. 8, comma 1).

Tornando alle ricadute del DM 14, i nuovi ambiti ministeriali sono piuttosto disomogenei, sia come bacini (popolazione residente), sia come distribuzione dei 6605 studenti attualmente frequentanti i corsi biennali sperimentali (il dato tratto dal vecchio sito di statistica Miur si riferisce al 2016-2017), sia come rapporto tra i due dati. Qui stravince la Calabria, che può vantare una percentuale di studenti di biennio/popolazione residente dello 0,238‰ (anche se il dato è fortemente condizionato dai 222 iscritti a Musica, scienza e tecnologia del suono, rilasciato “congiuntamente” da Consorzio Politecnico Internazionale «Scientia et Ars» e Conservatorio di Vibo Valentia) mentre ultima è la Sardegna con lo 0,05‰, e la media nazionale è 0,13‰).

(Ricordiamo che i dati relativi agli studenti iscritti potrebbero essere lievemente sottodimensionati, in quanto secondo le indicazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali vengono oscurati i valori che risultano inferiori a 3. In particolare questi valori vengono visualizzati come zeri).

 

Resta naturalmente da capire quali saranno i reali compiti e le reali prerogative dei CoTeCo, e soprattutto se le valutazioni di un CoTeCo relativo a un ambito territoriale “piccolo” seguiranno gli stessi criteri (quantitativi) di quelle affidate ai CoTeCo di aree più vaste, ad esempio sul tema «sostenibilità dell’iniziativa in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di secondo livello» (art. 6, comma 5, lettera a del DM 14).

 

1- continua

Bienni AFAM – 13 i CoTeCo

E’ stato finalmente pubblicato il DM n. 14 che permetterà alle Istituzioni AFAM di attivare corsi biennali ordinamentali. Il Decreto definisce le modalità per l’attivazione e conferma, limitatamente ai Conservatori e agli ISSM, l’istituzione di 13 Comitati Territoriali di Coordinamento tra le Istituzioni, “con il compito di vagliare le istanze di accreditamento di cui al comma 2 al fine di ottimizzare l’offerta formativa sulla base dei seguenti criteri:

  1. sostenibilità dell’iniziativa in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di secondo livello;
  2. configurazione di analoga offerta formativa già presente, o contemporaneamente richiesta, in altra Istituzione territorialmente contigua  tale da non giustificare sul piano numerico e finanziario una duplice attivazione.”

I Comitati saranno costituiti dai Direttori delle Istituzioni territorialmente competenti.

Viene poi ribadito che la richiesta di attivazione di nuovi corsi di secondo livello da parte dei Conservatori, necessiterà obbligatoriamente del parere rilasciato dai Comitati territoriali.

Qui il testo del Decreto.

Qui l’allegato A che stabilisce la composizione dei 13 Comitati territoriali.

 

Pubblicato anche il decreto che istituisce i Bienni non abilitanti di Didattica della Musica, nel quale da un lato si tiene conto del parere della Commissione-che-nelle-more-della-ricostituzione-del-CNAM, che nella seduta del 13 novembre 2017 (il misterioso verbale è il n. 24…) aveva espresso parere favorevole a che «nelle more dell’emanazione del decreto di riordino dei corsi di II livello di diploma accademico e, posto che si renderà necessario aggiornare il predetto decreto, in via transitoria, le Istituzioni possano attivare i corsi di II livello ordinamentali di Didattica della musica e dello strumento non abilitanti e ad accesso libero»; dall’altro si osserva che «la razionalizzazione dei corsi di didattica consente la piena utilizzazione dei docenti di ruolo operanti nelle scuole di didattica».

Qui il decreto,

la Tabella A,

la Tabella B

e la successiva Nota 1391 con cui si interviene sui corsi biennali di Didattica e Didattica dello strumento.

Nelle more della piena attuazione del decreto ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018 recante criteri di istituzione di corsi accademici di secondo livello ordinamentali e accreditamento iniziale dei  medesimi, la Nota intende dettare modalità transitorie per la ridefinizione dei soli corsi di secondo livello in didattica della musica e didattica dello strumento musicale già autorizzati relativamente al solo A.A. 2017/2018, e si invitano pertanto le Istituzioni sedi di Dipartimento di didattica a procedere dal 25 gennaio al 9 febbraio secondo le sottoindicate modalità:

  • nota di richiesta di attivazione (specificando l’anno accademico di riferimento – 2017/18);
  • il/i piani di studio/i che s’intendono attivare (DCSL in didattica della musica e/o DCSL in didattica dello strumento musicale);
  •  delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione – in copia conforme agli originale e debitamente firmate;
  • attestazione di assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Sei bienni dopo

La Ministra Fedeli ha firmato il decreto che a dodici anni dal DPR 212/2005 renderà finalmente ordinamentali i bienni.

Questo il comunicato stampa del Miur, in attesa del testo definitivo:

 

 

Accademie e Conservatori, anche per l’AFAM va a regime il 3+2
Fedeli: “Provvedimento atteso, ora offerta formativa più ricca” 

Il 3+2 va a regime anche per Accademie e Conservatori. La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato il decreto che rende finalmente ordinamentali, portandoli fuori dalla fase sperimentale in atto dal 2005, i bienni specializzanti delle istituzioni dell’AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e che equipara definitivamente i titoli finali con quelli universitari, garantendo un quadro chiaro delle equipollenze.

“Si tratta di una novità attesa – spiega Fedeli – che ci mette in linea con il quadro europeo per la riconoscibilità dei titoli e che consentirà finalmente alle istituzioni AFAM di garantire un’offerta formativa più ricca e flessibile. Dal 2012, infatti, non era possibile fare variazioni: l’offerta formativa, in attesa della messa a regime dei bienni specialistici, era stata congelata. Questo sblocco consentirà a istituzioni che costituiscono un tassello importante e di grande pregio del nostro sistema di istruzione di qualificare ulteriormente l’offerta, garantendo opportunità formative in linea con i tempi alle iscritte e agli iscritti. Sull’AFAM stiamo convintamente portando avanti tutte le azioni necessarie per dare ad un settore che il mondo ci invidia le risorse e gli strumenti di cui ha bisogno per operare ai massimi livelli. Dopo la riforma del 1999 per troppo tempo l’AFAM è rimasta in balia di ritardi e rinvii – prosegue Fedeli -. Negli ultimi mesi abbiamo operato un’accelerazione importante per la valorizzazione di questo settore. Ricordo, ad esempio, le misure contenute nella legge di bilancio per la stabilizzazione del personale precario e per rendere definitivo il processo di statizzazione. Abbiamo poi incrementato le risorse e stiamo procedendo sul piano dell’offerta formativa con due operazioni fondamentali attuate dal Ministero. Abbiamo già proceduto alla modifica o attivazione di corsi dei Conservatori, degli Istituti superiori musicali, degli ISIA, delle Accademie statali e legalmente riconosciute per oltre 3.500 piani di studio triennali: erano quattro anni che queste richieste giacevano inevase. Con il decreto firmato oggi completiamo la messa ad ordinamento di tutti i corsi biennali sperimentali di secondo livello, che era prevista dalla legge finanziaria per il 2013. Si tratta di azioni e investimenti seri, concreti, con cui diamo una risposta alle legittime richieste del settore, rimaste inevase, va ripetuto, per troppo tempo”.

Con il provvedimento firmato dalla Ministra sui corsi biennali di II livello si chiude un percorso che va avanti dai primi anni 2000. Con l’emanazione del Regolamento  (D.P.R.) 212 del 2005, infatti, l’attivazione dei corsi accademici biennali nei Conservatori di Musica, nelle Accademie di Belle Arti, negli ISIA, nell’Accademia nazionale di Arte drammatica e nell’Accademia Nazionale di Danza è stata possibile solo in via sperimentale. Una provvisorietà che si è protratta a lungo, tanto che con la legge 228 del 2012 (Finanziaria 2013) si è intervenuti per accelerare il processo di chiusura della fase sperimentale. Da allora l’offerta è però rimasta ‘congelata’.

Ora si giunge ad un punto fermo. Sarà finalmente possibile attivare corsi biennali ordinamentali, con il via libera anche al rinnovamento dell’offerta formativa. E si potrà anche procedere alla conversione dei titoli già rilasciati, sia a seguito dei percorsi  sperimentali sia a seguito di quelli del vecchio ordinamento, come richiesto anche da studentesse e studenti che, in questo modo, avranno finalmente riconosciuto pieno valore, anche a livello europeo, al titolo di studio faticosamente conseguito.

Le scuole flessibili

La sottosegretaria Angela D’Onghia ha risposto ieri in VII Commissione del Senato all’interrogazione 3-03894 presentata dalla senatrice Enza Blundo (Movimento 5 stelle).

La sottosegretaria ha precisato che nella scuola secondaria, e segnatamente nei licei musicali ordinamentali istituiti a partire dal settembre 2010, non esiste limite alcuno nei confronti delle diverse tipologie di strumento, come invece accade per le classi della scuola media ad indirizzo musicale. Ha sottolineato infatti che le prove di ingresso previste dalla normativa vigente, atte a valutare le competenze necessarie all’accesso al liceo musicale, avvengono per qualunque strumento che gli studenti intendano suonare.

Dopo aver citato le previsioni dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 60 del 2017, ha richiamato i contenuti della Secondo Rapporto – Monitoraggio sui licei musicali e coreutici effettuato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da cui emerge che presso l’insieme dei licei musicali italiani sono presenti sostanzialmente tutti gli strumenti musicali che sussistono anche nelle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Ha rammentato infatti che l’insegnamento di strumento musicale, prevedendo la lezione individuale, permette la nomina di docenti incaricati annuali (o utilizzati dalle scuole medie se di ruolo) per le sole ore di insegnamento effettivamente necessarie. Tale flessibilità organizzativa, non presente nelle istituzioni AFAM, permette così ad ogni liceo musicale di rispondere a tutte le richieste di specificità strumentali che giungono dal territorio. Inoltre, proprio perché ogni liceo musicale deve tener conto anche della dimensione della musica d’insieme, accade spesso che proprio gli strumenti meno diffusi sono quelli che, in caso di esubero di domande di accesso al liceo musicale, hanno maggiore possibilità di essere accolti.

Ha chiarito altresì che per la formazione dell’orchestra sinfonica o di molte altre tipologie di gruppi di musica da camera e di insieme è fondamentale la presenza di specifici strumenti che, pertanto, se presenti alle prove di accesso, vedono favorito il superamento delle stesse perché ogni liceo musicale contingenta il numero di alunni per ogni strumento così da favorire la musica d’insieme.

Quanto alla proposta di istituire un organismo super partes di coordinamento nazionale, ha segnalato che già oggi, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, ogni liceo musicale ha in essere una particolare convenzione con una istituzione AFAM, agevolando in tal modo la diffusione di tutte le specificità strumentali. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 60 del 2017 prevede che i licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo. Ha affermato quindi che il ricorso alla quota dell’autonomia in capo ad ogni liceo musicale costituisce un valido strumento da utilizzare, anche con la realizzazione di percorsi in convenzione con le istituzioni AFAM per favorire la diffusione delle diverse specificità strumentali.

Per quanto concerne, infine, l’eventuale attribuzione ai conservatori del compito di monitorare, all’inizio di ogni anno scolastico, la situazione delle cattedre per ogni singolo strumento allo scopo di attivare tempestivamente i corsi mancanti, ha evidenziato che i dati sono già adesso immediatamente disponibili e pubblici grazie alle convenzioni e ai legami diretti esistenti tra ogni liceo musicale e l’istituzione AFAM di riferimento.

La senatrice BLUNDO (M5S) ha ringraziato il Governo per l’attenzione e la sensibilità manifestata sul tema. Anche alla luce di un incontro pubblico che si è svolto questa mattina in Senato, è emerso come il tema dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica deve essere considerato in un’ottica complessiva. Il compito principale non può essere comunque affidato solo ai conservatori, i quali rappresentano una risorsa importante per interagire con i licei. Apprende peraltro con piacere che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 60 del 2017 consente di rimodulare il monte orario. Ritiene altresì utile incentivare le possibilità di interazione dei provveditorati con i conservatori e si è dichiarata soddisfatta.

 

Questa una delle tabelle contenute (p. 308) nel Secondo Rapporto – Monitoraggio sui licei musicali e coreutici pubblicato nel 2016 a cura di Gemma Fiocchetta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

 

 

 

Il misterioso caso del Verbale 21 – (con allegati)

Il 10 agosto è stato firmato il Decreto Ministeriale Reclutamento e formazione iniziale dei docenti, sulle modalità di acquisizione dei 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche, necessari per poter partecipare al prossimo concorso per l’ingresso nella scuola secondaria che sarà bandito nel 2018 in base alle nuove regole previste da uno dei decreti attuativi della Buona Scuola.

I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti (e comunque là dove  si parla di “istituzioni universitarie“  o “istituzioni accademiche” si intendono pure le università telematiche, al centro di una polemica nelle scorse settimane circa l’attivazione, ancor prima dell’uscita del decreto Miur, di corsi a pagamento per l’acquisizione dei 24 crediti, con le interrogazioni Vacca e Ghizzoni e la risposta del sottosegretario Toccafondi).

Qui potete trovare il testo del decreto, qui gli allegati, che ieri non erano ancora disponibili;  all’ art. 3 si stabiliscono i settori disciplinari in cui possono essere conseguiti i crediti.

Per i SAD di competenza dei Conservatori, dall’Allegato C:

Ricordiamo che  il CUN si era riunito il  26 e 27 lugliofacendo seguito al suo precedente parere del 7 giugno di cui abbiamo già dato conto, e che il 12 luglio il gruppo DDM-GO aveva presentato una sua proposta attorno alla faccenda dei 24 crediti; a seguito della firma del decreto, lo stesso DDM-GO ha diffuso una assai articolata nota di commento in cui, pur apprezzando l’inclusione di tutti  settori disciplinari di competenza dei dipartimenti di Didattica della Musica, si «evidenzia che la declinazione di obiettivi formativi e altro risente di una visione non sempre coerente: da un lato affidandosi interamente a quanto già contenuto negli Allegati A e B, dall’altro limitandosi a una mera elencazione di contenuti spesso coincidenti con le denominazioni di discipline e campi disciplinari (con evidenti discrepanze, peraltro, circa la pertinenza di talune discipline indicate tra settori della musica, delle belle arti e della danza)». Osserva inoltre DDM-GO che, «come evidenziato e denunciato anche dalla Conferenza dei Docenti di Conservatorio [cfr. http://www.docenticonservatorio.org/il-misterioso-caso-del-verbale-21-con-allegati/] pare evidente che la perdurante assenza del CNAM (primario organo di rappresentanza istituzionale, al pari del CUN, del sistema dell’AFAM) non può certo giovare allo sviluppo dell’intero settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e al ruolo che le è proprio nel nuovo sistema nazionale di formazione iniziale dei docenti».

 

Proprio quest’ultima osservazione ci suggerisce e ci consente di fare qualche passo indietro.

In premessa al DM del 10 agosto u.s. vengono citati e dati per visti un “Verbale n. 21 del 6 luglio 2017 della Commissione per le Valutazioni Tecniche Relative agli Ordinamenti Didattici Afam” [CVTRODA?], la Commissione che, ricordiamo, da quasi due anni per volere della ex Ministra Stefania Giannini surroga le competenze del CNAM, e un “ulteriore parere del 31 luglio 2017“ della medesima Commissione.

Ciò non può non suscitare alcune, crediamo lecite, curiosità. Che c’azzecca, gentile Ministra, la valutazione tecnica relativa agli ordinamenti didattici Afam con la questione in oggetto? Non è che con l’espressione «ordinamento didattico» si sia finiti per voler intendere la totalità dei temi riguardanti l’Afam, e che la CVTRODA sia divenuta un po’ omnibus? Ma soprattutto: ce lo fate leggere il misteriosissimo Verbale 21? E il 14? E il 9? Sono ventuno da gennaio 2017 o da novembre 2015?  O dalla fondazione di Roma? Quali le misteriosissime differenze tra quanto prodotto il 6 luglio e il successivo segretatissimo parere del 31?

C’è qualche norma specifica a noi ignota, che esima questa Commissione e chi l’ha nominata dall’obbligo di trasparenza? Che senso ha costringere le scuole elementari a dotarsi di siti web, di pulsanti di Amministrazione Trasparente se poi chi sovrintende, interviene, consiglia direttamente il decisore politico non si attiene al medesimo obbligo? Perché il CUN produce regolarmente i suoi verbali, mentre la summenzionata Commissione no? (ma nemmeno nessuna delle Conferenze dal Miur riconosciute, mi pare, con l’eccezione, in parte, della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti…).

Con queste premesse di opacità, con quali prospettive si va a costituire la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione docente [CNFIAPD?] prevista dall’art. 14 del Decreto n. 59? Ha senso creare organi nuovi senza ricostituire quelli già previsti da leggi dello Stato?

Già, perché, come ricordato nel verbale dell’ultima seduta del CNAM, il 13 febbraio 2013, in base all’articolo 4 della Legge 444 del 1994:

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.
2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

E poi, all’art.6:

I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

 

 

 

Due anni di more

Il 14 gennaio 2014 cadde definitivamente in commissione cultura del Senato l’atto del governo n.42 (Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale).

Quello schema, scritto e presentato dal governo in modo presuntuoso e dilettantesco, del tutto indifferente alle indicazioni del Consiglio di Stato, del tutto inconsapevole del peso numerico dei SAD dei Conservatori di musica, si attirò le critiche tanto delle OO.SS., Unams e Confederali, quanto della Conferenza dei Direttori o del gruppo DDM-GO; critiche cui il sottosegretario Toccafondi tentò di ribattere appunto presentando un parere positivo “con osservazioni che però fece pari e patta: fu cioè respinto.

È davvero difficile da credere che un governo sia riuscito in un pasticcio di tal fatta, ma tant’è; le conseguenze le scontiamo ancora oggi, tre anni e mezzo dopo. Uno degli argomenti di discussione allora fu la volontà, l’insistenza da parte del governo di introdurre nel costituendo organo due rappresentanti delle istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli Afam: istituzioni che peraltro la legge 508 non prevedeva né nominava. Da allora, caduto per sempre il Cnam, e dunque senza neppure il bisogno di quei due rappresentanti all’interno dell’organo, ogni anno il Miur riapre la procedura di accreditamento per le scuole private, che, assente il Cnam, devono passare solo il vaglio anvuriano, e pare con ottimi risultati: ultima nell’ordine è stata Mussida Music Publishing di Milano. A chi toccherà ora?

Dunque assai meglio così per le scuole private, sembrerebbe volendo un po’ malignare. E invece per il resto del sistema? Quello, scusate il termine… pubblico? Che vantaggi ha avuto nel periodo gennaio 2014/luglio 2015 dall’assenza di un organo che avrebbe dovuto esprimere pareri praticamente su tutto? E quali invece i vantaggi a partire dal luglio 2015, quando un comma 27 della c.d. Buona Scuola stabilì che se ne potesse fare a meno, gettando le premesse per la Commissione Chiappetta?

Esattamente due anni fa venne avviata una raccolta di firme, che decidemmo di chiudere tre mesi dopo, raggiunta quota 2102; quelle firme furono inviate alla Ministra Giannini senza alcun risultato. E ci mancherebbe.

Quali i risultati ottenuti senza il carrozzone, grazie alla sua assenza? Quali i regolamenti mancanti che il carrozzone avrebbe magari potuto rallentare, e che senza carrozzone, grazie a una più agile/abile commissione hanno potuto invece succedersi con stupefacente rapidità? Forse quello sul reclutamento, che è lì pronto, lo abbiamo predisposto, è sul tavolo del MEF, ce l’ha il dirigente? O quello sui criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi biennali, abbiamo praticamente concluso, ne riparliamo più avanti, il dottore è fuori stanza? O invece quello sulle procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore? Il sottosegretario Toccafondi ci ha fatto sapere recentemente che c’è la vacatio organi: meno male, non lo sapevamo. Anche perché questo bradipismo, se c’è un organo di rappresentanza è colpa della rappresentanza (dei meccanismi democratici); ma se non c’è il Cnam, quella lentezza non è mica colpa solo del Miur. È colpa, guarda un po’, delle spinte corporative.

Musica per organi assenti

Lo scorso 7 giugno, ma il testo è stato misteriosamente introvabile fino a stamattina, il Consiglio Universitario Nazionale ha prodotto un parere a proposito del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria , a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) della Legge n. 107/2015.

Vi si forniscono indicazioni tanto riguardo ai 24 CF da maturarsi come requisito di accesso, tanto riguardo al cosiddetto percorso FIT, facendo però riferimento per Musica nella scuola secondaria, Storia della musica, Tecnologie musicali e Teoria, analisi e composizione (queste ultime tre nei Licei Musicali) solo e esclusivamente a classi di concorso del sistema universitario, e non anche del sistema Afam.

Il parere si conclude così:

«Le classi di concorso considerate sono quelle di pertinenza del sistema universitario; non sono state date indicazioni sulle classi di concorso del sistema AFAM, e per le classi di concorso di pertinenza di entrambi i sistemi sono stati indicati solo contenuti attinenti alle discipline universitarie».

Ad esempio, dal relativo allegato, ecco le schede relative alle classi di concorso Storia della musica, Tecnologie musicali e Teoria, analisi e composizione:

 

 

 

 

 

Già, perché  il decreto legislativo prevede una serie di pareri da chiedere al  Consiglio universitario nazionale, ma anche al Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonché al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ma poi all’art.18, norma transitoria, la solita sorpresina:

Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, i regolamenti, i decreti e gli atti occorrenti per l’attuazione del presente decreto sono perfetti ed efficaci anche in carenza del prescritto parere.

Ancora una volta il medesimo articolato legislativo stabilisce un sistema di pareri e di organi da interpellare prevedendo contemporaneamente l’assenza di quegli organi e la validità di quei pareri.

Crediamo che i rischi siano evidenti a tutti.

Nel frattempo alcuni giorni fa i Docenti di Didattica della Musica – Gruppo Operativo (DDM-GO) hanno inviato al Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica e degli IMP questa lettera, rappresentando la «necessità di trasmettere con urgenza al Ministro competente una propria proposta autonoma atta a preservare le prerogative formative delle Istituzioni dell’AFAM nel campo della professione docente, per le quali da decenni sono state istituite le Scuole di Didattica della musica» e chiedendo «la costituzione di un’apposita commissione che elabori in tempi celeri una specifica proposta».

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17 nel ’17!

Sono diventate diciassette le scuole private autorizzate a rilasciare titoli triennali dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Le nuove arrivate sono l’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie (Istituto DUOFIN ART) di Roma (4 aprile 2017) e la Trentino Art Academy di Trento (23 marzo 2017).

La prima è stata autorizzata a seguito del parere Anvur del 14 dicembre 2016, e di quello della Commissione di valutazione degli ordinamenti didattici (quella che surroga le funzioni del CNAM) del 21 novembre 2016 (Graphic Design e Design).

La Trentino Art Academy, invece, è stata autorizzata al rilascio di Diploma Accademico di primo livello (Design, Fashion Design e Graphic Design) al termine di un processo ben più complesso. In base al D.Lgs. 250/2006, infatti, «le funzioni amministrative statali […] sono delegate alla Provincia Autonoma di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del CNAM […]. Gli atti di programmazione […] e l’autorizzazione a enti e privati con sede nella Provincia di Trento a rilasciare titoli con valore legale previsti dalla Legge 508/1999 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Trento, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca. […] la Provincia autonoma di Trento verifica altresì l’adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati dall’ ANVUR, della cui collaborazione può avvalersi».

Nel frattempo l’ANVUR ha trasmesso al MIUR nel corrente anno 2017 i seguenti pareri nell’ambito delle procedure di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM, ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005:

– Accademia ABADIR Sant’Agata Li Battiati (CT)
– L.A.B.A. Rimini srl, di Rimini
– Libera Accademia di Belle Arti srl, di Firenze
– Istituto Polo Michelangelo Arte e Design, di Bologna
– Istituto Poliarte di Ancona
– Fondazione Accademica d’Arti e Mestieri dello Spettacolo, di Milano
Pareri peraltro misteriosi e tuttora non disponibili, almeno da quando l’Agenzia di Valutazione ha aggiornato il suo sito dopo i ben noti recenti e forse non ancora del tutto risolti problemi di hackeraggio.

 

Doppio titolo

Il Direttore del Conservatorio di Cesena Paolo Chiavacci e il Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese Alice Andreini, alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e lo Sport Marco Podeschi, hanno sottoscritto il 10 Aprile 2017 una convenzione per il rilascio di Diplomi Accademici di Primo Livello in Discipline Musicali.

La convenzione riguarda i corsi di Diploma Accademico di Primo Livello, ovvero la laurea triennale, in Discipline Musicali, con indirizzo interpretativo compositivo, relativo alle scuole di arpa, chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte, saxofono, strumenti a percussione, tromba, trombone, violino e violoncello.

L’impegno che i due istituti si assumono con la stipula di questo accordo è quello di favorire lo scambio didattico ed artistico a beneficio di tutti gli studenti ed i docenti, nonché di realizzare un percorso di studi che consentirà agli iscritti di entrambi gli istituti di conseguire un doppio titolo che abbia valore di Diploma Accademico di Primo Livello per la Repubblica di San Marino, in quanto rilasciato dall’Istituto Musicale Sammarinese, e per la Repubblica Italiana, in quanto rilasciato dal Conservatorio “B. Maderna” di Cesena.
I doppi titoli, o double degrees, sono nati nell’ambito del cosiddetto “Processo di Bologna”, un movimento di riforme avviato nel 1999 quando i ministri dell’istruzione di 29 paesi europei sottoscrissero una dichiarazione congiunta per uno “Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore”, e hanno conosciuto negli ultimi anni un vero e proprio boom, entrando in maniera massiccia nell’offerta formativa delle Università e dei Conservatori.