La musica, il carnevale e la ricerca

Anzi il carnevale, la ricerca e… la musica. Dove? Nella legge di bilancio naturalmente. Ci saranno 2 milioni di euro l’anno per il carnevale, inoltre saranno assunti 1600 ricercatori nelle università e 2000 ricercatori negli enti di ricerca (con fondi per 10 milioni nel 2018 e 50 milioni per il 2019); anche per i lavoratori del CREA, ente di ricerca sull’agricoltura, è prevista l’assunzione. Sono invece stati rigettati tutti gli emendamenti che consentivano ai docenti precari di conservatori di musica e accademie di belle arti di essere assunti a tempo indeterminato (si tratta di circa 1070 “cervelli”, per usare una parola che va tanto di moda). Si ricorda che non esiste a 18 anni dalla riforma (legge 508/1999) una norma sul reclutamento e gli ultimi concorsi risalgono al 1990 (!!!!). Questi docenti insegnano dai 6 ai 14 anni senza mai avere alcuna certezza e ricevendo uno stipendio sempre uguale. Il senatore Martini nel suo intervento del 29 novembre al Senato si rallegra dell’approvazione dell’emendamento che consentirà in tre anni la statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati: il finanziamento (con 5 milioni di euro nel 2018, 10 nel 2019 e 35 nel 2020) consentirà a queste istituzioni in gravi difficoltà finanziarie di essere gradualmente incluse nei ranghi dello stato e di migliorare la qualità dell’offerta formativa. Il senatore afferma la volontà di tutelare i precari (forse nella prossima era geologica?), ma fa anche altre affermazioni che meritano una riflessione. Ribadisce infatti che «l’AFAM non vivrà se non si riorganizzerà; rischia di crollare su se stessa se non sapremo innovare e anche riorganizzare l’offerta formativa». Gentile senatore, se l’AFAM dovesse crollare sarebbe per le picconate che negli ultimi 18 anni la politica (governi e parlamento) ha puntualmente sferrato a queste istituzioni che incarnano le radici culturali del paese e la sua identità, diffuse sul territorio nazionale da 500 anni. Immagino che lei senatore Martini, visti i suoi studi di perito chimico tintore, non ne sia al corrente; ma è proprio la presenza dei conservatori che ha permesso all’Italia di essere per secoli il primo paese al mondo in termini musicali e altrettanto vale, naturalmente, per le accademie di belle arti (chi sarebbe così folle da metterlo in dubbio?). Il sistema che a suo avviso potrebbe crollare su se stesso chiede a gran voce da anni maggiori finanziamenti, la stabilizzazione dei docenti, la stabilizzazione dei corsi biennali (ovvero la laurea magistrale) che sono rimasti anch’essi precari (sperimentali) per volontà politica, e poi fondi per la ricerca, quasi del tutto assenti. Ma la sua voce, la nostra voce, è sempre rimasta inascolatata. Il governo ha impedito la rielezione del CNAM, unico organo tecnico eletto democraticamente tra le file degli addetti ai lavori e previsto da ben due leggi, servendosi invece di consulenze non trasparenti, oppure operando senza nessuna cognizione delle reali problematiche. Ha prima proposto l’aggregazione di tutte le istituzioni AFAM in non più di 20 politecnici delle arti, poi divenute poli musicali in un secondo emendamento, quindi scomparse nel testo finale dal quale appunto sono stati stralciati i docenti precari e il “riordino”. Poiché la speranza è l’ultima a morire, speriamo ancora in una resipiscenza alla camera e al senato. Ma l’amarezza è tanta. Dunque viva il carnevale!

«Siamo appena partiti». Un piccolo “riassunto” dell’Italia di oggi

Approdata in aula la legge di Bilancio, nella giornata odierna sono intervenuti alcuni senatori per commentare l’approvazione dell’emendamento sulle statizzazioni.

Anzitutto il sen. Amidei (FI):

Ci troviamo poi di fronte a una situazione vergognosa, per quanto riguarda il mondo della scuola: mi riferisco ai docenti che, da dieci o venti anni – o forse più – lavorano come precari, con incarichi annuali, per i quali non si è avuta la correttezza di farli passare a contratti a tempo indeterminato. Sono stati statizzati insegnanti provenienti dai conservatori privati – non entro nel merito del curriculum dei singoli – e questa è una misura che va denunciata e che considero inaccettabile.

Procedo rapidamente, perché purtroppo il tempo a mia disposizione è pochissimo. Abbiamo assistito a un’altra modifica: si è messo mano, con un emendamento, alla legge n. 394 del 1991 in materia di parchi, indicando come parco interregionale il Parco del Delta del Po, quando a un certo punto, nell’interregionalità, non sono stati presi in considerazione la volontà e il parere degli enti locali, dei sindaci, degli amministratori, delle associazioni di categoria del mondo dell’agricoltura e della pesca e di quanti altri avrebbero avuto titolo – e in effetti hanno titolo – a esprimere un parere. Il Governo si è fregato ampiamente dei pareri della gente che sta sul territorio, ma questo sicuramente i cittadini lo ricorderanno quando sarà ora di andare al voto.

Anche questo è inaccettabile e mi auguro che alla Camera si tenga conto dell’ingiustizia perpetrata ai danni di insegnanti dell’AFAM che si vedono esclusi per l’ennesima volta, in ragione di quello che sarebbe stato un costo irrisorio per le casse dello Stato – perché va detto che si valutano altresì i costi di una misura che sarebbero stati veramente irrisori. Anche questa è una colpa che il Governo dovrà sentirsi addosso.

 

Poi la sen. Montevecchi (M5S):

L’AFAM: benissimo la statizzazione, per cui abbiamo votato favorevolmente, ma la stabilizzazione dei docenti, anche quella, resta missing e continua a navigare in un limbo di anni e anni.

Sul riordino del comparto siamo rimasti fermi alle slide e al bel nome «Cantiere delle arti» e siamo ancora là a capire cosa significhi, ma va bene.

 

Ma soprattutto è intervenuto il sen. Martini, (qui il video dell’intervento) relatore di quel disegno di legge 322 che, partendo dalle statizzazioni, si era trasformato crescendo più e più volte e con modalità assai creative nel corso degli ultimi quattro anni (era stato presentato addirittura nel 2013), e che aveva finalmente dato luogo, non più di pochi giorni fa, a due ben diversi e successivi emendamenti, entrambi poi riassorbiti e sostituiti da quello dei relatori, poi approvato:

MARTINI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, parlerò solo dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), questione piccola rispetto alle altre che abbiamo discusso, ma qualitativamente interessante ed emblematica perché, a modo suo, l’AFAM è un piccolo riassunto dell’Italia di oggi. Si tratta di un settore fatto di eccellenze storiche, ma anche di istituti che fanno fatica a sopravvivere; è fatto di forti identità, ma anche di autoreferenzialità esasperate; è fatto di grandi esigenze di riforme di organizzazione e di ritardi decennali, quasi ventennali, nell’attuazione; è fatto di ampie sacche di precariato e di marginalità del comparto rispetto alla grande questione della scuola.

In questo comparto oggi noi possiamo portare due risultati acquisiti dalla discussione in Commissione: un emendamento con il quale fissiamo l’obiettivo della statizzazione di tutti gli istituti ex pareggiati (statizzazione che si può fare in tre anni sostituendo i Comuni che non ce la fanno più a reggerli); inoltre, stanziamo risorse congrue, del MIUR e del MEF, che garantiranno nei tre anni la statizzazione. Quindi non una partita di giro, ma risorse concrete nuove.

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, di tutti i Gruppi. Vorrei ringraziare i Ministeri dell’istruzione e dell’economia, il vice ministro Morando che ha dato una mano, i rappresentanti del Governo e, se mi consentite, soprattutto il mio Gruppo in 7a Commissione, il presidente Marcucci e la capogruppo Elena Ferrara, con i quali abbiamo condiviso con determinazione questo risultato che non è stato facile né scontato, se pensiamo che da molti anni ci si lavorava senza arrivarci.

Vorrei fare due commenti a questo risultato. Il primo è che noi avevamo ambizioni più vaste di quelle che abbiamo raggiunto. Volevamo delineare un percorso per la statizzazione, che vi fossero cioè criteri e modi condivisi. Non c’è stato e il testo è molto stringato. Adesso l’iniziativa sarà del Ministero, che naturalmente ha anche molte altre emergenze e incombenze, e mi auguro che riusciremo a trovare il modo di sostenere lo sforzo del Ministero.

Il secondo obiettivo era collegare la statizzazione con l’avvio di un riordino dell’intero sistema. Obiettivo indispensabile, perché non si può pensare – ed è stato un grande equivoco – che la riorganizzazione fosse soltanto un prezzo chiesto dal MEF per poter finanziare la statizzazione. Non è così, perché è un’esigenza assoluta. Lo dico qui con una frase molto semplice: l’AFAM non vivrà se non si riorganizzerà; rischia di crollare su se stessa se non sapremo innovare e anche riorganizzare l’offerta formativa.

Il terzo obiettivo era avviare a sanare il grande tema del precariato, con coloro che partecipano alla graduatoria della legge n. 128 del 2013, coloro che lavorano da tre anni e i maestri di seconda fascia. Sono temi urgenti. La risposta del MEF e della Ragioneria è stata che questo tema dovrà essere risolto dal regolamento sul reclutamento. Io credo che si possa intanto vedere se alla Camera il tema possa essere riaperto e in ogni caso, se la soluzione è il regolamento, ora più che mai esso è indispensabile.

Il secondo commento è che noi, approvando questo emendamento e ottenendo questi risultati, non abbiamo tagliato il traguardo né della statizzazione né del rilancio dell’AFAM. Siamo appena partiti, ed è importantissimo averlo fatto, ma non possiamo ora dimenticare che abbiamo dei compiti immediati davanti a noi: il primo è avviare bene la statizzazione. Vorrei dire al Ministero dell’istruzione, che avrà il compito di gestire questa fase, di fare tesoro di quanto elaborato in tutti questi anni di lavoro, nei quali abbiamo costruito l’ipotesi di statizzazione senza buttare a mare un lavoro di proposte e anche un clima di concordia che abbiamo costruito attorno a questo obiettivo: arrivarci in tre anni, sgravare i Comuni progressivamente, statizzare tutti insieme, non procedere per assorbimento ma valorizzando le identità. La seconda questione è impostare un riordino organico, profondo, coraggioso. Nessuno pensi che, arrivate queste risorse supplementari, possiamo continuare a lavorare come se niente fosse.

Io vedo tre filoni di lavoro davanti a noi: una nuova rete territoriale che potremmo sperimentare intanto nella musica; completare tutti i regolamenti che attendiamo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508; costruire una collocazione dell’AFAM più vicina all’università. Forse è anche l’ora di considerare seriamente l’idea di passare al regime pubblicistico. Quanto, poi, al tema del precariato, dobbiamo assolutamente dare risposta ai lavoratori che attendono di uscire da questa situazione.

Ci sarà bisogno di molto lavoro e spirito innovativo e occorre che il Governo e la politica facciano la loro parte. Diciotto anni di lentezze devono essere ora superati e occorre che anche il settore faccia la sua parte. Ci sono state e ci sono troppe divisioni, troppe paure e troppe chiusure. Non è chiudendosi che nascerà l’AFAM dell’eccellenza che tutti noi vogliamo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Zeller).

Terza versione: statizzazioni senza poli

Nella giornata di ieri martedì 28 in Commissione bilancio è stato ritirato l’emendamento 29.0.23 (Santini) sullo stato giuridico dei docenti Afam, ed è stata poi ripresentata dai relatori una riformulazione dell’emendamento Martini (57.0.1 Testo 3), che è stata successivamente votata e approvata dalla Commissione nel corso della seduta notturna; in tale riformulazione spariscono Politecnici, Poli, GAE, precariato e soluzioni per l’assorbimento nei ruoli statali del personale degli ex IMP, aumentano invece i fondi per le statizzazioni (che nel Testo 2 erano di 5 milioni per il 2018, 15 per il 2019 e 30 milioni solo per il 2020) e si ribadisce che la statizzazione, pur nella gradualità, riguarderà tutti gli istituti. Ricordiamo comunque che a quanto emerge dal dibattito di questi giorni in Commissione, delle misure relative agli enti locali pare si occuperà  in maniera più specifica la Camera.

Questo il dibattito nella seduta notturna di ieri:

Intervenendo sull’emendamento  57.0.1 (testo 3), la senatrice BULGARELLI (M5S) specifica che il suo  Gruppo aveva inteso perseguire attraverso uno specifico emendamento una soluzione maggiormente incisiva riguardo al tema dell’alta formazione artistica e musicale.

La relatrice ZANONI (PD) ritiene che l’emendamento 57.0.1 (testo 3) possa costituire una sintesi efficace dei numerosi emendamenti presentati sulla medesima materia.

Il PRESIDENTE  rileva che l’emendamento dei relatori può trovare il sostegno dei diversi Gruppi.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) osserva che il riordino dell’alta formazione artistica e musicale merita un approfondimento specifico, da svolgere in altra sede. Ritiene tuttavia che la previsione della statizzazione degli istituti sia da accogliere favorevolmente, pur risultando criticabile l’insufficienza delle risorse messe a disposizione, derivanti sostanzialmente da una partita di giro nell’ambito dei fondi attribuiti al MiUR.  Lo stesso coinvolgimento degli enti locali, in ragione della loro disponibilità finanziaria, rischia di ostacolare il processo di statizzazione.

Il senatore BARANI (ALA), riconoscendo la rilevanza del tema oggetto dell’emendamento, sottoscrive la proposta 57.0.1 (testo 3).

Il senatore MARTINI (PD) esprime soddisfazione riguardo alla soluzione individuata, la quale consente di disporre di risorse adeguate ai fini della statizzazione. Richiama quindi l’attenzione sull’importanza di sostenere il Governo, chiamato a disciplinare con apposito regolamento la questione del personale addetto all’alta formazione artistica e musicale.

 La senatrice MONTEVECCHI (M5S) rammenta le iniziative velleitarie e inconcludenti promosse dal Governo nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale. Riguardo all’emendamento in esame lamenta l’insufficienza delle risorse, con particolare riferimento al problema della stabilizzazione dei docenti precari. Esprime inoltre perplessità sulla previsione di un regolamento concernente il reclutamento del personale, atteso ormai da anni. Fa quindi presente l’intenzione del proprio Gruppo di vigilare attentamente sullo svolgimento del processo di statizzazione.

Il senatore RUTA (PD) si sofferma sulla necessità di fornire risposte  ai docenti precari impegnati nell’alta formazione artistica e musicale, riguardante anche il settore pubblico e, a tale riguardo, fa notare come la loro stabilizzazione non comporterebbe ulteriori oneri.

La senatrice DE BIASI (PD) aggiunge la propria firma all’emendamento 57.0.1 (testo 3), il quale costituisce a suo parere un avanzamento effettivo rispetto a una situazione che già era stata oggetto di attenzione, ma non risolta, nella scorsa legislatura.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull’emendamento 57.0.1 (testo 3), che, posto infine in votazione, è accolto.

Il senatore SANTINI (PD) suggerisce di ritirare l’emendamento 29.0.23, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno, che abbia ad oggetto una sistemazione della normativa riguardante i direttori di orchestra [???!!!]

L’emendamento 29.0.23 è quindi ritirato.

 

Questo il testo dell’emendamento approvato:

 

57.0.1 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

        1. Al fine di consentire, il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento dì 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 35 milioni a decorrere dall’anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.

2. Al comma 1, dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: ”una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali dì belle arti” sono sostituite dalle seguenti: ”istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti”.

3. Qualora dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «di 245 milioni di euro per l’anno 2018, di 320 milioni di euro per l’anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020».

Poli: verso il Testo 3?

Nel corso dell’odierna seduta della Commissione Bilancio del Senato sono stati accantonati  gli emendamenti 57.0.1 Testo 2 (Martini versione Poli Musicali), 56.13 (Amidei-Scilipoti, che trasforma la 128 in GAE)), 56.16 (Ceroni-Sibilia, che inserisce in coda alla 128 quanti abbiano i requisiti di servizio), 57.0.3 (Petraglia-De Petris sul piano di rientro degli ex-pareggiati), 39.0.4 Testo 2 (Montevecchi su statizzazioni e 128).

La relatrice ha chiesto che l’emendamento 56.13, così come gli emendamenti 56.16  (testo 2) e 57.0.1 (testo 2) restassero accantonati, invitando a presentare una riformulazione unitaria poiché hanno tutti il  medesimo oggetto. Rimane accantonato il 29.0.23 Testo 2 del sen. Santini sullo stato giuridico dei docenti Afam.

Il provvedimento approderà in aula mercoledì 29 alle 9.30.

 

 

 

39.0.4 (testo 2)

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e procedure di stabilizzazione per il personale AFAM)

        1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni per l’anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.

2. Dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l’anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.».

 

56.13

Amidei, Scilipoti Isgro’, Marin, RUTA, LANGELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul regolamento previsto dall’art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente: all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l’anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019».

Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

 

56.16 (testo 2)

CERONI, SIBILIA, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l’assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l’assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, converitio, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 8/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso.

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: “è incrementato di” fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l’anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

 

57.0.1 (testo 2)

MARTINI, MARCUCCI, CONTE, ELENA FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LAI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle-arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM)

        1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni per l’anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto del finanziamento all’uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all’inquadramento del personale delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l’inizio dell’anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”.

4. Entro l’anno 2021, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21-dicembre 1999, n. 508, si provvede all’istituzione di Poli musicali, di ambito regionale o interregionale, in cui gli Istituti superiori di studi musicali e i Conservatori di musica statali confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa salvaguardando la toro identità e il loro ruolo nel territorio. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i Poli musicali e le Istituzioni AFAM possono confluire nei Politecnici delle arti.

5. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Le istituzioni di cui all’articolo 1, i Poli musicali di cui al comma 8, lettera h-bis) e i politecnici delle arti di cui al comma 8, lettera i), sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.”;

b) al comma 8, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

h-bis) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa, di Poli musicali, salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e disciplinando il rapporto tra il Polo musicale e le singole Istituzioni che vi confluiscono. Sono organi del Polo musicale il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile.”;

c) al comma 8, lettera i), dopo le parole: ”in cui possono confluire le Istituzioni di cui all’articolo 1” sono inserite le seguenti: ”e i Poli musicali di cui alla lettera h-bis,”.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Poli musicali e ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non decente.

7. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l’anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 287 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021».

Conseguentemente,

a) all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: –   5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

 

57.0.3

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Piano di rientro Istituzioni AFAM)

        1. Nelle more del processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito “Istituzioni”, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Istituzioni elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la propria situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2018 al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 92 della presente legge».

Doppie negazioni: l’annullamento annullato

Il Tar di Napoli, sezione IV, con sentenza del 22 novembre scorso pubblicata il 24 novembre, ha annullato il Decreto del Direttore del Conservatorio di Napoli 6910 del 16 ottobre 2017, con cui si disponeva in autotutela l’annullamento delle elezioni del Direttore del Conservatorio napoletano, e ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6 giugno 2018.

La sentenza sottolinea, tra i vari aspetti:

  • la posizione di conflitto di interesse rivestito dal Direttore uscente, quale persona fisica rispetto alla quale l’adozione dell’atto impugnato con ricorso originario conserva un suo personale vantaggio;
  • la mancanza di espresso divieto per un professore di II fascia di ricoprire la carica in questione.

QUI un approfondito resoconto del «Corriere del Mezzogiorno», anche se talune posizioni politiche sembrerebbero oggi leggermente mutate, almeno a leggere alcuni post su alcune pagine FB.

Sub

In attesa che nella seduta di domani domenica 26 vengano discusse le proposte emendative già segnalate e accantonate riferite agli articoli da 33 in avanti (e quindi assai probabilmente anche quelle riguardanti l’Afam), nella giornata di oggi è stato presentato un sub-emendamento 54.0.1000/6 all’emendamento governativo 54.0.1000, a firma del sen. Ceroni (Forza Italia).

Il sub-emendamento ha come oggetto il superamento del precariato e prevede uno stanziamento di 1 milione per il 2018 e di 3 milioni per il 2019. Nella relazione tecnica si dà poi conto del fatto che il Miur sarebbe “costretto” all’emanazione del regolamento sul reclutamento in base a un’ordinanza del Consiglio di Stato che avrebbe già predisposto a tal fine la nomina di un commissario ad acta.

Rimane accantonato il 29.0.23 Testo 2 del sen. Santini sullo stato giuridico.

 

E ora i Poli Musicali…

Questa la nuova versione dell’emendamento Martini, succedaneo del DDL 322, che prevede solo per gli ISSM e i Conservatori la creazione di “Poli Musicali”, che a loro volta potranno confluire insieme con le istituzioni Afam (?) nei Politecnici delle Arti.
  

57.0.1 (testo 2)MARTINI, MARCUCCI, CONTE, ELENA FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LAI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle-arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM)

        1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni per l’anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto del finanziamento all’uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all’inquadramento del personale delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l’inizio dell’anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”.

4. Entro l’anno 2021, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21-dicembre 1999, n. 508, si provvede all’istituzione di Poli musicali, di ambito regionale o interregionale, in cui gli Istituti superiori di studi musicali e i Conservatori di musica statali confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa salvaguardando la toro identità e il loro ruolo nel territorio. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i Poli musicali e le Istituzioni AFAM possono confluire nei Politecnici delle arti.

5. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Le istituzioni di cui all’articolo 1, i Poli musicali di cui al comma 8, lettera h-bis) e i politecnici delle arti di cui al comma 8, lettera i), sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.”;

b) al comma 8, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

h-bis)costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa, di Poli musicali, salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e disciplinando il rapporto tra il Polo musicale e le singole Istituzioni che vi confluiscono. Sono organi del Polo musicale il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile.”;

c) al comma 8, lettera i), dopo le parole: ”in cui possono confluire le Istituzioni di cui all’articolo 1” sono inserite le seguenti: ”e i Poli musicali di cui alla lettera h-bis,”.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Poli musicali e ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non decente.

7. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l’anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 287 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021».

Conseguentemente,

a)all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: –   5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

 

 

E’ stato poi riformulato l’emendamento Bocchino-Petraglia 56.0.3 sullo stato giuridico:

56.0.3 (testo 2)BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico, garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico, con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018:  –  2.000.000.

 

Il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo e dei Relatori su tematiche non precedentemente affrontate è stato fissato alle ore 12 di domani, venerdì 24 novembre 2017.

Il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei Relatori è fissato alle ore 21 di domani venerdì 24 novembre 2017.

Ultimi voti

Dopo queste ultime due giornate in Commissione Bilancio rimangono accantonati:

57.0.1 (Politecnici PD, riformulato oggi in un Testo 2), 39.0.4 Testo 2 (il vice ministro MORANDO ha infatti segnalato che su questo e su analoghi emendamenti che stanziano risorse a sostegno degli istituti e del personale di alta formazione artistica e musicale AFAM, il Governo si riserva di individuare soluzioni a regime, pur tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica), 56.13 e 56.24 Testo 2 (precariato), 57.0.3 (piani di rientro ex pareggiati), 29.0.23 Testo 2 (stato giuridico docenti Afam). Riguardo al 56.16 (precariato), inammissibile per copertura, il presidente Tonini ha ricordato che il presentatore potrà proporre un nuovo testo rivisto.

Rimane in piedi anche il 39.01, la versione dei Politecnici secondo il Movimento 5 Stelle.

Sono stati votati gli emendamenti segnalati riferiti agli articoli da 33 a 58 e nel pomeriggio anche quelli relativi agli articoli da 59 alla fine;  sono state respinte tutte le restanti proposte segnalate.

 

Approfondimenti

In attesa del parere del Governo sugli emendamenti presentati, venerdì scorso, successivamente alle decisioni sulle ammissibilità i senatori hanno avuto la possibilità di segnalare le proposte di modifica sulle quali ciascun Gruppo auspicava un approfondimento da parte del Governo, ferma restando l’ordinaria procedura di esame per tutti gli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE si è riservato di verificare le inammissibilità segnalate, ai fini di un’eventuale riconsiderazione. In termini generali, ha ricordato che la legge di contabilità pone comunque vincoli molto rigidi sul regime di ammissibilità degli emendamenti, specie per quelli di tipo localistico.

 

QUI tutti gli emendamenti “segnalati” pubblicati oggi, cui si aggiunge il 29.0.23:

29.0.23 SANTINI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi dello Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

 

Primo destino degli emendaVenti

Hanno passato il primo vaglio della Commissione Bilancio, quello dell’ammissibilità, molti degli emendamenti sull’Afam, tra cui quello a prima firma Martini che deriva direttamente dal DDL 322.
Sono stati giudicati ammissibili dunque soltanto:
57.0.1 (Martini), 39.01 (emendamento 5 Stelle assai simile al Martini, ma “con il Venti” e il rettore),
39.0.4, 53.0.3 (sulla 128), 54.0.4 (su Licei Musicali), 54.0.14  e 54.0.15 (statizzazioni), 54.0.34,  54.0.35, 54.0.36, 54.0.37, 54.0.38 (128), 55.0.1 (regime pubblicistico, mentre gli analoghi 56.0.3 Bocchino-Petraglia e 29.0.23 presentato dal sen. Santini sono stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura), 56.13, 56.14, 56.15, 56.17, 56.24, 56.0.2 (128 e precariato), 57.0.2 (NdV), 57.0.3 (piani di rientro ex pareggiati), 57.0.4 e 57.0.5 (assistenza studenti Afam).
Uscendo dal terreno Afam, per problemi di copertura sono stati dichiarati inammissibili anche il 39.23 (Petraglia-De Petris) che intendeve avviare la riforma del sistema previdenziale dei musicisti, e per materia il 39.20 (Bianconi), che stanziava 250000 euro per l’Accademia Pianistica di Imola.
EMENDAMENTI AFAM COMPLETI (compresi quelli ritenuti inammissibili).