Carta carbone

È stato pubblicato ieri 30 ottobre il nuovo decreto per le elezioni del Direttore del Conservatorio di Napoli, del tutto identico al precedente del 30 maggio scorso.

Si voterà l’undici, il 15 e eventualmente il 18 dicembre; il 21 novembre la pubblicazione dei candidati ammessi.

Si ribadisce, riguardo all’elettorato passivo, la seguente formulazione, come da Regolamento Elettorale:

Possono concorrere all’elezione del Direttore del Conservatorio di Musica di Napoli i docenti, anche di altre Istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:

  1. essere in servizio presso il Conservatorio o in altre Istituzioni avendo maturato un’anzianità in servizio di almeno dieci anni e di essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza come componente di organi di direzione o gestione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
  2. non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
  3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
  4. non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni.

Sulla complessa ermeneusi dell’articolo, che discende direttamente dall’art.6 comma 2 del DPR 132 (precedente il CCNL del 2005 e l’istituzione dell’unica area della docenza), nonché sul rapporto tra regolamenti e contrattazione ricordiamo quanto recentemente affermato alla Camera dalla sottosegretaria all’ambiente Silvia Velo (pp. 17 sgg.), che da parte del Miur chiedeva alle istituzioni «di precisare che l’elettorato passivo per l’elezione del direttore spetta esclusivamente ai docenti di prima fascia», aggiungendo che «in considerazione dell’incertezza giuridica pregressa, invece, non si è ritenuto opportuno intervenire sugli incarichi in corso» (con riferimento ai casi di Bologna, Torino e Macerata).

Tra le pieghe del Bilancio (la 23.2 prima del 322)

Oggi, martedì 31 ottobre, alle 17, sono all’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960). Da quel momento inizia la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti sul ddl di bilancio alla 5a Commissione entro l’8 novembre. La Commissione Bilancio riferirà all’Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre. Per l’esame del provvedimento, sono previste sedute uniche senza orario di chiusura fino a sabato 25, se necessario.

Dal DDL di Bilancio, come presentato al Senato dal Governo (versione provvisoriamente definitiva “per azioni” 2018-2020 del 29 ottobre u.s.), possiamo osservare:

l’incremento per gli Istituti Tecnici Superiori:

 

quello per i dirigenti scolastici:

 

quello per le Istituzioni scolastiche non statali:

 

e infine il bilancio triennale per le missioni 23.2 (Afam) e 23.3 (Università):

Anonimi esposti

È stata presentata il 18 ottobre scorso in VII Commissione della Camera (prima firmataria l’on. Luisa Bossa di Art.1-MDP) l‘interrogazione 512493 che, prendendo le mosse dalla vicenda delle elezioni alla Direzione del Conservatorio di Napoli, della presentazione e recepimento da parte del MIUR di un esposto anonimo e dal conseguente annullamento delle elezioni stessepone alla Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca una richiesta di chiarimento circa la questione dei docenti di seconda fascia nei Conservatori.

 

 

Interrogazione a risposta in commissione 512493
BOSSA Luisa
Mercoledì 18 ottobre 2017, seduta n. 873

BOSSA, CARLONI e SCOTTO. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

nel maggio 2017 il rettore del Conservatorio di Napoli ha emanato il bando per l’elezione del nuovo direttore per il triennio 2017/2020;

da tale bando si evince che possono concorrere alla carica i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:

1) essere in servizio presso il Conservatorio o in altre istituzioni, avendo maturato un’anzianità in servizio di almeno dieci anni ed essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza come componente di organi di direzione o gestione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;

2) non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per la quali non siano stati riabilitati;

3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni, oppure non essere stati puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni;

4) non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni;

il bando per le elezioni parla di docenti e non fa alcuna distinzione tra i docenti di prima fascia e i docenti di seconda fascia;

il 12 giugno 2017 la commissione elettorale dispone l’elenco dei candidati ammessi a concorrere per la carica di direttore;

il 21 giugno 2017 si svolge il primo turno con i seguenti risultati: Carmine Santaniello voti 36, Angela Morrone voti 27, Maurizio Pietrantonio voti 22, Livio De Luca voti 11, Giuseppina Ambrifi voti 10;

il 29 giugno 2017 ha luogo il secondo turno elettorale, con il seguente risultato: Carmine Santaniello voti 64, Angela Morrone voti 36;

il 4 luglio 2017, la commissione elettorale procede con la proclamazione del vincitore;

successivamente, il direttore generale della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Daniele Livon invia una richiesta di chiarimenti al direttore del Conservatorio di Napoli, Elsa Evangelista; in tale richiesta si fa riferimento ad un esposto anonimo giunto al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca su presunte irregolarità nello svolgimento delle elezioni di cui sopra, e nello specifico al fatto che uno dei cinque candidati non possedesse i requisiti come da bando;

dopo questa comunicazione, il direttore Livon invia una nota, il 6 ottobre 2017, con la quale decide di non poter dar seguito all’elezione e invita il direttore e presidente del Conservatorio a porre in essere un atto di autotutela annullando le elezioni; il tutto è basato sul presupposto della non regolarità della candidatura del Maestro Livio De Luca, essendo questi un accompagnatore al pianoforte;

in realtà, lo status giuridico di questa categoria di lavoratori è stato modificato da una serie di atti: in primo luogo, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Afam, i pianisti accompagnatori perdono la loro qualifica per acquisire quella di docenti di II fascia; mutando lo status giuridico cambia anche l’inquadramento stipendiale;

ciò che definisce inequivocabilmente il passaggio degli ex accompagnatori al ruolo di docenza sono le declaratorie per la messa a sistema dei corsi accademici di I livello, emanate con il decreto ministeriale n. 124 del 30 settembre 2009, dove, alla tabella B, nella sezione area discipline interpretative, si evince che gli ex accompagnatori al pianoforte inquadrati come classe di concorso con il codice F010 prendono il codice del settore disciplinare corrispondente ovvero CODI/25, accompagnamento pianistico (all. 8);

con questo passaggio gli ex accompagnatori risultano di fatto docenti a tutti gli effetti;

ciò è tanto vero che in altri istituti Afam sono stati regolarmente eletti e insediati direttori, la cui qualifica era quella di docenti di II fascia –:

quali elementi intenda fornire la Ministra interrogata in relazione alla vicenda di cui in premessa e quali siano i suoi orientamenti al riguardo. 

Ad analoga interrogazione dell’on. Laboccetta (F.I) ha risposto il 27 ottobre in Aula la sottosegretaria… all’ambiente Silvia Velo (da 1:38:35 in avanti):

Ricordiamo che i Conservatori di Torino e Bologna hanno avuto in passato un direttore docente di seconda fascia. E che il direttore dell’ABA di Macerata è una docente di seconda fascia di Decorazione.

Il Presidente dei Direttori

Antonio Ligios, attuale direttore del Conservatorio di Sassari, ha superato Renato Meucci, Presidente in carica esattamente da un anno, nelle elezioni alla Presidenza della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica tenutesi a Roma ieri 24 ottobre.

Ligios, docente di Storia della Musica  era stato eletto nuovamente direttore del Conservatorio sardo nel giugno scorso per il triennio 2017-2020.

Marco Fiorini direttore a Reggio Emilia

Il nuovo direttore dell’ISSM «Peri – Merulo» è Marco Fiorini, docente di Tromba e Trombone e attuale vice-direttore, che si è imposto con 15 voti su 26 schede valide su Roberto Neulichedl, Maria Luisa Azzolini e Luca Burini.

Qui il verbale della votazione.

Aimez-vous Brahms?

Proprio ora che la cronaca recente sembrerebbe forse promettere un’ultima e imprevista scossa a tutta la vicenda (ma nelle ultime bozze della Legge di Bilancio circolanti parrebbe invece che l’Afam non ci sia più…), proviamo a domandarci che forma aveva finito per assumere quel progetto, presentato nel marzo 2013, proprio all’avvio dell’attuale legislatura, di cui l’articolo in Legge di Bilancio (bozza del 19 ottobre) potrebbe diventare la sbiadita epitome? Da Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati, a Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino all’ultimo Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti, son passati quattro anni e mezzo, ed è assai probabile che, dovesse pur passare ora la versione ridotta, lo spirito del DDL 322 aleggerà comunque sui futuri e necessari dispositivi regolamentari.

 

Ma come avevano potuto incontrarsi e precipitare in un articolato di quel genere le comprensibili necessità di sopravvivenza di istituti comunali sempre più depauperati da uno spregiudicato utilizzo elettorale della fiscalità municipale («alla canna del gas», si dice di solito) e le “visioni” dominanti (verrebbe da dire, ahimé: le uniche) della politica in campo formativo e musicale? Per capire meglio che cosa vi ha animato in questi lunghi anni, che cosa vi ha spinto a proseguire, a difenderlo, voi che lo avete scritto, concepito, definito, consentiteci una curiosità: «Vi piace Brahms?».

E poi, che consistenza politica può avere quanto ci viene ripetuto ormai da anni quasi fosse il patto originario della nostra stessa esistenza: statizzazione in cambio di riordino? Di che visione è portatore un governo che pare disposto a dare (anzi, che attraverso i suoi peones locali chiede con decisione di dare), ma che poi attraverso i suoi controllori economici continua a voler riman-dare? Che inserisce un determinato provvedimento in tre o quattro articolati diversi, (Disegno di Legge, Decreto Enti Locali, Manovrina, Legge di Bilancio) per aver più possibilità che “passi”? E, non da ultimo: si può modificare pesantemente la 508 attraverso un articoletto in finanziaria, come sembrerebbe chiedere (bozza del 19 ottobre), accanto a proposte pure assai ragionevoli, il MIUR[1]?

Certo, la lettera della 508 sul tema statizzazioni era in realtà piuttosto generica (gli archivi sonori, le collezioni… è davvero un altro secolo…), tanto che è rimasta inattiva e inapplicata fino al taglio dei trasferimenti agli enti locali, a partire soprattutto dal 2008.

All’art. 8 si leggeva infatti: «Possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell’ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell’esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ora, abbiamo sentito dire per anni che mancavano i famosi regolamenti, ed era vero. Qualcuno però c’era. Ad esempio quello sull’autonomia statutaria e regolamentare (DPR 132/2003), che al Capo II definiva gli organi statutari necessari alle istituzioni (monotecniche). Quindi, sia ben chiaro che quella tentata con il DDL 322, e ora forse con l’articolo XXX della Legge di Bilancio (ma ve lo immaginate un articolo in finanziaria che stabilisca il numero massimo di Università?), è la riscrittura maldestra, attraverso la trovata dei Politecnici e la negazione alle istituzioni di quell’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa sancita (evidentemente per finta) quattordici anni fa, di un regolamento già esistente: non la più volte auspicata pubblicazione di uno dei regolamenti mancanti. E se da ora in poi saranno i Politecnici a godere di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile (art. 2, c. 3) si tratterà anche stavolta di autonomia a tempo? Voi che lo avete pensato, corretto, difeso: «Ma vi piace (almeno un po’) Brahms?».

 

DM 132/2003

Sono organi necessari delle istituzioni:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio del revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei professori;

h) la consulta degli studenti.

 

DDL 322 Nuovo Testo 2

Sono organi di governo dei Politecnici:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio accademico;

d) il direttore amministrativo;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il nucleo di valutazione.

Sul profilo, le competenze e i poteri del nuovo Direttore Politecnico come delineato nel DDL 322 abbiamo già avanzato alcune osservazioni in un precedente articolo; va però poi ricordato che tale nuovo Direttore, nominato dal Ministro su indicazione del Consiglio Accademico fra i componenti di un elenco di personalità definito da un Comitato Nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (non è uno scherzo, è proprio così…) proporrà pure al Consiglio d’Amministrazione da lui stesso presieduto la nomina del Direttore Amministrativo e dei componenti e del presidente del Nucleo di Valutazione.

Dunque, di tutti gli organi che trovate nella colonna destra (politecnica), girando le forme dal passivo all’attivo, e i modi impliciti in espliciti:

  • il Ministro costituisce un Comitato Nazionale di personalità (etc.)
  • il Consiglio Accademico (presieduto dal Direttore in carica) sceglie una di queste personalità e la propone al Ministro (che non si vede perché debba avere delle riserve…)
  • il Ministro nomina il Direttore
  • il Direttore presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico
  • il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione, da lui stesso presieduto, la nomina del Direttore Amministrativo e dei componenti e del presidente del Nucleo di Valutazione.

E se invece lo chiamassimo, per dire, Commissario (Governativo)?

 

In compenso i tre revisori sono nominati direttamente dal Miur e dal Mef… e meno male.

Non fanno parte degli organi di governo dei Politecnici il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti (che però non sembra del tutto abolita, in quanto un suo rappresentante è previsto nel Consiglio Consultivo di sede, art. 3; ma c’è poi anche un misteriosissimo Consiglio degli Studenti, il cui Presidente siede nel C.d.A del Politecnico); rimarranno dunque forse, carcasse del tutto inutili, scheletri di Triceratopo, nelle istituzioni non più autonome. Consulta Periferica. Collegio Locale dei Professori (o dei Professori Locali). Voi che avete proposto, tagliato e cucito il DDL 322: «Vi piace (sul serio) Brahms?».

Altro organo creato ex novo è la Commissione formata da cinque componenti, di cui tre designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compreso il presidente, e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; avrà sì il compito di accertare i requisiti degli istituti che chiederanno la statizzazione, ma addirittura, entro il terzo anno del processo di statizzazione, quello di proporre al Ministero la configurazione dei Politecnici, che il Ministero stesso andrà poi a costituire, sentita l’ANVUR (art. 1, comma 6).

La natura per molti aspetti “regolamentare” di questo 322 (statizzazioni, accorpamenti, assetto della governance, sono tutti temi previsti all’art. 2, commi 7 e 8 della 508/99) non pare però abbia convinto i suoi estensori a tener conto dei prescritti pareri del Cnam, previsti qui solo a proposito delle linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni. E dimenticati pure del tutto anche in premessa alla recentissima Bozza di Decreto sul Reclutamento. Strana dimenticanza. Essù, ditecelo senza timidezze: «In fondo, non è che Brahms vi piace ancor meno del Cnam?».

Vediamo ora per concludere quale sarà, in questo fiorire di Comitati e Commissioni, il ruolo (decuplice) dell’ANVUR.

  1. Esprimerà un parere sulle modalità di presentazione delle istanze di statizzazione.
  2. Esprimerà un parere sulla configurazione territoriale dei Politecnici proposta dalla Commissione.
  3. Esprimerà un parere sui criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziate per la statizzazione.
  4. Esprimerà un parere sui processi di statizzazione, contrariamente a quanto indicato (dimenticato) nel DL 50/17.
  5. Presiederà alla costituzione dei Politecnici esprimendo parere circa il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle istituzioni.
  6. Stabilirà i criteri cui dovrà poi attenersi il Nucleo di Valutazione.
  7. Esprimerà parere sul decreto di natura non regolamentare che definirà le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM.
  8. Esprimerà una proposta  sui tempi di prima attuazione, i criteri e i parametri per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e  dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
  9. Esprimerà pareri su accreditamenti e revoche accreditamenti.
  10. Esprimerà parere sulla costituenda Anagrafe nazionale degli studenti e dei diplomati delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici.

 

Forse per una volta sarebbe opportuno accantonare il consueto schema (quello degli Innovatori Illuminati in lotta contro i difensori dello status quo), utilizzato ogni volta che si vogliano far digerire provvedimenti un po’ così senza volerli discuterli: l’articolato del DDL 322, o l’ectoplasma che ne tracimerà nei futuri regolamenti, rischia davvero, in parte per la stessa definizione della governance, ma soprattutto per la notevolissima concentrazione di compiti e prerogative in organi di nomina governativa, nonché per la pare definitiva amputazione dell’organo tecnico elettivo (e un po’ tardivo pare l’emendamento che ora a babbo morto ne chiederebbe la ricostituzione-riesumazione-risurrezione), di sbilanciare in modo assai pericoloso l’intero sistema.

Verrebbe insomma da domandare ai suoi estensori e una volta tanto, per non farle torto, anche alla signora Ministra: «Ma vi piace (davvero e così smodatamente) Brahms?».

 

 

 

 

[1] Cfr. la bozza del 19 ottobre u.s.: «Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: “costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili».

 

Legge di stabilità e Afam

Nella bozza della legge di Bilancio del 19/10/2017 è inserito un articolo che prevede da un lato la statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali e il superamento del precariato storico attraverso la trasformazione della graduatoria 128 in graduatoria utile per i contratti a tempo indeterminato, dall’altro – intervento ben più radicale – la riorganizzazione dell’AFAM in non più di 20 Politecnici delle arti, escluse però l’Accademia di arte drammatica e l’Accademia nazionale di danza (non se ne conoscono le ragioni).

Il comma 2 sostituisce l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 508/1999, stabilendo gli organi di governo dei Politecnici, i cui direttori resteranno in carica 6 anni.

Ma confrontiamo il comma in questione della 508 con la nuova versione:

nella 508/1999 si legge

«facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all’articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo»;

nella bozza della legge di bilancio

«costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili”.

Dunque ciò che era una libera scelta delle istituzioni diviene ora un obbligo e anche il numero dei politecnici è fissato in modo rigido; inoltre scompare il riferimento all’università. Stupisce che non si faccia parola della relazione tra gli organi di governo esistenti (non dimentichiamo che le istituzioni AFAM godono di «autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile») e i nuovi. Non è chiarito come venga scelto il direttore dei Politecnici (se sia nominato o eletto).

In realtà, proprio per la comparsa di nuovi organi superiori a quelli delle singole istituzioni, la nuova norma modificherebbe anche un altro articolo della legge 508/1999, l’art. 2 comma 4 relativo all’autonomia delle istituzioni AFAM:

legge 508/1999, art. 2 comma 4

«Le istituzioni di cui all’articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma
comunque nel rispetto dei relativi princìpi»;

ma soprattutto modificherebbe il regolamento attuativo 132/2003 relativo alla governance delle istituzioni artistiche e musicali; tuttavia né l’uno né l’altro sono citati nella bozza della legge di bilancio.

Le criticità sono innegabilmente molte; una cosa è inserire in una legge di bilancio la trasformazione di una graduatoria nazionale in graduatoria utile per i contratti a tempo indeterminato; una cosa destinare un fondo per l’attuazione di una norma già contenuta in una legge organica dello stato (quella che prevedeva la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati e delle accademie non statali); ben altro è riorganizzare in modo radicale l’AFAM con una norma incompleta, che lascia molti punti oscuri e non prevede alcun finanziamento per la sua attuazione (in assenza di un investimento coerente meglio sarebbe chiamare i Politecnici semplici Accorpamenti).

Mentre la risoluzione del precariato è quanto mai urgente e ci si augura che non venga ulteriormente rinviata, per un riassetto dell’AFAM sarebbe auspicabile una legge organica e specifica, non certo un articolo della legge finanziaria.

Si ha l’impressione che, in vista della fine della legislatura, si voglia comunque far passare stralci (in modo disomogeneo e affrettato) del ddl 322 e del dpr sul reclutamento.

Infine, come si può pensare di avviare la statizzazione degli ex IMP con una somma iniziale di soli 5 milioni di euro, spostando agli anni successivi il grosso della spesa?

Qui di seguito le parti della bozza del 19/10/2017 riguardanti l’AFAM:

Art.
Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti
1. Al fine di consentire, al termine del triennio 2018 – 2020, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni per l’anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo e con riferimento al triennio 2018 – 2020, sono altresì definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione. Entro l’anno 2021 si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante l’istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati “Politecnici”, di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM statali confluiscono. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’Accademia nazionale di arte drammatica e all’Accademia nazionale di danza.
2. Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: “costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili”.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019, a 30 milioni di euro annui per l’anno 2020, a 28 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede XXXXX.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.
5. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
6. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la
copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato.

Le elezioni a Reggio Calabria

Con 78 voti sugli 80 espressi, Maria Grande, docente di Pratica e lettura pianistica, è la nuova direttrice del Conservatorio “F.Cilea” di Reggio Calabria.

https://drive.google.com/file/d/0B6nFG1gfZRycYzdYRDVzZEhyelRpd2JnTkxYSFY2MVQ2MUJV/view