Il criterio numerico

Uno dei primi compiti dei Comitati Territoriali di Coordinamento (Co.Te.Co.), istituiti con il DM 14 sui bienni, sarà quello di vagliare le istanze di accreditamento dei singoli Istituti Superiori di studi musicali al fine di ottimizzare l’offerta formativa sulla base di due criteri: il numero di studenti e la distribuzione territoriale di offerte formative analoghe in Conservatori contigui.

Per avere un primo quadro di riferimento sulla situazione attuale, abbiamo estratto dal sito di statistica del Miur il numero di iscritti di alcuni corsi biennali nell’anno 2016-2017 raggruppati per aree territoriali.

 

Numero studenti iscritti ai corsi biennali – Anno 2016 / 17

ARCHI
CO.TE.CO. Violino Viola Violoncello Contrabbasso Totali
1 Veneto 14 12 5 1 32
2 Lombardia 34 9 11 6 60
3 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 40 4 20 7 71
4 Friuli 8 4 2 3 17
5 Emilia, Marche 32 15 9 10 66
6 Toscana, Umbria 20 6 8 4 38
7 Lazio, Abruzzo 23 10 8 6 47
8 Campania, Molise 38 9 13 10 70
9 Puglia 15 7 6 5 33
10 Calabria, Basilicata 13 2 2 4 21
11 Sardegna 3 2 0 0 5
12 Sicilia 32 2 2 4 40
13 Trentino 5 3 0 1 9
277 85 86 61 509
FIATI
CO.TE.CO. Flauto Oboe Clarinetto Fagotto Corno Tromba Trombone Totali
1 Veneto 15 3 12 2 7 9 3 51
2 Lombardia 14 4 14 5 3 7 5 52
3 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 20 3 5 2 7 8 8 53
4 Friuli 18 5 10 3 2 5 1 44
5 Emilia, Marche 32 5 26 7 4 13 3 90
6 Toscana, Umbria 17 5 13 0 7 5 0 47
7 Lazio, Abruzzo 30 4 12 0 3 12 7 68
8 Campania, Molise 23 5 20 1 8 13 7 77
9 Puglia 11 3 12 3 6 7 0 42
10 Calabria, Basilicata 14 0 25 2 6 14 4 65
11 Sardegna 0 3 5 2 1 3 1 15
12 Sicilia 31 4 24 5 3 20 5 92
13 Trentino 7 4 4 0 0 0 2 17
232 48 182 32 57 116 46 713
ALTRI CORSI
CO.TE.CO. Canto Pianoforte Jazz Chitarra Musica Antica Saxofono Organo Arpa
1 Veneto 89 54 150 17 49 1 7 9
2 Lombardia 223 73 44 15 22 16 8 5
3 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 48 74 48 14 20 8 3 3
4 Friuli 18 19 18 8 1 2 4 4
5 Emilia, Marche 237 82 72 32 51 14 7 11
6 Toscana, Umbria 61 48 27 18 16 6 2 0
7 Lazio, Abruzzo 123 83 123 30 55 20 6 3
8 Campania, Molise 83 121 134 43 5 20 8 0
9 Puglia 82 79 48 22 8 16 7 2
10 Calabria, Basilicata 25 73 32 26 1 11 5 3
11 Sardegna 12 31 0 8 1 2 1 0
12 Sicilia 28 99 47 38 13 21 2 3
13 Trentino 9 30 5 2 1 5 0 1
1038 866 748 273 243 142 60 44

Lavoro straordinario

Qui di seguito il resoconto della seduta odierna della VII Commissione, che ha visto la presenza della ministra Valeria Fedeli. Il tema era l’Affare Assegnato 1139, che raccoglie l’eredità del DDL 322 e connessi.

 

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo sulle modalità di attuazione della statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 1139)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

 

            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

      La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende la parola sull’ordine dei lavori per domandare in che misura l’affare in titolo si relazioni con le norme in corso di approvazione presso la Camera dei deputati sul disegno di legge di bilancio. Sollecita infatti a chiarire l’utilità della procedura in esame rispetto alle esigenze del settore.

            Il PRESIDENTE dà la parola al relatore Martini, che potrà offrire un quadro di insieme rispetto alle sollecitazioni avanzate. Ringrazia poi il Ministro per aver assicurato la presenza nella seduta odierna.

Il relatore MARTINI (PD) dà anzitutto conto di un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, precisando di aver arricchito il primo capitolo inerente le fasi del dibattito parlamentare con il richiamo alla risoluzione approvata dalla Commissione sulla musica (Doc. XXIV, n. 47). Ricorda infatti come alcuni contenuti di quella risoluzione siano confluiti prima nell’articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015 e poi nel decreto legislativo n. 60 del 2017.

Illustra successivamente le ulteriori modifiche più sostanziali riferite anzitutto all’impegno n. 6 sui problemi del precariato, in cui si invoca anche una norma di rango primario, eventualmente nella legge di bilancio 2018, laddove non tutte le questioni trovino spazio nel regolamento sul reclutamento.

Fa presente altresì che l’impegno n. 19 sullo stato giuridico dei docenti del comparto AFAM è stato riformulato in maniera più precisa, mentre l’impegno n. 21 invita a valutare la possibilità di ripristinare la Direzione generale per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Puntualizza comunque che lo scopo della procedura è dar seguito al lavoro svolto dalla Commissione soprattutto in merito ai disegni di legge nn. 322 e connessi, e, al contempo, indicare linee direttrici al Governo che dovrà materialmente procedere alla statizzazione, sulla quale non è previsto un parere parlamentare. La Commissione può così esercitare un ruolo ex ante di stimolo nei confronti dell’Esecutivo. Ritiene del resto che la presenza del Ministro in questa occasione testimoni l’interesse del Governo rispetto al tema.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) invoca preliminarmente un chiarimento nella parte dispositiva laddove la Commissione impegna il Governo “entro i limiti delle disposizioni normative vigenti”. Reputa infatti che tale inciso contrasti con gli impegni successivi in cui, al contrario, si richiede l’introduzione di norme primarie.

Pur riconoscendo la bontà di alcune previsioni, rileva criticamente come ancora una volta venga attribuito un carattere di necessità al riordino, che avrebbe bisogno invece di tempi di discussione a suo avviso non compatibili con la procedura in esame.

Stigmatizza pertanto tale modo di procedere, ritenendo più utile intervenire nel disegno di legge di bilancio in discussione presso l’altro ramo del Parlamento, in quanto lo schema di risoluzione non impone vincoli cogenti. Non ravvisa infatti alcun richiamo al momento di avvio della statizzazione né alle modalità con cui verranno distribuiti i fondi tra gli Istituti che richiedono di essere statizzati. Fa notare altresì che alla Camera dei deputati sono stati presentati emendamenti sui Poli musicali che superano l’impostazione stessa del documento in esame, al punto che l’intera procedura rischia di essere un mero esercizio di stile.

Ritiene infine che il modo migliore per dare risposta ai precari sia attraverso disposizioni normative specifiche che bisogna avere coraggio di approvare, altrimenti si tratta solo di proclami. Si riserva di intervenire conclusivamente su altre questioni di dettaglio.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) giudica talmente grave il presupposto su cui l’affare assegnato è stato di fatto imposto alla Commissione, che risulta superfluo entrare nei particolari dello schema di risoluzione. Pur riconoscendo le buone intenzioni del relatore, sottolinea criticamente come dal 2014 la Commissione si stia occupando dell’AFAM, su cui è stata tuttavia persa l’occasione per una disciplina seria. Deplora altresì che il Senato in questi anni sia stato impegnato su argomenti a suo giudizio inutili, che hanno paralizzato i lavori senza consentire di affrontare ben altre tematiche.

Ritiene perciò che l’affare assegnato in titolo non possa realmente incidere, tanto più che non è possibile a suo avviso votare lo schema di risoluzione prima dell’approvazione della legge di bilancio in seconda lettura. Reputa conclusivamente che le lacune del settore permarranno, a dimostrazione che l’AFAM non era in realtà una priorità politica della maggioranza.

La senatrice Elena FERRARA (PD) ringrazia il relatore per aver accolto alcuni suggerimenti, con particolare riferimento alla risoluzione sulla musica. Rivendica infatti i risultati ottenuti in questi anni, tenuto conto che nel percorso formativo di base sono state create le condizioni per un rafforzamento dell’offerta formativa nel settore musicale. In proposito, ricorda che nel decreto legislativo n. 60 del 2017 almeno quattro articoli sono dedicati al tema, che ha peraltro un carattere trasversale. Rivendica altresì l’avvio di percorsi virtuosi dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), alla formazione, alla produzione culturale e musicale.

Fa presente comunque che i testi originari dei disegni di legge nn. 322 e connessi avevano ad oggetto esclusivamente la statizzazione e che solo in corso d’opera si è deciso di ampliare l’orizzonte di azione, aprendo all’intero comparto. Evidenzia altresì che il 50 per cento dei conservatori lavora con ragazzi che hanno meno di 18 anni e non sono dunque iscritti al segmento accademico.

Dopo aver citato l’articolo 15 del decreto legislativo n. 60, fa presente che anche tra gli operatori del settore è stata prospettata la possibilità di dettagliare le modalità dei processi in atto, come del resto è contenuto nello schema di risoluzione, parallelamente all’iter legislativo della legge di bilancio.

Il senatore TOCCI (PD), a fronte del lavoro intenso compiuto dalla Commissione, reputa utile e necessario giungere ad un esito attraverso l’approvazione di precisi indirizzi che potranno confluire nella legge di bilancio.

In merito allo schema di risoluzione, considerato che non si tratta di un testo normativo, si interroga sulla possibilità di indicare prospettive di lungo periodo delineando il punto di arrivo delle riforme. Afferma infatti che occorre collocare definitivamente il comparto AFAM nel sistema universitario e dunque si domanda se abbia ancora senso la ricostituzione del Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in luogo invece di una sezione nuova all’interno del Consiglio universitario nazionale (CUN). Ulteriori tematiche di lungo respiro riguardano gli ordinamenti, i bienni e l’equipollenza dei titoli, che potrebbero trovare spazio nello schema di risoluzione. A tale ultimo riferimento, giudica uno svantaggio – specialmente nel confronto con l’estero – per i diplomati italiani che il loro titolo non sia assimilabile alla laurea.

Pone altresì un dubbio tecnico in merito alla paventata trasformazione della graduatoria ex legge n. 128 del 2013 da un bacino per supplenze a uno strumento che dà accesso a contratti a tempo indeterminato. Chiede perciò al Ministro se si tratti di una soluzione transitoria e se sia previsto un percorso normale di accesso, pur comprendendo le esigenze dei docenti inseriti in tale graduatoria.

La senatrice BLUNDO (M5S) condivide l’affermazione per cui lo schema di risoluzione andrebbe votato dopo l’approvazione della legge di bilancio. Deplora altresì come, ancora una volta, venga ingannato il settore senza che siano messe in atto soluzioni definitive, costringendo così gli operatori ad operare singolarmente.

Dopo aver sottolineato che le dimissioni del sottosegretario D’Onghia inducono ad una riflessione, ritiene che le misure finora disposte siano dei meri palliativi. Ribadisce quindi l’esigenza di affrontare prioritariamente la questione delle graduatorie e solo successivamente approvare lo schema di risoluzione.

Sollecita altresì a chiarire quali siano i soggetti che possono confluire nei Politecnici e a specificare con quali fondi si intendono sostenere le iniziative avanzate.

Il PRESIDENTE invita a tener conto delle positive ricadute del lavoro parlamentare, che ha finora consentito un sostegno finanziario per le Istituzioni a rischio di chiusura. Rivendica peraltro lo stanziamento di fondi ad hoc per la statizzazione, grazie al lavoro svolto da questo ramo del Parlamento.

Il ministro Valeria FEDELI ringrazia tutti i componenti della Commissione, invitando a non sottovalutare il lavoro, a suo giudizio straordinario, compiuto nella legislatura. Afferma infatti che gli operatori del settore hanno mostrato particolare interesse rispetto all’azione della Commissione, che ha preso in carico temi complessi, elaborando una visione di insieme. Concorda perciò sul fatto che la procedura in titolo consolidi i temi essenziali già trattati e offra al Governo suggerimenti utili e necessari per l’attuazione delle norme vigenti. Dà quindi atto alla Commissione di aver avviato un percorso importante, di cui terrà conto, condividendo i contenuti dello schema di risoluzione.

Sottolinea poi a sua volta come, grazie a questo ramo del Parlamento, siano stati reperiti i finanziamenti per la statizzazione rispetto alla quale condivide l’elaborazione di precisi criteri. Evidenzia infatti positivamente il collegamento di tale procedura con quanto è in via di definizione alla Camera dei deputati.

Comunica poi che il Governo presenterà un emendamento del disegno di legge di bilancio per affrontare il tema del precariato, tenuto conto che esso concerne figure professionali che da tempo svolgono funzioni qualificate. Ciò nella prospettiva di normalizzare il reclutamento, ponendo fine a situazioni improprie come evocato dal senatore Tocci.

Riferisce altresì che le disposizioni riguardanti il CNAM sono in dirittura d’arrivo e informa che entro gennaio si realizzerà la messa ad ordinamento dei bienni delle Istituzioni AFAM. Rileva del resto l’importanza di aver attuato compiutamente la delega sulla cultura umanistica, che impatta anche sulla musica. Comunica poi che il cosiddetto Piano delle arti diventerà operativo tra poco e sarà il punto di partenza per le conseguenti misure attuative.

Condivide conclusivamente la necessità di valutare gli scenari prospettati dal senatore Tocci circa la confluenza del comparto AFAM nel sistema universitario e l’esigenza di sciogliere il nodo del riconoscimento dei titoli.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La musica, il carnevale e la ricerca

Anzi il carnevale, la ricerca e… la musica. Dove? Nella legge di bilancio naturalmente. Ci saranno 2 milioni di euro l’anno per il carnevale, inoltre saranno assunti 1600 ricercatori nelle università e 2000 ricercatori negli enti di ricerca (con fondi per 10 milioni nel 2018 e 50 milioni per il 2019); anche per i lavoratori del CREA, ente di ricerca sull’agricoltura, è prevista l’assunzione. Sono invece stati rigettati tutti gli emendamenti che consentivano ai docenti precari di conservatori di musica e accademie di belle arti di essere assunti a tempo indeterminato (si tratta di circa 1070 “cervelli”, per usare una parola che va tanto di moda). Si ricorda che non esiste a 18 anni dalla riforma (legge 508/1999) una norma sul reclutamento e gli ultimi concorsi risalgono al 1990 (!!!!). Questi docenti insegnano dai 6 ai 14 anni senza mai avere alcuna certezza e ricevendo uno stipendio sempre uguale. Il senatore Martini nel suo intervento del 29 novembre al Senato si rallegra dell’approvazione dell’emendamento che consentirà in tre anni la statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati: il finanziamento (con 5 milioni di euro nel 2018, 10 nel 2019 e 35 nel 2020) consentirà a queste istituzioni in gravi difficoltà finanziarie di essere gradualmente incluse nei ranghi dello stato e di migliorare la qualità dell’offerta formativa. Il senatore afferma la volontà di tutelare i precari (forse nella prossima era geologica?), ma fa anche altre affermazioni che meritano una riflessione. Ribadisce infatti che «l’AFAM non vivrà se non si riorganizzerà; rischia di crollare su se stessa se non sapremo innovare e anche riorganizzare l’offerta formativa». Gentile senatore, se l’AFAM dovesse crollare sarebbe per le picconate che negli ultimi 18 anni la politica (governi e parlamento) ha puntualmente sferrato a queste istituzioni che incarnano le radici culturali del paese e la sua identità, diffuse sul territorio nazionale da 500 anni. Immagino che lei senatore Martini, visti i suoi studi di perito chimico tintore, non ne sia al corrente; ma è proprio la presenza dei conservatori che ha permesso all’Italia di essere per secoli il primo paese al mondo in termini musicali e altrettanto vale, naturalmente, per le accademie di belle arti (chi sarebbe così folle da metterlo in dubbio?). Il sistema che a suo avviso potrebbe crollare su se stesso chiede a gran voce da anni maggiori finanziamenti, la stabilizzazione dei docenti, la stabilizzazione dei corsi biennali (ovvero la laurea magistrale) che sono rimasti anch’essi precari (sperimentali) per volontà politica, e poi fondi per la ricerca, quasi del tutto assenti. Ma la sua voce, la nostra voce, è sempre rimasta inascolatata. Il governo ha impedito la rielezione del CNAM, unico organo tecnico eletto democraticamente tra le file degli addetti ai lavori e previsto da ben due leggi, servendosi invece di consulenze non trasparenti, oppure operando senza nessuna cognizione delle reali problematiche. Ha prima proposto l’aggregazione di tutte le istituzioni AFAM in non più di 20 politecnici delle arti, poi divenute poli musicali in un secondo emendamento, quindi scomparse nel testo finale dal quale appunto sono stati stralciati i docenti precari e il “riordino”. Poiché la speranza è l’ultima a morire, speriamo ancora in una resipiscenza alla camera e al senato. Ma l’amarezza è tanta. Dunque viva il carnevale!

L’AFAM nella legge di BILANCIO: il 20 non c’è più

Condividiamo qui in allegato gli emendamenti alla legge di bilancio relativi all’AFAM proposti dai vari soggetti politici, che hanno in comune la traformazione della graduatoria nazionale ‘128’  in graduatoria ad esaurimento per contratti a tempo indeterminato e determinato,  con l’intento di risolvere l’annoso problema del precariato. Molti di questi emendamenti stabiliscono inoltre che in coda alla graduatoria suddetta siano inseriti coloro che sono in possesso di almeno 3 anni di insegnamento.

Tre emendamenti propongono il passaggio al sistema pubblicistico del personale docente AFAM e un regolamento che riveda gli inquadramenti economici e stipendiali. Altri si occupano invece: della parte immediatamente precedente della filiera (Licei Musicali), di  una corsia preferenziale per l’Istituto «G.Paisiello» di Taranto, di vietare il ricorso a contratti di lavoro atipici, di prevedere un piano di rientro per le situazioni debitorie degli ex pareggiati, dei nuclei di valutazione, di misure di assistenza per gli studenti Afam

L’emendamento più articolato è quello proposto dal gruppo del Partito Democratico, con Martini come primo firmatario; si tratta di una sintesi del disegno di legge 322. Rispetto alla bozza di cui abbiamo dato notizia nell’articolo Legge di stabilità e AFAM (http://www.docenticonservatorio.org/legge-di-stabilita-e-afam/), la novità sta nel fatto che il numero dei nascituri Politecnici delle arti non è più indicato (si ricorda che precedentemente il numero massimo era stabilito a 20), ma le modalità di attuazione del processo sono rinviate ad apposito regolamento del ministro. Per quanto riguarda la governance, non vi sono differenze col precedente emendamento PD: il direttore (non sia mai che si utilizzi il nome più appropriato di rettore, per i nostri politici deve essere un termine tabù se applicato all’AFAM!) resta in carica 6 anni e il suo incarico non è rinnovabile, mentre il direttore amministrativo resta in carica 3 anni rinnovabili.

Altre novità rispetto alla bozza precedente sono: l’inserimento in coda alla graduatoria nazionale 128 di coloro che hanno 3 anni di anzianità di servizio; una quota dei posti di prima fascia destinati al concorso (minimo il 10% e massimo il 20%) da riservarsi ai docenti di seconda fascia (ma si fa riferimento al regolamento sul reclutamento che ancora non esiste!!!!).

Circa 4000 gli emendamenti presentati in 5a Commissione; la Commissione Bilancio concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all’Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre.
Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio dovranno essere presentati all’Assemblea entro le ore 18 di lunedì 20 novembre, e la discussione del provvedimento in Aula avrà inizio lunedì 27 novembre, alle ore 16,30

 

EMENDAMENTI COMMISSIONE BILANCIO 11 novembre 2017

Ore disperate (aspettando l’Emendamento)

Dal resoconto della seduta odierna in VII Commissione, impegnata nel produrre i pareri previsti sulle tabelle allegate al Disegno di Legge di Bilancio:

La relatrice PUGLISI (PD) illustra uno schema di rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 7 e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, pubblicato in allegato, sottolineando di aver inserito anche precise indicazioni sulle scuole dell’infanzia, sul reclutamento universitario, nonché sul sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM («si sollecita la previsione di risorse specifiche per la statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti e per il contestuale riordino del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM, in ossequio al percorso legislativo intrapreso dalla 7a Commissione attraverso i disegni di legge nn. 322 e abbinati»).

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra uno schema di rapporto contrario sulla Tabella 7 e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, pubblicato in allegato, svolgendo considerazioni preliminari sull’intera manovra di bilancio, la quale non contiene a suo giudizio misure strutturali, e demanda di fatto le scelte alla prossima legislatura. Rileva perciò criticamente come essa si ponga in continuità con le precedenti leggi di bilancio, prive di un orizzonte temporale di medio e lungo periodo ma caratterizzate da “provvedimenti tampone”. Ritiene del resto assai difficile eradicare il male della cosiddetta politica legata al gradimento e lamenta la mancanza di una visione per quei settori, come la scuola, l’università e la ricerca, che dovrebbero costituire i pilastri di una comunità. […]

Pur riconoscendo un lieve aumento della spesa in ricerca, deplora i tagli inferti ad altri segmenti per cui il suo Gruppo manifesterà un orientamento contrario sullo schema di rapporto della relatrice. […]

Condivide comunque alcune indicazioni espresse nello schema di rapporto della relatrice, ritenendole tuttavia assai blande, mentre sarebbero potute essere più incisive per quanto attiene, ad esempio, alla scuola dell’infanzia e all’AFAM. A tale ultimo riferimento, rimarca l’eredità pesante della Commissione circa i disegni di legge n. 322 e abbinati, lamentando che non sia stato completato il percorso legislativo ordinario né sulla statizzazione, né sul riordino. Un eventuale intervento nel provvedimento in titolo finirebbe dunque per sottrarre al Parlamento la possibilità di confrontarsi sulle diverse soluzioni. Dopo aver ricordato alcuni casi recenti di malfunzionamento del settore AFAM, sollecita l’introduzione di meccanismi virtuosi. […]

Il senatore TOCCI (PD) condivide lo schema di rapporto della relatrice, a cui chiede comunque di apportare alcune integrazioni. Afferma preliminarmente che lo stanziamento di risorse per l’assunzione di ricercatori rappresenta uno degli aspetti positivi della manovra. In proposito, suggerisce però di introdurre un meccanismo tale per cui gli atenei e gli enti di ricerca siano vincolati ad un cofinanziamento di pari entità, all’interno delle proprie risorse, per l’assunzione di altrettanti ricercatori. Rammenta infatti che, a seguito della recente riforma degli enti di ricerca, questi ultimi hanno visto innalzate le proprie facoltà assunzionali. […]

Rammenta altresì che la ripartizione dei posti da ricercatore avviene sulla base della Valutazione della qualità della ricerca (VQR): ritiene invece che ad essa debba essere affiancato anche un criterio legato al fabbisogno, onde non penalizzare enti e atenei più in difficoltà.

Il senatore CONTE (AP-CpE-NCD) chiede che sia trasformata in condizione l’osservazione n. 5 sul finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie, tanto più che già lo scorso anno era emersa la volontà di confermare le risorse anche per gli anni scuccessivi.

In merito all’osservazione n. 9 si augurava una soluzione definitiva al problema dell’AFAM all’interno del provvedimento in titolo, tanto più che non sembrano esserci più i tempi per concludere l’esame dei disegni di legge nn. 322  e abbinati. Si domanda pertanto se possa essere rafforzata questa osservazione o trasformata in condizione, pur sapendo che essa sottintende non soltanto questioni finanziarie ma anche di riassetto normativo.

La relatrice sulla Tabella 7, senatrice PUGLISI (PD), si dichiara disponibile ad accogliere come osservazioni le tre indicazioni del senatore Tocci. Integra peraltro l’osservazione n. 6 inserendo la possibilità di assegnare l’organico di potenziamento anche alle scuole dell’infanzia. Riallacciandosi altresì allo schema di rapporto contrario illustrato dalla senatrice Montevecchi, inserisce una ulteriore osservazione sull’esigenza di adeguare gli stipendi degli insegnanti rispetto alla media europea, quanto meno per compensare la perdita di potere di acquisto in altri comparti.

Concorda poi con il senatore Conte e trasforma in condizioni le osservazioni nn. 5 e 9, riconoscendo le lacune nel settore dell’AFAM e l’esigenza di non decurtare le risorse per le scuole dell’infanzia paritarie nonostante i fondi stanziati per il segmento 0-6. Riformula conseguentemente lo schema di rapporto favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) dà atto alla relatrice di aver esposto i grandi temi affrontati nel corso della legislatura in diverse sedi, di cui si augura peraltro una traduzione in specifiche proposte emendative. […] Attribuisce dunque la responsabilità delle carenze all’attuale maggioranza che non ha affatto messo in campo le soluzioni più idonee. Menziona ad esempio il problema sociale del precariato, a fronte del quale le misure previste appaiono a suo avviso irrisorie.

Stigmatizza inoltre la mancata attuazione degli impegni assunti dal Governo nella risoluzione conclusiva dell’affare assegnato sugli enti di ricerca (Doc. XXIV n. 36) su cui ricorda di aver formalmente chiesto, in sede di programmazione dei lavori, un’audizione del Ministro. Deplora pertanto la sistematica distruzione del sistema universitario e giudica insufficienti i buoni intenti illustrati nello schema di rapporto della relatrice, su cui dichiara il convinto voto contrario del suo Gruppo, augurandosi l’avvio di una nuova stagione politica che metta al centro la scuola, l’università e la ricerca.

La senatrice Elena FERRARA (PD), relatrice sulla Tabella 13, ringrazia la relatrice per aver mostrato disponibilità ad accogliere le richieste di integrazione e la senatrice Montevecchi per le considerazioni espresse nello schema di rapporto contrario. Concorda dunque con la trasformazione in condizione dell’osservazione relativa all’AFAM, dando atto al relatore sui disegni di legge nn. 322 e abbinati, senatore Martini, di aver lavorato strenuamente per offrire una soluzione complessiva. Afferma del resto che il disegno di legge di bilancio rappresenta uno strumento utile in questa fase per inserire norme che altrimenti non vedrebbero la luce a causa dei ristretti tempi. Ringrazia dunque il senatore Martini per la disponibilità ad elaborare uno specifico emendamento, da presentare al provvedimento in titolo, che tragga spunto dall’esame svolto in Commissione, su cui auspica un sostegno trasversale di tutte le forze politiche.

Invita poi a tener conto del fatto che le misure contenute nel provvedimento in titolo non sono così distanti rispetto agli obiettivi prefissati, tanto più che è stata elaborata una visione complessiva. […] Dichiara perciò il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MARIN (FI-PdL XVII) sottolinea l’importanza della discussione, soffermandosi in particolare sulla questione dell’AFAM, su cui chiede peraltro al senatore Martini aggiornamenti in vista della presentazione di una eventuale proposta emendativa al disegno di legge di bilancio. Nel rilevare criticamente le difficoltà in cui si trova il personale di quel comparto, sollecita anche il Governo a rendere palesi le proprie intenzioni rifuggendo da mere dichiarazioni elettorali.

Rivendica dunque l’atteggiamento responsabile della propria parte politica lamentando come spesso la maggioranza abbia mostrato un atteggiamento di chiusura nei confronti di proposte – seppur condivisibili – dell’opposizione. Dichiara dunque fin d’ora il sostegno del proprio Gruppo ad una proposta del senatore Martini sull’AFAM, puntualizzando tuttavia che il voto sullo schema di rapporto sarà contrario.

Il PRESIDENTE segnala che il senatore Martini sta effettivamente elaborando una proposta emendativa da presentare in Commissione bilancio sul tema della statizzazione e del riordino del comparto AFAM.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA, dopo aver precisato che la suddetta proposta emendativa non è stata ancora formalizzata, conferma l’interesse del Dicastero per il tema, tanto più che occorre dare risposte ad un settore importante del Paese.

Il senatore MARTINI (PD) assicura che sarà presentato un emendamento al disegno di legge in titolo, nella sede di merito, su cui sono in corso contatti con l’Esecutivo, per recuperare gran parte del lavoro già svolto dalla 7aCommissione. Informa peraltro che sarà inserita la parte finanziaria e organizzativa del nuovo testo unificato NT2 presentato per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recuperando in forma sintetica anche alcuni principi cardine del riordino. Rimarca infatti come la mancanza di connessione tra statizzazione e riordino rischi di rendere difficile l’approvazione del testo. Auspica dunque che possa registrarsi un’ampia convergenza sulla proposta che si accinge a presentare.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola anche il senatore CONTE (AP-CpE-NCD), ringraziando la relatrice per aver accolto la richiesta di trasformare in condizioni le osservazioni nn. 5 e 9. Prende poi atto con favore delle affermazioni del senatore Martini, augurandosi a sua volta un consenso trasversale. Segnala infine che l’attuazione della legge n. 107 del 2015 sta riscontrando risultati positivi, ma necessita in corso d’opera di alcuni correttivi per superare le difficoltà che si sono verificate. In particolare, sollecita l’avvio dei concorsi per i dirigenti scolastici, per i direttori dei servizi generali amministrativi (DSGA) e per i docenti delle graduatorie esaurite.

La Commissione approva quindi lo schema di rapporto favorevole con osservazioni e condizioni sulla Tabella 7 e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, come riformulato dalla relatrice. Il PRESIDENTE fa presente che lo schema di rapporto contrario illustrato dalla senatrice Montevecchi non è posto in votazione e sarà trasmesso alla Commissione bilancio come rapporto di minoranza.

 

Questo il rapporto approvato dalla Commissione:

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L’ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020

(DISEGNO DI LEGGE N. 2960 – TABELLA 7)

 

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2018, e per il triennio 2018-2020, nonchè le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

 

valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di scuola, tra le quali:

 

·         l’articolo 9, che incrementa la dotazione del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore per consentire agli Istituti tecnici superiori (ITS) di aumentare l’offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica correlati al processo Industria 4.0;

·         l’articolo 16, che stabilisce l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tute le crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro l’alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107 del 2015, o pari ad almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi di istruzione e formazione professionale, o pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi degli Istituti tecnici superiori, o pari ad almeno il 30 per cento del monte ore previsto nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore e periodi di apprendistato in alta formazione;

·         l’articolo 27, che incrementa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018 il Fondo sociale per occupazione e formazione per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte ai sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonchè per il cofinanziamento del programma Erasmus+ per l’ambito dell’istruzione e formazione professionale;

·         l’articolo 53, che stanzia 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in aggiunta a quelle del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, con lo scopo di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti tra la retribuzione di posizione di parte fissa dei suddetti dirigenti e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del comparto Istruzione e ricerca;

·         l’articolo 54, che ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dopo il trentesimo giorno di assenza in deroga all’articolo 1, comma 332, della legge n. 190 del 2014, prevede entro il 2018 un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e dispone la proroga all’anno scolastico 2020-2021 del termine entro il quale il personale fuori ruolo per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica deve rientrare nei ruoli;

·         l’articolo 58, che al comma 6 proroga le disposizioni sui servizi di pulizia e sugli altri servizi ausiliari, nonche’ sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività fino all’anno scolastico 2018-2019;

·         l’articolo 71, che al comma 10, stanzia un contributo complessivo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 per i comuni o fusioni di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per finanziare interventi diretti, fra l’altro, alla messa in sicurezza degli istituti scolastici;

·         l’articolo 72, comma 1, che assegna agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali per effettuare investimenti anche per interventi di edilizia scolastica;

 

esaminate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di università e ricerca, tra le quali:

 

·         l’articolo 51, in base al quale viene costituito un Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, del quale fanno parte anche un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonchè l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia “ItaliaMeteo”, con sede a Bologna;

·         l’articolo 55, che sostituisce il sistema della progressione stipendiale triennale dei professori universitari, previsto dalla legge n. 240 del 2010, con un sistema di progressione biennale, a partire dal 2018, con effetti economici a decorrere dal 2020, incrementando il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 80 milioni di euro per il 2020, 120 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022;

·         l’articolo 56, relativo all’assunzione di circa 1.600 nuovi ricercatori nell’università e nella ricerca, per le quali si incrementa il FFO di 12 milioni di euro per il 2018 e 76,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca (FOE) di 2 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro a decorrere dal 2019;

·         l’articolo 57, che aumenta il Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, con lo scopo di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione, in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, dei benefici in materia di diritto allo studio. La norma prevede poi un ulteriore incremento del FFO pari a 15 milioni di euro dal 2018 per adeguare l’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

·         l’articolo 101, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in favore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

 

esaminate, con riferimento alla seconda sezione, le autorizzazioni di spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;

 

rilevato che nella Tabella 7 sono elencati anzitutto i principali indirizzi che il Ministero è chiamato a realizzare nel triennio 2018-2020 e le 10 priorità politiche per il 2018, definite nell’atto di indirizzo del 4 agosto 2017;

 

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1.      in merito all’articolo 54, comma 1, andrebbe specificato che la deroga opera solo rispetto all’articolo 1, comma 332, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014, in quanto dalla lettura della norma sembra permanere il divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (articolo 1, comma 332, lettera c), della legge n. 190 del 2014);

2.      relativamente all’articolo 55, si reputa necessario compensare, già nel 2018, la mancata corresponsione degli scatti stipendiali per il personale universitario non contrattualizzato nel quadriennio precedente;

3.      quanto all’articolo 56, pur apprezzando le misure per l’assunzione dei ricercatori delle università e degli di ricerca, si reputa indispensabile superare l’ottica emergenziale introducendo una programmazione pluriennale nel reclutamento, onde restituire fiducia ai giovani ricercatori e rendere strutturale il ricambio generazionale;

4.      si reputa necessario vincolare lo stanziamento di cui all’articolo 56 al cofinanziamento di pari entità da parte di università ed enti nell’ambito delle risorse e dei margini assunzionali già disponibili nei rispettivi bilanci, al fine di raddoppiare il numero di ricercatori assunti;

5.      si sollecita la progressiva stabilizzazione del personale delle “sezioni primavera”;

6.      con riferimento alle scuole dell’infanzia, le quali non hanno beneficiato dell’organico di potenziamento, si sollecita l’introduzione della possibilità di chiamare docenti per le supplenze brevi, ovvero l’assegnazione di un organico di potenziamento;

7.      si giudica essenziale prevedere una semplificazione normativa del sistema universitario, valorizzando l’autonomia degli atenei anche attraverso l’abolizione del sistema del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti inerenti le attività di ricerca;

8.      tenuto conto dell’introduzione del costo standard per studente nel sistema  universitario, si ritiene che esso, moltiplicato per il numero totale di studenti, possa costituire un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La somma di tutti i fabbisogni consente quindi di stimare il fabbisogno dell’intero sistema universitario, che dovrebbe essere individuato proprio in occasione dei documenti di bilancio, onde essere confrontato con gli stanziamenti effettivi, come segnalato nel parere reso dalla 7aCommissione sul decreto-legge n. 91 del 2017 (A.S. n. 2860);

9.      si ritiene che qualora gli atenei decidano di istituire il cosiddetto “numero chiuso” ai corsi di laurea per l’asserita mancanza di risorse, chiedano un parere al Ministero riguardo alle risorse e al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 264 del 1999;

10.   si invita ad individuare tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse stanziate, che tengano conto delle esigenze di reclutamento dei singoli atenei o enti di ricerca;

11.   si sollecita l’adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media europea, quanto meno per consentire loro di recuperare la perdita di potere d’acquisto rispetto ad altri comparti della pubblica Amministrazione;

 

nonché con le seguenti condizioni:

a)      si ritiene essenziale ripristinare, anche per il 2018, il finanziamento per le scuole dell’infanzia paritarie pubbliche e private, che per il 2017 era pari a 50 milioni di euro;

b)      si sollecita la previsione di risorse specifiche per la statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti e per il contestuale riordino del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in ossequio al percorso legislativo intrapreso dalla 7a Commissione attraverso i disegni di legge nn. 322 e abbinati.

 

Questo il parere proposto dalle sen. Blundo e Montevecchi e respinto:

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE SENATRICI MONTEVECCHI, SERRA E BLUNDO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

PER L’ANNO FINANZIARIO 2018 e per il triennio 2018-2020

(DISEGNO DI LEGGE N. 2960 – TABELLA 7)

 

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminate la Tabella n. 7 (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020), nonché, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020) del disegno di legge A.S. 2960, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

anche da questa manovra viene confermato quell’assunto di fondo, più volte segnalato, rispetto a uno «strabismo governativo» cui siamo da tempo ormai avvezzi. Come si può vedere in dettaglio, per le medesime finalità e nel medesimo tempo, si operano tagli e si rifinanziano gli stessi fondi (o forme di finanziamento destinate ai medesimi scopi). E tutto ciò denuncia, evidentemente, una voglia di agire che si consuma però in mancanza di un quadro di riferimento complessivo e omogeneo;

rispetto ai profili di interesse della 7ª Commissione, l’entità della manovra conferma una ormai comprovata difficoltà ad affrontare i problemi dei diversi comparti (relativi a cultura, scuola, università, ricerca ecc.), alla radice e in profondità: laddove alcuni stanziamenti, che pure vi sono, e sono anche apprezzabili nel merito, denotano tuttavia una visione approssimativa e di corto respiro, che si consuma in una prospettiva emergenziale e dichiaratamente «elettorale» tutt’al più, a testimonianza di un Paese che continua a vivere alla giornata, incapace di guardare avanti e proiettarsi nel futuro;

la essenziale verità delle cose è che numerosi fra accorgimenti e norme contenuti nella legge di bilancio appaiano nuovamente come  provvedimenti “tampone”, come una risposta tardiva e attesa da gran tempo, rispetto ai dubbi e agli interrogativi sollevati: risposte che giungono, pertanto, non solo e non tanto per colmare un vuoto quanto per denunciare un ritardo;

si cerca di porre rimedio a falle macroscopiche via via dilatatesi, come nel caso degli Istituti tecnici superiori, per l’incremento dell’offerta formativa e modalità del rilascio del diploma (articolo 9) o nei ritardi accumulati rispetto all’impiantistica sportiva (articolo 40, e passim); o si cerca di ingraziarsi «elettoralmente» alcune categorie, storicamente penalizzate: viene finanziato il rinnovo del contratto del pubblico impiego (articolo 58, commi 1 ss.); proseguono le assunzioni di funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (articolo 39, comma 1) e di ricercatori presso le università e gli enti di ricerca (articolo 56) sebbene per le università l’assegnazione dei fondi destinati allo scopo viene erogata in base ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR); si incrementa il Fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato (articolo 57); riprendono gli scatti stipendiali dei docenti universitari, sebbene «su base premiale» (articolo 55), si armonizzano gli stipendi dei dirigenti scolatici (articolo 53), si riapre una finestra sulle supplenze brevi del personale ATA (articolo 54);

pure tutto ciò non è sufficiente per rimettere al centro l’istruzione (anche nelle sue più immediate derivazioni, quali appaiono l’inclusione sociale, i vari tipi di specializzazione e la formazione permanente), farne il presupposto e il vero motore di una rinascita e di un possibile «nuovo umanesimo», per sottrarla a quell’insistito, progressivo e costante, “svuotamento” che il corpo docente nel suo complesso ha subíto circa la rappresentatività sociale del proprio ruolo e della propria funzione;

di sicuro rilievo sono le criticità già evidenziate in sede di parere al DEF, nonché da ultimo al relativo aggiornamento, rispetto alla dispersione scolastica e al diritto allo studio, dal discutibile ruolo dell’INVALSI all’attuazione dei principȋ di delega della «Buona Scuola», con riferimento particolare l’apprendistato e l’alternanza scuola/lavoro, dal sistema delle scuole italiane all’estero visto nel suo complesso ai servizi educativi per l’infanzia, ben lontani dagli obiettivi europei per la copertura della popolazione e territoriale, fino a quell’emergenza nazionale rappresentata dall’edilizia scolastica (articoli 71, 72, 95), laddove continua a mancare un’azione coerente di monitoraggio, analisi, pianificazione e programmazione sul medio-lungo termine (presupposto necessario per garantire certificazioni in ordine e controlli periodici), nonché – anche a fronte di finanziamenti messi a disposizione – una difficoltà endemica e strutturale di coordinamento che si traduce nella difficoltà di far confluire i fondi in un unico contenitore da cui attingere in maniera mirata e razionale, per convogliare le risorse e utilizzarle al meglio;

nella risoluzione sulla Nota di aggiornamento al DEF si erano già rilevate alcune palesi criticità d’ordine generale evidenziate dallo stesso Governo: «In tale situazione, che è assolutamente insostenibile con la necessità di garantire competitività al sistema della ricerca pubblico, appare dunque particolarmente problematico garantire il raggiungimento di risultati davvero significativi soprattutto in considerazione del fatto che le risorse disponibili a valere sul competente capitolo 7245, per il triennio 2017-2019, a legislazione vigente ammontano a euro 136.447.755,00 in diminuzione rispetto a quelle del triennio precedente, ed addirittura pari soltanto a meno di un quinto rispetto a quelle del triennio 2007-2009 (euro 692.735.770), non destinate alla ricerca applicata» (per cui si rimanda a: Doc. LVII, n. 5-bis, Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa, Allegato I, volume I, p. 360);

da molti anni l’università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha fra l’altro generato un divario tanto significativo quanto sconfortante con gli altri Paesi europei;

l’Italia rimane al ventisettesimo posto per investimenti in ricerca e trentacinquesima per numero di ricercatori: la scarsa flessibilità dei processi selettivi e di reclutamento, l’assenza di una visione strategica e meritocratica, la precarizzazione delle condizioni di lavoro sono tutti elementi che hanno ricadute significative sulla scarsa «attrattività» dell’Italia verso i ricercatori stranieri e, come diretta conseguenza, sulla «fuga dei cervelli»;

università e ricerca rimangono elementi centrali e voláno della società e per il suo sviluppo: non solo per la formazione del singolo ma come luogo in cui si incrementa il «capitale cognitivo» (ciò che gli statistici definiscono «l’intelligenza nazionale»), necessario per affrontare le sfide di un mondo sempre più tecnologico e per non rimanere ai margini del contesto globale;

considerato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:

per l’esercizio finanziario 2018 lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tabella 7), a legislazione vigente, reca spese in conto competenza nello specifico delle singole Missioni come di seguito evidenziate:

lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione scolastica, rispetto alla previsione assestata per l’anno finanziario 2017, registra un -401.560.825 euro. Nei rispettivi Programmi, considerati in dettaglio e in relazione alle variazioni che si propongono per l’anno finanziario 2018, principalmente si ha:

Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica: +334.500.441

Istruzione del primo ciclo: -449.160.214

Istruzione del secondo ciclo: -246.222.807

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio: +38.775.864

Istituzioni scolastiche non statali: -59.482.219

Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale: +5.505.462

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione: -21.307.618

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione: -4.169.734

lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria, rispetto alle previsioni assestate per l’anno finanziario 2017, registra un incremento pari a +268.071.686 euro; nel dettaglio dei suoi tre capitoli di spesa si ha:

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria: +1.407.225

Istituzioni dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica: -2.511.652

Sistema universitario e formazione post-universitaria: +269.176.113

lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione – subisce, rispetto alle previsioni assestate per l’anno finanziario 2017, un incremento dello stanziamento di competenza pari a +72.278.250 euro;

da ultimo si segnalano, inoltre, i se pur lievi incrementi alle Missioni:

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche: +258.901209

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza:

+259.225.122

 

considerato che:

occorre considerare, da ultimo, i tagli lineari alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, per circa un miliardo di euro, come stabilite nell’Atto Senato n. 2942, recante “Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, il cosiddetto «decreto fiscale» che rappresenta a tutti gli effetti un «collegato» alla legge di Bilancio. Nel dettaglio le riduzioni previste delle dotazioni finanziarie del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ammontano a 40 milioni di euro complessivi per il 2017, di cui la maggior parte afferenti alla missione n. 2, «Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria» (30 milioni di euro), mentre ulteriori 5 milioni vengono tagliati al programma 1.6 («Istruzione del primo ciclo») e altri 5 milioni di euro derivano da tagli alla missione n. 3 («Ricerca e innovazione»).

rilevato che:

il Movimento 5 Stelle – durante l’iter di numerosi provvedimenti che si sono succeduti in ambito cultura e istruzione – ha costantemente evidenziato che il problema non è tanto nel singolo aspetto quanto nel disegno d’insieme;

un Paese che parla di industria 4.0, non dovrebbe dimenticare che un’istruzione di qualità, equa e inclusiva è la base per migliorare la vita delle persone secondo quanto previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile sottoscritta nel 2015 in sede ONU;

in riferimento all’istruzione e formazione tecnica superiore, integrare un fondo non basta se la formazione risulta staccata dal mondo del lavoro e non si attiva un dialogo tra le istituzioni scolastiche e i contesti lavorativi;

con riferimento all’università e alla ricerca, come sottolineato in numerose occasioni, l’Italia è il Paese che spende meno in istruzione e in particolare nell’istruzione universitaria. Tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

con la stessa metodologia da superficialità pre-elettorale di questa manovra, dopo le delusioni delle semplificazioni, e ora che non è più possibile prorogare contratti a termine, la manovra di bilancio in esame prevede finalmente assunzioni di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Le nuove risorse stanziate, 12 milioni per il 2018 e 76,5 milioni a partire dal 2019 per il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e 2 milioni di euro per il 2018 e 13,5 per il per il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, verranno distribuite per le università in base ai risultati della valutazione della ricerca (VQR) e per gli enti pubblici di ricerca in base ai criteri di riparto del Finanziamento, meccanismi di assegnazione delle risorse che hanno rivelato sin dall’inizio il loro fallimento, creando enormi disparità, che sono il riflesso della ripartizione delle risorse;

in particolare la valutazione della qualità della ricerca nelle università, da modello meccanismo che avrebbe dovuto assumere la forma di modello “premiale” per le realtà più virtuose quale doveva essere, si è rivelato in realtà un meccanismo che non premia affatto il merito e la qualità ma che ha generato il definanziamento progressivo e costante di alcuni atenei che già versavano in gravi condizioni di difficoltà, soprattutto nel Sud Italia, attraverso la sottrazione di una  percentuale del finanziamento necessario ad assicurarne il normale funzionamento. In base alla VQRsi dovrebbero dirottare risorse finanziarie, in quantità direttamente proporzionale, verso quelle strutture accademiche presso cui si compierebbe migliore ricerca, ma così non è: dipartimenti universitari italiani di vera eccellenza vivono e vengono apprezzati nel mondo grazie ad altre forme di finanziamento, in particolare fondi europei. Inoltre il Movimento 5 stelle ha da sempre sostenuto che la ricerca dell’eccellenza non può essere perseguita attraverso una gara per ottenere ciò che lo Stato dovrebbe invece assicurare a tutti gli atenei. Al contrario stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra atenei di “serie A”, sostanzialmente concentrati al Nord – nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine – e atenei di “serie B”, in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Centro studi investimenti sociali (CENSIS) e dall’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sulla qualità delle università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell’offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di Hub di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

con riferimento all’articolo 57, pur apprezzando la previsione di un incremento del fondo per la concessione di borse di studio, non può non sottolinearsi come l’Italia si trovi tra gli ultimi posti in Europa  relativamente al numero di iscritti. Tra le cause di questo primato negativo vi è sicuramente la scarsa disponibilità di risorse destinate al diritto allo studio è certamente una delle cause principali. A ciò si aggiunge una contribuzione tra le più gravose d’Europa: secondo i dato Eurydice nell’anno 2015-16 la contribuzione media ha superato i 1.200 euro annui, rispetto a una media di 300 euro in Francia e la gratuità raggiunta in quasi tutti i Länder della Germania;

non può non rilevarsi come l’incremento del Fondo per la concessione previsto dalla manovra non soddisferà il totale del fabbisogno della platea degli studenti idonei a ricevere la borsa di studio. Secondo gli ultimi dati ufficiali, riferiti all’anno accademico 2015-16, influenzato negativamente dall’assenza di un veloce adeguamento delle soglie ISEE che aveva sbalzato fuori una grossa fetta di idonei, i non beneficiari sono il 6,4 per cento del totale, corrispondente a oltre 3.000 studenti. Infatti, secondo i calcoli effettuati dal Consiglio universitario nazionale (CUN), considerando il finanziamento aggiuntivo delle Regioni, con questo incremento del FIS si otterrebbero soltanto circa 4.000 borse di studio in più, mentre gli idonei torneranno a superare quota 180.000 (nel 2015/2016 per via della riforma ISEE erano​ ​crollati​ ​a​ ​147.000). La quota di idonei alla borsa di studio in Italia oscilla tra il 9 per cento e l’11 per cento. Si potrebbe facilmente porre rimedio a questa preoccupante situazione, riducendo la sproporzione quantitativa tra il fondo ordinario per le borse di studio e il fondo per il merito, affidato all’ennesima Fondazione, incrementato con la scorsa manovra;

con riferimento all’articolo 56, anche la previsione circa l’assunzione di ricercatori risulta insoddisfacente; porterà a qualche stabilizzazione di precari, a qualche stabilizzazione di professori di seconda fascia, ma il sospetto è che, alla fine, si faccia il minimo indispensabile. Il nostro sistema universitario e di ricerca necessiterebbe di numeri decisamente superiori in tema di reclutamento. La ripartizione dei fondi per il reclutamento nelle università secondo i risultati della VQR, da sempre criticati perché non favoriscono il merito, non tiene conto delle necessità dei singoli atenei e  delle necessità di reclutamento delle singole aree  favorendo se non acuendo le disparità territoriali. Se non si assume un impegno concreto volto a creare un serio Piano nazionale di ricerca, individuando aree strategiche da perseguire, investendo su idee nuove e non solo su gruppi consolidati,  assisteremo alla concentrazione dei finanziamenti in un gruppo sempre più ristretto di università e, all’interno degli enti di ricerca, in un gruppo sempre più ristretto di gruppi di ricerca che sono poi quelli che hanno i contatti con le imprese o sono nelle grosse cordate internazionali;

dietro l’annuncio dello sblocco degli scatti stipendiali dei professori universitari (articolo 55), si nasconde l’inganno di uno sblocco che partirà dal 2020. Dopo il blocco di tutti gli stipendi della pubblica amministrazione avvenuto nel 2010, sbloccato per tutti nel 2015 tranne che per i professori universitari, questi ultimi hanno continuato a svolgere il loro delicato compito pur non vedendosi riconoscere ciò che gli spetta di diritto. Infatti dal 1° gennaio 2016 è avvenuto lo sblocco anche per la docenza universitaria, ma non si è tornati alla “normalità” come in tutto il pubblico impiego, in quanto il periodo 2011-2015 non è stato riconosciuto ai fini giuridici. Inoltre è impensabile che lo scatto debba essere riconosciuto su base premiale; a natura dello scatto dovrebbe essere universale, legata al progredire dell’anzianità e non a un presunto merito, scelto discrezionalmente dagli atenei, che avrebbero in questo modo la possibilità di fare un uso distorsivo della premialità per ricondurre le risorse ai propri bilanci;fra gli obiettivi non affrontati, o non conseguiti dalla presente manovra di bilancio, occorrerebbe:

1)      in materia di «diritto allo studio» e di contrasto alla dispersione scolastica, garantire l’istituzione di un «Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica» con il compito di acquisire e monitorare, su base nazionale, i dati e le informazioni relative al fenomeno, nonché implementare le attività per la prevenzione e la repressione del fenomeno della “dispersione” poste in essere dalle scuole cosiddette “a rischio”, con l’obiettivo di individuare e mettere in campo le strategie più idonee per la riduzione al di sotto del 10 per cento entro il 2020, come stabilito dall’Unione Europea, della percentuale dell’abbandono scolastico;

2)      incrementare le dotazioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per eliminare la richiesta da parte delle istituzioni scolastiche di una «contribuzione volontaria» delle famiglie (finalizzata all’acquisto di materiali didattici, di cancelleria, igienico ecc.);

3)      incrementare l’organico degli insegnanti di sostegno, creando al contempo un equilibrio armonioso nel rapporto tra alunni disabili e docenti di sostegno, fissandolo nel rapporto di uno a uno; nonché a garantire, partendo dalla riforma del ruolo e delle competenze dell’insegnante di sostegno, la reale attitudine, formazione e alta specializzazione del docente, al fine di dare concreta attuazione all’inclusione scolastica;

4)      concepire ed estendere la formazione continua sui temi dell’inclusione come misura ad ampio raggio per tutti i soggetti che si trovano a operare nelle istituzioni scolastiche, con approfondimenti specifici sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap;

5)      dare piena attuazione e potenziare la funzionalità dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica, coordinando le informazioni provenienti dalle singole istituzioni scolastiche con i fondi a disposizione e gli interventi da effettuare, affinché siano garantiti principȋ di tempestività ed efficienza anche per la difficoltà di coordinamento che si traducono spesso nella difficoltà di far confluire i fondi in un unico contenitore da cui attingere in maniera mirata e razionale per convogliare le risorse;

6)      portare celermente a termine la riforma, arenata presso la 7ª Commissione permanente del Senato, vòlta ad affrontare e risolvere i problemi che da troppo tempo affliggono l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), con particolare riferimento all’opacità della governance, all’insistita precarizzazione di una parte cospicua del personale docente, nonché di una mai raggiunta e riconosciuta autonomia e d’una mancata equiparazione formale con le università;

7)      rilanciare finanziariamente il sistema universitario italiano ridotto concettualmente a svolgere pressoché le funzioni del vecchio liceo in una cornice da “esamificio” affinché, nel pieno rispetto di una reale ed efficace autonomia, possa dialogare quale centro effettivo di cultura e relazionarsi in modo costruttivo e proficuo con il mondo imprenditoriale e lavorativo;

8)      adottare iniziative concrete per favorire e promuovere un ricambio generazionale dei professori di prima e di seconda fascia, senza il quale, una volta frenata o addirittura ostacolata la carica innovativa delle generazioni più giovani, il sistema universitario rischia di atrofizzarsi e perire. Continuiamo a essere il Paese coi docenti universitari più vecchi d’Europa. Occorre, come sostenuto in premessa, agire alla radice sul sistema di reclutamento per garantire quei tanto auspicati criteri di meritocrazia e trasparenza – avulsi da legami parentali e svincolati dallo ius loci – che vengono costantemente disattesi;

9)      riconoscere e potenziare (finalmente) il titolo di «dottore di ricerca», con particolare riferimento alle graduatorie «per titoli ed esami» dei concorsi pubblici, affinché si contribuisca a riqualificare progressivamente la Pubblica Amministrazione con personale giovane che ha condiviso esperienze e curiosità nel mondo della ricerca;

10)  i giovani ricercatori non in via straordinaria, ma con una pianificazione di più ampio respiro, a medio-lungo termine, che agisca sulle modalità di reclutamento e sulla programmazione del lavoro in via definitiva;

 

valutato infine che:

 

l’Italia è ancora molto lontana dalla media europea e dagli obiettivi indicati dagli organismi dell’Unione europea in quanto a spesa pubblica per istruzione e ricerca;

tutto ciò premesso e considerato, la Commissione formula un rapporto contrario.

 

 

 

 

 

Aimez-vous Brahms?

Proprio ora che la cronaca recente sembrerebbe forse promettere un’ultima e imprevista scossa a tutta la vicenda (ma nelle ultime bozze della Legge di Bilancio circolanti parrebbe invece che l’Afam non ci sia più…), proviamo a domandarci che forma aveva finito per assumere quel progetto, presentato nel marzo 2013, proprio all’avvio dell’attuale legislatura, di cui l’articolo in Legge di Bilancio (bozza del 19 ottobre) potrebbe diventare la sbiadita epitome? Da Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati, a Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino all’ultimo Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti, son passati quattro anni e mezzo, ed è assai probabile che, dovesse pur passare ora la versione ridotta, lo spirito del DDL 322 aleggerà comunque sui futuri e necessari dispositivi regolamentari.

 

Ma come avevano potuto incontrarsi e precipitare in un articolato di quel genere le comprensibili necessità di sopravvivenza di istituti comunali sempre più depauperati da uno spregiudicato utilizzo elettorale della fiscalità municipale («alla canna del gas», si dice di solito) e le “visioni” dominanti (verrebbe da dire, ahimé: le uniche) della politica in campo formativo e musicale? Per capire meglio che cosa vi ha animato in questi lunghi anni, che cosa vi ha spinto a proseguire, a difenderlo, voi che lo avete scritto, concepito, definito, consentiteci una curiosità: «Vi piace Brahms?».

E poi, che consistenza politica può avere quanto ci viene ripetuto ormai da anni quasi fosse il patto originario della nostra stessa esistenza: statizzazione in cambio di riordino? Di che visione è portatore un governo che pare disposto a dare (anzi, che attraverso i suoi peones locali chiede con decisione di dare), ma che poi attraverso i suoi controllori economici continua a voler riman-dare? Che inserisce un determinato provvedimento in tre o quattro articolati diversi, (Disegno di Legge, Decreto Enti Locali, Manovrina, Legge di Bilancio) per aver più possibilità che “passi”? E, non da ultimo: si può modificare pesantemente la 508 attraverso un articoletto in finanziaria, come sembrerebbe chiedere (bozza del 19 ottobre), accanto a proposte pure assai ragionevoli, il MIUR[1]?

Certo, la lettera della 508 sul tema statizzazioni era in realtà piuttosto generica (gli archivi sonori, le collezioni… è davvero un altro secolo…), tanto che è rimasta inattiva e inapplicata fino al taglio dei trasferimenti agli enti locali, a partire soprattutto dal 2008.

All’art. 8 si leggeva infatti: «Possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell’ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell’esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ora, abbiamo sentito dire per anni che mancavano i famosi regolamenti, ed era vero. Qualcuno però c’era. Ad esempio quello sull’autonomia statutaria e regolamentare (DPR 132/2003), che al Capo II definiva gli organi statutari necessari alle istituzioni (monotecniche). Quindi, sia ben chiaro che quella tentata con il DDL 322, e ora forse con l’articolo XXX della Legge di Bilancio (ma ve lo immaginate un articolo in finanziaria che stabilisca il numero massimo di Università?), è la riscrittura maldestra, attraverso la trovata dei Politecnici e la negazione alle istituzioni di quell’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa sancita (evidentemente per finta) quattordici anni fa, di un regolamento già esistente: non la più volte auspicata pubblicazione di uno dei regolamenti mancanti. E se da ora in poi saranno i Politecnici a godere di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile (art. 2, c. 3) si tratterà anche stavolta di autonomia a tempo? Voi che lo avete pensato, corretto, difeso: «Ma vi piace (almeno un po’) Brahms?».

 

DM 132/2003

Sono organi necessari delle istituzioni:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio del revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei professori;

h) la consulta degli studenti.

 

DDL 322 Nuovo Testo 2

Sono organi di governo dei Politecnici:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio accademico;

d) il direttore amministrativo;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il nucleo di valutazione.

Sul profilo, le competenze e i poteri del nuovo Direttore Politecnico come delineato nel DDL 322 abbiamo già avanzato alcune osservazioni in un precedente articolo; va però poi ricordato che tale nuovo Direttore, nominato dal Ministro su indicazione del Consiglio Accademico fra i componenti di un elenco di personalità definito da un Comitato Nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (non è uno scherzo, è proprio così…) proporrà pure al Consiglio d’Amministrazione da lui stesso presieduto la nomina del Direttore Amministrativo e dei componenti e del presidente del Nucleo di Valutazione.

Dunque, di tutti gli organi che trovate nella colonna destra (politecnica), girando le forme dal passivo all’attivo, e i modi impliciti in espliciti:

  • il Ministro costituisce un Comitato Nazionale di personalità (etc.)
  • il Consiglio Accademico (presieduto dal Direttore in carica) sceglie una di queste personalità e la propone al Ministro (che non si vede perché debba avere delle riserve…)
  • il Ministro nomina il Direttore
  • il Direttore presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico
  • il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione, da lui stesso presieduto, la nomina del Direttore Amministrativo e dei componenti e del presidente del Nucleo di Valutazione.

E se invece lo chiamassimo, per dire, Commissario (Governativo)?

 

In compenso i tre revisori sono nominati direttamente dal Miur e dal Mef… e meno male.

Non fanno parte degli organi di governo dei Politecnici il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti (che però non sembra del tutto abolita, in quanto un suo rappresentante è previsto nel Consiglio Consultivo di sede, art. 3; ma c’è poi anche un misteriosissimo Consiglio degli Studenti, il cui Presidente siede nel C.d.A del Politecnico); rimarranno dunque forse, carcasse del tutto inutili, scheletri di Triceratopo, nelle istituzioni non più autonome. Consulta Periferica. Collegio Locale dei Professori (o dei Professori Locali). Voi che avete proposto, tagliato e cucito il DDL 322: «Vi piace (sul serio) Brahms?».

Altro organo creato ex novo è la Commissione formata da cinque componenti, di cui tre designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compreso il presidente, e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; avrà sì il compito di accertare i requisiti degli istituti che chiederanno la statizzazione, ma addirittura, entro il terzo anno del processo di statizzazione, quello di proporre al Ministero la configurazione dei Politecnici, che il Ministero stesso andrà poi a costituire, sentita l’ANVUR (art. 1, comma 6).

La natura per molti aspetti “regolamentare” di questo 322 (statizzazioni, accorpamenti, assetto della governance, sono tutti temi previsti all’art. 2, commi 7 e 8 della 508/99) non pare però abbia convinto i suoi estensori a tener conto dei prescritti pareri del Cnam, previsti qui solo a proposito delle linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni. E dimenticati pure del tutto anche in premessa alla recentissima Bozza di Decreto sul Reclutamento. Strana dimenticanza. Essù, ditecelo senza timidezze: «In fondo, non è che Brahms vi piace ancor meno del Cnam?».

Vediamo ora per concludere quale sarà, in questo fiorire di Comitati e Commissioni, il ruolo (decuplice) dell’ANVUR.

  1. Esprimerà un parere sulle modalità di presentazione delle istanze di statizzazione.
  2. Esprimerà un parere sulla configurazione territoriale dei Politecnici proposta dalla Commissione.
  3. Esprimerà un parere sui criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziate per la statizzazione.
  4. Esprimerà un parere sui processi di statizzazione, contrariamente a quanto indicato (dimenticato) nel DL 50/17.
  5. Presiederà alla costituzione dei Politecnici esprimendo parere circa il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle istituzioni.
  6. Stabilirà i criteri cui dovrà poi attenersi il Nucleo di Valutazione.
  7. Esprimerà parere sul decreto di natura non regolamentare che definirà le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM.
  8. Esprimerà una proposta  sui tempi di prima attuazione, i criteri e i parametri per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e  dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
  9. Esprimerà pareri su accreditamenti e revoche accreditamenti.
  10. Esprimerà parere sulla costituenda Anagrafe nazionale degli studenti e dei diplomati delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici.

 

Forse per una volta sarebbe opportuno accantonare il consueto schema (quello degli Innovatori Illuminati in lotta contro i difensori dello status quo), utilizzato ogni volta che si vogliano far digerire provvedimenti un po’ così senza volerli discuterli: l’articolato del DDL 322, o l’ectoplasma che ne tracimerà nei futuri regolamenti, rischia davvero, in parte per la stessa definizione della governance, ma soprattutto per la notevolissima concentrazione di compiti e prerogative in organi di nomina governativa, nonché per la pare definitiva amputazione dell’organo tecnico elettivo (e un po’ tardivo pare l’emendamento che ora a babbo morto ne chiederebbe la ricostituzione-riesumazione-risurrezione), di sbilanciare in modo assai pericoloso l’intero sistema.

Verrebbe insomma da domandare ai suoi estensori e una volta tanto, per non farle torto, anche alla signora Ministra: «Ma vi piace (davvero e così smodatamente) Brahms?».

 

 

 

 

[1] Cfr. la bozza del 19 ottobre u.s.: «Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: “costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili».

 

Legge di stabilità e Afam

Nella bozza della legge di Bilancio del 19/10/2017 è inserito un articolo che prevede da un lato la statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali e il superamento del precariato storico attraverso la trasformazione della graduatoria 128 in graduatoria utile per i contratti a tempo indeterminato, dall’altro – intervento ben più radicale – la riorganizzazione dell’AFAM in non più di 20 Politecnici delle arti, escluse però l’Accademia di arte drammatica e l’Accademia nazionale di danza (non se ne conoscono le ragioni).

Il comma 2 sostituisce l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 508/1999, stabilendo gli organi di governo dei Politecnici, i cui direttori resteranno in carica 6 anni.

Ma confrontiamo il comma in questione della 508 con la nuova versione:

nella 508/1999 si legge

«facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all’articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo»;

nella bozza della legge di bilancio

«costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili”.

Dunque ciò che era una libera scelta delle istituzioni diviene ora un obbligo e anche il numero dei politecnici è fissato in modo rigido; inoltre scompare il riferimento all’università. Stupisce che non si faccia parola della relazione tra gli organi di governo esistenti (non dimentichiamo che le istituzioni AFAM godono di «autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile») e i nuovi. Non è chiarito come venga scelto il direttore dei Politecnici (se sia nominato o eletto).

In realtà, proprio per la comparsa di nuovi organi superiori a quelli delle singole istituzioni, la nuova norma modificherebbe anche un altro articolo della legge 508/1999, l’art. 2 comma 4 relativo all’autonomia delle istituzioni AFAM:

legge 508/1999, art. 2 comma 4

«Le istituzioni di cui all’articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma
comunque nel rispetto dei relativi princìpi»;

ma soprattutto modificherebbe il regolamento attuativo 132/2003 relativo alla governance delle istituzioni artistiche e musicali; tuttavia né l’uno né l’altro sono citati nella bozza della legge di bilancio.

Le criticità sono innegabilmente molte; una cosa è inserire in una legge di bilancio la trasformazione di una graduatoria nazionale in graduatoria utile per i contratti a tempo indeterminato; una cosa destinare un fondo per l’attuazione di una norma già contenuta in una legge organica dello stato (quella che prevedeva la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati e delle accademie non statali); ben altro è riorganizzare in modo radicale l’AFAM con una norma incompleta, che lascia molti punti oscuri e non prevede alcun finanziamento per la sua attuazione (in assenza di un investimento coerente meglio sarebbe chiamare i Politecnici semplici Accorpamenti).

Mentre la risoluzione del precariato è quanto mai urgente e ci si augura che non venga ulteriormente rinviata, per un riassetto dell’AFAM sarebbe auspicabile una legge organica e specifica, non certo un articolo della legge finanziaria.

Si ha l’impressione che, in vista della fine della legislatura, si voglia comunque far passare stralci (in modo disomogeneo e affrettato) del ddl 322 e del dpr sul reclutamento.

Infine, come si può pensare di avviare la statizzazione degli ex IMP con una somma iniziale di soli 5 milioni di euro, spostando agli anni successivi il grosso della spesa?

Qui di seguito le parti della bozza del 19/10/2017 riguardanti l’AFAM:

Art.
Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti
1. Al fine di consentire, al termine del triennio 2018 – 2020, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni per l’anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo e con riferimento al triennio 2018 – 2020, sono altresì definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione. Entro l’anno 2021 si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante l’istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati “Politecnici”, di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM statali confluiscono. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’Accademia nazionale di arte drammatica e all’Accademia nazionale di danza.
2. Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l’articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: “costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili”.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019, a 30 milioni di euro annui per l’anno 2020, a 28 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede XXXXX.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.
5. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
6. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la
copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato.

DDL 322 e la semplificazione della governance

Era dato ormai per accantonato invece pochi giorni fa la VII Commissione del Senato ha pubblicato un nuovo testo del DDL 322 composto da ben 8 articoli (erano solo 4 nella precedente stesura). Un provvedimento che in quest’ultima versione esplicita ancor più chiaramente il proposito di utilizzare le statizzazioni dei pareggiati per giungere ad un complessivo progetto di riordino dell’Alta formazione artistica e musicale.

I capisaldi del nuovo articolato, come riepiloga nel suo intervento in settima commissione il senatore Martini, relatore del disegno di legge, sono la non obbligatorietà del processo di statizzazione da parte dei pareggiati e “la costituzione dei Politecnici che prevederà una semplificazione della governance imperniata sul Politecnico quale sede di programmazione”. I Politecnici delle arti, che potranno aggregare su base regionale o interregionale Conservatori ed Accademie di belle arti pubbliche e private, saranno l’unica istituzione riconosciuta a godere di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile (non più quindi i singoli Conservatori).

Un nuovo soggetto nel quale le diverse istituzioni AFAM confluiranno “sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa”. La citazione dell’articolo 11 del DPR 8 luglio 2005 n. 212, non ci aiuta a comprendere se e come questo sarà un processo di aggregazione imposto a tutte le realtà statali e come potranno eventualmente aderire quelle private, vista la complessa mappa degli istituti che oggi rilasciano titoli accademici. Solo a Milano le Istituzioni che teoricamente potrebbero accordarsi per la nascita di un Politecnico delle Arti sono: il Conservatorio “G. Verdi”, la Civica “C. Abbado”, l’Accademia di Brera, l’Istituto Europeo del Design (IED), L’Istituto Marangoni, la Mussida Music Publishing, la SAE Italia International Technology College, l’ Accademia di Belle Arti ACME, la Nuova accademia di belle arti NABA.

L’annunciata semplificazione sembrerebbe anzitutto orientata a costituire un sistema di governo dal quale il ruolo del docente sarà quasi del tutto cancellato. La responsabilità di questa nuova struttura gestionale centralizzata nel Politecnico sarà infatti affidata ad un’unica figura: un Direttore con funzione presidenziale che resterà in carica sei anni non rinnovabili. Un particolare dirigente “plenipotenziario” che sarà nominato dal Ministro su indicazione del nuovo consiglio accademico del Politecnico “fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale”. Sarà quindi necessario istituire per prima cosa uno specifico Comitato nazionale (nominato e composto da chi?) che stilerà un elenco di personalità idonee a guidare i nuovi Politecnici.  Ci sbaglieremo, ma per come viene descritto il profilo tipo del nuovo Direttore/Presidente questi sembra somigliare più ad un abile manager pubblico vicino agli interessi particolari della politica che ad un illuminato “rettore” dell’alta formazione musicale e artistica.

La cosa certa è che se dovesse passare questo provvedimento la quasi ventennale stagione avviata dalla legge 508 nella quale il corpo docente aveva assunto, così come nelle Università, l’autonoma responsabilità delle singole istituzioni, sarà archiviata. La governance sarà nelle mani di un Direttore che presiederà sia il Consiglio di amministrazione sia il Consiglio accademico. Un Consiglio accademico depotenziato che potrà solo esprimere pareri, esercitare funzioni consultive, propositive e di coordinamento. La politica generale, le strategie di gestione e le linee di indirizzo dell’Istituzione saranno o interamente nelle mani del Direttore o, solo in taluni casi, condivise dal Consiglio con lui.

La visione pericolosamente verticistica di queste norme è confermata anche al primo comma dell’articolo 4 dove viene attribuita al Ministero, quindi alla politica, la responsabilità di definire “le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM” alle quali quest’ultime dovranno diligentemente attenersi. Su queste linee saranno infatti stabiliti i criteri e i parametri per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi AFAM, ma anche quelli per la loro soppressione nel caso non rispondessero adeguatamente a detti requisiti. Un processo di indirizzo e controllo coadiuvato dalle valutazioni dell’ANVUR che in molti punti di questo testo sembra assumere una vera e propria funzione ispettiva.

Delle sorti dei nostri attuali Conservatori si accenna solo nel brevissimo articolo 3. Alla singola sede resterà infatti solo la possibilità di eleggere un rappresentante del Consiglio Accademico del Politecnico. Nel disegno di legge viene definito direttore anche se a questa figura, che nel testo non è indicato come “organo” di governo, resterà solo il compito di coordinare la programmazione della sede decentrata sempre in accordo con quella complessiva definita dal Politecnico.  Per questo compito sarà supportato da un Consiglio composto da alcuni docenti (da tre a cinque) e da uno studente.

 

PS: Ieri sono stati pubblicati gli emendamenti al testo. Ad una prima lettura quelli presentati dai senatori di maggioranza non sembrerebbero incidere in modo significativo sull’impianto di questo provvedimento. In particolare sulla governance sono state presente due diverse formulazioni (2.35 e 2.36) del paragrafo che riguarda la modalità di nomina del Direttore del Politecnico. La prima propone solo una modifica formale, la seconda invece chiede una vera elezione da parte dei docenti di un Direttore scelto tra i professori di prima fascia in servizio nelle istituzioni AFAM, il cui curricolo sia valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

La penisola italiana prima dell’avvento dei Politecnici (XXI sec. circa)

Sono stati finalmente pubblicati i dati statistici relativi al settore Afam per l’a.a. 2016/2017. Non però sul nuovissimo sito ustat.miur.it inaugurato il 9 marzo scorso (il c.d. Portale dei dati dell’Istruzione Superiore), ma piuttosto sul vecchio statistica.miur.it.

Tra i Conservatori che perdono più iscritti in valore assoluto, quelli di Lecce, Palermo e Vibo Valentia, tra quelli più in crescita, Cosenza e Bolzano. Tra gli ISSM ex pareggiati salgono Nocera Terinese, Ribera e Modena, scende Taranto.

Il confronto segnala un lieve incremento degli iscritti ai corsi pre-accademici (15.672), con i 747 di Cosenza:

 

 

Ma salgono anche gli iscritti ai Trienni (12.578, di cui 439 provenienti dai Licei Musicali), 610 a Roma, ma 489 a Salerno e ben 378 al Saint Louis Music Center:

     

E sono 5931 gli iscritti ai Bienni (con Roma e Milano appaiate):

     

L’incremento di iscritti ai corsi di Triennio nella fascia 15-19 anni è piuttosto sensibile:

     

C’è una lieve crescita di studenti stranieri:

     

Qui il confronto tra gli iscritti al Triennio per corso nel 2015/2016 e il 2016/2017:

 

 

 

E qui gli iscritti al Biennio per corso nel 2015/2016 e nel 2016/2017:

 

Infine la crescita piuttosto consistente, ancorché prevedibile, dati i nuovi accreditamenti, degli iscritti a corsi triennali presso istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli Afam (+ 1331, compresi però gli istituti non musicali):

Nuovo testo del d.l. 322 Martini

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  NN. 322, 934, 972, 1616

NT2
MARTINI, RELATORE

Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti

Art. 1
(Statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e
delle Accademie non statali di belle arti)

1. Il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito denominati “Istituzioni”, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è avviato su domanda delle singole Istituzioni da presentare secondo le modalità ed entro il termine stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo tale da essere completato contestualmente per tutte le Istituzioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una commissione formata da cinque componenti, di cui tre designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compreso il presidente, e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 da parte di ogni Istituzione, ai fini del completamento del processo di statizzazione.

3. Entro il primo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica che ogni Istituzione possieda i seguenti requisiti:
a) abbia approvato un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;
b) sia in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;
c) indichi, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, ogni Istituzione provvede alla ricognizione della propria dotazione organica e ne dà comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La consistenza della dotazione organica è pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all’inizio dell’anno accademico 2017-2018. L’incremento della dotazione organica è consentito esclusivamente a seguito di accordo con gli enti locali di riferimento e per un onere pari alla riduzione dei relativi trasferimenti statali agli enti stessi.

5. Entro il secondo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica le situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, che alla copertura degli stessi provveda l’ente locale di riferimento mediante stipula di specifico accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. In assenza di tale accordo il processo di statizzazione non può avere luogo.

6. Entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta della commissione di cui al comma 2 e sentita l’ANVUR, definisce la configurazione dei Politecnici di cui all’articolo 2 e avvia la costituzione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 2.

7. A seguito del completamento del processo di statizzazione, gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatori di musica e di Accademie di belle arti. Ciascuna Istituzione mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla costituzione dei Politecnici di cui all’articolo 2.

8. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all’inquadramento del personale delle Istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM, per coloro che entro l’inizio dell’anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;
b) possibilità, per il restante personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al compleatamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, sono stabiliti i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziate per la statizzazione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, tenuto conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, del numero degli studenti iscritti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria.

10. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
b) al comma 3 le parole: “del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta” sono soppresse.

Art. 2
(Politecnici delle arti)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la formazione in ambito artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale del Paese, entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione della rete territoriale del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito dalle Accademie di belle arti statali e non statali, di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2014, n. 128, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori musicali non statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate “Istituzioni AFAM”, sentite le stesse, mediante l’istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati “Politecnici”, di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa salvaguardando la propria l’identità e il proprio ruolo nel territorio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’Accademia nazionale di arte drammatica e all’Accademia nazionale di danza.

2. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che vi provvede sentita l’ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 5.

3. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. I Politecnici possono articolarsi al proprio interno in dipartimenti omogenei dal punto di vista dell’offerta formativa, cui afferiscono almeno quaranta docenti di ruolo o a tempo determinato. I Politecnici possono altresì federarsi con università statali, ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Nell’attuazione della loro finalità istituzionale volta alla formazione professionalizzante, i Politecnici hanno i seguenti compiti:
a) organizzazione dei corsi di formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e dei corsi di primo livello;
b) svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni AFAM e l’accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
c) attivazione di corsi di terzo livello, previe regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca secondo le norme vigenti, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni inter-istituzionali;
d) incentivazione dell’internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali, artistiche e culturali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e la partecipazione ad esperienze in ambito Erasmus e internazionali per studenti e docenti.

5. Sono organi di governo dei Politecnici:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio accademico;
d) il direttore amministrativo;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il nucleo di valutazione.

6. Il direttore è nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il direttore è responsabile del perseguimento delle finalità del Politecnico, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività artistiche, scientifiche e didattiche. Il direttore è il rappresentante legale del Politecnico ed è il garante della speciale autonomia di cui gode lo stesso. In particolare:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l’ordine del giorno, e svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al consiglio stesso riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale del Politecnico, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;
b) formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo e per la nomina dei componenti e del presidente del nucleo di valutazione;
c) cura le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;
d) si adopera per assicurare al Politecnico le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico annuale e pluriennale;
e) promuove e cura le relazioni del Politecnico con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;
f) in caso di necessità e urgenza assume, d’intesa con il direttore amministrativo, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
g) predispone, anche sulla base delle linee generali di indirizzo adottate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 4, sentito il consiglio accademico, il piano strategico annuale e pluriennale e lo trasmette al consiglio stesso per la successiva presentazione al consiglio di amministrazione; ne cura e coordina l’attuazione dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione;
h) esercita ogni attribuzione demandatagli dalle norme e dai regolamenti vigenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.

7. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni ove hanno sede le Istituzioni AFAM componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, dal presidente del consiglio degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione proposte dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi del Politecnico e sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria dello stesso. In particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione, nonchè sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti formulate dal consiglio accademico stesso;
b) definisce la programmazione della gestione economica dell’istituzione;
c) delibera sulle proposte di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico; approva, ad invarianza di spesa, le modifiche della dotazione organica del Politecnico da comunicare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca;
f) nomina, su proposta del direttore, i componenti e il presidente del nucleo di valutazione;
g) conferisce, su proposta del direttore, l’incarico di direttore amministrativo;
h) individua, ai sensi dell’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base di indicazioni generali definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

8. Il consiglio accademico è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico e dai docenti responsabili dei dipartimenti in cui si articola il Politecnico, ai sensi del comma 3. Il consiglio accademico è l’organo di indirizzo scientifico e didattico delle istituzioni e collabora con il direttore nell’azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, nella definizione dei piani scientifici, didattici e nelle attività di produzione artistica. In particolare:
a) propone al consiglio di amministrazione il piano delle attività didattiche, scientifiche e artistiche, tenuto conto della coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;
b) propone al consiglio di amministrazione l’attivazione e la disattivazione dei dipartimenti;
c) formula proposte al consiglio di amministrazione in materia di reclutamento del personale;
d) adotta gli atti necessari all’approvazione dell’offerta formativa;
e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche;
f) esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
g) esercita funzioni consultive e propositive in relazione allo statuto ed ai regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione.

9. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, con incarico della durata di tre anni, rinnovabile, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale; nel caso in cui l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest’ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Il trattamento economico del direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il direttore amministrativo è responsabile, nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione e del coordinamento degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo del Politecnico e delle risorse strumentali. In particolare:
a) coadiuva, nell’ambito delle proprie competenze, il direttore e gli altri organi nell’esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilità, l’attuazione delle relative direttive e deliberazioni;
b) propone al direttore lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;
c) attribuisce gli incarichi di coordinamento delle strutture gestionali e di servizio;
d) adotta ed è responsabile delle misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la finanza e la contabilità;
e) è responsabile del coordinamento degli uffici del Politecnico e del personale amministrativo e tecnico, inclusa l’attività disciplinare secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

10. Il collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di controllo contabile. Esso è composto da tre membri di cui due nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili. Il collegio è presieduto dal componente con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo dei revisori contabili.

11. Il nucleo di valutazione è costitutito da tre componenti nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, di cui due esterni. Esso esercita la funzione di valutazione interna, provvede ai compiti a supporto dei processi di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi sulla base degli indirizzi dell’ANVUR e in particolare:
a) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Politecnico sulla base di criteri generali determinati dall’ANVUR;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);
d) svolge le funzioni di organismo indipendente di valutazione della prestazione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

12. Fatta salva la possibilità di concorrere all’attribuzione degli incarichi di cui al comma 9, il ruolo dei direttori amministrativi delle Istituzioni AFAM, di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

13. Ogni Politecnico ha la propria autonoma dotazione organica di personale docente, amministrativo e tecnico. In sede di prima applicazione, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, è attribuita a ciascun Politecnico una dotazione organica corrispondente al raggruppamento delle dotazioni organiche riconosciute alle singole Istituzioni AFAM. Ciascun Politecnico, nell’ambito della propria autonomia, può modificare la propria dotazione organica, ai sensi del comma 7, lettera c), del presente articolo, sulla base di criteri concernenti l’offerta formativa, la proporzione numerica tra gli studenti e i docenti e la disponibilità di risorse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l’equivalenza con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 3
(Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico)

1. A decorrere dalla costituzione dei Politecnici, i docenti delle Istituzioni AFAM componenti i Politecnici eleggono un direttore, con mandato di tre anni, scelto tra i docenti di prima fascia, con il compito di coordinare la programmazione dell’Istituzione stessa nell’ambito di quella complessiva definita dal Politecnico. Il direttore è coadiuvato da un consiglio consultivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell’Istituzione, rappresentanti di diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.

Art. 4
(Programmazione e valutazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall’anno 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’ANVUR e il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), definisce con decreto di natura non regolamentare le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce alle Camere sull’esito della valutazione al termine di ciascun triennio, con apposita relazione. Dei risultati della programmazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici si tiene conto nella ripartizione del finanziamento ordinario di cui all’articolo 6.

2. Fino alla costituzione dei Politecnici, le Istituzioni AFAM adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.

3. A decorrere dal secondo triennio di programmazione i Politecnici e le altre Istituzioni AFAM non statali adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1 prevedendo:
a) i corsi di studio da istituire e attivare, subordinatamente all’accreditamento di cui all’articolo 5;
b) i programmi di internazionalizzazione;
c) i programmi di sviluppo della produzione artistica e della ricerca scientifica, tenuto conto dei risultati della valutazione della qualità della produzione e della ricerca effettuata periodicamente dall’ANVUR;
d) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 5
(Accreditamento delle sedi delle Istituzioni AFAM e dei corsi di studi)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR formulata in coerenza con le linee generali d’indirizzo di cui al comma 1 dell’articolo 4, sono definiti i tempi di prima attuazione, i criteri e i parametri per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività. L’accreditamento ovvero la revoca dell’accreditamento sono disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR. L’accreditamento costituisce presupposto necessario per l’istituzione di nuove sedi e di corsi di studi.

2. Le sedi e i corsi di studi che non ottengono l’accreditamento o ai quali l’accreditamento è revocato ai sensi del comma 1 sono soppressi, fermo restando il diritto degli studenti iscritti a completare il corso di studi in altra sede.

3. Ai fini dell’accreditamento delle sedi e dei corsi di studi, nonché di orientamento degli studenti e di promozione del diritto allo studio, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’ANVUR e il Garante per la protezione dei dati personali, è costituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei diplomati delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici, contenente i dati individuali relativi agli studenti e ai diplomati che le Istitutzioni AFAM e i Politecnici sono tenute annualmente a trasmettere al medesimo Ministero.

Art. 6
(Finanziamento ordinario delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

Art. 7
(Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turn over del personale)

1. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

Art. 8
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 9.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.