Due documenti delle tre Conferenze

Pubblichiamo qui due documenti: il primo è stato approvato dai direttivi della Conferenza dei Direttori, di quella dei Presidenti e di quella dei Presidenti delle Consulte degli studenti;  il secondo, una mozione sulla questione dei Nuclei di Valutazione, dalla Conferenza dei Direttori, a seguito della riunione a Roma il 25 gennaio u.s.

documento Direttivi delle Conferenze congiunte_25-01-2018

mozione Nuclei di valutazione_26-01-2018

 

Trienni, accreditamenti 2018-2019

È stata pubblicata sul sito Miur la consueta Nota Ministeriale relativa all’accreditamento dei corsi triennali per l’a.a. 2018-2019. La Nota è rivolta a Conservatori di musica, Istituti superiori di studi musicali, Accademie di belle arti, Accademie di belle arti legalmente riconosciute, Accademia nazionale di danza, Accademie nazionale di arte drammatica, Istituti Superiori per le industrie artistiche e Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale, e consente di presentare istanze di attivazione o modifica di corsi già autorizzati (ma per cui non sia stata presentata istanza di modifica da almeno un triennio), che verranno inoltrate, anziché al CNAM, alla Commissione costituita (con il decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 e successiva integrazione con decreto dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015) presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Le modalità operative indicate nella Nota valgono, in quanto compatibili, anche per le Istituzioni non statali già autorizzate, da almeno un triennio, al rilascio di titoli Afam aventi valore legale e per le Accademie legalmente riconosciute già riordinate ai sensi dell’art. 11, commi 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Insediato il nuovo Presidente Anvur

Dallo scorso 8 gennaio Paolo Miccoli è il nuovo Presidente dell’AnvurAgenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Molti lo ricorderanno rincorso da uno dei conduttori della trasmissione televisiva Le Iene nel tentativo di avere delle risposte sui copia-e-incolla scovati nel documento presentato da Miccoli per candidarsi a consigliere Anvur nel 2016, (ne avevamo dato notizia anche noi in questo articolo). Quell’Anvur alla quale i Conservatori saranno sempre più legati anche a seguito dell’approvazione dell’ultima Legge di bilancio (qui un nostro recente articolo sull’argomento).

Cosa ha spinto l’Anvur (e la politica) a sfidare l’opinione pubblica in modo così plateale?  Erano convinti che la notizia non uscisse?  Questo si domandava qualche giorno fa Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, questo, sinceramente, ci chiediamo anche noi.

Maggiori dettagli sulla vicenda si possono trovare sul sito ROARS Return on Academic ReSearch che per primo denunciò il caso Miccoli. Di seguito i links ad alcuni loro articoli.

https://www.roars.it/online/sbatti-lanvur-in-prima-pagina-il-copia-incolla-di-miccoli-nel-mirino-di-corriere-fq-e-repubblica/

https://www.roars.it/online/miccoli-unanatra-zoppa-alla-presidenza-dellanvur-per-cercare-di-salvare-lagenzia/

https://www.roars.it/online/licenza-di-copiare-perche-gli-studenti-no-e-i-consiglieri-anvur-si/

https://www.roars.it/online/copia-incolla-tomasello-sospeso-per-un-anno-e-miccoli-le-iene-accusano-graziosi-assolve-il-miur-tace/

Senato: risoluzione sull’Afam

Dal resoconto di martedì 19 della VII Commissione del Senato:

 

AFFARI ASSEGNATI

Modalità di attuazione della statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 1139)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 90)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre, nel corso della quale il relatore Martini ha presentato un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

 

Il PRESIDENTE riferisce di alcune ulteriori modifiche apportate dal relatore al nuovo schema di risoluzione, sulla base di indicazioni pervenute per le vie brevi dai commissari.

 

Il sottosegretario DE FILIPPO concorda con le proposte di modifica.

 

Per dichiarazione di voto a nome del Gruppo prende la parola il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), il quale ritiene che la Commissione abbia perso un’occasione per incidere sul comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Dopo aver precisato che il suo Gruppo non ha mai mostrato un atteggiamento ostruzionistico, ricorda i vincoli imposti dal Ministero dell’economia e delle finanze nel corso dell’iter dei disegni di legge nn. 322 e abbinati. Lo schema di risoluzione, come riformulato, contiene a suo avviso alcuni impegni interessanti, effettivamente corrispondenti a richieste avanzate unanimemente.

 

Giudica tuttavia deprecabile il richiamo, ancora una volta, alla procedura di riordino, nonostante l’emendamento approvato al disegno di legge di bilancio abbia espunto le norme sulla riorganizzazione proprio perché incompatibili con i tempi di esame. Ciò rende a suo avviso il documento del relatore ancor più irricevibile.

Un ulteriore aspetto assai grave deriva dalle recenti notizie secondo cui siano in dirittura di arrivo le norme di attuazione dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 sulla statizzazione, nelle quali si accenna ai contributi ordinari. Lamenta dunque la perdurante assenza di chiarezza e critica la maggioranza che tenta di riproporre, nella forma di una risoluzione, un elenco di desiderata, a suo giudizio irrealizzabili. Rifuggendo perciò da tali dinamiche, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

 

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di risoluzione, come riformulato, pubblicato qui di seguito.

 

 

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1139

(Doc. XXIV, N. 90)

 

1. LE FASI DEL DIBATTITO PARLAMENTARE

 

  Nell’agosto 2013, all’inizio della legislatura, la 7a Commissione ha avviato l’esame delle prime tre proposte di legge (Atti Senato nn. 322, 934 e 972) sui cosiddetti ex Istituti musicali pareggiati, equiparati quanto a funzioni svolte ai conservatori, a cui si è aggiunta in seguito la proposta n. 1616. Le iniziative legislative avevano l’obiettivo di statizzare detti Istituti, i quali differiscono dai conservatori solo per il canale di finanziamento, rappresentato dagli enti locali, e fanno parte pienamente dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) affiancando le istituzioni statali. Attualmente vi sono 55 Conservatori e 18 ex Istituti musicali pareggiati, che esercitano analoghi compiti.

 

Si fa presente che la legge 21 dicembre del 1999, n. 508, all’articolo 2, commi 2 e 7, dispose, senza maggiori oneri a carico dello Stato, la trasformazione, graduale e su richiesta, degli ex Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali di livello superiore universitario, all’interno del sistema nazionale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dal 1999 ad oggi, malgrado gli Istituti si siano nei fatti trasformati ed equiparati ai conservatori musicali statali, non sono ancora stati formalmente «statalizzati», subendo perciò le incertezze economiche dovute ai vincoli di spesa imposti agli enti locali. La suddetta legge n. 508, di riforma dell’intero comparto, non è stata infatti attuata se non per quanto concerne i regolamenti sugli ordinamenti didattici e l’autonomia (decreti del Presidente della Repubblica nn. 212 del 2005 e 132 del 2003), rendendo necessari continui interventi “tampone” di carattere finanziario, che consentissero la sopravvivenza di tali Istituti.

 

            In quest’ottica, la 7a Commissione ha svolto un approfondito lavoro istruttorio anche attraverso specifiche audizioni, che sono terminate in una prima fase a ottobre 2014. Già in occasione della legge di stabilità 2015 è stato posto anzitutto il problema delle risorse, in quanto è risultato evidente come il processo di statizzazione non potesse proseguire senza finanziamenti adeguati, che superassero la mera logica emergenziale. Nella legge n. 107 del 2015 (cosiddetta “Buona scuola”) è stato poi introdotto un finanziamento “ponte” per il funzionamento didattico e amministrativo degli Istituti musicali pareggiati dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; al contempo, la Commissione ha avviato un serrato dialogo con il Governo, al fine di comprendere anzitutto la posizione del Ministero sul processo di statizzazione nonchè di capire le reali necessità finanziarie per portare avanti detto percorso.

 

Nel maggio del 2015, la 7a Commissione ha inoltre approvato la risoluzione Doc. XXIV, n. 47 sull’offerta culturale nel settore musicale, nella quale impegnava il Governo a prevedere norme che incentivassero la formazione musicale in tutti gli ordini di scuola e sinergie dell’intera filiera formativa con il mondo produttivo musicale. Diverse misure in essa previste sono confluite nell’articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, attuato dal decreto legislativo n. 60 del 2017. In particolare, in quella sede è stato affrontato il tema dell’armonizzazione degli studi musicali per l’accesso ai corsi accademici degli Istituti superiori dell’AFAM. Si sottolinea inoltre che l’articolo 5 sul “Piano delle arti” ha l’intento di implementare e rafforzare l’offerta formativa artistica in tutti gli ordini di scuola per aumentare le competenze nei linguaggi performativi e per incentivare l’accesso degli studenti ai diversi corsi di studio dell’AFAM.

 

Nel marzo del 2016 è stato ripreso l’iter dei disegni di legge, in quanto era stato raggiunto un accordo con i Dicasteri dell’economia e dell’istruzione secondo il quale i fondi per la statizzazione dovevano comunque essere stanziati contemporaneamente ad un riordino del settore, tanto più che tutti gli istituti sarebbero divenuti statali. Gli ambiti della razionalizzazione avrebbero dovuto essere i seguenti: completamento dell’attuazione della legge n. 508 del 1999; realizzazione di una mappa territoriale dei conservatori, anche per capire le possibilità di accorpamenti garantendo comunque la qualità della didattica; connessione tra il riordino e il percorso di studio preaccademico. In quella circostanza, si è convenuto di svolgere nuovamente alcune mirate audizioni con gli esponenti di tale mondo sui tre profili descritti ed è stata altresì prospettata l’ipotesi di utilizzare lo strumento della delega per realizzare il riordino, stante l’elevato tecnicismo della materia.

 

 La Commissione ha dunque avuto due momenti di dialogo diretto con il ministro Stefania Giannini, il 30 marzo e il 21 giugno 2016, a seguito dei quali, il 5 ottobre 2016, è stato elaborato dal relatore un primo testo unificato NT1, avente una prima parte sulla statizzazione e una seconda parte di delega al Governo per il riordino, cui si aggiungevano anche norme sul personale, sul reclutamento e sul precariato, nel presupposto che il Dicastero si accingesse a completare il regolamento sul reclutamento attuativo della suddetta legge n. 508 del 1999. In quella prima proposta si prevedeva una fase unica di statizzazione, ma è stata presa in considerazione anche l’ipotesi di procedere per gradi.

 

Successivamente, con il cambio di Governo, è intervenuta in Commissione il ministro Valeria Fedeli, il 26 aprile e il 10 maggio 2017, sempre in merito alle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’AFAM in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi. Di lì a poco, nel decreto-legge n. 50 del 2017 è stato inserito dalla Camera dei deputati, in fase di conversione, l’articolo 22-bis, relativo alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, che interessava solo una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti. Per tali scopi si stanziavano fondi ad hoc e si demandava la realizzazione dei processi a successivi decreti ministeriali.

 

Questa norma, che pure ha rappresentato un primo passo, non è sembrata alla Commissione risolutiva di tutte le problematiche affrontate invece durante l’esame parlamentare dei disegni di legge nn. 322 e connessi, e ha reso comunque necessaria una riformulazione del testo unificato adottato dalla Commissione. Il 26 settembre 2017 è stato pertanto presentato dal relatore il nuovo testo unificato NT2, i cui cardini delle modifiche – oltre al richiamo del sopracitato decreto legislativo n. 60 del 2017 – erano i seguenti: la statizzazione sarebbe stata prevista per tutti, su richiesta, e non solo per una parte di istituti; il processo di statizzazione sarebbe stato articolato in tre anni; dal testo venivano espunte le deleghe e inserito un articolo sulla programmazione; era introdotto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla legislazione vigente.

 

I tempi ristretti di esame dovuti all’approssimarsi della sessione di bilancio 2018 hanno poi condotto alla presentazione dell’emendamento 57.0.1 al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 2960) in Commissione bilancio, sostanzialmente riproduttivo delle tematiche affrontate in 7a Commissione. Esso, oltre ad integrare le risorse per consentire la statizzazione di tutti gli istituti e le accademie interessate, dettava precisi criteri per il riordino, a partire da quelli per l’inquadramento del personale, fino alla riorganizzazione della rete territoriale, alle graduatorie e al turn over. Tuttavia, a seguito di diverse riformulazioni, il testo poi approvato in quella sede, corrispondente all’articolo 1, commi 362, 363 e 364, del predetto disegno di legge di bilancio attualmente all’esame della Camera dei deputati, è riuscito solo a soddisfare le esigenze di risorse aggiuntive e di estensione del processo di statizzazione a tutti gli istituti di studi superiori musicali non statali e alle accademie di belle arti non statali.

           

2. CONCLUSIONI

 

Stante questo contesto, la 7a Commissione ha avviato uno specifico affare con l’obiettivo di esprimere linee di indirizzo al Governo nella fase di realizzazione della statizzazione, sollecitando al contempo l’attuazione della legge n. 508 del 1999 che in molte parti potrebbe essere ancora attuale.

 

Alla luce dell’approfondimento svolto in questi anni sulle modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la Commissione impegna il Governo, entro i limiti delle disposizioni normative vigenti:

 

a) per quanto attiene alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti:

 

1)     a completare, grazie alle risorse previste dal disegno di legge di bilancio, il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, entro tre anni, contestualmente per tutte le Istituzioni interessate, nel rispetto della loro identità e del loro radicamento sul territorio;

2)     a definire una procedura, basata sulla richiesta della singola Istituzione, che comprenda il possesso, da parte di ciascuna Istituzione, almeno dei seguenti requisiti:

2.1) l’approvazione di un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;

2.2) il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;

2.3) l’indicazione delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del AFAM;

2.4) la ricognizione della propria dotazione organica pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all’inizio dell’anno accademico 2017-2018;

2.5) la verifica delle situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, la copertura degli stessi da parte dell’ente locale di riferimento;

 

3)     a stabilire i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziate per la statizzazione tenendo conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria;

 

4)     a prevedere la possibilità per il personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un definito periodo di tempo, stabilendo altresì la possibilità di partecipare a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami e, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato;

 

5)     a dare finalmente una risposta al problema annoso del precariato nelle Istituzioni AFAM, adottando al più presto il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999;

 

6)     a risolvere, con il suddetto regolamento sul reclutamento, ovvero con norma di rango primario, possibilmente, tenuto conto della urgenza, nella legge di bilancio per il 2018, i problemi ancora irrisolti relativi:

6.1) agli iscritti alle graduatorie nazionali di cui alla legge n. 128 del 2013, trasformando le stesse in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

6.2) al personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l’anno accademico 2017-2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico-disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM, prevedendo l’inserimento di detto personale in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato;

6.3) ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

 

b) per quanto attiene alla riorganizzazione dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica:

 

7)     ad avviare, sulla scorta degli esempi di gran parte dei Paesi europei, un percorso che punti all’inserimento del sistema AFAM in un sistema nazionale integrato dell’alta formazione che, pur con le necessarie articolazioni in termini di differenti missioni e caratteristiche, comprenda al suo interno sia le università che le istituzioni AFAM, fissando tempi certi per il completamento della transizione del sistema AFAM verso le norme di autonomia, governance, organizzazione interna, valutazione, reclutamento, vigenti per il sistema universitario;

 

8)     a dare una risposta al problema della frammentazione del sistema AFAM in un numero eccessivo di Istituti, specialmente nel comparto musicale, ciascuno di dimensioni spesso molto contenute per numero di studenti e per personale in organico, promuovendo un concreto progetto di razionalizzazione del sistema, strutturale e gestionale, che qualifichi l’offerta formativa con il concorso di tutte le Istituzioni esistenti;

 

9)     a favorire, quindi, l’aggregazione delle Istituzioni AFAM in un nuovo “modello culturale e organizzativo” che superi le attuali criticità nella prospettiva di una governance assimilabile a quella universitaria;

 

10)a dare coerente corso alle previsioni legislative che prevedono il collegamento tra la statizzazione e il riordino del comparto AFAM, perché logicamente connessi e inseparabili;

 

11)ad indicare chiaramente gli obiettivi ‘qualitativi’, e quindi non solo finanziari, che presiedono alla scelta del suddetto riordino, quali la maggiore autonomia, la ricerca, la riforma dei percorsi didattici come risposta alla crescente domanda di formazione, la maggiore qualità dell’offerta formativa, un raccordo effettivo con il mondo del lavoro, l’interdisciplinarietà, le sinergie con l’università, l’internazionalizzazione;

 

12)a scegliere rapidamente e a perseguire concretamente – avendo consultato tutti gli interessati – una via tra quelle suggerite dal dibattito pubblico e dalla legge n. 508 del 1999 (ovvero la possibilità di creare una struttura che vada oltre le singole Istituzioni, quali i Poli Musicali e/o i Politecnici delle arti previsti dalla stessa legge n. 508) che sia capace di assicurare il ‘salto qualitativo’ atteso, combinando in modo virtuoso e costituzionalmente sostenibile la riorganizzazione del sistema e la tutela dell’autonomia di ciascuna  Istituzione;

 

13)ad attribuire a questo soggetto, qualunque esso sia, i necessari e compiuti livelli di autonomia, individuandone le funzioni essenziali e definendo i rapporti tra di esso e le singole Istituzioni che entreranno a farne parte;

 

14)ad innovare profondamente la governance del sistema e dei singoli Istituti, in modo che sia coerente, per qualità e chiarezza di competenze, agli obiettivi del riordino;

 

c) per quanto attiene alla piena attuazione della legge n. 508 del 1999:

 

15)a indicare i tempi ed i percorsi d’attuazione dei regolamenti ancora attuali previsti dalla legge n. 508 del 1999, in particolare quelli riguardanti la ricerca e il dottorato di ricerca;

 

16)a definire il ruolo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell’ambito delle procedure di valutazione e di accreditamento;

 

17)a definire le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle stesse;

 

18)a definire i criteri e i parametri per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e a far sì che l’accreditamento costituisca presupposto necessario per l’istituzione di nuove sedi e di corsi di studi;

 

19)a completare, con l’ordinamento dei bienni specialistici, l’attuazione delle norme che dispongono l’equivalenza, ad ogni effetto di legge, dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni del comparto AFAM a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello;

 

20)ad esaminare i profili giuridici e finanziari relativi all’eventuale assoggettamento al regime pubblicistico dei docenti del comparto AFAM;

 

21)a definire le procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), così come previsto dall’articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce una disposizione di carattere transitorio per ovviare al mancato funzionamento di un organismo che svolge importanti funzioni;

 

22)a valutare la possibilità di ripristinare la Direzione generale per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica mediante le ordinarie procedure di riorganizzazione delle articolazioni ministeriali.

 

Ultimi giorni

Nella seduta di ieri sabato 16 presso la V Commissione della Camera in sede referente, durante l’esame del DDL di Bilancio il presidente e relatore Francesco Boccia, passando all’esame delle proposte emendative riferite all’area tematica n. 57- quinquies, ha disposto l’accantonamento di tutti gli emendamenti, in attesa di trovare una soluzione unitaria sul personale AFAM, ad eccezione dell’emendamento Cimbro 57-quinquies.16 (su ISEE e allargamento no tax area), sul quale ha espresso parere contrario.

Il viceministro ENRICO MORANDO ha espresso parere conforme al relatore. Con riferimento al personale ATA e AFAM ha evidenziato che sono stati presentati molti emendamenti in merito ai quali si sta studiando una riformulazione in coerenza con la norma approvata al Senato e che sia esaustiva rispetto alle problematiche sollevate.

Cosa c’è ancora sul tavolo

In attesa che vengano finalmente votati in commissione nelle prossime ore (la Legge di Bilancio andrà in aula martedì 19), ecco gli emendamenti “segnalati” nella seduta di giovedì 14 relativi al tema Afam.

AREA TEMATICA N. 57-quinquies.
(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM)
(ART. 1, commi 357-359)

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell’ambito degli enti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell’emanazione di tali regolamenti gli istituti superiori di studi musicali, in ottemperanza di quanto previsto all’articolo 2, comma 7, lettera h), in combinato disposto con l’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono, ai sensi della presente legge, costituirsi in poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, con istituti che operano nell’ambito dell’alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei poli è autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g), tenendo conto dell’identità e dell’integrità degli istituti che vi confluiscono.
357-ter. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
357-quinquies. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-sexies. All’onere derivante dall’applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutato in euro 2.522.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.
57-quinquies. 25. La VII Commissione.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
359-quater. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020; – 30.000.000.
57-quinquies. 23. Bossa, Scotto, Melilla, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Sono inseriti nelle medesime graduatorie tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno acquisito i titoli richiesti dalla citata legge n. 128 del 2013 per accedervi.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
357-sexies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 357-quinquies.
357-septies. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 357-bis a 357-sexies, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
57-quinquies. 17. Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Melilla.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inelusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
357-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione di cui ai commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-quinquies. 1. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi, Carra, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l’anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 28. La VII Commissione.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l’anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 27. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l’anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 30. Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Cinzia Maria Fontana, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cova, Bini, Rigoni, Zan, Carnevali, Carra, Capone, Tentori.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
357-bis. A decorrere dall’anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione, in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento, da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988. n. 400, su proposta del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

Conseguentemente:
   all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui con le seguenti: di 200 milioni di euro per l’anno 2018 e di 280 milioni di euro annui;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
57-quinquies. 35. Vignali.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione oltre che al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche all’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.
357-ter. L’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR) verifica l’adozione nelle relazioni di cui al comma 357-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
357-quater. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: «Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca».
357-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dall’anno 2017, di una unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l’Agenzia e, per l’eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
357-sexies. Per i fini di cui ai commi da 357-bis a 357-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –200.000;
2019: –200.000;
2020: –200.000.
57-quinquies. 21. La VII Commissione.

Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. I requisiti per l’accesso alla no tax, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati secondo le previsioni di cui al comma 357-ter.
357-ter. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengano ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28,000 euro;
   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi;
357-quater. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 357-ter, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.

Conseguentemente:
   al comma 41 sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
41-bis. All’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell’82 per cento del loro ammontare.
   b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell’articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 9, primo periodo, dell’articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57-quinquies. 16. Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Bossa.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
359-bis. Il Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già Istituto di alta formazione artistica e musicale (AFAM), è accorpato alla libera Università di Bolzano (LUB) ed assume la denominazione di Facoltà di musica «Conservatorio Claudio Monteverdi» della libera università di Bolzano.
359-ter. Il consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d’intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
359-quater. Le modifiche e le integrazioni di cui al precedente comma sono approvate con decreto del Ministro per la istruzione, l’università e la ricerca, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
359-quinquies. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della Facoltà di musica della LUB «Conservatorio Claudio Monteverdi», le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, ivi comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
359-sexies. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
57-quinquies. 22. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Ultimo passaggio in VII Commissione: fasi del dibattito e linee di indirizzo al Governo

E’ stato pubblicato sul sito del Senato un documento che riassume “Le fasi del dibattito parlamentare in 7a Commissione” con l’obiettivo di avviare uno specifico affare che esprima le linee di indirizzo al Governo nella fase di realizzazione della statizzazione, e solleciti al contempo l’attuazione della legge n. 508 del 1999.

Sulla riorganizzazione dell’AFAM si punta ancora sulla riduzione del numero eccessivo degli Istituti musicali per risolvere il problema di una eccessiva “frammentazione” attraverso la creazione di Poli.

Qui il testo integrale del documento (versione del 13.12) e di seguito la seconda versione del 14.12:

 

 

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1139

 

1. LE FASI DEL DIBATTITO PARLAMENTARE

 

Nell’agosto 2013, all’inizio della legislatura, la 7a Commissione ha avviato l’esame delle prime tre proposte di legge (Atti Senato nn. 322, 934 e 972) sui cosiddetti ex Istituti musicali pareggiati, equiparati quanto a funzioni svolte ai conservatori, a cui si è aggiunta in seguito la proposta n. 1616. Le iniziative legislative avevano l’obiettivo di statizzare detti Istituti, i quali differiscono dai conservatori solo per il canale di finanziamento, rappresentato dagli enti locali, e fanno parte pienamente dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) affiancando le istituzioni statali. Attualmente vi sono 55 Conservatori e 18 ex Istituti musicali pareggiati, che esercitano analoghi compiti.

 

Si fa presente che la legge 21 dicembre del 1999, n. 508, all’articolo 2, commi 2 e 7, dispose, senza maggiori oneri a carico dello Stato, la trasformazione, graduale e su richiesta, degli ex Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali di livello superiore universitario, all’interno del sistema nazionale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dal 1999 ad oggi, malgrado gli Istituti si siano nei fatti trasformati ed equiparati ai conservatori musicali statali, non sono ancora stati formalmente «statalizzati», subendo perciò le incertezze economiche dovute ai vincoli di spesa imposti agli enti locali. La suddetta legge n. 508, di riforma dell’intero comparto, non è stata infatti attuata se non per quanto concerne i regolamenti sugli ordinamenti didattici e l’autonomia (decreti del Presidente della Repubblica nn. 212 del 2005 e 132 del 2003), rendendo necessari continui interventi “tampone” di carattere finanziario, che consentissero la sopravvivenza di tali Istituti.

 

In quest’ottica, la 7a Commissione ha svolto un approfondito lavoro istruttorio anche attraverso specifiche audizioni, che sono terminate in una prima fase a ottobre 2014. Già in occasione della legge di stabilità 2015 è stato posto anzitutto il problema delle risorse, in quanto è risultato evidente come il processo di statizzazione non potesse proseguire senza finanziamenti adeguati, che superassero la mera logica emergenziale. Nella legge n. 107 del 2015 (cosiddetta “Buona scuola”) è stato poi introdotto un finanziamento “ponte” per il funzionamento didattico e amministrativo degli Istituti musicali pareggiati dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; al contempo, la Commissione ha avviato un serrato dialogo con il Governo, al fine di comprendere anzitutto la posizione del Ministero sul processo di statizzazione nonchè di capire le reali necessità finanziarie per portare avanti detto percorso.

 

Nel maggio del 2015, la 7a Commissione ha inoltre approvato la risoluzione Doc. XXIV, n. 47 sull’offerta culturale nel settore musicale, nella quale impegnava il Governo a prevedere norme che incentivassero la formazione musicale in tutti gli ordini di scuola e sinergie dell’intera filiera formativa con il mondo produttivo musicale. Diverse misure in essa previste sono confluite nell’articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, attuato dal decreto legislativo n. 60 del 2017. In particolare, in quella sede è stato affrontato il tema dell’armonizzazione degli studi musicali per l’accesso ai corsi accademici degli Istituti superiori dell’AFAM. Si sottolinea inoltre che l’articolo 5 sul “Piano delle arti” ha l’intento di implementare e rafforzare l’offerta formativa artistica in tutti gli ordini di scuola per aumentare le competenze nei linguaggi performativi e per incentivare l’accesso degli studenti ai diversi corsi di studio dell’AFAM.

 

Nel marzo del 2016 è stato ripreso l’iter dei disegni di legge, in quanto era stato raggiunto un accordo con i Dicasteri dell’economia e dell’istruzione secondo il quale i fondi per la statizzazione dovevano comunque essere stanziati contemporaneamente ad un riordino del settore, tanto più che tutti gli istituti sarebbero divenuti statali. Gli ambiti della razionalizzazione avrebbero dovuto essere i seguenti: completamento dell’attuazione della legge n. 508 del 1999; realizzazione di una mappa territoriale dei conservatori, anche per capire le possibilità di accorpamenti garantendo comunque la qualità della didattica; connessione tra il riordino e il percorso di studio preaccademico. In quella circostanza, si è convenuto di svolgere nuovamente alcune mirate audizioni con gli esponenti di tale mondo sui tre profili descritti ed è stata altresì prospettata l’ipotesi di utilizzare lo strumento della delega per realizzare il riordino, stante l’elevato tecnicismo della materia.

 

La Commissione ha dunque avuto due momenti di dialogo diretto con il ministro Stefania Giannini, il 30 marzo e il 21 giugno 2016, a seguito dei quali, il 5 ottobre 2016, è stato elaborato dal relatore un primo testo unificato NT1, avente una prima parte sulla statizzazione e una seconda parte di delega al Governo per il riordino, cui si aggiungevano anche norme sul personale, sul reclutamento e sul precariato, nel presupposto che il Dicastero si accingesse a completare il regolamento sul reclutamento attuativo della suddetta legge n. 508 del 1999. In quella prima proposta si prevedeva una fase unica di statizzazione, ma è stata presa in considerazione anche l’ipotesi di procedere per gradi.

 

Successivamente, con il cambio di Governo, è intervenuta in Commissione il ministro Valeria Fedeli, il 26 aprile e il 10 maggio 2017, sempre in merito alle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’AFAM in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi. Di lì a poco, nel decreto-legge n. 50 del 2017 è stato inserito dalla Camera dei deputati, in fase di conversione, l’articolo 22-bis, relativo alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, che interessava solo una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti. Per tali scopi si stanziavano fondi ad hoc e si demandava la realizzazione dei processi a successivi decreti ministeriali.

 

Questa norma, che pure ha rappresentato un primo passo, non è sembrata alla Commissione risolutiva di tutte le problematiche affrontate invece durante l’esame parlamentare dei disegni di legge nn. 322 e connessi, e ha reso comunque necessaria una riformulazione del testo unificato adottato dalla Commissione. Il 26 settembre 2017 è stato pertanto presentato dal relatore il nuovo testo unificato NT2, i cui cardini delle modifiche – oltre al richiamo del sopracitato decreto legislativo n. 60 del 2017 – erano i seguenti: la statizzazione sarebbe stata prevista per tutti, su richiesta, e non solo per una parte di istituti; il processo di statizzazione sarebbe stato articolato in tre anni; dal testo venivano espunte le deleghe e inserito un articolo sulla programmazione; era introdotto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla legislazione vigente.

 

I tempi ristretti di esame dovuti all’approssimarsi della sessione di bilancio 2018 hanno poi condotto alla presentazione dell’emendamento 57.0.1 al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 2960) in Commissione bilancio, sostanzialmente riproduttivo delle tematiche affrontate in 7a Commissione. Esso, oltre ad integrare le risorse per consentire la statizzazione di tutti gli istituti e le accademie interessate, dettava precisi criteri per il riordino, a partire da quelli per l’inquadramento del personale, fino alla riorganizzazione della rete territoriale, alle graduatorie e al turn over. Tuttavia, a seguito di diverse riformulazioni, il testo poi approvato in quella sede, corrispondente all’articolo 1, commi 362, 363 e 364, del predetto disegno di legge di bilancio attualmente all’esame della Camera dei deputati, è riuscito solo a soddisfare le esigenze di risorse aggiuntive e di estensione del processo di statizzazione a tutti gli istituti di studi superiori musicali non statali e alle accademie di belle arti non statali.

 

2. CONCLUSIONI

 

Stante questo contesto, la 7a Commissione ha avviato uno specifico affare con l’obiettivo di esprimere linee di indirizzo al Governo nella fase di realizzazione della statizzazione, sollecitando al contempo l’attuazione della legge n. 508 del 1999 che in molte parti potrebbe essere ancora attuale.

 

Alla luce dell’approfondimento svolto in questi anni sulle modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la Commissione impegna il Governo, entro i limiti delle disposizioni normative vigenti:

 

a) per quanto attiene alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti:

 

1)     a completare, grazie alle risorse previste dal disegno di legge di bilancio, il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, entro tre anni, contestualmente per tutte le Istituzioni interessate, nel rispetto della loro identità e del loro radicamento sul territorio;

 

2)     a definire una procedura, basata sulla richiesta della singola Istituzione, che comprenda il possesso, da parte di ciascuna Istituzione, almeno dei seguenti requisiti:

2.1) l’approvazione di un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;

2.2) il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;

2.3) l’indicazione delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del AFAM;

2.4) la ricognizione della propria dotazione organica pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all’inizio dell’anno accademico 2017-2018;

2.5) la verifica delle situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, la copertura degli stessi da parte dell’ente locale di riferimento;

 

3)     a stabilire i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziate per la statizzazione tenendo conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria;

 

4)     a prevedere la possibilità per il personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un definito periodo di tempo, stabilendo altresì la possibilità di partecipare a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami e, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato;

 

5)     a dare finalmente una risposta al problema annoso del precariato nelle Istituzioni AFAM, adottando al più presto il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999;

 

6)     a risolvere, con il suddetto regolamento sul reclutamento, ovvero con norma di rango primario, possibilmente, tenuto conto della urgenza, nella legge di bilancio per il 2018,i problemi ancora irrisolti relativi:

6.1) agli iscritti alle graduatorie nazionali di cui alla legge n. 128 del 2013, trasformando le stesse in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

6.2) al personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l’anno accademico 2017-2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico-disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM, prevedendo l’inserimento di detto personale in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato;

6.3) ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

 

b) per quanto attiene alla riorganizzazione dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica:

 

7)     a dare una risposta al problema della frammentazione del sistema AFAM in un numero eccessivo di Istituti, specialmente nel comparto musicale, ciascuno di dimensioni spesso molto contenute per numero di studenti e per personale in organico, promuovendo un concreto progetto di razionalizzazione del sistema, strutturale e gestionale, che qualifichi l’offerta formativa con il concorso di tutte le Istituzioni esistenti;

 

8)     a favorire, quindi, l’aggregazione delle Istituzioni AFAM in un nuovo “modello culturale e organizzativo” che superi le attuali criticità nella prospettiva di una governance assimilabile a quella universitaria, al momento impensabile;

 

9)     a dare coerente corso alle previsioni legislative che prevedono il collegamento tra la statizzazione e il riordino del comparto AFAM, perché logicamente connessi e inseparabili;

 

10)   ad indicare chiaramente gli obiettivi ‘qualitativi’, e quindi non solo finanziari, che presiedono alla scelta del suddetto riordino, quali la maggiore autonomia, la ricerca, la riforma dei percorsi didattici come risposta alla crescente domanda di formazione, la maggiore qualità dell’offerta formativa, un raccordo effettivo con il mondo del lavoro, l’interdisciplinarietà, le sinergie con l’università, l’internazionalizzazione;

 

 

11)   a scegliere rapidamente e a perseguire concretamente – avendo consultato tutti gli interessati – una via tra quelle suggerite dal dibattito pubblico e dalla legge n. 508 del 1999 (ovvero la possibilità di creare una struttura che vada oltre le singole Istituzioni, quali i Poli Musicali e/o i Politecnici delle arti previsti dalla stessa legge n. 508) che sia capace di assicurare il ‘salto qualitativo’ atteso, combinando in modo virtuoso e costituzionalmente sostenibile la riorganizzazione del sistema e la tutela dell’autonomia di ciascuna  Istituzione;

 

12)   ad attribuire a questo soggetto, qualunque esso sia, i necessari e compiuti livelli di autonomia, individuandone le funzioni essenziali e definendo i rapporti tra di esso e le singole Istituzioni che entreranno a farne parte;

13)   ad innovare profondamente la governance del sistema e dei singoli Istituti, in modo che sia coerente, per qualità e chiarezza di competenze, agli obiettivi del riordino;

 

c) per quanto attiene alla piena attuazione della legge n. 508 del 1999:

 

14)   a indicare i tempi ed i percorsi d’attuazione dei regolamenti ancora attuali previsti dalla legge n. 508 del 1999;

 

15)   a definire il ruolo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell’ambito delle procedure di valutazione e di accreditamento;

 

16)   a definire le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle stesse;

 

17)   a definire i criteri e i parametri per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e a far sì che l’accreditamento costituisca presupposto necessario per l’istituzione di nuove sedi e di corsi di studi;

 

18)   a definire l’equivalenza, ad ogni effetto di legge, dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni del comparto AFAM a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello;

 

19)   ad esaminare i profili giuridici e finanziari relativi all’eventuale assoggettamento al regime pubblicistico dei docenti del comparto AFAM;

 

20)   a definire le procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), così come previsto dall’articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce una disposizione di carattere transitorio per ovviare al mancato funzionamento di un organismo che svolge importanti funzioni;

 

21)   a valutare la possibilità di ripristinare la Direzione generale per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica mediante le ordinarie procedure di riorganizzazione delle articolazioni ministeriali.

Ecco l’affare Afam. E giovedì la Ministra

Senato della Repubblica, Commissione VII

Affari assegnati:

n. 1139

Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:
Modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) Relatore alla Commissione MARTINI 

Giovedì mattina è prevista in Commissione la presenza della Ministra Fedeli proprio a margine dell’affare assegnato relativo all’Afam.

 

Nel frattempo alla Camera, tra gli emendamenti approvati dalla settima Commissione, oltre a quello sul precariato ci sono anche i seguenti. Il primo su NdV e Anvur, il secondo, «al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell’ambito degli Enti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale» relativo invece ai regolamenti mancanti e a un riordino con Poli facoltativi:

4768/VII/1.42.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione oltre che al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche all’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;
  359-ter. L’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l’adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
  359-quater. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall’ANVUR».
  359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all’ANVUR, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dall’anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l’Agenzia e, per l’eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000;
   2019: –200.000;
   2020: –200.000.

 

4768/VII/1.44.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell’ambito degli Enti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all’articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell’emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all’articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l’articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e valorizzazione dell’offerta formativa, con istituti che operano nell’ambito dell’alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell’università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell’identità e dell’integrità degli istituti che vi confluiscono.
  359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul regolamento previsto dall’articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-terdel presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  359-quinquies. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-sexies. All’onere derivante dall’applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.

Stabilizzazione 128: nuovo emendamento alla Camera

Ieri in VII Commissione cultura, scienze e istruzione della Camera è stato approvato all’unanimità un emendamento alla Legge di stabilità per la creazione di due graduatorie nazionali ad esaurimento: una includerà i docenti della graduatoria legge 128, l’altra gli insegnanti che abbiano maturato entro il 2018 tre anni di lavoro anche non continuativi nelle istituzioni AFAM. Ai due commi relativi alla stabilizzazione dei docenti se ne è poi aggiunto un terzo, non presente nella prima formulazione dell’emendamento, il 359-quater che, riprendendo un principio già presente nella bozza sul Reclutamento e nell’emendamento 57.0.1 del Senato, stabilisce il completo turn over dei docenti su posti vacanti da cessazione del servizio. Provvedimento che, se approvato, forse ridurrà il numero dei docenti a contratto nelle discipline istituitesi in questi ultimi anni, modificando tuttavia in modo significativo le modalità di distribuzione delle cattedre. Il testo dovrà passare ora all’esame della Commissione Bilancio.

Di seguito il testo dell’emendamento 4768/VII/1. 43. (Nuova formulazione):

Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:

359-bis. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l’anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 359-bis ed all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

359-quater. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

359-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei comma 359-bis, 359-ter e359-quater pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cinzia Maria Fontana, Cova, Mongiello, Nicchi, Bossa, Scotto, Ginoble, Capone.

 

L’affare 322 ritorna in VII Commissione?

Dopo gli impegni collegati alla legge di stabilità, i Senatori della VII Commissione si sono riuniti nuovamente oggi per discutere un ordine del giorno che prevedeva anche il DDL 322 e connessi.
Come si può rilevare dall’estratto del resoconto che pubblichiamo di seguito, la Commissione ha convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato l‘assegnazione di un affare sulle modalità di attuazione della statizzazione degli ISSM e delle Accademie non statali, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di poter affrontare tutte le questioni testé descritte, nei tempi che saranno concordati in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 

Resoconto della seduta odierna relativo all’AFAM.

SULLA PROPOSTA DI AFFARE ASSEGNATO RELATIVO ALL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)

Il PRESIDENTE ricorda che nel disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960) è stato approvato dalla Commissione bilancio un emendamento, confluito prima nell’articolo 57-quinquies, poi nell’articolo 1, commi 362, 363 e 364, sulla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, che consente lo stanziamento di risorse adeguate per il processo in atto, ma non indica i relativi criteri. Rammenta in merito che la formulazione originaria dell’emendamento aveva invece una visione più ampia, che recuperava il lavoro svolto dalla 7a Commissione in sede referente sui disegni di legge nn. 322 e connessi. Segnala pertanto di aver prospettato, per le vie brevi, a tutti i Capigruppo, l’ipotesi di richiedere alla Presidenza del Senato un affare sui temi connessi all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Comunica al riguardo che il Gruppo Movimento 5 Stelle ritiene preferibile audire direttamente il ministro Valeria Fedeli in luogo dell’assegnazione di tale affare.

Ritiene tuttavia che sia importante per la Commissione esprimere precise linee di indirizzo al Governo, fermo restando che potrà essere acquisito l’impegno del Ministro ad essere presente in Commissione in occasione della votazione della proposta di risoluzione, recependo in tal modo anche le richieste del Gruppo Movimento 5 Stelle. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga su tale proposta, provvederà a richiedere l’assegnazione di tale affare e ad integrare conseguentemente l’ordine del giorno non appena esso sarà assegnato.

Il senatore MARTINI (PD) manifesta apprezzamento per la proposta del Presidente, sottolineando che essa si rende ancor più necessaria tenuto conto che nella procedura di statizzazione non sono coinvolte le Commissioni parlamentari. L’approvazione di un atto di indirizzo consentirebbe dunque al Parlamento di indicare precise linee direttrici in tale processo e di svolgere appieno la funzione di indirizzo politico.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) concorda sull’esigenza di sollevare il problema delle modalità di realizzazione della statizzazione, domandandosi tuttavia se l’eventuale affare assegnato rappresenti uno strumento utile nel prosieguo dei lavori. Reputa infatti preferibile intervenire su alcuni aspetti attraverso una modifica delle norme contenute nel disegno di legge di bilancio, che avrebbero potuto essere costruite diversamente.

Lamenta infatti come una delle mancanze del testo approvato dalla Commissione bilancio sia rappresentata dalla questione dei precari, rimasti fuori dalla proposta emendativa summenzionata. Chiede perciò se nell’eventuale risoluzione conclusiva dell’affare possano essere affrontate anche altre tematiche del comparto, ribadendo comunque le proprie perplessità sulla reale capacità di tale procedura di incidere sull’attuazione del processo.

Domanda infine se detto affare assegnato debba essere concluso prima dell’approvazione definitiva della legge di bilancio.

La senatrice Elena FERRARA (PD) reputa opportuno un ulteriore approfondimento sulle questioni dell’AFAM, anche alla luce del duro momento che ha attraversato il settore rispetto al quale il senatore Martini, in qualità di relatore sui disegni di legge n. 322 e connessi, ha svolto una attenta attività di monitoraggio. Riconosce comunque che il testo approvato dalla Commissione di bilancio ha lasciato in sospeso alcuni temi, sui quali occorre a suo avviso una immediata riflessione.

Nel richiamare poi un recente comunicato stampa del ministro Fedeli, prende atto positivamente della volontà del Governo di emanare l’atteso regolamento sul reclutamento, in cui vi sono anche aspetti inerenti il personale che potrebbero essere valutati in dettaglio, onde evitare difficoltà tecnico-amministrative. Dopo aver riepilogato le iniziative assunte a suo tempo già dall’allora ministro Carrozza, si dichiara d’accordo con la proposta del Presidente auspicando tra l’altro modifiche al disegno di legge di bilancio presso l’altro ramo del Parlamento.

La senatrice BLUNDO (M5S) ritiene che coinvolgere in audizione, ancora una volta, gli operatori del settore AFAM non sia più rispondente alle pressanti esigenze del comparto. Rileva poi criticamente come l’intervento operato nel disegno di legge di bilancio sia stato minimale, per cui sollecita un’azione più incisiva durante l’esame in seconda lettura, anche per chiarire la situazione dei precari. Invoca dunque seri interventi normativi per dare garanzie a tutti, lamentando peraltro che le risorse stanziate per la statizzazione siano solo un minimo sostegno.

Il PRESIDENTE ritiene invece che i fondi stanziati nel disegno di legge di bilancio siano sufficienti per realizzare la statizzazione degli istituti musicali pareggiati.

Non essendoci obiezioni, propone perciò di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’assegnazione di un affare sulle modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di poter affrontare tutte le questioni testé descritte, nei tempi che saranno concordati in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Conviene la Commissione.