Un milione in più per l’altissima eccellenza musicale

Il comma 346 della recentissima Legge di Bilancio prevede che:

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, [Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura: in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall’anno 2011 e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali] convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e’ incrementata di un milione di euro per l’anno 2018, destinato all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attivita’. Alla ripartizione dell’importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Di quali scuole si tratterà mai?

Verso Anvur

Tra i commi della recente Legge di Bilancio che riguardano l’Afam, accanto a quelli relativi al precariato, alla statizzazione degli ex-pareggiati e al Conservatorio di Bolzano, ce ne sono due, il 644 e il 645, che si occupano invece di Nuclei di Valutazione e dei loro sempre più stretti rapporti con l’Anvur, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca:

644. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le istituzioni autorizzate ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione, oltre che al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L’ANVUR verifica l’adozione, nelle relazioni di cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro novanta giorni, le proprie valutazioni in merito.

645. Il comma 1 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente:

« 1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza». 

 

 

 

Gli emendamenti accolti si saldano dunque proprio con le recenti linee guida per l’Afam elaborate dall’Agenzia il 29 novembre scorso, che riportiamo qui di seguito:

 

PREMESSA

Con queste Linee Guida, l’ANVUR intende proseguire la collaborazione attivata con i Nuclei di Valutazione (NdV) delle Istituzioni AFAM, nel pieno rispetto della loro autonomia come Organi di assicurazione interna della Qualità.

In questa prospettiva, la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione delle Istituzioni AFAM è stata intesa non come un mero adempimento formale, ma come uno strumento fondamentale per:

  • – innescare percorsi più consapevoli di miglioramento all’interno delle Istituzioni, sulla base dei processi di assicurazione interna della Qualità che fanno capo al Nucleo, e che sono il risultato della sua interazione con i diversi Organi di governo e gestione delle singole Istituzioni AFAM;
  • – consentire all’ANVUR di effettuare una valutazione esterna della Qualità sulla base di parametri di autovalutazione adottati da tutte le Istituzioni AFAM.

Con questo approccio di fondo, le Linee Guida sono state articolate in 16 sezioni. In ciascuna Sezione sono elencati gli indicatori che il Nucleo deve considerare e riportare per effettuare fondatamente e consapevolmente le proprie valutazioni in merito agli aspetti della vita dell’Istituzione previsti dall’articolo 10 del DPR 132/03 (attività didattica, attività scientifica, funzionamento complessivo dell’Istituzione).

Nel completare le varie Sezioni, i Nuclei sono invitati a redigere documenti sintetici e completi. Ogni volta che sia possibile ed opportuno, si consiglia di indicare i link alle pagine pertinenti del sito Internet dell’Istituzione oggetto della valutazione, nell’ottica di dematerializzazione del documento cartaceo alla base del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, coordinato con il D.Lgs. 179/2016).

Le Linee Guida dovranno essere adottate per la redazione delle Relazioni annuali dei Nuclei a partire dalla Relazione da consegnarsi entro il 31 marzo 2018, che prende in esame l’anno accademico 2016/17.

 

1. L’Istituzione

La sezione dovrà contenere,

quanto alla storia dell’Istituzione e alle relazioni istituzionali:

  •   il link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui ne viene illustrata la storia1;
  •   la segnalazione di eventuali circostanze rilevanti nelle relazioni istituzionali durante l’anno accademico in esame, con una breve motivazione delle stesse; quanto alla mission dell’Istituzione:
  •   il link alla pagina del sito ufficiale in cui l’Istituzione si presenta (ad. es. “Chi siamo”, “About us, etc.);
  •   la mission dell’Istituzione con eventuali considerazioni sulla sua genesi e comunicazione. La mission potrà essere tratta dallo Statuto o da altri documenti prodotti dall’Istituzione stessa nella sua autonomia;

quanto agli Organi dell’Istituzione:

  • il link alle pagine del sito ufficiale dell’Istituzione dedicate agli Organi costituiti e ai loro componenti;  la segnalazione di eventuali anomalie/difficoltà di nomina o rinnovo dei diversi Organi;

quanto al Nucleo di Valutazione:

  • la definizione di Qualità adottata dal Nucleo di Valutazione;
  • l’elenco della documentazione esaminata per la stesura della Relazione annuale;

quanto allo Statuto ed ai Regolamenti:

  • i link alle pagine del sito ufficiale dell’Istituzione in cui sono pubblicati lo Statuto e i Regolamenti vigenti;
  • la segnalazione di eventuali assenze/difficoltà di redazione di singoli Regolamenti obbligatori (Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; Regolamento Didattico, etc.) o di Regolamenti adottati dall’Istituzione nella sua autonomia.

 

2. Obiettivi istituzionali

La sezione dovrà includere:

  • una descrizione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore redatta ai sensi del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità per la predisposizione del bilancio previsionale di esercizio dell’anno accademico in esame;
  • ove sia prevista dall’Istituzione nella sua autonomia, una breve descrizione dei contenuti della Relazione del Direttore sull’attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell’anno accademico in esame;
  • una breve descrizione dei contenuti della Relazione Illustrativa firmata dal Presidente e allegata al Bilancio Preventivo relativo all’esercizio finanziario che copre la seconda parte (mesi da gennaio a ottobre) dell’anno accademico in esame.

3. Offerta formativa

La sezione dovrà includere:
quanto alla Fisionomia generale dell’Offerta formativa:

  • la messa in evidenza degli elementi distintivi dell’offerta formativa, individuando la specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale di riferimento (nazionale e internazionale);

quanto alla Mappatura dell’offerta formativa:

  • l’elenco dei corsi accademici autorizzati dal MIUR (distinguendo tra corsi di I, II, III ciclo e altri) con l’indicazione dei singoli decreti di autorizzazione, specificando per ciascun corso se sia stato attivo nell’a.a. in esame;
  • l’elenco dei corsi accademici di nuova attivazione nell’anno accademico in esame, specificando le ragioni che ne hanno motivato l’apertura (ad. es. quanto agli obiettivi e risultati attesi, all’utilizzo di docenti interni e/o esterni, etc.);
  • l’elenco dei corsi accademici soppressi o sospesi nell’a.a. in esame, motivandone le ragioni;
  • la segnalazione dei corsi autorizzati che presentino eventuali criticità dal punto di vista della consistenza numerica degli iscritti, valutando le motivazioni che ne giustificano l’esistenza (per esempio, illustrando le iniziative dell’istituzione per il monitoraggio/rilancio dei corsi in sofferenza);
  • l’elenco delle altre attività formative organizzate dall’Istituzione nell’a.a. in esame (masterclass, corsi di perfezionamento, workshop, altri);
  • una valutazione complessiva dell’offerta accademica rispetto ai punti in elenco, con la segnalazione dei punti di forza e delle eventuali criticità.

quanto ai Corsi preaccademici/propedeutici (parte riservata alle Istituzioni AFAM dei settori musicale e coreutico):

  • l’elenco dei corsi preaccademici/propedeutici(specificando se svolti con personale in organico o personale a contratto, indicandone i relativi criteri di impiego/reclutamento);
  • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

4. Popolazione studentesca

La sezione dovrà includere:

  • la rilevazione, in formato tabellare, della provenienza geografica degli studenti (residenza nel territorio cittadino, provinciale, nazionale, internazionale)
  • la distribuzione per classi di età, in formato tabellare,degli iscritti ai corsi accademici, raggruppando questi ultimi in corsi di I, II, III ciclo e altri (meno di 18 anni; 18-21; 22-25; 26-29; 30 e oltre)
  • (per i Conservatori) il numero di studenti minorenni iscritti ai corsi accademici, specificando quanti si siano immatricolati nell’a.a. in esame, e valutando il fenomeno in caso di percentuali elevate;
  • la rilevazione, ove applicabile, del numero di studenti iscritti part-time (per frequenza di un corso universitario o perché studenti-lavoratori);
  • una valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano dall’analisi dei dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni, fuori corso, diplomati, trasferimenti in ingresso e in uscita, prosecuzione dal triennio al biennio nella stessa istituzione, iscritti al biennio provenienti da altra Istituzione), con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

5. Organizzazione della didattica

La sezione dovrà includere:

  • il link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui è pubblicato l’elenco degli insegnamenti con i relativi titolari per l’a.a. in esame;
  • l’articolazione del calendario didattico, specificando l’eventuale organizzazione in semestri, il numero delle settimane di durata del semestre, il numero di sessioni d’esame e il numero di appelli per esame)
  • le modalità di attribuzione degli incarichi di docenza ‒ compresi quelli extracurriculari ‒ assegnati al personale interno ed esterno (bando, valutazione comparativa, assegnazione diretta);
  • i criteri di attribuzione di ore aggiuntive ai docenti in organico, con l’elenco delle attività per cui le ore sono affidate e i relativi costi;
  • le modalità di assegnazione degli incarichi a personale docente esterno, con l’elenco degli incarichi, della relativa durata e dei costi connessi;
  • la descrizione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli studenti internazionali in entrata, nonché dei provvedimenti di ordine didattico adottati per sostenere un’efficace integrazione nel sistema di tali studenti;
  • la descrizione delle modalità degli esami di ammissione, specificando le diverse modalità di prova per il I e II livello;
  • la descrizione delle modalità della prova finale di diploma (con riguardo all’elaborato/tesi e alla prova pratica), specificando, le diverse modalità di prova per il I e II livello;
  • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

    6. Personale

    La sezione dovrà includere:

  • l’indicazione del numero posti in organico e del numero docenti a tempo indeterminato e determinato;
  • l’elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento;
  • l’elenco del personale amministrativo a tempo indeterminato e determinato, specificando la qualifica di ciascun addetto;
  • l’elenco dell’eventuale personale amministrativo a contratto fuori organico, specificando in quest’ultimo caso tipologia contrattuale e motivazioni dell’assunzione;
  • l’elenco delle conversioni di cattedra eventualmente intercorse nell’anno di riferimento;
  • la descrizione dell’organizzazione del personale adibito alla Biblioteca;
  • l’indicazione della presenza di personale tecnico per i servizi informatici;
  • l’indicazione sull’attivazione e la tempistica della contrattazione di Istituto;
  • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

7. Servizi agli studenti e Diritto allo studio

La sezione dovrà includere:

  • la verifica dell’adozione del Diploma Supplement e del suo rilascio automatico e gratuito;
  • l’accertamento dell’esistenza di procedure di riconoscimento dei CFA in ingresso e per l’attribuzione di debiti formativi in ingresso;
  • il monitoraggio dell’applicazione delle norme sul Diritto allo studio e dell’utilizzazione delle borse di studio e sulle attività retribuite riservate agli studenti (200 ore etc.);
  • la descrizione dei servizi di accoglienza rivolti agli studenti (alloggio, mensa, attività culturali, etc.) e dei servizi di supporto agli studenti stranieri (gestione delle pratiche connesse alla mobilità in entrata, supportonella ricerca dell’alloggio, inclusione in reti sociali quali ESN – Erasmus Student Network, etc.);
  • la descrizione dei servizi di supporto agli studenti durante il percorso formativo (orientamento in entrata, in itinere e in uscita; tirocinio/stage; placement);
  • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

8. Sedi e attrezzature

La sezione dovrà includere:

  • le indicazioni sulla/e sede/i istituzionale/i (edifici, indirizzo e metri quadri disponibili)) ed eventuale facilità/difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici. Se le sedi sono più di una, indicare la distanza tra gli edifici e facilità/difficoltà logistiche per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo;
  • l’indicazione della proprietà della/e sede/i (ad es. Demanio, Regione, Comune, Privati etc.) e l’anno in cui l’immobile è stato affidato all’Istituzione;
  • la rilevazione della presenza delle certificazioni di legge relative agli spazi (ad. es. agibilità, antincendio, igienico-sanitario, sicurezza, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, ecc.) e dell’avvenuta nomina del Responsabile della sicurezza (citare gli estremi del provvedimento);
  • per gli immobili non di proprietà, l’indicazione delle modalità di utilizzo (comodato, concessione, eventuali contratti di locazione con l’indicazione della scadenza, ecc.), specificando l’eventuale impegno economico che l’Istituzione deve sostenere e la sua incidenza sul bilancio complessivo;
  • l’analisi dello stato di manutenzione degli edifici ed eventuali restauri, ristrutturazioni e ogni altra attività posta in essere dall’Istituzione per mantenere il decoro degli stessi;
  • una valutazione complessiva dell’adeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori) dal punto di vista quantitativo e qualitativo (numero, dimensione dei locali e indice di affollamento, caratteristiche e attrezzature conformi per settore di appartenenza) e la loro funzionalità, mettendo in luce punti di forza ed eventuali criticità.

9. Biblioteca e patrimonio artistico

La sezione dovrà includere:

  • una descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la sua valorizzazione;
  • l’indicazione degli orari di accessibilità della Biblioteca e delle altre raccolte (Musei, etc.) ove presenti;
  • dati sull’utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell’utenza interna ed esterna ( con riferimento alle procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti, apertura a studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un’attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione degli utenti, di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.);
  • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

    10. Internazionalizzazione

    La sezione dovrà includere:

  • la descrizione delle linee strategiche adottate per rafforzare la dimensione internazionale (segnalando criteri, obiettivi, utilizzo delle risorse, nonché il link ad un eventuale documento in merito);
  • la descrizione dell’organizzazione dell’ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus e delle sue dotazioni (risorse umane, mansionario, spazio ufficio, risorse informatiche);
  • la rilevazione della presenza della Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), con data di ottenimento;
  • l’elenco analitico delle mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing);
  • l’elenco degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione e scambio internazionale in corso;
  • la rilevazione di eventuali workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo dell’internazionalizzazione;
  • l’accertamento dell’esistenza di una versione inglese dei contenuti del sito (specificare quali);
  • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

11. Ricerca

La sezione dovrà includere:

quanto all’Organizzazione e infrastrutture:

  • la rilevazione e descrizione sintetica della strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica (link a eventuale documento programmatico);
  • la descrizione delle politiche di supporto, organizzazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di ricerca, segnalando le modalità di riconoscimento economico ai docenti interni (all’interno del monte orario, ecc.), e la presenza di eventuali figure di coordinamento istituzionale;
  • la descrizione dei protocolli e delle procedure di selezione dei progetti, con la rilevazione dei fondi allocati (voce contabile e criteri di assegnazione);
  • la descrizione delle infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e della loro efficienza a sostegno delle attività di ricerca previste (biblioteche, laboratori, ecc.);

quanto alle Attività:

  • l’elenco degli accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo della ricerca (link ad eventuali documenti);
  • l’elenco dei progetti attivi e la rilevazione dei risultati conseguiti nell’a.a. in esame, anche con riferimento a eventuali riconoscimenti, bandi e/o premi vinti;

quanto alla Ricaduta sul processo formativo e sinergia tra le finalità istituzionali:

  • la descrizione dell’impatto delle attività di ricerca, soprattutto in termini di innovazione interna (adattamento e sviluppo dei curricula, evoluzione del sistema verso la realizzazione del III ciclo, ecc.);
  • la segnalazione di sinergie virtuose fra le varie attività di ricerca, didattica, produzione e Terza missione messe in campo dall’Istituzione;
  • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

    12. Produzione artistica

    La sezione dovrà includere:

    • la rilevazione delle linee d’indirizzo istituzionale relative alla produzione, la descrizione del protocollo di selezione interna dei progetti, la rilevazione dei fondi allocati, la loro provenienza e i criteri di assegnazione (con link a eventuali documenti);
    • la rilevazione degli spazi utilizzabili e la loro adeguatezza rispetto alle iniziative programmate;
    • l’elenco delle convenzioni esterne e degli accordi di partenariato/cooperazione in atto che comprendano obiettivi specifici di produzione artistica (fornire il link ai documenti);
    • un elenco sintetico delle attività di produzione raggruppate per tipologia (spettacolo dal vivo, registrazione, mostra, rassegna ecc.); modalità di realizzazione (evento autoprodotto, in collaborazione, ecc.); ambito di diffusione (locale, nazionale, internazionale, digitale, ecc.); destinatari (pubblico interno, esterno, scuole, ecc.); riconoscimenti o premi ottenuti;
    • la valutazione dell’impatto che le attività di produzione artistica extracurriculari hanno sui percorsi di studio, compresa la valutazione del loro bilanciamento rispetto agli obblighi curriculari degli studenti;
    • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

     

 

13. Terza missione

La sezione dovrà includere:

    • la rilevazione delle linee d’indirizzo istituzionale, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo della terza missione;
    • l’elenco delle convenzioni e collaborazioni strutturate con il mondo produttivo, economico, politico e sociale che comprendano obiettivi comuni di terza missione (con link a documenti eventualmente pubblicati nel sito istituzionale);
    • l’elenco dei progetti in corso, corredati da una sintetica presentazione in cui si segnalino i beneficiari, il contesto di intervento, i costi e i risultati attesi (con link a documento eventualmente pubblicato nel sito istituzionale);
    • una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

      14. Gestione amministrativo-contabile

     

La sezione dovrà riportare, in termini assoluti e percentuali, i seguenti dati tratti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato:

quanto alle entrate:

  • –  contributo statale relativo all’anno finanziario;
  • –  importo della contribuzione studentesca;
  • –  eventuali altri contributi pubblici o privati;

quanto alle uscite:

  • –  rapporto tra popolazione studentesca e personale docente in organico;
  • –  numero di ore aggiuntive di insegnamento attribuite e relativa spesa.

Se possibile, i dati vanno inquadrati in una serie storica relativa agli ultimi 3 anni.

 

15. Trasparenza e digitalizzazione

La sezione dovrà includere:

  • il riferimento (link alla relativa sezione del sito) agli adempimenti previsti dall’ANAC in materia di Amministrazione trasparente;
  • la specificazione del sistema di iscrizione sia per l’immatricolazione/iscrizione, sia per l’iscrizione agli appelli d’esame, specificando se l’iscrizione sia effettuabile unicamente on line o anche tramite le Segreterie Studenti. Ove la procedura telematica non sia stata attivata, indicare se essa sia all’esame degli Organi di governo dell’Istituzione;
  • la verifica della pubblicazione aggiornata dell’offerta formativa, dei requisiti e delle procedure di ammissione nonché dei programmi dei singoli corsi con relativa traduzione in lingua inglese;
  • la segnalazione della stampa e/o dell’edizione digitale della Guida dello Studente/Course Catalogue ECTS6

una valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

16. Rilevazione dell’opinione degli studenti

Indicazioni generali per effettuare la rilevazione

L’Art. 10 del DPR 132/2003 individua, tra i compiti del Nucleo di Valutazione, l’acquisizione periodica delle opinioni degli studenti (iscritti e diplomandi) sulle attività didattiche, nonché dei diplomati.

Tali opinioni devono essere rilevate attraverso la somministrazione degli appositi questionari predisposti dall’ANVUR e già distribuiti per via telematica alle Istituzioni AFAM e scaricabili al link:

http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1254&Itemid=802&lang=it#

Nel rispetto assoluto dell’anonimato degli studenti partecipanti all’indagine, i questionari possono essere somministrati in formato cartaceo o digitale per via telematica. Tenendo conto della scadenza di cui sopra, ciascun Nucleo di Valutazione, in base alle proprie modalità operative, ha piena autonomia sui tempi di somministrazione dei questionari e sulla rilevazione dei dati.

I risultati dell’indagine, elaborati statisticamente in forma aggregata (tabelle o grafici), devono essere inseriti nella Relazione annuale del Nucleo e pubblicati sul sito dell’Istituzione.

Si ricorda che la Relazione deve avere per oggetto l’ultimo anno accademico concluso; la rilevazione delle opinioni degli studenti deve anch’essa riferirsi all’anno preso in esame.

Indicazioni per la presentazione e la valutazione dei risultati dell’indagine

La sezione dovrà:

  • indicare se la somministrazione dei questionari sia stata preceduta da azioni mirate di sensibilizzazione di studenti e/o docenti e/o Consulta degli Studenti, in tal caso specificando quali;
  • inquadrare adeguatamente le percentuali di risposta degli studenti in serie storiche relative alla partecipazione all’indagine, così da evidenziare se la partecipazione studentesca sia in crescita o in calo;
  • scorrelare i risultati di ciascuna sezione del questionario sugli studenti iscritti alla situazione specifica dell’Istituzione (situazione del personale docente e TA, situazione finanziaria, partnership esterne, etc.), così da contestualizzare adeguatamente le opinioni raccolte.

    17. Conclusioni

    La sezione dovrà:

  • evidenziare i punti di forza dell’Istituzione e le criticità rilevate dal Nucleo nell’analisi dell’anno accademico in esame, evidenziando ove necessario il perdurare di situazioni di difficoltà;
  • fornire una valutazione conclusiva circa l’efficacia con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l’anno accademico in esame sono stati raggiunti;
  • fornire una valutazione conclusiva circa l’efficienza (in termini di relazioni istituzionali e di utilizzo delle risorse umane, finanziarie, gestionali, organizzative etc.) con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l’anno accademico in esame sono stati raggiunti;
  • valutare le azioni messe in atto dall’Istituzione per superare le criticità segnalate nelle Relazioni precedenti, e il loro impatto.

    18. ALLEGATI

    Alla Relazione del Nucleo devono essere allegati:

  • due Diploma Supplement (uno di primo e uno di secondo livello) rilasciati dall’Istituzione e resi anonimi;
  • i questionari utilizzati per la rilevazione delle opinioni degli studenti, con l’evidenziazione in neretto dei quesiti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello ANVUR.

Good News!

Non capita spesso di poter dare buone notizie su questo sito. Stavolta però una buona notizia c’è: in commissione bilancio della Camera dei deputati è stato approvato l’emendamento che consente la trasformazione della graduatoria cosiddetta 128 in GAE, la progressiva immissione in ruolo dei docenti e la creazione di una graduatoria nazionale per coloro che hanno insegnato per almeno 3 anni. Manca naturalmente l’approvazione da parte del parlamento, ma ora la strada è tutta in discesa. È un primo importante passo per il superamento del precariato nel nostro comparto.

Ecco il testo dell’emendamento:

Dopo il comma 357 inserire i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018, 6,6 milioni di euro per l’anno 2019, 11,6 milioni di euro per l’anno 2020,15,9 milioni di euro per l’anno 2021, 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, 16,8 milioni di euro dall’anno 2023 all’anno 2025, 16,9 milioni di euro per il 2026, 17,5 milioni di euro per il 2027, 18,1 milioni di euro per l’anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle
medesime anche a seguito dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: « e 2016- 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».
357-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019 –2019/2020 –2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
357-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017/2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni accedemici, in una Istituzione AFAM nei corsi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e di quelle di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Conseguentemente il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di un milione di euro nell’anno 2018, 6,6 milioni di euro per l’anno 2019, 11,6 milioni di euro per l’anno 2020, 115,9 milioni di euro per l’anno 2021, 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, 16,8 milioni di euro dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l’anno 2026, 17,5 milioni di euro per l’anno 2027, 18,1 milioni di euro per l’anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029.

La madre di tutte le bozze (Bienni)

Nel comunicato stampa del primo dicembre, la ministra Fedeli ha affermato che «Sul piano dell’offerta formativa due sono le operazioni fondamentali attuate dal Ministero – spiega la Ministra -. La prima è l’aver proceduto alla modifica o attivazione di corsi presso Conservatori, Istituti superiori musicali, Accademie statali e legalmente riconosciute per oltre 3.500 piani di studio triennali: erano quattro anni che queste richieste giacevano inevase. La seconda è aver completato, dopo un ultimo parere delle Conferenze dei Direttori, la messa ad ordinamento di tutti i corsi biennali sperimentali di secondo livello, che era prevista dalla legge finanziaria del 2013. È pronta, infatti, una proposta funzionale alla messa a ordinamento dei bienni ancora sperimentale, la cui decretazione avverrà prima della fine dell’anno. Con quest’ultima operazione sarà completato il quadro nazionale degli ordinamenti della formazione superiore artistica e si darà completa attuazione alla legge 228 del 2012 con la piena definizione delle equipollenze dei titoli accademici di secondo livello AFAM a quelli di laurea magistrale universitaria».

Pare dunque utile che il mondo Afam conosca nel dettaglio la proposta del ministro così come presentata alle Conferenze dei Direttori dei Conservatori e delle Accademie, per cui si allega qui di seguito il file con le slides che sono state presentate:

MIUR bozza DM ordinamento bienni 13-11-2017

Alleghiamo pure la bozza del decreto in formato pdf, seppure mutila dell’allegato A in cui si stabiliscono i comitati territoriali di coordinamento tra le istituzioni (che speriamo di poter pubblicare presto):

BOZZA TESTO DECRETO BIENNI MIUR_13 NOVEMBRE 2017

Parla la Ministra

Dopo le dimissioni annunciate della sottosegretaria D’Onghia, e dopo l’approvazione della Legge di Bilancio al Senato, questo il comunicato odierno sul sito Miur:

“Con l’approvazione della legge di bilancio 2018 potrà finalmente essere avviato il definitivo processo di statizzazione dei 18 Istituti Musicali Pareggiati e delle 5 Accademie storiche non statali di belle arti”. Così la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. “Sino ad oggi questo processo non ha potuto concretizzarsi perché le risorse complessive non erano sufficienti – spiega Fedeli -. Con la statizzazione la maggiore spesa che passa a carico dello Stato è, infatti, quella relativa agli stipendi del personale. In questi anni, seppur tra molte difficoltà – prosegue la Ministra – è stato comunque possibile sostenere queste realtà con specifici contributi annuali sufficienti ad assicurare il funzionamento delle Istituzioni e far fronte, con interventi di natura straordinaria, a quelle situazioni che presentavano il maggiore livello di difficoltà finanziaria”.

In particolare si ricorda che:

  • nell’anno 2015 sono stati assegnati:

7,9 milioni di euro ai 18 Istituti Musicali Pareggiati, di cui 1 milione di euro a titolo di contributo straordinario, agli Istituti “Mascagni” di Livorno (180.000 euro), “Toscanini” di Ribera – AG (370.000 euro), “Paisiello” di Taranto (450.000 euro); 1 milione di euro alle 5 Accademie storiche non statali di belle arti.

  • nell’anno 2016 sono stati assegnati:

10 milioni di euro ai 18 Istituti Musicali Pareggiati, di cui 2 milioni di euro a titolo di contributo straordinario agli Istituti “Mascagni” di Livorno (210.000 euro), “Toscanini” di Ribera – AG (650.000 euro), “Paisiello” di Taranto (890.000 euro), “Bellini” di Catania (250.000 euro); 4 milioni di euro alle 5 Accademie storiche non statali di belle arti, di cui 2 milioni di euro destinatati ad accordi di programma di durata triennale, preordinati all’avvio di processi di statizzazione, che sono stati stipulati con le Accademie “Vannucci” di Perugia (515.000 euro annui), “Ligustica” di Genova (670.000 euro annui) e di Verona (815.000 euro annui).

  • nell’anno 2017 sono stati assegnati, al momento:

4,49 milioni di euro ai 18 Istituti Musicali Pareggiati; 2,1 milioni di euro alle 5 Accademie storiche non statali di belle arti.
Grazie alle risorse stanziate con il decreto legge 50 del 2017 saranno poi  assegnati, entro la fine dell’anno, con decreto del MEF, su proposta del MIUR, ulteriori 7,5 milioni di euro.

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio, nel mese di gennaio 2018 sarà definito anche il decreto MIUR-MEF che fissa i criteri per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie storiche non statali di belle arti. L’obiettivo sarà quello di accompagnare le Istituzioni in questo percorso. Il finanziamento complessivo a disposizione si attesta a 25,8 milioni euro nel 2018, 32,13 milioni euro nel 2019 e 58,63 milioni euro a decorrere dal 2020. Ci sarà dunque un sostegno finanziario crescente fino alla messa a regime nel 2020, e, dunque, entro e non oltre un triennio, della statizzazione di tutte le Istituzioni, delle quali si continueranno a salvaguardare l’indispensabile ruolo e le rispettive identità territoriali. Il riconoscimento sarà simultaneo: visti i finanziamenti, riguarderà tutti e non solo una parte degli Istituti.

Per quanto riguarda il settore statale dell’AFAM, si ricorda che l’ammontare complessivo del finanziamento statale da attribuire a Conservatori, Accademie di belle arti e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche si è leggermente incrementato nel corso del 2017, rispetto al 2016, passando da 12,5 a 13,8 milioni di euro. Quest’ultimo importo è stato ulteriormente integrato di 1,5 milioni di euro con il decreto legge 50 del 2017. Si tratta di fondi che sono in corso di attribuzione delle Istituzioni AFAM per compensarle del minor gettito della contribuzione studentesca derivante dall’introduzione della no tax area per gli studenti a basso reddito prevista dalla legge di bilancio 2017.

Il consolidamento finanziario va ora accompagnato con la realizzazione dei Regolamenti delegati dalla legge 508 del 1999 che riguardano la programmazione degli assetti territoriali e l’indispensabile riforma della governance, nella consapevolezza che si tratta di un percorso da condividere con tutti i soggetti interessati.
“Sul piano dell’offerta formativa due sono le operazioni fondamentali attuate dal Ministero – spiega la Ministra -. La prima è l’aver proceduto alla modifica o attivazione di corsi presso Conservatori, Istituti superiori musicali, Accademie statali e legalmente riconosciute per oltre 3.500 piani di studio triennali: erano quattro anni che queste richieste giacevano inevase. La seconda è aver completato, dopo un ultimo parere delle Conferenze dei Direttori, la messa ad ordinamento di tutti i corsi biennali sperimentali di secondo livello, che era prevista dalla legge finanziaria del 2013. È pronta, infatti, una proposta funzionale alla messa a ordinamento dei bienni ancora sperimentale, la cui decretazione avverrà prima della fine dell’anno. Con quest’ultima operazione sarà completato il quadro nazionale degli ordinamenti della formazione superiore artistica e si darà completa attuazione alla legge 228 del 2012 con la piena definizione delle equipollenze dei titoli accademici di secondo livello AFAM a quelli di laurea magistrale universitaria”.
Prima di Natale sarà poi “portato in Consiglio dei Ministri, per la prima lettura, il testo del Regolamento per disciplinare le modalità di reclutamento del personale che si attende ormai da ben 18 anni (legge 508/1999) – aggiunge Fedeli -. Il Dpr prevede, tra l’altro, procedure riservate per la stabilizzazione del personale precario per tutta la durata del triennio 2018-2020, mutuando gli stessi principi già presenti nella legge Madia”.

In particolare si prevede la trasformazione della graduatoria della legge 128 del 2013, utilizzabile sino ad ora solo per contratti a tempo determinato, anche per il reclutamento a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, si prevede la possibilità di essere assunti, previo inserimento in una graduatoria nazionale, di coloro che hanno insegnato almeno per tre anni negli ultimi otto nelle Istituzioni AFAM. A questo scopo vengono rese disponibili le facoltà assunzionali pari al 100% dei posti liberi da turnover, incrementate del 50% dei posti vacanti in organico. Attenzione viene data anche alla situazione dei docenti di II fascia che potranno utilizzare dei posti riservati nei concorsi della singola Istituzione per il passaggio alla I fascia.

“Infine – conclude Fedeli – dobbiamo proseguire, nei tempi e nei modi che saranno possibili, le operazioni per rinnovare l’assetto del sistema e la governance delle singole Istituzioni, con particolare riferimento alla revisione della composizione degli organi (Presidente, Direttore, Direttore amministrativo, Consiglio di amministrazione, Consiglio accademico) e delle rispettive competenze”.

La musica, il carnevale e la ricerca

Anzi il carnevale, la ricerca e… la musica. Dove? Nella legge di bilancio naturalmente. Ci saranno 2 milioni di euro l’anno per il carnevale, inoltre saranno assunti 1600 ricercatori nelle università e 2000 ricercatori negli enti di ricerca (con fondi per 10 milioni nel 2018 e 50 milioni per il 2019); anche per i lavoratori del CREA, ente di ricerca sull’agricoltura, è prevista l’assunzione. Sono invece stati rigettati tutti gli emendamenti che consentivano ai docenti precari di conservatori di musica e accademie di belle arti di essere assunti a tempo indeterminato (si tratta di circa 1070 “cervelli”, per usare una parola che va tanto di moda). Si ricorda che non esiste a 18 anni dalla riforma (legge 508/1999) una norma sul reclutamento e gli ultimi concorsi risalgono al 1990 (!!!!). Questi docenti insegnano dai 6 ai 14 anni senza mai avere alcuna certezza e ricevendo uno stipendio sempre uguale. Il senatore Martini nel suo intervento del 29 novembre al Senato si rallegra dell’approvazione dell’emendamento che consentirà in tre anni la statizzazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati: il finanziamento (con 5 milioni di euro nel 2018, 10 nel 2019 e 35 nel 2020) consentirà a queste istituzioni in gravi difficoltà finanziarie di essere gradualmente incluse nei ranghi dello stato e di migliorare la qualità dell’offerta formativa. Il senatore afferma la volontà di tutelare i precari (forse nella prossima era geologica?), ma fa anche altre affermazioni che meritano una riflessione. Ribadisce infatti che «l’AFAM non vivrà se non si riorganizzerà; rischia di crollare su se stessa se non sapremo innovare e anche riorganizzare l’offerta formativa». Gentile senatore, se l’AFAM dovesse crollare sarebbe per le picconate che negli ultimi 18 anni la politica (governi e parlamento) ha puntualmente sferrato a queste istituzioni che incarnano le radici culturali del paese e la sua identità, diffuse sul territorio nazionale da 500 anni. Immagino che lei senatore Martini, visti i suoi studi di perito chimico tintore, non ne sia al corrente; ma è proprio la presenza dei conservatori che ha permesso all’Italia di essere per secoli il primo paese al mondo in termini musicali e altrettanto vale, naturalmente, per le accademie di belle arti (chi sarebbe così folle da metterlo in dubbio?). Il sistema che a suo avviso potrebbe crollare su se stesso chiede a gran voce da anni maggiori finanziamenti, la stabilizzazione dei docenti, la stabilizzazione dei corsi biennali (ovvero la laurea magistrale) che sono rimasti anch’essi precari (sperimentali) per volontà politica, e poi fondi per la ricerca, quasi del tutto assenti. Ma la sua voce, la nostra voce, è sempre rimasta inascolatata. Il governo ha impedito la rielezione del CNAM, unico organo tecnico eletto democraticamente tra le file degli addetti ai lavori e previsto da ben due leggi, servendosi invece di consulenze non trasparenti, oppure operando senza nessuna cognizione delle reali problematiche. Ha prima proposto l’aggregazione di tutte le istituzioni AFAM in non più di 20 politecnici delle arti, poi divenute poli musicali in un secondo emendamento, quindi scomparse nel testo finale dal quale appunto sono stati stralciati i docenti precari e il “riordino”. Poiché la speranza è l’ultima a morire, speriamo ancora in una resipiscenza alla camera e al senato. Ma l’amarezza è tanta. Dunque viva il carnevale!

Terza versione: statizzazioni senza poli

Nella giornata di ieri martedì 28 in Commissione bilancio è stato ritirato l’emendamento 29.0.23 (Santini) sullo stato giuridico dei docenti Afam, ed è stata poi ripresentata dai relatori una riformulazione dell’emendamento Martini (57.0.1 Testo 3), che è stata successivamente votata e approvata dalla Commissione nel corso della seduta notturna; in tale riformulazione spariscono Politecnici, Poli, GAE, precariato e soluzioni per l’assorbimento nei ruoli statali del personale degli ex IMP, aumentano invece i fondi per le statizzazioni (che nel Testo 2 erano di 5 milioni per il 2018, 15 per il 2019 e 30 milioni solo per il 2020) e si ribadisce che la statizzazione, pur nella gradualità, riguarderà tutti gli istituti. Ricordiamo comunque che a quanto emerge dal dibattito di questi giorni in Commissione, delle misure relative agli enti locali pare si occuperà  in maniera più specifica la Camera.

Questo il dibattito nella seduta notturna di ieri:

Intervenendo sull’emendamento  57.0.1 (testo 3), la senatrice BULGARELLI (M5S) specifica che il suo  Gruppo aveva inteso perseguire attraverso uno specifico emendamento una soluzione maggiormente incisiva riguardo al tema dell’alta formazione artistica e musicale.

La relatrice ZANONI (PD) ritiene che l’emendamento 57.0.1 (testo 3) possa costituire una sintesi efficace dei numerosi emendamenti presentati sulla medesima materia.

Il PRESIDENTE  rileva che l’emendamento dei relatori può trovare il sostegno dei diversi Gruppi.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) osserva che il riordino dell’alta formazione artistica e musicale merita un approfondimento specifico, da svolgere in altra sede. Ritiene tuttavia che la previsione della statizzazione degli istituti sia da accogliere favorevolmente, pur risultando criticabile l’insufficienza delle risorse messe a disposizione, derivanti sostanzialmente da una partita di giro nell’ambito dei fondi attribuiti al MiUR.  Lo stesso coinvolgimento degli enti locali, in ragione della loro disponibilità finanziaria, rischia di ostacolare il processo di statizzazione.

Il senatore BARANI (ALA), riconoscendo la rilevanza del tema oggetto dell’emendamento, sottoscrive la proposta 57.0.1 (testo 3).

Il senatore MARTINI (PD) esprime soddisfazione riguardo alla soluzione individuata, la quale consente di disporre di risorse adeguate ai fini della statizzazione. Richiama quindi l’attenzione sull’importanza di sostenere il Governo, chiamato a disciplinare con apposito regolamento la questione del personale addetto all’alta formazione artistica e musicale.

 La senatrice MONTEVECCHI (M5S) rammenta le iniziative velleitarie e inconcludenti promosse dal Governo nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale. Riguardo all’emendamento in esame lamenta l’insufficienza delle risorse, con particolare riferimento al problema della stabilizzazione dei docenti precari. Esprime inoltre perplessità sulla previsione di un regolamento concernente il reclutamento del personale, atteso ormai da anni. Fa quindi presente l’intenzione del proprio Gruppo di vigilare attentamente sullo svolgimento del processo di statizzazione.

Il senatore RUTA (PD) si sofferma sulla necessità di fornire risposte  ai docenti precari impegnati nell’alta formazione artistica e musicale, riguardante anche il settore pubblico e, a tale riguardo, fa notare come la loro stabilizzazione non comporterebbe ulteriori oneri.

La senatrice DE BIASI (PD) aggiunge la propria firma all’emendamento 57.0.1 (testo 3), il quale costituisce a suo parere un avanzamento effettivo rispetto a una situazione che già era stata oggetto di attenzione, ma non risolta, nella scorsa legislatura.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull’emendamento 57.0.1 (testo 3), che, posto infine in votazione, è accolto.

Il senatore SANTINI (PD) suggerisce di ritirare l’emendamento 29.0.23, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno, che abbia ad oggetto una sistemazione della normativa riguardante i direttori di orchestra [???!!!]

L’emendamento 29.0.23 è quindi ritirato.

 

Questo il testo dell’emendamento approvato:

 

57.0.1 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

        1. Al fine di consentire, il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento dì 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 35 milioni a decorrere dall’anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.

2. Al comma 1, dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: ”una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali dì belle arti” sono sostituite dalle seguenti: ”istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti”.

3. Qualora dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «di 245 milioni di euro per l’anno 2018, di 320 milioni di euro per l’anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020».

E ora i Poli Musicali…

Questa la nuova versione dell’emendamento Martini, succedaneo del DDL 322, che prevede solo per gli ISSM e i Conservatori la creazione di “Poli Musicali”, che a loro volta potranno confluire insieme con le istituzioni Afam (?) nei Politecnici delle Arti.
  

57.0.1 (testo 2)MARTINI, MARCUCCI, CONTE, ELENA FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LAI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle-arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM)

        1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni per l’anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto del finanziamento all’uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all’inquadramento del personale delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l’inizio dell’anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”.

4. Entro l’anno 2021, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21-dicembre 1999, n. 508, si provvede all’istituzione di Poli musicali, di ambito regionale o interregionale, in cui gli Istituti superiori di studi musicali e i Conservatori di musica statali confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa salvaguardando la toro identità e il loro ruolo nel territorio. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i Poli musicali e le Istituzioni AFAM possono confluire nei Politecnici delle arti.

5. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Le istituzioni di cui all’articolo 1, i Poli musicali di cui al comma 8, lettera h-bis) e i politecnici delle arti di cui al comma 8, lettera i), sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.”;

b) al comma 8, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

h-bis)costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa, di Poli musicali, salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e disciplinando il rapporto tra il Polo musicale e le singole Istituzioni che vi confluiscono. Sono organi del Polo musicale il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile.”;

c) al comma 8, lettera i), dopo le parole: ”in cui possono confluire le Istituzioni di cui all’articolo 1” sono inserite le seguenti: ”e i Poli musicali di cui alla lettera h-bis,”.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Poli musicali e ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non decente.

7. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l’anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 287 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021».

Conseguentemente,

a)all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: –   5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

 

 

E’ stato poi riformulato l’emendamento Bocchino-Petraglia 56.0.3 sullo stato giuridico:

56.0.3 (testo 2)BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico, garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico, con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018:  –  2.000.000.

 

Il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo e dei Relatori su tematiche non precedentemente affrontate è stato fissato alle ore 12 di domani, venerdì 24 novembre 2017.

Il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei Relatori è fissato alle ore 21 di domani venerdì 24 novembre 2017.

Primo destino degli emendaVenti

Hanno passato il primo vaglio della Commissione Bilancio, quello dell’ammissibilità, molti degli emendamenti sull’Afam, tra cui quello a prima firma Martini che deriva direttamente dal DDL 322.
Sono stati giudicati ammissibili dunque soltanto:
57.0.1 (Martini), 39.01 (emendamento 5 Stelle assai simile al Martini, ma “con il Venti” e il rettore),
39.0.4, 53.0.3 (sulla 128), 54.0.4 (su Licei Musicali), 54.0.14  e 54.0.15 (statizzazioni), 54.0.34,  54.0.35, 54.0.36, 54.0.37, 54.0.38 (128), 55.0.1 (regime pubblicistico, mentre gli analoghi 56.0.3 Bocchino-Petraglia e 29.0.23 presentato dal sen. Santini sono stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura), 56.13, 56.14, 56.15, 56.17, 56.24, 56.0.2 (128 e precariato), 57.0.2 (NdV), 57.0.3 (piani di rientro ex pareggiati), 57.0.4 e 57.0.5 (assistenza studenti Afam).
Uscendo dal terreno Afam, per problemi di copertura sono stati dichiarati inammissibili anche il 39.23 (Petraglia-De Petris) che intendeve avviare la riforma del sistema previdenziale dei musicisti, e per materia il 39.20 (Bianconi), che stanziava 250000 euro per l’Accademia Pianistica di Imola.
EMENDAMENTI AFAM COMPLETI (compresi quelli ritenuti inammissibili).

Abbiamo un ritardo

Sono scaduti in questi giorni i sei mesi previsti dal D.Legisl. 60 del 13 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23) affinché  la Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisse attraverso un apposito decreto:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Una serie di misure assai importanti attorno alle quali nei mesi scorsi si erano addensate numerose polemiche e preoccupate prese di posizione di diversi direttori, e di cui, almeno da dopo il nostro incontro del 6 giugno a Milano, non abbiamo più sentito parlare.

Che succederà ora? Si tratta del solito ritardo ministeriale o c’è di più? Che significa la misteriosa preposizione «entro», che così spesso negli articolati di legge assume la sfumatura semantica di «dopo»? Quale la misteriosa cabinadiregia o gruppodilavoro che se ne sta occupando?

Anche perché nei sei mesi trascorsi la Ministra avrebbe dovuto, tra le altre urgenze, provvedere a avviare le procedure di nomina del CNAM (altrimenti non si vede come avrebbe potuto “sentirlo”per il parere).  Ah, no, scusate… All’art. 16 lo stesso D.Legisl. 60 del 13 aprile 2017 prevede «che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, il decreto di cui all’articolo 15, comma 4, in mancanza del parere del medesimo Consiglio sia perfetto ed efficace».

Meno male, sembrava quasi che bisognasse seguire una fastidiosa procedura di legge…