Statizzazione dei Pareggiati, Politecnici delle Arti e precariato in un solo disegno di legge

Si pubblica qui di seguito la proposta del ddl n. 322, 934, 972, 1616 (relatore Sen. Martini) in corso di esame nella settima commissione del Senato, recante norme per la statizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, il riordino dell’Afam con la creazione dei Politecnici delle Arti e il superamento del precariato:

Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Art. 1.

(Statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delleAccademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona)

 

1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Veronasono statizzati, su loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatorio di musica e di Accademia di belle arti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna  Istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità ed i tempi della statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui al medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell’Istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell’Istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi.In particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell’onere finanziario relativo al funzionamento e all’estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall’ente proprietario all’Istituzione statizzata degli immobili in uso allo stessa, ovvero la concessione di tali immobili in uso gratuito ed esclusivo all’istituzione statizzata per una durata  minima  di  novantanove  anni.

3. Ciascuna Istituzione di cui al comma 1 mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sull’istituzione dei Politecnici di cui all’articolo 2.

4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato all’Istituto o alla Accademia presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle Istituzioni statali appartenenti al sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno del territorio di ogni Istituzione di cui al comma 1.

 

 

Art. 2

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)

 

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, di seguiti denominati “Politecnici”, in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di “Istituti”, di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione dell’offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l’identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici, avviene previa verifica, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento di cui alla lettera f);

b) attribuzione ai Politecnici di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile;

c) definizione del ruolo e dei compiti dei Politecnici nella formazione professionalizzante prevedendo, nell’ambito degli stessi e nel rispetto della loro autonomia:

1)        lo svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;

2)        lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l’accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l’attivazione di corsi di terzo livello previe regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

d) definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:

1) un Direttore, con mandato unico di sei anni, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su indicazione del Consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elencodi personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

2) un Direttore amministrativo, con incarico conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale,prevedendo che nel caso in cui l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest’ultimo sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Il trattamento economico del Direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

3) un Consiglio di amministrazione, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da unrappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

4) un Consiglio accademico, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, dai Direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera m), e dall’articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata Tabella A, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

e)    definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico, prevedendo un Direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell’Istituto nell’ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un Consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell’Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo;

f)         definizione delle procedure di programmazione, accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di studio da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all’offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative;

g)   adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell’ANVUR, nonchè definizione dei requisiti e dei criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio da parte dell’ANVUR anche mediante l’utilizzo di esperti del settore AFAM;

h)  attribuzione a ciascun Politecnico di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico, nell’ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell’offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili;

i)    disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l’equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l’equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell’esperienza internazionale;

l)    formazione alla ricerca, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le Università, in particolare informatica e tecnologica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;

m)       incentivazione dell’internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e esperienze Erasmus e internazionali per allievi e docenti;

n)  ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2. Lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

 

Art. 3

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

 

1.  Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

 

Art. 4

(Copertura finanziaria)

 

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 39 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l’anno 2017:

1) quanto a  31 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia;

2) quanto a  3 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo   economico;

3) quanto 1 milione di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

4) quanto a 4 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture;

b) a decorrere dall’anno 2018:

1)  quanto a 39 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia.

Lardo e chiamata diretta

Le esternazioni della direttrice uscente, Florinda Bartolucci, sulla difficile situazione dell’Istituto Pareggiato di Aosta.

http://www.lastampa.it/2016/09/14/edizioni/aosta/la-politica-colpisce-il-conservatorio-per-salvare-la-sfom-chi-suona-alla-festa-del-lardo-vale-pi-dei-nostri-allievi-Vu505uHMwFHPun36qSri5J/pagina.html

Slide

Quel che segue in forma piuttosto disordinata è frutto esclusivamente di considerazioni personali.

Dopo anni di attesa pare finalmente sia pronta (lo era, così il Ministro, anche il 21 giugno scorso) la bozza di regolamento sul reclutamento. Preannunciata da rumors e presunte anticipazioni non ufficiali, che paventavano una procedura concorsuale nazionale per tutti i nuovi aspiranti all’insegnamento (di qui la recente mozione delle Conferenza dei Direttori, di qui molte delle cose che sono state dette nell’incontro di Rovigo del 19 settembre), la bozza è ancora del tutto sconosciuta quantomeno a chi scrive; è stata però presentata recentemente attraverso il più agevole linguaggio visivo delle slides (for dummies?) nel recente incontro del 27 u.s. con i sindacati.

E qui un colpo di scena: accanto a assai positive novità per i colleghi precari della graduatoria 128, che ci auguriamo risolvano al più presto la loro situazione, quelle slides racconterebbero di una modalità di reclutamento del tutto diversa da quella delineata dai rumors. Niente concorso nazionale, niente abilitazione nazionale (come del resto aveva già anticipato prima dell’estate il Ministro), ma piuttosto concorsi locali: al di là del meccanismo specifico, tutto da chiarire, si tratta di un punto di vista totalmente nuovo che a rigor di logica andrà a toccare ad esempio pure i meccanismi dei trasferimenti e magari in futuro, perché no?, forse anche la stessa attribuzione dei compiti didattici, oggi vincolata in qualche modo al rispetto dell’inquadramento professionale nei Settori Artistico Disciplinari.

Va ricordato come il concorso locale, introdotto per l’Università con la Legge 210 del 1998 (c.d. Legge Berlinguer) dopo quasi un ventennio di concorsi nazionali (a partire dal DPR 382 del 1980 nel ventennio 1980-2000 si tennero tre tornate nazionali per gli ordinari e tre per gli associati, con circa 16.500 docenti assunti), e poi a lungo accusato di favorire eccessi localistici e di garantire una facile vittoria al candidato interno alla facoltà, sia stato modificato attraverso la Legge 240 del 2010 (c.d. Legge Gelmini) con il vincolo del conseguimento di un’abilitazione scientifica nazionale (ASN) come premessa necessaria per la partecipazione ai concorsi locali per posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia. Va poi detto che pure il meccanismo così introdotto (c.d. Legge Gelmini) è oggi più che mai sottoposto a dure critiche: l’ASN bibliometrica, di fatto affidata all’ANVUR, ha creato, tra “mediane” e altre bizzarre mensuralità, situazioni a dir poco discutibili, né pare sia servita a disinnescare contenziosi o comportamenti opportunistici delle sedi, come le recenti esternazioni di Raffaele Cantone parrebbero confermare.

Ora però il nuovissimo modello che il Ministero avrebbe in mente per l’Afam sarebbe, stando alle slides e a chi ha avuto il piacere di vederle, proprio il modello che la Legge Gelmini tentò, con esiti certo assai discutibili, di correggere sei anni or sono: un modello un po’ vecchiotto, che ben prima della comparsa di quella Legge era stato duramente attaccato da un’affilata pamphlettistica sbocciata e poi fiorita copiosa proprio all’interno delle Università.

Due le possibilità, allora: o il Ministero ritiene l’Afam un sistema assai più maturo di quello universitario, e dunque assai più capace di generare anticorpi contro nepotismi e clientele, oppure lo reputa sostanzialmente insignificante, poiché del tutto legato a saperi “di serie B”, a pseudo-saperi irrimediabilmente marchiati dallo stigma della soggettività.

Del resto sappiamo bene come il Ministro abbia affermato che la best practice per l’Afam sarebbe il “modello ISIA” (contratti e nessun docente di ruolo), e come riguardo all’Università abbia detto in un’intervista di due anni fa a «L’Espresso», che «i concorsi locali vanno aboliti tout court. Ogni università deve poter assumere i docenti che vuole. Chi assumerà parenti e ricercatori incapaci lo farà a proprio rischio e pericolo: gli atenei che produrranno poco subiranno ripercussioni economiche, gli taglieremo i fondi». Avrà nel frattempo cambiato idea?

Forse no, perché anche l’on. Puglisi, responsabile Università del PD, si è mossa recentemente su questo stesso registro: «Il decreto Natta [per l’assunzione attraverso una sorta di “chiamata diretta” di 500 super professori] sarà una sperimentazione per la selezione dei docenti universitari. Potrebbe rivelarsi un procedimento da estendere a tutti i docenti universitari, non solo alle supercattedre», ha dichiarato al «Messaggero» del 25 settembre scorso.

Questa mi pare a grandi linee la situazione attuale. Complicata dall’urgente necessità di risolvere il problema del precariato da un lato, e dall’altro dalla costante rincorsa a procedure, come quelle del reclutamento, che facciano apparire l’Afam almeno “un po’ più Università”. Le equazioni concorso nazionale=scuola, concorso di sede/chiamata diretta/cooptazione=Università sono ormai ben consolidate nel modo di pensare di molti di noi. Degli stessi, peraltro, che da anni lamentano di aver subito qua e là in giro per l’Italia le più svariate e arbitrarie iniquità nella valutazione dei loro titoli artistici da parte di commissioni diverse.

Ecco dunque che cosa sembra alimentare, per ora attraverso il silenzio-assenso che mi pare abbia accolto la bozza-slide, una certa fiducia nel concorso di sede da parte di molti di noi: la serena e inamovibile certezza di valere. «Io valgo» deve ripetersi tutti i giorni il musicista, e la sua iità finisce per scansare dalla visuale ciò che, attraverso l’insegnamento della storia d’Italia e della storia del reclutamento nei Conservatori, non sarebbe poi tanto difficile immaginare.

Ma perché poi temere questi benedetti concorsi di sede? Saranno il mercato e un’attenta valutazione della valutazione, a “promuovere” o “bocciare” (magari fino alla sua estinzione) l’istituzione. Le recenti parole del Ministro Calenda a Cernobbio son lì a ribadirlo. Poco importa che tale valutazione di secondo grado possa rivelarsi davvero assai vaga e inafferrabile perfino per gli espertissimi valutatori dell’ANVUR: a onor del vero, per valutare appieno la scelta effettuata, e non solo il candidato prescelto, si dovrebbe infatti comparare il lavoro svolto da chi è stato scelto con quello che avrebbero svolto quanti non lo sono stati. Dice: ma si fa così in tutto il mondo. E’ vero, e poco importa, evidentemente, che spesso titolatissimi musicisti italiani non riescano nemmeno a ottenere un’interview per concorsi di sede presso un’accademia straniera (il genius loci non abita solo il Belpaese), o che, quando la ottengano, venga loro chiesto «Bene, ma quanti allievi ci porta?».

Attraverso la leva dell’autonomia, introdotta in ambito universitario nel 1989 con la Legge Ruberti, guarda caso nel momento di massima espansione di un sistema che da elitario era ormai divenuto di massa, lo Stato mette in scena una rappresentazione, la cui impostura è evidente: fa credere di voler donare qualcosa di prezioso (l’autonomia o suoi brandelli) con l’unico scopo di disimpegnarsi dalle spese di mantenimento di un sistema ritenuto poco “produttivo”.
L’impressione è che anche riguardo al reclutamento lo Stato abbia issato definitivamente bandiera bianca: sembrerebbe non voler più nemmeno tentare di garantire un “sistema” diffuso di alta qualità, perché ciò ha un costo decisamente elevato. Molto meglio affidarsi ai ranking e ai like. Molto meglio “valutare” piuttosto che selezionare. Molto meglio rinunciare al superlativo assoluto (costoso, perché richiede investimenti su larga scala e grande attenzione nel reclutamento) e accontentarsi del più economico e meno impegnativo comparativo. «Questo è meglio di quello» è meglio di «Questo è ottimo».

Ormai quasi un anno fa, rispondendo a un’interrogazione dell’on. Marzana la sottosegretaria D’Onghia dichiarava che «il tema del nuovo reclutamento nel settore AFAM è strettamente collegato ad almeno altre due questioni rilevanti; l’assetto istituzionale e di governance delle istituzioni ed il riordino dell’offerta formativa. Si tratta quindi di un problema che va affrontato tenendo presente tutti questi aspetti congiuntamente».
Certo, allora la sottosegretaria cercava di guadagnare altro tempo, spostando il tema del reclutamento, e della 128, sul piano della sua interazione con gli altri mille piani pensabili, e dunque verso l’Indefinito. Ma forse non aveva davvero tutti i torti: si può concepire una procedura di reclutamento senza definire a che tipo di scuola quel reclutamento sia indirizzato? Senza parlare congiuntamente di “riordino” territoriale o di corsi di secondo e terzo livello?

 

Chi sceglierà i “cattedratici del merito”?

Una norma della Legge di stabilità prevede che in via sperimentale venga istituito un fondo speciale denominato “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta” per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico. Vengono assegnati a questo scopo 38 milioni di euro nel 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Ma come verranno scelti?

Indiscrezioni sempre più insistenti sul Decreto in via di stesura dicono che i presidenti delle commissioni che opereranno la scelta saranno nominati direttamente dalla Presidenza del Consiglio.

http://www.flcgil.it/universita/sara-il-presidente-del-consiglio-a-decidere-chi-deve-scegliere-i-500-superprofessori-universitari.flc

http://www.roars.it/online/sulle-cattedre-natta-cantonata-di-roars-il-duce-ci-aveva-pensato-eccome/

Incontro tra MIUR e sindacati

Il 27 settembre si è svolto presso il MIUR un incontro tra il Capo Dipartimento prof. Marco Mancini, il Direttore Generale dott. Daniele Livon, il Vice Capo di Gabinetto dott.ssa Marcella Gargano e le sigle sindacali per informare queste ultime sull’architettura del Regolamento sul Reclutamento alla quale il MIUR sta lavorando. Non è stato presentato alcun documento scritto ma sono state esposte alcune slides dal dott. Livon i cui principi si possono così sintetizzare:

programmazione triennale e non più annuale;

assunzioni in ruolo non più limitate al rimpiazzo del turn over ma su un numero maggiore di posti vacanti;

bandi di trasferimento gestiti a livello locale;

assunzioni a tempo determinato in parte dalle graduatorie nazionali (GNE, 143, 128), in parte tramite GET e nuovi concorsi;

concorsi locali per esami e titoli, che prevederanno una prova didattica per coloro che avranno superato una soglia minima nella valutazione dei titoli; i membri delle commissioni saranno 3 di cui 2 individuati da un albo di esperti costituito presso il Ministero e composto anche da personale esterno all’AFAM.

La dott.ssa Galgano e il dott. Livon hanno sottolineato l’esigenza di salvaguardare il precariato esistente prima di affrontare qualsiasi altra tipologia di reclutamento.

Il Capo Dipartimento Mancini ha chiarito che il Ministero intende rendere anche la graduatoria della legge 128 utile per il ruolo senza ulteriori concorsi. Il prof. Mancini ha affermato che la statizzazione degli ISSM non sarà fatta sui posti vacanti dei Conservatori di musica ma costituirà una dotazione organica aggiuntiva a quella dell’attuale sistema AFAM.

Dato quanto riportato dai sindacati presenti all’incontro, il MIUR sembra dunque aver cambiato orientamento nei confronti dei precari della graduatoria nazionale 128, che il Ministro Giannini aveva sempre evitato di citare nei suoi precedenti interventi in occasione delle audizioni presso la settima commissione del Senato. Malgrado le aperture del MIUR, dispiace che non sia stata consegnata neppure una bozza del Regolamento sul Reclutamento e ci si sia limitati a delle slides. Dispiace inoltre che il MIUR non abbia chiarito con quale strumento normativo intenda trasformare la graduatoria 128 in graduatoria per il ruolo.

Molti dubbi restano sulle modalità del reclutamento che sembrano ormai volgere da un livello nazionale a un livello locale e di sede, con i pericoli di chiusure localistiche che tale tipo di reclutamento inevitabilmente presenta. La proposta del MIUR sembra allontanarsi per certi versi dalle modalità stabilite per l’Università: non vi sarà un’abilitazione nazionale e non è chiarito in che modo sarà formato l’albo di esperti di nomina ministeriale; saranno selezionati in base al curriculum e a criteri oggettivi?

Inoltre, quali sono i tempi previsti per la risoluzione del precariato? Pochi mesi, un anno, due anni? Per un precariato ormai decennale la tempistica ha una certa rilevanza.

 

Riccardo Ceni direttore a Parma

Docente  di Teoria dell’armonia ed analisi presso il Conservatorio di Parma dal 2011, dove ricopre anche il ruolo di coordinatore delle relazioni internazionali e di membro del Consiglio accademico, Riccardo Ceni è stato eletto il 30 settembre scorso direttore del Conservatorio «A. Boito».