Non solo «quella dei cannoni», mostra, proiezioni, convegno di studio e concerti sulla Udine nella Grande Guerra venerdì e sabato prossimi al Conservatorio di Udine

Non solo «quella dei cannoni», mostra, proiezioni, convegno di studio e concerti sulla Udine nella Grande Guerra venerdì e sabato prossimi al Conservatorio di Udine

Un progetto di vasto e articolato respiro quello proposto dal Conservatorio “J. Tomadini” di Udine in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e programmato in sede per venerdì e sabato prossimi, 2 e 3 dicembre; quattro appuntamenti volti a indagare e far conoscere aspetti culturali, artistici e documentari poco noti della Udine e del Friuli durante il primo conflitto mondiale. Il coinvoglente e inedito itinerario inizierà venerdì alle ore 17 con l’inaugurazione della mostra Lastre sul fronte, prolusione di Gaetano Vinciguerra, mostra dedicata al lascito fotografico di Guido Marzuttini, figlio del più celebre Giovan Battista, violoncellista caduto sul fronte francese e straordinario testimone della vita di trincea sul Carso; la mostra si protrarrà presso il Conservatorio di Udine sino al giorno 28 gennaio 2017. All’inaugurazione seguirà, alle ore 18 in sala Vivaldi, la proiezione di Fonti documentarie visive, statiche e cinetiche, dei musicisti nella Grande Guerra a cura di Enrico Folisi e con interventi musicali della fisarmonicista Martina Spollero e della soprano Tiziana Valvassori accompagnata al pianoforte da David Giovanni Leonardi. Il giorno seguente sarà dedicato al Convegno di Studio Non solo «quella dei cannoni»: musica e contesto nella Udine della Grande Guerra, convegno articolato in due sessioni con inizio alle ore 10 (relatori: Umberto Sereni, Roberto Calabretto, Alessandra Biasi e Valentina Greci) e alle ore 15 (relatori: Fulvio Salimbeni, Gabriele Zanello, David Giovanni Leonardi e Alessandro Del Puppo). Alle ore 18, al termine dei lavori del convegno, concerto cameristico vocale e strumentale dedicato ai compositori friulani Franco Escher, Giovanni Battista Marzuttini, Giuliano Mauroner, Domenico Montico, Carlo Giorgio Conti, Enrico Morpurgo e Mario Montico, interpreti le voci di Lilija Kolosova, Vilma Ramírez Álvarez, Tiziana Vavassori, Salvatore Angilleri e Valentino Pase, il Trio e il Quartetto d’Archi formati da Giulio Greci, Emiliano Guerra, Enrica Matellon, Lucia Zazzaro e Anna Molaro, pianoforte David Giovanni Leonardi, Ensemble vocale del Conservatorio di Udine diretto da Antonio Piani. Il progetto, secondo appuntamento del cartellone di dicembre dei “Concerti e Conferenze del Conservatorio di Udine” realizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e Fondazione CRUP, è stato promosso e coordinato dai docenti Maurizio d’Arcano Grattoni e David Giovanni Leonardi del Dipartimento di Teoria, Analisi, Composizione e Direzione del Conservatorio di Udine e dal Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione CRUP, Museo Ricordi della Grande Guerra di San Martino del Carso, Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’italia, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Pro Loco di Fogliano-Redipuglia, Comune di Fagagna, Associazione “F. Zenobi” e con il patrocinio della Provincia di Udine.

David Giovanni Leonardi

Rallentando

Legislatura 17ª – 7ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 318 del 22/11/2016

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri.  –  Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri.  –  Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI.  –  Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI.  –  Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

 

Il PRESIDENTE chiede al relatore aggiornamenti in merito alle misure in materia di istituti musicali pareggiati contenute nel disegno di legge di bilancio in discussione presso l’altro ramo del Parlamento.

 

Il relatore MARTINI (PD) precisa anzitutto, con riferimento all’iter dei provvedimenti in titolo, che la Commissione bilancio non potrà rendere il previsto parere prima della conclusione della sessione di bilancio e dunque l’esame riprenderà presumibilmente a gennaio. Non è possibile dunque approvare il testo in prima lettura entro fine anno, come inizialmente auspicato dalla Commissione, dato l’elevato numero di provvedimenti di cui la 5a Commissione è oberata.

Rende peraltro noto che, in occasione dell’esame del disegno di legge di bilancio presso la Camera dei deputati, sono stati presentati emendamenti vertenti sui contenuti del testo unificato. Riferisce in particolare che è stato dichiarato inammissibile un emendamento pressocchè identico al testo unificato, in quanto di natura ordinamentale, mentre sta per essere esaminato un emendamento concernente il finanziamento della statizzazione, corrispondente in sostanza all’articolo 4 del testo unificato. Qualora dovesse essere approvata tale proposta emendativa, la Commissione si potrà dunque concentrare sulla riorganizzazione del settore, potendo così disporre di una copertura certa già prevista dalla legge di bilancio.

 

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) rileva che era stato presentato presso la Camera dei deputati anche un emendamento sui precari del settore.

 

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) si domanda se sia il caso di riproporre, durante l’esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio, emendamenti che riproducano il testo unificato del relatore.

 

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede chiarimenti sui fondi per la statizzazione già stanziati dalla legge di stabilità per il 2016. Sollecita peraltro un impegno della Commissione affinché siano mantenute le promesse assunte a suo tempo, ritenendo peraltro doveroso chiarire, a coloro i quali attendono l’approvazione del provvedimento, che gli scenari a gennaio potrebbero essere diversi. Richiama dunque la necessaria coerenza e reputa opportuno assumere atteggiamenti intellettualmente onesti, senza promettere ciò che non è possibile realizzare, benché la Commissione abbia manifestato, in diverse occasioni, la volontà di adoperarsi il più possibile.

Lamenta altresì ancora una volta le modalità di lavoro adottate per la presentazione degli emendamenti, in base alle quali sono stati compressi i tempi dell’attività emendativa senza tener conto che il provvedimento sarebbe stato fermo in Commissione bilancio. Avrebbe dunque giudicato più opportuno un coordinamento preventivo.

 

Il PRESIDENTE raccoglie il suggerimento del senatore Bocchino come invito politico e precisa che le risorse stanziate nella scorsa legge di stabilità hanno solo garantito la sopravvivenza degli enti. Precisa poi alla senatrice Montevecchi che, a suo avviso, i commissari hanno avuto modo di confrontarsi adeguatamente per quanto concerne l’attività emendativa. Invita peraltro a riconoscere quanto meno la buona fede nel tentativo di anticipare la legge di bilancio, tanto più che l’intera Commissione ha a cuore la risoluzione di una vicenda assai risalente. Ringrazia dunque il relatore per gli aggiornamenti resi.

 

Il relatore MARTINI (PD) auspica che tale disponibilità congiunta trovi adeguato spazio anche durante l’esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio e invita ad ipotizzare lo scenario migliore per proseguire i lavori dopo la consultazione referendaria.

 

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

 

Enzo Fiano presidente del Conservatorio di Como

Il nuovo presidente del Conservatorio Verdi di Como è Enzo Fiano, maturità classica, laurea in Lettere Antiche Università Ebraica di Gerusalemme, studi musicali, vanta collaborazioni con Enti e Aziende si segnalano Università di Gerusalemme, Mondadori Editore, Electa Editrice, Silvana Editoriale, Dirigente Casa Ricordi, consulente Warner Bros., Carisch, Emi, SCF, Musicom, Gruppo Monzino, Itsright.

Qui la notizia pubblicata sul giornale online QuiComo

Un nuovo Istituto di Alta Formazione Musicale a Bracciano

Dal 1° gennaio prenderanno il via i corsi dell’Accademia «Bruno Panunzi» a Bracciano.

Il direttore artistico spiega che «l’offerta formativa  prevede per ogni disciplina l’istituzione di corsi propedeutici, corsi di base e pre-accademici (volti alla preparazione per l’ingresso al triennio universitario) e di trienni accademici paritetici ai Conservatori e alle Accademie per quanto concerne i piani di studio. I trienni, attualmente, sono in attesa del riconoscimento da parte del MIUR che permetterà all’”Accademia B. Panunzi” di rilasciare lauree legalmente riconosciute. Il corpo docenti è stato selezionato in base alla chiara fama degli artisti. Questo darà la possibilità agli allievi di apprendere le competenze direttamente da docenti molto noti a livello nazionale ed internazionale. Siamo fermamente convinti che l’alta formazione artistica debba essere rappresentata dall’eccellenza. Sarà garantita la possibilità di accedere all’Accademia a chiunque abbia la voglia di frequentare un corso di musica, di teatro, di pittura, di fashion design, di fumetto o di fotografia, attraverso la frequenza dei corsi liberi e personalizzati».

Qui alcune notizie sull’Accademia.

Non ammessi

Nel corso della seduta della V Commissione Camera dei Deputati del 15 novembre u.s. il Presidente Boccia ha ricordato «che l’articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge», e ha pertanto comunicato l’inammissibilità, tra gli altri, dei seguenti emendamenti, in precedenza approvati dalle rispettive Commissioni:

Alfreider 45.03, che accorpa il Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano

VII Commissione 52.05, che reca disposizioni in materia di trasformazione delle graduatorie dell’alta formazione artistica e musicale in graduatorie nazionali ad esaurimento, introducendo anche norme sulla percentuale di turn over e sulla disciplina delle assunzioni fino all’esaurimento di tali graduatorie

Vignali 53.33, che stabilisce una regolamentazione pubblicistica del rapporto di lavoro e delle carriere del personale docente delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)

Ciracì 56.9, che destina all’Istituto musicale di Ceglie Messapico, a decorrere dal 2017, 330.000 euro annui

Crimì 74.021 che disciplina la statizzazione degli istituti AFAM e le accademie di belle arti di Bergamo, Perugia, Verona, Ravenna e Genova

 

Le tre Orchestre Nazionali dei Conservatori e il Comitato Tecnico

 Con Decreto del 27 settembre 2016 sono istituite le tre orchestre dei Conservatori di Musica (sinfonica, barocca e jazz). Con lo stesso Decreto è istituito altresì il Comitato Tecnico con compiti di organizzazione e programmazione artistica, in carica per tre anni e composto da:
Direttore Generale DGSINFS (con funzioni di Presidente), due esperti designati dal Direttore Generale, tre docenti designati dalla Conferenza dei Direttori.

Seconda fascia: le richieste del Coordinamento Docenti Accademie

Questo il documento acquisito dalla VII Commissione del Senato relativamente al DDL 322 e inviato dal Coordinamento Nazionale dei Docenti di seconda fascia in ruolo presso le Accademie di Belle Arti di Stato. In cui si chiede di inserire il seguente comma 2 all’ art.3:

In prima istanza i posti di docente di prima fascia presso le istituzioni statali dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica che risultino vacanti e disponibili sono destinati alla stabilizzazione dei Docenti di Seconda Fascia, in servizio a tempo indeterminato con almeno 10 anni di anzianità nei ruoli dello Stato, per la progressione di carriera in Prima Fascia nei posti di titolarità dei loro insegnamenti e degli insegnamenti di nuova declaratoria (D.M. 89 – 3-7-2009, Settori artistico- disciplinari delle Accademie di Belle Arti ) nei relativi ambiti disciplinari, previa procedura idoneativa per titoli.

E in cui, inspiegabilmente, non si trova alcun riferimento al D.M. 90 del 3-7-2009, quello relativo ai Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica.

Qualcosa di molto simile all’emendamento seguente presentato in Commissione:

3.21ELENA FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di belle arti, dopo l’immissione in ruolo dei docenti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

Le Priorità Politiche 2017: manca qualcosa?

È stato recentemente pubblicato l’Atto di Indirizzo del Ministro Giannini contenente le Priorità Politiche per il 2017. Le Priorità passano da 20 a 9,  anche compare almeno una volta il termine stakeholders, ma scompare d’incanto qualsiasi riferimento esplicito all’Afam, che nell’Atto d’Indirizzo 2016 occupava la Priorità Politica 19 (Capitale Umano Afam).

Segno che il problema è considerato risolto o che la Priorità si è mutata in Secondarietà?

L’Afam nella Legge di Bilancio

Qui di seguito gli stati di previsione del DDL 4127 bis (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) relativi al settore Afam:

schermata-2016-11-06-alle-16-24-45

schermata-2016-11-06-alle-16-27-12 schermata-2016-11-06-alle-16-27-43 schermata-2016-11-06-alle-16-28-04 schermata-2016-11-06-alle-16-28-16 schermata-2016-11-06-alle-16-28-29

Questo per quanto riguarda le deleghe della L. 107/2015 e la riscrittura delle disposizioni vigenti in campo scolastico (Testo Unico) :

schermata-2016-11-06-alle-16-35-59

Si riportano qui di seguito gli elementi dell’articolato che riguardano in qualche modo il nostro settore:

Capo V
CAPITALE UMANO
Art. 36.
(Norme sulla contribuzione studentesca).
      1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all’università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. Sono comunque ricompresi, all’interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.
2. L’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 3 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
3. Ciascuna università statale, nell’esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni del presente articolo. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
4. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

5. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 4, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 4 e 5, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

8. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 1, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
9. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.
10. A decorrere dall’anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme del presente articolo.
11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall’anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all’università degli studi di Trento.
13. Le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Art. 38.
(Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità).
      1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.
2. All’articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell’organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze»;

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) i criteri e le metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità».

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34» bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l’immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.
4. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3 gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l’ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell’ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

5. Il limite di importo ISEE di cui al comma 4, lettera a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme del presente articolo.
6. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 4, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 4, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.
7. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 4 e 6 sono inclusi in un’unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4, lettere a)b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 6. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 4, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall’INVALSI.
8. Le borse di studio di cui al presente articolo sono assegnate, nell’ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell’avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell’anno successivo.
10. Le borse di studio di cui al presente articolo sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell’anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell’anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

11. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell’imposta di bollo.
12. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all’estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l’ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.
13. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
14. Per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l’anno 2017, 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
15. Al finanziamento dell’organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attributi 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018.
16. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all’emanazione del bando di cui al comma 3, ai fini dell’assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

Art. 39.
(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato).
  1. In attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l’attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l’immatricolazione.
2. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
3. In attuazione dell’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

Qui i due documenti completi:

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046060&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-BIS-e-sede=-e-tipo=

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0046070.pdf