Cultura umanistica: come cambia la “filiera”

L’otto marzo scorso la relatrice al Senato dell’Atto del Governo 382, sen. Elena Ferrara, ha proposto uno schema di parere  che è stato poi approvato dalla VII Commissione. La relatrice ha ricordato che la Commissione ha approfondito in diverse sedi il valore della formazione artistica e musicale, rilevando alcune criticità nel sistema scolastico italiano proprio per quanto concerne la formazione nelle arti. Dopo aver rammentato che i contenuti previsti dalla legge n. 107 del 2015 hanno tratto spunto dalla risoluzione (Doc. XXIV, n. 47) approvata dalla Commissione a conclusione dell’affare assegnato sulla musica (atto n. 409), ha evidenziato che lo schema di parere inserisce precise condizioni per inquadrare meglio l’impostazione del provvedimento. Ha affermato infatti che il testo in esame coniuga, a suo avviso troppo superficialmente, i temi delle espressioni artistiche, della cultura umanistica e del Made in Italy.

Occorre invece a suo giudizio dare maggiore coerenza all’approccio complessivo mettendo al centro la figura dell’uomo; non è un caso, infatti, che tutto il provvedimento sia ispirato al concetto di umanesimo. Ha sottolineato altresì come venga ampliato il panorama legato alla creatività, in un contesto teorico più ampio, nel quale le scuole potranno elaborare proprie progettualità. Ha fatto notare del resto che ad ogni tema della creatività si dà un preciso senso in termini di approfondimento storico-critico e di maggiore funzione partecipativa del patrimonio culturale.

Ritiene peraltro che il quadro di riferimento della governance debba essere innanzitutto rappresentato dai due Dicasteri dell’istruzione e dei beni culturali a cui si aggiungono anche altri enti, come quelli del terzo settore, proprio per mettere a sistema le offerte formative esistenti al di fuori della scuola. Ha tenuto peraltro a precisare che la locuzione Made in Italy viene ridimensionata attraverso lo schema di parere e viene attribuita maggiore importanza ai percorsi di autonomia scolastica, in relazione con il territorio di ciascuna scuola, che diventa così un agente innovativo. Dopo aver dato conto delle modifiche previste agli articoli 6 e 7, si è soffermata sulla formazione degli insegnanti, osservando peraltro che il tema della scuola dell’infanzia è connesso alla professionalità del relativo personale. Nell’auspicio che le tematiche trattate dal provvedimento siano diffuse anche nel segmento 0-3 anni, ha dato conto delle innovazioni in merito agli articoli 10 e 12, sottolineando che le scuole hanno bisogno di maggiore flessibilità. Si è soffermata altresì sulle proposte di modifica degli articoli 13 e 14, reputando alquanto delicato il tema dell’armonizzazione della filiera su cui parimenti insiste lo schema di parere.

In ultima analisi ha illustrato analiticamente le osservazioni inserite nello schema di parere. Si tratta di un parere «favorevole con condizioni», e queste sono le modifiche proposte dalla relatrice al testo governativo (in rosso le parti aggiunte) relativamente all’art.15, quello sull’armonizzazione della “filiera” e dei corsi pre accademici/ propedeutici, che tante polemiche aveva sollevato.

Abbiamo inserito in colore verde anche le piccole varianti approvate nel frattempo anche dalla Camera (rel. Filippo Crimì) e presenti esclusivamente in quella versione.

La VII Commissione della Camera, accanto alle piccole correzioni che potrete osservare, ne formula anche un’altra:

Valuti il governo all’articolo 15, comma 4, dopo le parole: «l’ANCI e l’UPI per quanto di competenza,» di aggiungere le parole: «e la Conferenza dei direttori di Conservatorio»;

Articolo 15
(Armonizzazione dei percorsi formativi della flliera artistico – musicale)

1. La formazione musicale di base è assicurata cntro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l’accesso ai licei musicali e coreutici – sezione musicale.

3. Gli istituti superiori di studi musicali di cui all’art. 2, comma 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g). I suddetti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni suddette.

3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508  e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello

4. Le attività propedeutiche di cui al comma 3, sono organizzate dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vjgore del presente decreto, sono definiti:

4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, l’ANCI e l’UPI per quanto di competenza, e la Conferenza dei Direttori di Conservatorio sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico; (comma assente nella versione approvata dalla VII Commissione della Camera)

d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni all’uopo stipulate, l’accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e fomlative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

e) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili

f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche  dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno deiai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’Alta formazione artistica e musicale;

h) i limiti per l’ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai “corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM completano i loro corsi o a domanda dell’interessato da presentarsi entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto [versione Camera: a domanda all’atto dell’emanazione del decreto di cui…]di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i “giovani talenti” a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

6bis. I licei musicali e coreutici al termine del percorso di studi, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo definito dalle Indicazioni Nazionali, certificano in accordo con gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i livelli di competenza, in coerenza con i requisiti di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello previsti presso le istituzioni suddette. [assente nella versione  della Camera]

7. I curricoli dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti nel decreto di cui al comma 4.

Quelle che seguono, invece, sono le modifiche approvate al Senato relativamente all’art. 14, sui Licei Musicali:

Articolo 14

(Licei musicali, coreutici e artistici)

1. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, i Iicei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell’ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, in attuazione dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.

2. Al fine di pervenire ad un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreuticì, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2. Al fine di pervenire ad un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

[versione Camera: valuti il Governo se sopprimere il comma 2 o riformularlo nel senso di prevedere un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, attraverso la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre cattedre dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque cattedre per il pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente;]

2-ter. Le scuole di cui all’articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.

3. Al fine di garantire un’adeguata qualità dell’offerta formativa, nelle lezioni di Tecnica della Danza classica (A57), Tecnica della Danza contemporanea (A58), Laboratorio coreutico (A57) e Laboratorio coreografico (A58) del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59), fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi.
[la Camera non elimina il comma 3 ma chiede al Governo di valutare se eliminarlo]

 

 

Questo invece il parere (negativo) proposto al Senato dalle senatrici Montevecchi, Blundo e Serra, e questo quello proposto dai senatori Bocchino e Petraglia.

Questi di seguito invece i pareri negativi alla VII della Camera dei deputati Di Benedetto e Pannarale:

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

  La VII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività.
il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») – prevede la promozione e lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornir loro una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;
lo Schema di decreto pone lodevolmente l’attenzione sull’importanza delle discipline artistiche nelle sue diverse forme, fin dall’infanzia, e nelle rispettive declinazioni, per lo sviluppo della personalità, ma anche per riscoprire un concetto di educazione al «bello» e al patrimonio (con particolare riferimento alla storia dell’arte) soprattutto italiano nell’intento di formare futuri adulti responsabili;
Considerato che:
lo schema di decreto appare come un contenitore di belle parole, ma nel concreto di difficile attuazione: malgrado le buone intenzioni, miope e presbite a un tempo il testo rimane imprigionato da un lato entro dinamiche di eccessiva astrattezza, mentre dall’altro negli eccessi burocratico-gestionali tipici della «Buona Scuola», di cui è diretta emanazione;
non si comprende inoltre come possa darsi attuazione a un progetto ambizioso e pur condivisibile, senza la previsione di risorse aggiuntive, con il rischio di creare ulteriori problematiche oltre a quelle che il sistema scolastico deve già affrontare. Tale criticità è emersa anche durante le audizioni relative al DDL 2287-bis, in cui gli auditi, pur condividendo la necessità di incrementare l’insegnamento delle arti e l’educazione al patrimonio nelle scuole, hanno decretato che uno schema a costo zero con ogni probabilità avrà un’efficacia pari a zero;
nella relazione illustrativa che accompagna lo Schema di decreto, si evince che l’oggetto dell’intervento è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione artistica di base che possa consentire un’armoniosa crescita personale e cognitiva; al contrario ciò che emerge chiaramente, già a una prima lettura, è la presumibile difficoltà che si avrà nel favorire e sostenere l’emergere di nuovi talenti, e nel medesimo tempo a trasmettere negli alunni e negli studenti quella intelligenza della sensibilità che l’arte, in tutte le sue forme, veicola nel mentre richiede;
più ancora che nel caso degli altri Schemi di decreto, si rileva l’impossibilità di un’attuazione in tempi rapidi, visti i continui rinvii a ulteriori decreti da emanare che di fatto trasformano il provvedimento in una norma in bianco. Carte che rimandano ad altre carte, con effetto di diluizione fino a un progressivo sbiadire della portata normativa. Ad esempio si prevedono:
con riferimento all’articolo 4, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti degli enti privati che potranno partecipare ai progetti;
con riferimento all’articolo 5, un DPCM per definire cosa debba intendersi per «piano delle arti» e potenziamento delle discipline artistiche;
con riferimento all’articolo 9, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti professionali e i titoli che dovranno essere posseduti dai docenti;
con riferimento all’articolo 11, un Decreto ministeriale per la definizione dei criteri per la costituzione, delle finalità formative, dei modelli organizzativi e dei criteri per la valutazione delle attività per le istituzioni che vogliono costituirsi in Poli;
con riferimento all’articolo 15, in ordine all’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, un Decreto ministeriale per stabilire natura e requisiti per l’accesso, lo svolgimento e la certificazione relativa ai corsi propedeutici;
le uniche norme concrete riguardano l’insegnamento della musica e degli strumenti, mentre sulle altre discipline si stabiliscono solo princip ? teorici e direttive;
stante che il liceo musicale e coreutico è chiamato ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vi è assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che rischiano di sovrapporsi: in particolare tra i conservatori (che svolgono corsi propedeutici per gli allievi in età da liceo) e i licei musicali;
lo Schema di decreto, pertanto, non provvede di fatto a sancire il necessario e opportuno processo di integrazione e armonizzazione dei diversi percorsi formativi nell’intera filiera musicale: dalle Scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai cosiddetti e previsti «Politecnici delle arti»; si interviene, pertanto, sulle istituzioni AFAM e sulla possibilità di attivare specifiche attività formative per giovani talenti, senza contare la situazione di precarietà in cui – a causa della mancata applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – queste continuano a versare;
Considerato inoltre che:
il liceo musicale coreutico, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
con riferimento all’articolo 14, si prevede il potenziamento dei licei musicali e coreutici ma senza un’analisi di fattibilità concreta, viste ancora le criticità che gravano sull’assorbimento del personale precario e sull’assenza di un organico di diritto che dovrebbe trovare applicazione a partire dall’a.s. 2017-2018;
non si provvede all’inclusione nelle scuole secondarie di primo grado di alcuni strumenti esclusi o comunque non contemplati (ad es. viola, organo, nasso ecc.) nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (recante Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
sarebbe stato opportuno intervenire in questa sede, per garantire due ore d’insegnamento del primo strumento anche nel secondo biennio dei licei musicali (ora è prevista una sola ora);
con riferimento all’articolo 14, comma 2, dovrebbe essere eliminata la limitazione di «non più di tre cattedre dello stesso strumento», nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. Pur riconoscendo, infatti, l’opportunità di razionalizzare la presenza dei licei musicali sul territorio, il limite di tre cattedre per strumento in ciascun istituto appare eccessivo e irragionevole. Ogni zona del nostro Paese si caratterizza per una tradizione musicale che ha una sua specificità – che deve essere preservata e incentivata – e in cui si osserva la prevalenza di alcuni strumenti, o «famiglie di strumenti» su altri (ad esempio la tradizione bandistica delle zone appenniniche o la scuola pianistica napoletana). Pertanto una razionalizzazione della spesa dovrebbe essere compiuta non sul dato numerico delle cattedre assoluto, avulso da contesti specifici, ma se mai sulla popolazione scolastica di riferimento di una data istituzione.
Il limite delle tre cattedre è fortemente condizionante e presuppone una volontà politica vòlta a non promuovere realmente i licei musicali che, al momento, sono articolati come sezioni singole inserite in abbinamento ad altri indirizzi dominanti e che invece dovrebbero in futuro diventare dei licei dedicati con più sezioni, indipendenti e strutturati nei modi più adeguati per un tipo di indirizzo così particolare e unico anche dal punto di vista della razionalizzazione di orari, aule, materiali didattici;
Valutato infine che:
si registra una palese e irragionevole carenza di risorse, in proporzione alle intenzioni dichiarate –:
esprime

PARERE CONTRARIO
Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D’Uva, Simone Valente.

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

  La VII Commissione,
esaminato l’atto n. 382, premesso che:
Lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega di cui ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola e si inserisce in un contesto fortemente caotico ed incerto riguardante il compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione e relativo alla promozione dello studio, della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, e su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la Legge cosiddetta Buona Scuola;
Il medesimo atto n. 382 afferma che le Istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività al fine di assicurare l’acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy, provvedendo ad inserire, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i temi della creatività;
Nel provvedimento si prevede che, con cadenza triennale, sia adottato il Piano delle Arti, che sostiene le Istituzioni scolastiche e le reti di scuole per realizzare un modello organizzativo quale laboratorio permanente di pratica;
Viene altresì disposto che attraverso l’INVALSI il MIUR definisca un indicatore per la valutazione dei processi;
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e in particolare della pratica musicale, attraverso l’impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale. Nella scuola media si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi della scuola primaria. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le scuole superiori allo stesso tempo possono organizzare attività per la conoscenza della storia dell’arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più demi della creatività. I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario e prevedere specifici adattamenti del piano di studi per attuare i progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
dallo schema di decreto in oggetto emerge un modello di scuola asservita alla dequalificante standardizzazione e misurazione delle competenze, oltre che una generica quanto superficiale idea di cultura;
viene previsto all’articolo 17 che una dotazione pari al cinque per cento del contingente dei posti di potenziamento dell’offerta formativa sia destinata alla promozione dei temi della creatività: non vi è tuttavia alcuna esplicitazione sull’obbligo, sui tempi e sulle modalità attraverso i quali le scuole dovranno provvedere ad inserire progetti e/o attività di coordinamento, per la promozione delle attività previste;
Risulta opportuno che l’introduzione dei Temi della creatività di cui all’articolo 3 sia integrata con le indicazioni già presenti nella normativa concernente i curricola ed i Piani triennali dell’offerta formativa;
Il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia viene individuato da ciascuna istituzione scolastica in funzione dell’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal MIUR nel comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dalla lettera a) alla lettera s). La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell’organico dell’autonomia, vengono effettuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che le singole istituzioni scolastiche, in base al comma 12, devono predisporre entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la possibilità di aggiornarlo annualmente;
Le singole istituzioni scolastiche, in altri termini, con il PTOF hanno formulato richieste dettagliate e specifiche per l’attivazione e concessione da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, di posti dell’organico di potenziamento relativi a precise e specifiche discipline e classi di concorso;
Nella maggior parte dei casi queste richieste sono state disattese e sono poche le scuole che hanno avuto un positivo riscontro anche solo parziale. Molte scuole, infatti, si sono viste attribuire posti nell’organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell’organico dell’istituzione scolastica;
Le scuole sono obbligate ad offrire percorsi (anche a scelta dello studente) relativi a tali «discipline» di cui il Decreto non tiene conto: dovrebbe invece essere consentito alle scuole di esprimere proposte per l’introduzione dei temi della creatività e delle arti quali elemento centrale della formazione, procedendo in primis ad una sorta di censimento delle iniziative curricolari, extracurricolari, laboratoriali e seminariali;
L’obbligo delle scuole di offrire percorsi inerenti le discipline artistiche dovrebbe essere chiarito definitivamente all’interno del decreto, così come l’obbligatorietà della pratica musicale a partire dalla classe terza della scuola primaria, come previsto dalla stessa legge 107/2015;
Sarebbe opportuna inoltre una maggiore attenzione al ruolo del terzo settore al fine di creare un’efficace rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni, consentendo a tutti la possibilità di acquisire un’adeguata educazione musicale;
Il decreto demanda l’attuazione a molti atti successivi, costituendo un processo poco trasparente e condiviso con il mondo della scuola, introducendo oltretutto modifiche che superano significativamente il perimetro della legge delega: vengono infatti abrogate disposizioni relative ai corsi di indirizzo musicale (come il decreto ministeriale 201/99) e fornite indicazioni sulla dotazione organica dei licei musicali, sulla distribuzione degli stessi e sui piani orari dei licei coreutici. Tutto senza una seria analisi di fattibilità anche se si è tuttora in assenza di un organico di diritto;
Le risorse a disposizione del Piano delle arti, così come per tutte le deleghe in esame concernenti l’attuazione della Buona scuola, risultano decisamente modeste;
per questi motivi, esprime

PARERE CONTRARIO
Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.

Musica e videogiochi

A tre anni dall’insediamento al MIBACT del Ministro Franceschini, esce una ricognizione dettagliata che illustra le principali azioni del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo a partire dal 22 febbraio del 2014: Cultura e turismo: tre anni di governo

«I ricavi dell’industria culturale e creativa, come dimostra il secondo rapporto della ricerca promossa insieme alla SIAE, crescono del triplo rispetto al PIL: nel 2015 i ricavi del settore sono aumentati del 2,4% rispetto all’incremento dello 0,8% del PIL. Allo stesso modo, l’occupazione del settore creativo cresce più del doppio rispetto alla media italiana: +1,7% nel 2015 contro il +0,8%. Un insieme di attività che vanno dall’architettura alla musica, dalle arti visive ai videogiochi e rappresentano un valore economico di 47,9 milioni di euro e occupano oltre un milione di persone».

«Nel campo dello Spettacolo dal vivo, alla riforma del sistema di finanziamento del teatro e al sostegno straordinario alla lirica è seguito un aumento dopo anni di tagli delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo, che verranno destinate principalmente alla prosa, alla musica e alla danza. Il jazz ha finalmente ottenuto un pieno riconoscimento da parte dello Stato con un fondo dedicato di mezzo milione di euro sul FUS ed è stato protagonista di due maratone musicali di solidarietà per l’Aquila e per Amatrice».

 «I molteplici protocolli con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca hanno permesso il ritorno in maniera importante della storia dell’arte nelle scuole, di riconoscere come titolo di studio accademico i diplomi rilasciati dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalla Scuola Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” […]»
Ma non era quest’ultima, l’Accademia «Silvio D’Amico», e ben da prima, un’istituzione Afam a tutti gli effetti? Aveva bisogno dell’intervento del Mibact per rilasciare titoli triennali riconosciuti? E che fine avrebbero fatto le altre “equipollenze” annunciate nell’accordo col Miur del 21 dicembre 2015 (Holden, Imola…) e qui non annoverate tra i successi del triennio?

Graduatorie, gradini, gradimento: c’è Roma!

La settima edizione dei QS World University Rankings per materie (da oggi su www.topuniversities.com), la classifica che analizza 46 discipline insegnate nelle università di 60 Paesi, ha sancito un balzo in avanti nella scala compilata dalla società inglese da parte dell’unico istituto dell’Alta Formazione Musicale italiana presente nella classifica relativa alle Performing Arts: il Conservatorio di Roma è infatti passato in un anno da una posizione indefinita tra 51 e 100 su su di diversi gradini, fino al ventottesimo posto: davanti al Conservatorio Superiore di Lione, al Conservatorio Čaikovskij di Mosca, alla Hochschule di Monaco di Baviera

Il «Corriere della Sera» intervista il direttore del Conservatorio «Santa Cecilia», Roberto Giuliani: «L’istituto sta vivendo un momento di slancio grazie al buon rapporto tra attività di insegnamento e attività di produzione: ogni anno organizziamo almeno un centinaio di concerti. Siamo in concorrenza con importanti istituzioni e università internazionali, come il Royal College of Music, i Conservatori di Parigi e Lione, ma stiamo puntando molto sulla programmazione artistica e sulla ricerca, che è quello che manca all’università italiana. Ma lo stiamo facendo contando sulla buona volontà dei docenti. Quello che ci manca per migliorare ancora — dice Giuliani — è la possibilità di accedere ai fondi pubblici a cui possono attingere tutte le università».

Questa la classifica per i primi 50 posti:

 

Questi più in dettaglio i punteggi conseguiti dal Conservatorio romano:

 

Prove tecniche di Politecnico

Acquistato dal Comune di Genova nel 2012 per 3,8 milioni di euro, poi restaurato con 5 milioni di fondi europei, Palazzo Senarega, una superficie di 2163 mq, sarà sede del nascente Politecnico che comprenderà Conservatorio «N.Paganini» e Accademia Ligustica di Genova.

Oggi l’inaugurazione della struttura, alla presenza del sindaco Marco Doria, degli assessori comunali alla Cultura, ai Lavori pubblici e allo Sviluppo economico, Carla Sibilla, Gianni Crivello ed Emanuele Piazza, e di Giuseppe Pericu, ex sindaco di Genova e presidente tanto dell’Accademia Ligustica che del Conservatorio Niccolò Paganini.

http://www.ansa.it/liguria/notizie/2017/03/08/torna-antichi-splendori-palazzo-senarega_ac0a8da9-ffb8-4a5f-9272-a8e6b3b96d94.html

La Ministra a Benevento conferma: avanti con il 322

Nel corso della recente visita al Conservatorio di Benevento la Ministra Fedeli ha dichiarato:

«Il Governo è impegnato a sostenere le nostre eccellenze di arte, cultura e conoscenza troppo spesso dimenticate negli anni precedenti. La mia presenza qui è testimonianza dell’impegno concreto a favore di queste istituzioni. Io, in particolare, sono impegnata a portare avanti il disegno di legge “Martini”, orientato alla statizzazione e alla messa a regime di questi istituti e che completa la Riforma del ’99 che su questi istituzioni non è mai stata fatta”».

Qui, dal sito www.ntr24.tv, un video con le dichiarazioni della Ministra.

Cinque settimane e mezzo

Con la Nota 6388 del 3 marzo 2017 vengono fornite le indicazioni operative per l’accreditamento di corsi di diploma accademico di primo livello (nuove attivazioni e modifiche) per l’a.a. 2017/2018.

Tale nota si rivolge a Conservatori di musica,  ex Istituti Pareggiati, Accademie di belle arti, Accademie di belle arti legalmente riconosciute, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti Superiori per le industrie artistiche, e alle Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale.

Le richieste verranno inoltrate alla Commissione costituita (con il decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 e successiva integrazione con decreto dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015) presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Nel caso di parere positivo, il Miur verificherà la sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla predisposizione del decreto di autorizzazione all’attivazione e provvederà ad emanarlo (con riferimento alle Istituzioni non statali previa acquisizione parere Anvur).

La scadenza è il 14 aprile.

Totem e tabù

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

 

TOTEM E TABU’ DELLA RIFORMA DELL’AFAM
Una proposta di riflessione per i docenti dei Conservatori

A partire dal 1999 il mondo dell’AFAM ha assistito a una serie di provvedimenti normativi (leggi, decreti, leggi-delega, circolari e note ministeriali) che hanno progressivamente mutato il ruolo e la missione delle proprie istituzioni: in particolare i percorsi formativi dei Conservatori di Musica sono stati trasformati, da verticali che erano (accompagnavano cioè l’intera formazione dello studente, dal livello di base al titolo finale) in corsi accademici di livello post-secondario (vi “si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado”, l. 508/1999, art. 2.5), mentre la competenza in materia di formazione di base è passata alle scuole medie a indirizzo musicale e ai nuovi licei musicali, lasciandone soltanto una porzione residuale ai Conservatori stessi (“Fino all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza modulano l’offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore”, DPR 212/2005, art. 12.4).

Non è chi non veda che già dai primi atti della riforma si evince il disegno di togliere alle istituzioni AFAM la competenza in materia di formazione musicale professionale a livello preaccademico, senza che in nessuna sede si siano mai discusse le evidenti ricadute occupazionali (fino al 2005, gli iscritti ai corsi di livello preaccademico erano circa il 70% del totale). Si è assistito quindi a un progressivo “svuotamento” dal basso dei Conservatori, a organici invariati; d’altro canto, l’istituzione di nuove scuole medie a indirizzo musicale e soprattutto dei licei musicali (di cui non è ancora chiaro chiaro se abbiano il medesimo carattere professionalizzante precedentemente assicurato dai Conservatori) ha importato un evidente aumento di spesa pubblica, legato all’assunzione di nuovi docenti (per i quali è stata finalmente istituita un’apposita classe di concorso) e per l’acquisto di strumenti e attrezzature, che invece i Conservatori già possedevano.

Tra il 2015 e il 2017 il Governo ha avviato gli ultimi atti di questa riforma, con il disegno di legge Martini da un lato e la c.d. legge sulla “buona scuola” dall’altro, di cui proprio nel gennaio scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto che ci riguarda. Il ddl. Martini, a fronte di un paio di generose concessioni (la statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati, e la graduale assunzione a tempo indeterminato dei precari della l. 128) prevede la costituzione di nuovi “politecnici” delle arti, derivanti dall’accorpamento di più istituzioni afferenti a un territorio omogeneo, ciò che (a parte le altre numerose criticità già evidenziate dalle OO.SS. e dagli altri stakeholders) appare con ogni evidenza volto a una razionalizzazione dell’offerta, con immediate conseguenze sugli organici. D’altro canto, l’art.15 dello “Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (382)”, sottoposto il mese scorso al parere del Senato, ribadisce e integra l’orientamento consolidato degli ultimi diciotto anni, precisando che “la formazione musicale di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici”; mentre gli istituti AFAM “organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g)” (art. 15.3), “in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili” (art. 15.4).

Ora, il combinato disposto di questi ultimi due atti normativi, qualora portato a compimento, coronerebbe il disegno iniziale del legislatore del 1999: la trasformazione dei Conservatori in istituzioni accademiche di livello esclusivamente universitario, e l’affidamento della formazione di base a scuole secondarie di primo e secondo grado con un indirizzo dedicato; quest’ultima non potrebbe più essere fornita dai Conservatori, se non nei limiti dei soli corsi propedeutici “alle prove per l’accesso” ai propri corsi accademici, e solo qualora ne abbiano le risorse. Peraltro, si evita astutamente di trarre le doverose conseguenze di tale disegno, nel prevedere che le istituzioni AFAM, in quanto titolari del livello universitario della formazione musicale, si occupino anche di ricerca (corsi di dottorato), come forse inizialmente previsto dalla 508, lasciandone la titolarità alle sole università.

Proviamo adesso a guardare più da vicino le ricadute di tutto questo sul corpo docente:

1) le istituzioni AFAM, una volta private definitivamente di una percentuale molto rilevante di iscritti (quelli degli attuali corsi preaccademici), solo in minima parte restituita dai corsi propedeutici, si troverebbero con un evidente esubero di personale, che l’eventuale accorpamento in politecnici delle arti renderebbe ancora più evidente; tale esubero metterebbe seriamente a rischio migliaia di posti di lavoro (ricordiamo che non esiste più il “ruolo” a vita, ma solo l’assunzione a tempo indeterminato, soggetta alle procedure di mobilità e alla possibilità di licenziamento come per gli altri settori del pubblico impiego), con relativo impoverimento delle istituzioni stesse in termini di perdita di professionalità molto elevate;

2) gli esuberi non potrebbero essere coperti dal blocco del turn over (i pensionamenti dei prossimi anni non sarebbero sufficienti); e quand’anche fosse, tale blocco potrebbe agire a macchia di leopardo, lasciando magari scoperti settori disciplinari dove c’è molta richiesta e copertissimi altri dove ce n’è di meno;

3) a fronte della perdita di molti posti di lavoro per docenti già qualificati, si dovrebbero assumere migliaia di nuovi docenti per i percorsi pre-AFAM, vanificando qualsiasi risparmio in termini di spesa pubblica; con in più l’aggravio conseguente alla necessità di allestire spazi e attrezzature necessari alla musica in strutture che non li avevano;

4) ai docenti AFAM superstiti, ormai universitari a tutti gli effetti, non viene riconosciuto il corrispondente trattamento economico di livello universitario. La recente riforma dei comparti (Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13/7/2016), andando contro una legge “speciale” (la 508) che, come qualsiasi studente di giurisprudenza sa, dovrebbe prevalere sulla legge generale, ha infatti modificato il precedente status dei docenti AFAM, facendoli confluire nel comparto dell’Istruzione (a cui appartengono i docenti delle scuole primarie e secondarie, ma non i docenti universitari, soggetti invece al regime pubblicistico). Tale indirizzo contraddice in toto il supposto rango universitario che la riforma attribuirebbe ai Conservatori: da un lato, essi -che nel vecchio vecchio ordinamento offrivano sia la formazione di base sia quella superiore (“accademica”)- si vedono privati degli studenti della fascia secondaria, dall’altra, pur facendo parte ormai a tutti gli effetti di istituzioni universitarie, che conferiscono ormai lauree e non diplomi, e fanno discutere ai propri allievi una “tesi”, continuano a essere considerati (e trattati economicamente da) docenti di scuola secondaria.

Le contraddizioni sullo status dei docenti però non finiscono qui. Quando si affrontano le procedure di mobilità (i trasferimenti), ancora mantenute a livello nazionale in barba alll’autonomia che la 508 prevedeva, gli eventuali concorsi/abilitazioni per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado vinti/conseguite dal docente non conferiscono punteggio, in quanto relativi a una qualifica professionale più bassa (quella, appunto, dei docenti di scuola secondaria), a riprova dello status “superiore”: e quale potrà mai essere questo status, se non quello dei docenti che insegnano dopo i licei, cioè quelli universitari? E’ costituzionalmente lecito discriminare i lavoratori, a parità di lavoro svolto (insegnamento di livello univeristario, ricerca, conferimento di lauree), a seconda dell’appartenenza a istituzioni diverse del medesimo Stato?

Tuttavia, lo Stato italiano non si contenta neppure di trattare i docenti AFAM alla stregua di docenti di scuola secondaria. Quando, a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008, il Governo decise (l. 122/2010) di attuare il blocco degli scatti di anzianità per il personale docente della scuola (non per i docenti universitari, soggetti a tutt’altra disciplina), tale blocco fu revocato dopo un solo anno, a tutti tranne che ai docenti AFAM, in quanto, appunto, di livello universitario.

Si direbbe insomma che lo Stato, il Governo, il Parlamento “giochino” con l’ambiguità dell’inquadramento a seconda di come torni più comodo: i docenti AFAM sarebbero docenti universitari quando si tratta di togliere loro gli allievi per darli alle scuole medie e ai licei, di negare loro lo sblocco degli scatti o di riconoscere il dovuto punteggio ai concorsi e abilitazioni vinti; sarebbero invece docenti di scuola secondaria quando si tratta di “declassarli” in un comparto con trattamenti economici più bassi e (presumibilmente in futuro) numero di ore di lavoro più alto, oppure di negare alle relative istituzioni le finalità della ricerca (lasciando la competenza in materia di dottorati alle sole università).

Peraltro, la copiosa discussione che sempre accompagna le varie puntate (provvedimenti normativi) di questa infinita riforma, coinvolgendo ministri, parlamentari, direttori di conservatorio, sindacati, ecc. (ma non rappresentanti dei docenti), sembra aver sviscerato tutto, ma non voler mai toccare l’argomento economico, che appare per tale ragione un vero e proprio tabù da infrangere, quasi che i docenti AFAM dovessero da un lato sentirsi colpevoli della loro inutilità e pochezza, dall’altro essere grati di non essere ancora stati licenziati, e di aver potuto continuare a svolgere una professione per la quale il solo piacere dell’insegnamento dovrebbe già costituire ricompensa sufficiente.

Questo documento intende pertanto alzare il velo dell’ipocrisia e chiedere con forza che lo status, anche economico, dei docenti AFAM entri finalmente nella discussione, ponendo come minimo il Governo e il Parlamento di fronte alla scelta: o siamo docenti di scuola secondaria, e allora ci si restituiscano la formazione di base e gli scatti indebitamente trattenuti, e non si parli più di accorpamenti, razionalizzazioni e riduzioni d’organico; oppure siamo docenti universitari, con tutti i rischi connessi in termini di occupazione, ma anche con il diritto alla parità di trattamento anche economico con questi ultimi.

*****

Ci sarebbe infine da affrontare anche il totem della riforma. Dopo diciotto anni di gradualissimi passi verso l’attuazione della l. 508, il cui pieno compimento dovrà probabilmente aspettare ancora un paio di generazioni, è possibile fare alcune considerazioni sulla sua qualità. Ci è stato da molte parti ripetuto che l’indubbia necessità di aggiornare i contenuti della formazione musicale, fermi da quasi ottant’anni al momento dell’inizio del percorso riformatore, doveva accompagnarsi a un completo ridisegno del sistema, per conformarlo agli standard europei, da cui la necessità di spostare in avanti la fase finale della formazione stessa, appunto in età universitaria (“vi si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado”). Peccato che questa necessità non dovesse essere così stringente, dal momento che i percorsi formativi all’interno dell’Unione Europea risultano a tutt’oggi fortemente disomogenei, e il riconoscimento dei relativi titoli non sia affatto automatico come dovrebbe; da cui la domanda: perché i Conservatori italiani hanno dovuto distruggere un sistema di eccellenza per adottare un modello estraneo, e gli altri no? Al contempo, trattandosi di università, è stata fortemente limitata la possibilità per gli studenti di seguire più percorsi contemporaneamente (vietati all’interno delle stesse istitutuzioni AFAM, possibili con limitazione dei crediti conseguibili per ogni annualità in caso di doppia frequenza conservatorio-università); quando in una vera ottica liberale, l’unico limite che si dovrebbe porre agli studenti è quello… delle proprie capacità! Ridisegnare statuti e regolamenti, percorsi e programmi, ha richiesto un colossale sforzo ai docenti (che lo hanno comunque svolto a titolo gratuito, perché in Italia le riforme si devono fare a costo zero), e ha comportato, una volta giunti a regime, un significativo aggravio del carico di lavoro. D’altro canto, la situazione degli studenti appare anch’essa significativamente peggiorata, in quanto:

1.si è assistito a una moltiplicazione dei corsi e dei relativi esami, corsi cui spesso però è stato attribuito un numero eccessivamente esiguo di ore di insegnamento, con le relative ricadute sui contenuti;

2. l’età degli studenti è in molti casi troppo avanzata rispetto alle aspettative del mercato (in campo strumentale, i grandi concorsi internazionali sono di solito vinti da teenagers, non da venticinquenni);

3. di questa assurdità persino il legislatore sembra essersi accorto, e nel tentativo di metterci una pezza ha previsto quanto disposto all’art. 15.6 dello “Schema di decreto legislativo ecc.” del gennaio 2017 (“Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per “giovani talenti”…”), con ciò riconoscendo l’inadeguatezza dei nuovi licei musicali in fatto di percorsi professionalizzanti;

4. le limitazioni alla possibilità di frequenza di più corsi contemporanei, sia all’interno del conservatorio che tra conservatorio e università, hanno finito per dirottare verso l’università (cioè verso migliori prospettive occupazionali) gran parte dei giovani più promettenti;

4. gli studenti ammessi direttamente ai corsi accademici in quanto provvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma che hanno seguito corsi musicali di base al di fuori del conservatorio (scuole private o licei musicali) hanno rivelato in molti casi una preparazione insufficiente, che non solo è stata causa dell’annoso problema dei debiti formativi, ma ha sostanzialmente obbligato a una rimodulazione verso il basso degli obiettivi finali.

Riassumendo: il lavoro dei docenti è aumentato, sono aumentati i costi (per fornire gli insegnamenti previsti nei nuovi curricula ma di cui manca il relativo personale), la qualità degli studenti è diminuita, con il risultato finale di produrre nuove generazioni di musicisti meno qualificati e pertanto meno in grado di competere sullo scacchiere nazionale e internazionale di quanto non lo fossero i loro predecessori, perdipiù in un contesto lavorativo generale anch’esso gravemente peggiorato.

Sarà forse ora di affrontare anche questo totem?

 

Roberto Perata

Mantova, 11 febbraio 2017

 

 

 

 

Maggio mese dell’Afam

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio «G.Rossini» di Pesaro, la Ministra Fedeli ha proposto un suo intervento dal titolo Prospettive dell’istruzione musicale in Italia.

Questo è quanto riportato dal quotidiano «Il Resto del Carlino»:

«Nella buona scuola abbiamo previsto una delega, trasformata in decreto attuativo, ora al vaglio delle commissioni parlamentari che mette al centro l’azione verso la cultura umanistica: puntiamo alla riorganizzazione territoriale dell’insegnamento musicale, con l’integrazione tra conservatori e scuole primarie-secondarie. La sistematizzazione della situazione dell’alta formazione musicale è un impegno vero. […]  La legge di riforma del 1999 prevedeva l’allineamento degli istituti di alta formazione ai parametri dell’autonomia universitaria con equiparazione formale e sostanziale dei titoli di studio: purtroppo nei fatti così non è stato. La riforma è incompiuta, dobbiamo accelerare per renderla effettiva. Serve una revisione del sistema complessivo Afam, oltre a una rivisitazione della governance degli istituti: ci stiamo già muovendo in questo senso. Ricordo il disegno di legge del senatore Claudio Martini, che include la riorganizzazione territoriale ma anche la soluzione della questione degli istituti pareggiati. Oltre alla statizzazione delle cinque accademie storiche, con accordi specifici di programma. Anche il nuovo decreto per il reclutamento è in via di completamento: sarà presentato alle organizzazione sindacali a breve. Stiamo lavorando intensamente: noi chiuderemo, per quello che compete direttamente il ministero, entro fine maggio, inizio di giugno tutto quello che dipende dal Parlamento. Sono in fase di conclusione le procedure consuntive per l’emanazione del decreto ministeriale per la ‘messa ad ordinamento’ dei corsi accademici di secondo livello. Già dal 2015 sono state recuperate per l’Afam risorse aggiuntive. Si è passati da 5 a 12 milioni di euro: stanziamenti confermati anche per il futuro. Per la programmazione di attività a lungo termine, la ripartizione è stata effettuata sulla base delle emergenze e delle qualità del servizio, Inoltre fondi specifici per 5 milioni nel 2015 e 10 milioni nel 2016 sono stati riconosciuti per gli istituti musicali ex pareggiati. Confidiamo nell’approvazione del ddl Martini per stanziare progressivamente, nell’arco di 3-4 anni, tutti i fondi necessari alla statizzazione delle istituzioni interessate. L’obiettivo è l’armonizzazione del sistema pubblico dell’alta formazione musicale».

Coordinamento Istituzioni Afam non statali

Dal sito dell’Accademia Santa Giulia:

«Lunedì 16 gennaio 2017, presso lo studio del notaio Cavalaglio a Roma si è costituito il “Coordinamento Istituzioni AFAM non statali”; l’associazione nasce con la mission strategica di:
– 
far conoscere l’identità storica complessiva dell’area AFAM,
– far conoscere le Accademie stesse e le Istituzioni Musicali,
– favorire lo sviluppo del sistema AFAM,
– creare un matching tra le istituzioni di riferimento e il nuovo Coordinamento,
– prepararsi ad affrontare le sfide future del mondo globalizzato, dall’internazionalizzazione, all’utilizzo delle nuove tecnologie, alla promozione del Made in Italy, arte, moda e design,
– rafforzare le conoscenze e competenze professionali, attività di ricerca con spinta innovativa in ambito accademico degli studenti per agevolare la loro crescita intellettuale.
Il Coordinamento Istituzioni AFAM non statali assume la valenza di strumento organizzativo di tipo istruttorio e rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle realtà che ne fanno parte e che da parecchio tempo si stanno mettendo a fuoco».

Presidente è Alberto Bonisoli, Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, di Milano; vicepresidente Michele Lettieri, direttore di IUAD, Accademia della moda di Napoli.

Ricordiamo che al momento le “Istituzioni Afam non statali” sono:

Accademia della Moda di Napoli (IUAD)

Accademia di Costume e Moda di Roma

Accademia Internazionale di Teatro di Roma

Accademia Italiana di Arte, Moda e Design di Firenze/Roma

Fondazione Siena Jazz

Istituto d’Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino

Istituto Europeo del Design (IED) di Milano/Roma/Torino/Cagliari

Istituto Pantheon Design & Technology di Roma

Quasar progetto S.R.L. di Roma

Civica Scuola di Musica di Milano

Saint Louis Music Center – College of Music di Roma

Scuola di musica di Fiesole

Istituto Poliarte di Ancona

Istituto Marangoni di Milano

Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine

oltre alle Accademie legalmente riconosciute:

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di BERGAMO “Carrara”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di BRESCIA “LABA” – libera accademia di belle arti

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di BRESCIA “Santagiulia”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di COMO “Aldo Galli”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di CUNEO

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di GENOVA “Accademia Ligustica”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di MILANO “ACME”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di MILANO “NABA” – nuova accademia di belle arti

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di NOVARA “ACME”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di PERUGIA “Pietro Vannucci”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di RAVENNA

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di ROMA “Rome University of Fine Arts”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di S.AGATA LI BATTIATI “Abadir” accademia di belle arti e restauro

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di S.MARTINO DELLE SCALE “Abadir”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di SANREMO “Istituto I. Duncan”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di SIRACUSA “Rosario Gagliardi”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di STEFANACONI “Fidia”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di TRAPANI “Kandinskij”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di VERONA “Cignaroli”

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di VITERBO “Lorenzo da Viterbo”

Dunque ben 35 Istituzioni; oltre 50 se si aggiungessero i 18 ex-pareggiati (che in effetti statali non sono ancora…).