Teoria o pratica? Una vecchia storia

Lo Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (382), presentato al Senato dal CdM il 16 gennaio ultimo scorso, delega prevista dal comma 181 punto G della c.d. Buona Scuola, non cessa di attirare attenzione, se non preoccupazione, provenienti anche da altri sistemi, come quello dell’Afam, o quello, oggi ancor più distante, dell’Università; sistemi, ambedue, che da una delega scolastica poco dovrebbero venir coinvolti.

Il 2 febbraio, nel corso delle audizioni presso la VII Commissione della Camera dei Deputati, il prof. Marco Abate, coordinatore della Commissione III (Didattica) del Consiglio Universitario Nazionale, dopo aver ammesso un’iniziale disattenzione nei confronti della delega sulla cultura umanistica («ce ne siamo accorti ieri sera…») lamenta come al comma 1 dell’art.4, tra le istituzioni previste per «realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione» (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e suoi istituti, Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), Istituzioni scolastiche, Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), Istituti tecnici superiori (ITS), Istituti di cultura italiana all’estero) non sia citata l’Università. «Ci auguriamo sia una dimenticanza», conclude , perché «non è possibile che non si parli di Università quando si parla di storia dell’arte o di beni culturali».

Il rappresentante del CUN prosegue ricordando come sarebbe opportuno che il CUN, «unico organo di rappresentanza del sistema universitario che contiene al suo interno tutte le competenze di tutte le aree»,  venga coinvolto nella scelta dei componenti della Commissione Nazionale per la Preparazione delle Prove e della Conferenza Nazionale per la Formazione Iniziale e l’Accesso alla Professione Docente, organi previsti invece dalla delega 377.

Ma la delega 382 ha attirato pure l’attenzione di un’ altra autorevole rappresentante del sistema universitario, Giuseppina La Face, che dalle colonne del «Fatto Quotidiano» ha dapprima messo in luce l’eterogeneità delle categorie nominate nell’art. 1 della delega (tra cui l’orrido Made in Italy, deriso pure, peraltro, da Luigi Berlinguer nel suo intervento del 2 febbraio), per poi osservare la totale assenza di un sintagma («storia della musica») dal testo in questione. Dopo aver segnalato la nota posizione di Tullio De Mauro («Guai se il cinema entra nella scuola come manuale di storia del cinema: se entra, deve entrare come pratica operativa; lo stesso ragionamento vale per la musica»), Giuseppina La Face  conclude in sostanza sulla stessa lunghezza d’onda del rappresentante del CUN sopracitato: «Il disegno legislativo assegna un ruolo alle Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (Afam). Non cita quello spettante alle università. Non mi dite, cari lettori, che la ministra non menziona l’Università perché priva di laurea. Tanti ministri prima di lei si sono comportati così».

La condizione umanistica

L’atto del Senato n. 382 (“Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ”), delega ai sensi della legge 107, art. 1 comma 181, lett. g, licenziata dal Consiglio dei Ministri appena un paio di settimane fa, è da qualche giorno all’attenzione della Commissione Cultura del Senato.

Stanno pervenendo nel frattempo alla Commissione le memorie scritte degli stakeholders auditi. Con riguardo alla delega sulla c.d. Cultura Umanistica, che, come abbiamo osservato, contiene ricadute di un certo rilievo anche sull’Afam, ecco i commenti fin qui pervenuti.

Mentre per Snals- Confsal «non vi sono particolari osservazioni», Uil Scuola osserva che:

  • Le finalità sono valide e riposizionano le arti creative fuori dal ruolo marginale in cui la scuola le ha talvolta relegate. È innegabile che la musica, il teatro, l’arte, la danza riescono a coinvolgere l’intera personalità dei soggetti che ne entrano in qualche modo in contatto.
    Discipline adatte a sviluppare e potenziare lo spirito di appartenenza ad un gruppo, il senso di aggregazione, il rispetto delle regole di esecuzione e la sensibilità nei confronti dell’impegno altrui; continui stimoli al senso di autoefficacia, autostima e motivazione, che sono alla base di un apprendimento effettivo e permanente.
  • Attraverso di esse ogni soggetto può mettere in campo quelle che sono le proprie caratteristiche e la scuola può riuscire a far emergere le cosiddette intelligenze multiple.
  • Sicuramente è positiva la valorizzazione del patrimonio culturale del made in Italy e la volontà di attuare il potenziamento dei licei musicali e coreutica.
  • Manca una copertura finanziaria adeguata.
  • Per ciò che riguarda i diversi ordini e gradi di scuola, non in tutti gli istituti sono presenti docenti di musica e/o arte che potrebbero essere coinvolti in una rete allargata. Infatti, il più delle volte, le scuole riescono a stento a coprire il proprio fabbisogno curricolare.
  • La formazione musicale di base non è generalizzata e non può essere affidata ad Enti e associazioni private.
  • L’armonizzazione di questo percorso deve rientrare sempre ed esclusivamente all’interno del sistema di istruzione pubblico e la formazione di base lasciata alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale ed ai licei musicali.

Uil Scuola propone quindi di «prevedere una copertura finanziaria adeguata e necessaria anche al fine di dotare tutte le scuole di strumenti tecnologici adeguati. Introdurre in tutte le scuole una figura di supporto tecnico per non pregiudicare l’utilizzo e la manutenzione della strumentazione. Coordinare le disposizioni vigenti relative ai Licei Musicali. Rafforzare nei programmi di studio la cultura umanistica in senso lato che non può essere solo arte, musica, ma anche letteratura e storia».

Ugl Scuola: «Bisogna far leva su elementi in continua espansione, quali la formazione artistica, coreutica, musicale, teatrale e linguistica, anche con adeguati stanziamenti economici e con attività programmate su base pluriennale».

Cisl Scuola: «In relazione allo schema di decreto, si esprime apprezzamento per l’attenzione rivolta alla promozione dell’arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico.

  • I temi della creatività

L’introduzione dei Temi della creatività non può rappresentare una dimensione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quanto già previsto nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, in una logica puramente additiva. È opportuno invece che le indicazioni fornite all’art. 3 dello schema di decreto si integrino con le indicazioni già presenti nella normativa circa il curricolo e i Piani Triennali dell’Offerta formativa.

  • Costituzione di reti e Poli ad orientamento artistico e performativo

La costituzione di Reti e Poli e le previsioni circa la gestione delle risorse umane, di cui all’Art. 11 c. 3, richiedono una definizione di natura pattizia. L’assenso del personale deve costituire una condizione all’utilizzazione nelle scuole di rete o per attività diffuse nel territorio.

  • Dotazione organica dei licei musicali

Per i licei musicali all’art. 14 c. 2 si definisce una dotazione organica senza un’analisi di fattibilità, considerando che attualmente siamo n assenza persino di un organico di diritto che dovrebbe infine trovare applicazione nel 2017/2018, per effetto della prevista trasformazione dei posti di organico di fatto, in diritto.

  • Accantonamento nel contingente dei posti di potenziamento

Esprimiamo contrarietà alla previsione contenuta nell’art. 17 c. 3 circa la destinazione del cinque per cento della dotazione organica dei posti di potenziamento per la promozione dei temi della creatività. Riteniamo infatti che non debbano essere definite per legge quote di organico da destinare a specifiche finalità di potenziamento dell’offerta formativa, la cui articolazione è rimessa alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia.

Scrive invece Gilda-Unams:

«Una delega altisonante, ma confusa e pericolosa. Per comodità dividiamo in due parti l’analisi critica di questo percorso, separando l’educazione umanistica, riservata all’ arte e alla parola da quella riservata alla musica.

In relazione al primo ambito, riteniamo lo spirito della delega assai dubbio, infatti l’educazione artistica e quella letteraria sono già parte integrante dei curricula delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Si tratta di insegnamenti impartiti con il metodo storico-critico, che ha ancora una validità epistemologica. Non si comprende (o meglio si comprende con preoccupazione) il motivo per cui questi insegnamenti debbano trasformarsi in una sorta di happening in cui a prevalere non è la conoscenza ma la pratica creativa.

Non condividiamo, facendo nostre le osservazioni del Professor Giulio Ferroni, espresse sul giornale della Gilda, “questa promozione universale di pratiche artistiche, che sembra voler fare del discente una sorta di dilettante artistico totale e dell’orizzonte scolastico un universo di perpetua versatilità creativa, dove si esplica un giocoso “fare” totale, indefinita educazione all’allestimento spettacolare. A parte un accenno alla «storia dell’arte», i dati della cultura storica, nella loro difficile problematicità, appaiono del tutto marginali e indifferenti, ricondotti semmai al loro uso come materiale di consumo, di appropriazione e riciclaggio performativo. Così il rilievo universale della cultura italiana, del suo radicarsi concreto in luoghi e situazioni specifiche, viene ricondotto al valore del «patrimonio culturale», concepito in stretta correlazione con «le opere d’ingegno del Made in Italy, materiale ed immateriale. È questa la scuola di cui abbiamo bisogno? È questa la promozione della cultura umanistica? In quale vuoto culturale, in quale incapacità di percepire le lacerazioni e le vere esigenze del presente si inserisce questa proiezione dell’attività scolastica verso una illusoria espansione di creatività?

Va certo potenziato l’insegnamento dell’arte e della musica, ma non certo per creare stuoli di pittori e suonatori, ma per rendere tutti capaci di guardare la pittura, di ascoltare la musica. E che dire del fuggevole accenno alla lingua, in funzione di una sua destinazione alla scrittura creativa? Abbiamo bisogno di ben altro. Abbiamo bisogno di una cultura umanistica (e di un rapporto con la lingua e con le forme artistiche) come esercizio della complessità del sapere e dell’esperienza, del senso della memoria e della storia: sotto il segno di una ragione intimamente solidale con la ragione della scienza; in cui il rapporto con la bellezza non possa prescindere dalla disponibilità all’ascolto, da distanza e distacco critico.”

A ciò, si aggiunga il dato quanto meno bizzarro secondo cui l’Invalsi dovrebbe validare la creatività dei progetti, si suppone con test inoppugnabili, ideati non si sa bene da quale autorità, autorevole in creatività!

Senza tralasciare la sedicente “formazione dei docenti alla creatività” che ci fa temere l’intenzione ministeriale di predisporre una classe di concorso specifica.

In relazione al secondo ambito, la questione più delicata rimane quella dell’istruzione musicale che viene qui solo accennata.

Come è noto, la legge 508/99 ha equiparato i percorsi formativi dei conservatori e delle accademie a quelli delle università, in ciò prevedendo corsi triennali, al cui esito vengono rilasciati titoli accademici di I livello, e successivi percorsi biennali al termine dei quali si conseguono i titoli accademici di II livello in analogia con l’attuale sistema universitario. Un ulteriore tassello della riforma degli studi musicali è stato introdotto con la riconduzione a ordinamento delle scuole medie a indirizzo musicale posto in essere ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 124/99, al quale è stata data attuazione con il DM 6 agosto 1999.

Infine il percorso è stato portato a compimento con il decreto 15 marzo 2010, con il quale è stato istituito il Liceo musicale e coreutico. Allo stato attuale i tre segmenti di cui si compone il percorso dell’istruzione musicale non risultano funzionalmente collegati.

In particolare, il catalogo degli strumenti insegnati nelle scuole medie a indirizzo musicale non comprende tutti gli strumenti musicali che si insegnano nei licei musicali e nei conservatori e, generalmente, dette scuole sono caratterizzate da un’offerta formativa che non valorizza la varietà degli strumenti con concentrazioni abnormi di alcuni strumenti a discapito di altri scarsamente presenti o del tutto assenti.

E i conservatori e i licei musicali, spesso, attingono nel medesimo bacino d’utenza delle medie a indirizzo musicale e dei licei musicali, proprio a causa del mancato collegamento funzionale tra i 3 segmenti. All’atto dell’entrata a regime della riforma, peraltro, i conservatori, ai quali era affidata anche la formazione di base e intermedia, istituirono i cosiddetti corsi pre-accademici, una prassi atipica che ha consentito a questi istituti di continuare ad offrire servizi al territorio, altrimenti non più erogabili.

In epoca precedente all’entrata a regime della legge istitutiva dei licei musicali detta prassi colmava un vuoto dell’offerta formativa musicale a livello nazionale. Oggi appare in parte ultronea se non addirittura controproducente.

La possibilità di accedere in conservatorio frequentando, contemporaneamente, la scuola media o le superiori, infatti, sottrae utenza sia alle scuole medie a indirizzo musicale sia, soprattutto, ai licei musicali.

Va detto subito che è opportuno valorizzare eventuali vocazioni musicali tardive consentendo l’accesso ai conservatori anche a studenti che frequentino altre tipologie di licei, ma è necessario salvaguardare, contestualmente, anche e soprattutto l’offerta formativa dei primi due segmenti dell’istruzione statale.

Si propone, dunque, di inserire nel decreto legislativo una disposizione che precluda l’accesso ai corsi propedeutici in conservatorio agli studenti che non abbiano ancora compiuti i sedici anni di età, intendendo per tali gli studenti che non abbiano ancora superato il giorno del sedicesimo compleanno e, per l’effetto, non abbiano ancora assolto l’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 139/2007.

Per contro, al fine di valorizzare le eccellenze, è opportuno ribadire espressamente, con apposito rinvio all’art. 7, comma 3, del D.P.R. 212/2005 la possibilità, per gli studenti che presentino spiccate attitudini musicali, di accedere ai corsi accademici di I livello ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. Anche in questo caso si ritiene utile fissare quale requisito di accesso il decorso del sedicesimo anno di età, maturato all’atto del sedicesimo compleanno, e il previo assolvimento dell’obbligo scolastico.

Al fine di ampliare l’offerta formativa musicale, garantendo all’utenza la formazione di base anche in riferimento a strumenti musicali ad oggi non presenti nel catalogo delle scuole medie a indirizzo musicale, ma presenti in quello dei licei musicali e dei conservatori, si ritiene necessario intervenire anche sul regolamento sulle classi di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, di cui al D.P.R. 19/2016, includendo le specialità strumentali attualmente mancanti, in particolare le seguenti specialità: Viola; Contrabbasso; Mandolino; Organo; Trombone, Basso Tuba. Giova ricordare che, allo stato, alcune tra le suddette specialità strumentali sono connotate da una maggiore possibilità di impiego e inserimento nel mondo del lavoro proprio a causa della scarsità di addetti.

Infine, per quanto riguarda i licei musicali, al fine di valorizzare lo studio dello strumento musicale principale, sarebbe auspicabile un aumento delle ore di lezione settimanali. Paradossalmente, nei primi due anni di corso lo studente fruisce di due ore settimanali di lezione individuale per lo strumento principale e di un’ora settimanale per il 2° strumento, mentre nel secondo biennio le ore di lezione individualesettimanali del primo strumento vengono ridotte ad una, ferma l’altra ora di lezione del secondo strumento. Decorso il secondo biennio, lo studente nel quinto anno fruisce nuovamente di due ore di lezione individuale settimanale per il 1° strumento e lo studio del 2° strumento cessa del tutto.

Sarebbe opportuno, dunque, che nel decreto venisse inserita una disposizione tesa a vincolare la permanenza delle due ore di lezione del primo strumento anche nel secondo biennio.

Infine le osservazioni dei Docenti di Didattica della Musica – Gruppo Operativo (DDM-GO):

«Il DDM-GO, Docenti di Didattica della musica – Gruppo Operativo, analizzato il testo in oggetto, esprime un giudizio critico sull’impostazione fortemente centralista che emerge dal dispositivo normativo, in netto contrasto con le finalità applicative dell’Autonomia Scolastica, costitutive della legge 107/2015. Ci pare inoltre che il testo insista in maniera anacronistica, e perniciosamente divisiva, sulla doppia componente “conoscitiva” e “pratica” delle arti (e della musica in particolare), quasi che il “pensare e fare artistico” possano essere considerati in modo disgiunto. Da anni avvertiamo della pericolosità di questa tendenza (di cui purtroppo anche la legge 107, comma 6, lett. c, porta traccia dove si parla di “competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte […]”), tendenza che finisce impropriamente col separare il dato culturale dalla sua occorrenza concreta. Un approccio che consideriamo totalmente infondato sia sul piano delle scienze sociali, sia su quello propriamente dell’espressione artistica. A segnare la distanza da una aggiornata visione anche internazionale, non sorprende quindi che il testo della delega (nonché la relativa relazione illustrativa) sia totalmente priva di riferimenti espliciti a una delle competenze chiave indicate nella Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12. 2006. Il testo manca così di cogliere l’occasione per declinare una competenza fondamentale per lo sviluppo della creatività ed espressività consapevoli ai fini della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di cyberbullismo e alle discriminazioni di genere. Tali premesse non consentono quindi, purtroppo, di apprezzare i pur buoni auspici ribaditi nel testo. Auspici che riguardano peraltro contenuti già abbondantemente presenti in altri dispositivi normativi, e che la delega rischia dunque di confondere tra più piani e materie. Tuttavia, al fine di argomentare più puntualmente quanto sopra, si evidenziano nello specifico alcuni passaggi a nostro avviso fortemente critici quando non, in alcuni casi, scandalosamente inaccettabili».

E ancora sull’art. 15, quello sulla “filiera”:

«Il riordino della “filiera”, per quanto concerne la formazione musicale di base, sembra orientato più a salvaguardare i giovani “talenti”, e connesse “abilità tecniche” (come se le abilità di pensiero rappresentassero invece un vulnus), che non a delineare un più vasto quadro delle competenze in campo artistico. Tale approccio rispecchia l’idea, già evidenziata per i Licei musicali, che l’unica prospettiva professionale in ambito artistico e della creatività sia quella dello “strumentista virtuoso”. Ciò è avulso da una progettualità che interesserebbe invece davvero l’intera “filiera” con riferimento alle possibili “professioni musicali”: vecchie e nuove. Peraltro l’articolo 15 (come molti altri) prospetta soluzioni che possono essere già realizzate con la normativa vigente: a partire dai protocolli di rete, la realizzazione di curricoli verticali, di scambi, realizzazione di progetti produttivi congiunti ecc. Preoccupa infine l’idea (di nuovo centralista) che in spregio all’autonomia sancita dal DPR 132/2003, invece di perseguire l’organica attuazione della riforma L 508/1999 con adeguate risorse, si torni a prevedere indicazioni ministeriali relativamente a prove d’accesso dei corsi propedeutici e dei corsi di I livello del settore AFAM, subordinando peraltro a detti livelli d’accesso i piani di studio degli Licei musicali (comma 7)».

 

Lezioni private – 4 (ovvero: della pre-esistenza)

Dal 1 febbraio al 31 marzo 2017, come da Nota Miur  20 giugno 2016, prot. n.8093 è disponibile la procedura informatica per la presentazione delle istanze di accreditamento di nuove istituzioni non statali (ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05) per l’a.a. 2017/2018.
La finalità dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 è quella di consentire – nelle more del regolamento che disciplina la programmazione dello sviluppo del settore AFAM –  a soggetti con pluriennale esperienza in attività di formazione di livello post-secondario nei settori dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di ottenere un accreditamento da parte del MIUR e la conseguente autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale. L’art. 11, in particolare, fa riferimento a soggetti preesistenti alla legge di riforma del sistema AFAM (L. n. 508/1999) e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 212/2005.

Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, in assenza del sopraindicato regolamento relativo alla programmazione del settore AFAM e tenuto conto di alcune recenti pronunce giurisdizionali, si ritiene che anche soggetti non preesistenti la Legge n. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nei settori dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possano presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005.

Le istituzioni di cui sopra possono presentare domanda per l’autorizzazione a rilasciare titoli di Diploma Accademico di primo livello, esclusivamente per corsi già attivati da tale Istituzione che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni, il cui titolo di accesso è almeno di istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo l’adeguamento dell’ordinamento didattico di tali corsi a quello previsto per le istituzioni statali.

In relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 27, della legge  13 luglio 2015, n. 107, ai fini della valutazione della conformità degli ordinamenti didattici dei corsi, il Ministero, nelle more della ricostituzione del CNAM, si avvale di una apposita Commissione di esperti nominata con decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. A tale riguardo si fa presente che tale Commissione è stata costituita con Decreto Dipartimentale n. 2326 del 19.10.2015 come integrato con Decreto Dipartimentale n. 2454 del 02.11.2015 (/anno-2015/ottobre/dcd-19102015.aspx).

Le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) e di personale sono effettuate dall’ANVUR con l’obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell’Istituzione e dei corsi rispetto a:

Strutture edilizie e attrezzature: le dotazioni edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità ed essere funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca e di produzione delle Istituzioni AFAM.

Organizzazione: l’organizzazione dell’istituto deve essere coerente con i principi organizzativi delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003.

Personale: dal punto di vista quantitativo la docenza da impegnare nei corsi deve essere commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili ai corsi. Dal punto di vista qualitativo, la docenza deve possedere un livello di qualificazione analoga a quella dei docenti delle istituzioni statali, impegnata nelle analoghe attività formative. Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l’Istituzione nell’ultimo triennio.

Dotazioni finanziarie e patrimoniali: per tali dotazioni deve essere verificata l’adeguatezza e la permanenza nel tempo per sostenere i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività istituzionali , del personale docente e non docente necessario, le spese di funzionamento e i servizi per gli studenti, ivi compresi la tipologia di esonero dal pagamento delle tasse per coloro che sono beneficiari delle norme per il diritto allo studio ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.   Non sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della contribuzione studentesca.

Direttori e Presidenti: audizioni alla Camera

Camera dei Deputati, Commissione Cultura, 2 febbraio 2017.

Nell’ambito delle audizioni a proposito dello schema di decreto 382 (la delega sulla c.d. creatività e “cultura umanistica”), vi invitiamo a ascoltare dal sito webtv.camera.it gli interventi di Giovanni Cannata, Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica e qui in rappresentanza altresì dell’ISSM «G.Donizetti» di Bergamo (VIDEO 2:  37′ 40”- 44′ 19” e poi ancora 57′ 20”- 58′ 37′‘), che presenta un intervento «condiviso con la Conferenza dei Presidenti degli ISSM non statali, e in attesa di condividerne le questioni con la Consulta degli Studenti», e quello, fortemente critico riguardo al provvedimento governativo, di Renato Meucci, Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica (VIDEO 2: 44′ 25”- 51′ 07” 56′ 34”- 57′ 08”e poi ancora 1h 06′ 03”-01h 06′ 38”).

Per ascoltare entrambi gli interventi: http://www.docenticonservatorio.org/cultura-umanistica-lintervento-del-presidente-della-conferenza-dei-direttori/ e  http://www.docenticonservatorio.org/cultura-umanisti…a-dei-presidenti/ ‎oppure selezionare il secondo video (Audizioni ore 11.30, 1h 10′ 16”) dal tasto ►| del lettore.

Segnaliamo inoltre, sempre dal Video 2 (Audizioni ore 11.30) gli interventi di:

Luigi Berlinguer (01′ 29” – 17′ 20”)

Aluisi Tosolini (17′ 40” – 21′ 27”)

Giovanni Spinelli (21′ 40” – 26′ 40”)

Ciro Fiorentino (27′ 00” – 37′ 35”)

Annalisa Spadolini (01h 06′ 50” – 01h 09′ 30”)

 

Conservatorio – Università: sei-zero, sei-zero

Parliamo della presenza di studenti provenienti da Paesi europei ed extraeuropei nei conservatori e nelle università. I dati relativi ai conservatori e ISSM per l’anno accademico 2015 –2016, disponibili sul sito del MIUR, sono ricostruiti in dettaglio nei files allegati.

Il computo degli/delle studenti stranieri/e nelle università italiane si attesta intorno al 4%. Dato che, sebbene in crescita, risulta nettamente inferiore al 16% degli USA e al 6% di Francia e Germania. Fra i primi dieci atenei che ospitano il più alto numero di presenze straniere ci sono Bologna, Roma, Torino, Milano e Padova.

I risultati raggiunti dall’Alta Formazione Musicale sono di molto superiori: considerando le/gli appartenenti alla fascia accademica degli studi, la media nazionale di studenti stranieri/e nei nostri conservatori è del 13%. Un dato molto positivo. Le istituzioni dell’alta formazione musicale hanno dunque un buon successo nell’attrarre studenti provenienti dall’estero.

Si tratta in maggioranza di donne, che sono più del 58% del totale, elemento più interessante se si considera che la popolazione italiana totale di studenti è per lo più maschile.

Guardando alle singole istituzioni emergono differenze importanti: Torino è sopra quota 15, come Udine, Rovigo e Pesaro. Fra i conservatori che raggiungono o superano di poco la quota del 20% troviamo Roma, che è però superata dalla piccola Como, e poi Bologna, Cesena e Brescia. Firenze raggiunge il 23% e Perugia è al 26%. A Venezia e a Trieste gli allievi e le allieve di origine non italiana sono al di sopra del 25% – risultato geograficamente prevedibile – tuttavia Bolzano è nettamente al di sotto di queste percentuali. Il conservatorio di Fermo raggiunge il 28%; superano un notevole 30% i conservatori di La Spezia, Piacenza e Parma. Milano spicca con il suo 35%. Segnaliamo che nessun conservatorio del sud supera la media nazionale. Campobasso non raggiunge l’1% e Matera lo supera di poco. Con numeri intorno al 5 o 6 percento – ricordiamo però che si tratta pur sempre di risultati superiori alla media delle Università italiane – troviamo Benevento e Messina. Diversa appare la situazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali (gli ex Istituti Musicali Pareggiati), per i quali occorre tener conto del diverso regime di finanziamento, che hanno percentuali di presenze generalmente modeste, pur con alcuni buoni risultati, fra cui brillano Bergamo, Cremona e Pavia, che supera un lusinghiero 30%.

Siamo sulla giusta strada: le città ricche di tradizione musicale esercitano una forte attrattiva nei confronti degli altri Paesi e i percorsi formativi del nostro settore danno esiti che lasciano ben sperare. È sul territorio nell’integrazione fra attività di produzione culturale e formazione che s’intravede il segreto di un successo che deve stimolarci a valorizzare i traguardi raggiunti e a far leva sui decisori politici perché investano con qualità e lungimiranza in un settore ricco di promesse per l’avvenire. I brillanti risultati ottenuti dalle nostre istituzioni, al confronto con altri settori disciplinari, spingono a promuovere la formazione musicale come uno dei cardini per l’internazionalizzazione degli Studi superiori.

dati conservatori

dati ISSM

 

Contratto? No, prima un convegno

Si svolgerà a Roma il 28 febbraio prossimo presso la Sede Nazionale CGIL, Corso d’Italia 25 il Convegno nazionale La contrattazione nel Comparto dell’Istruzione e Ricerca e relativa area dirigenziale.

Questo il programma dell’incontro:

Presiede Renato Comanducci, Centro Nazionale FLC CGIL
9.45 Introduce Anna Maria Santoro, Segreteria nazionale FLC CGIL
Linee negoziali nel comparto Istruzione e Ricerca e della relativa area dirigenziale

10.00 Relazione di Umberto Carabelli, Professore di Diritto del Lavoro Università di Bari
Dopo l’Intesa del 30 novembre 2016: relazioni sindacali nella Pubbliche Amministrazioni tra Legge e Contratto

10.45 Relazione di Mario Ricciardi, Professore di Diritto del Lavoro Università di Bologna Contrattazione integrativa, innovazione e qualità dell’offerta formativa

11.30 Relazione di Leonello Tronti, Professore di Economia del Lavoro Università La Sapienza di Roma e ISTAT Contrattazione salario e innovazione nei settori pubblici

12.15 Interventi domande e risposte

13.30 Pausa pranzo

14.30-17.00 TAVOLA ROTONDA Analisi e proposte per una ripartenza della contrattazione
Coordina Gianni Carlini, Responsabile Nazionale Area V FLC CGIL
Partecipano: Franco Martini Segretario nazionale CGIL, Bernardo Polverari, Capo di Gabinetto Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e Francesco Sinopoli Segretario Generale FLC CGIL.

Qui la locandina dell’incontro.

La cultura italiana vale 48 miliardi. Anzi, 72.

Seconda edizione dello “studio” Italia Creativa pubblicato da Ernst & Young sui dati del 2015 e presentato l’altro giorno alla Triennale di Milano alla presenza di Filippo Sugar (Siae), Fedele Confalonieri (Mediaset), Luciano Fontana (Corriere della Sera), ma soprattutto del Ministro della Cultura, romanziere, intellettuale Dario Franceschini e del musicista Manuel Agnelli (foto).

Secondo lo studio l’industria creativa e culturale italiana vale quasi 48 miliardi (ma con un potenziale di ulteriori 24: totale 72) e i ricavi diretti crescono del 2,4%, più del Pil nazionale. Tra occupati diretti e indiretti, dà lavoro a oltre 1.000.000 di persone (con altri 15.000 nuovi posti creati nel 2015), ed è il terzo settore per occupazione dopo quello edile e della ristorazione/alberghiero. La “musica” avrebbe segnato il record di crescita in termini di valore economico diretto (+10%).

Qui due assai diverse sezioni dell’importante studio: quella sulle arti performative e quella sulla musica.

Qui invece si può scaricare l’intero studio.

Per aiutare nella lettura, ecco una piccola slide sulla “visione olistica” proposta da E&Y:

Lo studio ospita anche contributi di musicisti e operatori del settore; tra questi, Ennio Morricone, che scrive:

«I Conservatori di Milano, di Roma, di Firenze e molti altri in Italia godono di grande prestigio: sono veramente in grado di “inventare” musicisti. Il problema principale non sono i Conservatori, ma la mancata azione dello Stato nel favorire l’occupazione di chi ne esce. Ci sono migliaia di disoccupati che sanno suonare, hanno studiato bene: per loro lo Stato non fa niente, li abbandona senza aiutarli a trovare un lavoro. Questo stato delle cose non può proseguire a lungo, lo Stato deve fare qualcosa.

D’altra parte, una critica va indirizzata anche ai Conservatori. Talvolta i loro diplomati non dimostrano talento sufficiente per intraprendere una professione dignitosa. Perché questo accade? Perché non sono stati allontanati dal loro percorso di studi quando hanno dimostrato di non possedere qualità musicali. In questi casi, anche i Conservatori hanno una parte di responsabilità. Un Maestro che insegna violino, flauto o qualsiasi altro strumento, dovrebbe dissuadere i propri allievi meno portati dall’intraprendere la professione di musicista, se questi non hanno le qualità necessarie. Invece generalmente non lo fa, perché altrimenti perderebbe il proprio stipendio: non avendo allievi, il Conservatorio licenzierebbe insegnanti. Perciò spesso i Conservatori ammettono persone senza particolari doti musicali allo scopo di garantire lo stipendio dei docenti».

 

Qui alcuni articoli di stampa sull’importante evento:

http://www.corriere.it/economia/17_gennaio_24/creativita-tesoro-48-miliardi-70f19738-e276-11e6-90f6-27595f8990ae.shtml

http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/trend/2017/01/25/news/la_cultura_vale_48_miliardi_ma_ha_un_potenziale_inespresso_di_altri_24-156852772/?ref=HREC1-11

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-01-24/cultura-studio-sull-italia-creativa-valore-il-sistema-paese-184834.shtml?uuid=AEJffBH

Il video seguente è tratto invece da askanews.it

A ciascuno le sue deleghe

Il Ministro Valeria Fedeli ha firmato i decreti ministeriali di conferimento delle deleghe ai tre Sottosegretari Vito De Filippo, Gabriele Toccafondi e Angela D’Onghia.
Al Sottosegretario Angela D’Onghia sono assegnate, tra le altre, le deleghe che riguardano le problematiche relative alla dispersione scolastica, le tematiche legate al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in ambito comunitario ed extracomunitario, il raccordo del sistema scolastico con la formazione professionale, la promozione della cultura scientifica, e vengono confermate le deleghe sulla promozione e lo sviluppo dell’offerta formativa dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della produzione artistica, nonché sul raccordo dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica con il sistema scolastico e universitario, con il sistema produttivo delle professioni e con altre amministrazioni. 

I decreti, trasmessi alla Corte dei Conti, saranno poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Qui il comunicato stampa.

Il Ministro sull’Afam, 26 gennaio 2017. Il testo integrale

Il 26 gennaio, a commissioni VII Camera-Senato riunite, il Ministro Fedeli ha esposto le linee programmatiche del suo ministero:

«È indispensabile intervenire, consolidandola e aggiornandola, sull’autonomia del sistema AFAM, agendo su reclutamento, governance, distribuzione territoriale e offerta formativa. E risolvendo – anche con processi di statizzazione graduale ma certa – le attuali debolezze e ristrettezze finanziarie. Infatti, dei due segmenti che costituiscono il mondo della Formazione superiore, quello che più oggi abbisogna di provvedimenti urgenti di natura strutturale è sicuramente l’AFAM. Nonostante l’avvio di cantieri di riflessione importanti e di condivisione con l’intero e variegato mondo dell’AFAM, non si è ancora riusciti a portare a conclusione quella riforma che questo straordinario settore, che tanto prestigio arreca al nostro Paese, aspetta da più di quindici anni. La ‘riforma incompiuta’,

come noto, altro non è che l’‘autonomia incompiuta’ dell’AFAM, un’autonomia avviata ma mai implementata dopo il varo della legge 508 del 1999. Da allora si sono succeduti solamente interventi puntiformi (sulla didattica, sul finanziamento con l’introduzione di criteri rigorosi di riparto, e sulla governance statutaria), ma quasi nessuno dei regolamenti che erano stati previsti dall’articolo 2 della Legge è stato finora messo in campo.

Lavoreremo in questa direzione, che spero il Parlamento vari in tempi brevi, anche sulla base del DDL Martini.

In materia didattica è imminente l’emanazione del Decreto Ministeriale per l’attesissima messa ad ordinamento dei corsi accademici di secondo livello sperimentali AFAM, in attuazione dell’art. 1, comma 105 della legge n. 228/2012 con la correlata emanazione delle relative tabelle di corrispondenza.

Sulla ricerca, infine, c’è da dare efficace attuazione alla strategia del Programma Nazionale per la Ricerca e alla programmazione europea attraverso una sinergia virtuosa con Regioni e stakeholders».

Qui il testo completo dell’intervento.

 

Milleproroghe, emendamenti e ordini del giorno. Aggiornamento

Il sito del Senato ha finalmente pubblicato non solo gli emendamenti ma anche gli ordini del giorno al Decreto Milleproroghe (DL 2630) presentati in Commissione Affari Costituzionali. Ecco quelli che si riferiscono all’AFAM, e che il vicepresidente Torrisi ha comunque dichiarato improponibili, spiegando che  «sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che modificano il testo del decreto-legge o che comunque sono in correlazione diretta con le disposizioni che vi sono contenute. Tra quelli che propongono disposizioni ulteriori, sono stati considerati proponibili gli emendamenti che recano la proroga o comunque la definizione nel tempo dell’efficacia di disposizioni legislative e di regimi giuridici. Dalle proroghe sono escluse, in ogni caso, quelle relative ai termini di delega legislativa». Il sen. Torrisi ha poi riconosciuto «che in alcuni casi risultano sacrificate a priori proposte non solo ragionevoli, ma sovente condivisibili, che in ogni caso potranno trovare collocazione in altri provvedimenti».

 

G/2630/25/1 (già em. 11.8)

MANCUSO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame dell’atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

la legge di bilancio per il 2017 ha previsto al comma 626 dell’articolo 1 il cosiddetto “Bonus Stadivari”;

per l’anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di Ie di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi;

al fine di consentire un accesso più equo e razionale all’agevolazione sarebbe opportuno apportare delle modifiche normative per non discriminare gli studenti iscritti a corsi preaccademici in regime di convenzione,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità, attraverso apposite modifiche normative, di evitare l’accesso al bonus previsto dalla legge di bilancio 2017 agli studenti dei conservatori e degli istituti pareggiati che abbiano già usufruito nel 2016 dell’agevolazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

estendere l’ambito soggettivo del bonus anche agli studenti iscritti a corsi preaccademici in regime di convenzione.

G/2630/8/1

AMIDEI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

i Conservatori italiani rappresentano una Istituzione storica di altissimo livello nonché un organismo di alta produzione artistica e di ricerca che ad oggi conta 50.000 studenti – di cui il 10% stranieri –, 6.000 docenti e 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario;

il sistema Conservatori è volto allo sviluppo di distretti culturali, con il conseguente rilancio delle città e con la possibilità di creare sinergie con i territori per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici in cui insistono, con l’ulteriore possibilità di ricevere sovvenzioni con progetti a livello europeo;

i Conservatori, altresì, favoriscono i rapporti internazionali (progetti Erasmus, Socrates … ), gli scambi di docenti e studenti con i paesi esteri – non solo Europei –, ma anche del resto del Mando (Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, Sud America, Federazione Russa ed ex repubbliche sovietiche);

il sostegno all’operatività dei succitati istituti deriva dalla necessità di salvaguardare un sano Iocalismo e una presenza diffusa sul territorio italiano di Istituzioni Musicali di Alto Livello che-ancor oggi rappresentano un’eccellenza di fama mondiale;

da anni viene promessa una riforma del summenzionato settore (la precedente risale al 1999), ma ad oggi si sono alternati più di 8 ministri e ancora nulla è mutato;

i docenti precari della legge n. 128/13 sono stati assunti sulla base di titoli artistici conseguiti in oltre dieci anni di graduatorie di istituto scaturite da leggi nazionali e quindi da procedure istituzionali nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati all’immissione in ruolo dei docenti che si trovano all’interno della graduatoria di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128.

 

4.31

Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn-over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento della dotazione organica più il 100 per cento delle cessazioni. I posti vacanti in pianta organica saranno ripartiti assegnando il 50 per cento dei posti alle graduatorie di cui al comma 2-bis e il 50 per cento dei posti a concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica in applicazione dell’articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 1999 e articolo 19 comma 01 della legge n.128 del 2013, fermo restando il ricorso in via prioritaria alle pregresse graduatorie nazionali ad esaurimento per gli insegnamenti in cui queste, risultino non ancora esaurite.

5-quater. Nelle more dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5-ter recante le nuove norme sul reclutamento, si fa ricorso alle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-quinquies. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 5-bis sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

5-sexies. Per quanto previsto dai commi 5-bis, 374-ter, 5-quater del presente articolo, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

5-septies. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 5-bis a 5-sexies del presente articolo, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 68,95 milioni di euro per il 2017, di 96,75 milioni di euro per il 2018, di 110,402 milioni di euro per il 2019, di 119,45 milioni di euro per il 2020, di 113,45 milioni di euro per il 2021, di 104,45 milioni di euro per il 2022, di 95,45 milioni di euro per il 2023, di 83,45 milioni di euro per il 2024, di 70,45 milioni di euro per il 2025 e di 56,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

4.32

Amidei, Bernini

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

5-quater. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l’assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l’avvio di nuove procedure concorsuali».

4.16

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all’anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del medesimo articolo 19, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All’onere di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.17

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all’anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All’onere di cui al comma 4-bis, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.92

Mancuso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 «5-bis. A decorrere dall’anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico universitario. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni ’’ad personam’’ riassorbibili».

 

La relatrice Zanoni ha osservato nella seduta di ieri come gli emendamenti 4.31, 4.32 e 4.92 comportino maggiori oneri, e come invece le proposte emendative 4.16 e 4.17 richiedano una relazione tecnica.

Questa la bozza di tutti gli emendamenti al DDL 2630. E questa la versione definitiva.