Poli: verso il Testo 3?

Nel corso dell’odierna seduta della Commissione Bilancio del Senato sono stati accantonati  gli emendamenti 57.0.1 Testo 2 (Martini versione Poli Musicali), 56.13 (Amidei-Scilipoti, che trasforma la 128 in GAE)), 56.16 (Ceroni-Sibilia, che inserisce in coda alla 128 quanti abbiano i requisiti di servizio), 57.0.3 (Petraglia-De Petris sul piano di rientro degli ex-pareggiati), 39.0.4 Testo 2 (Montevecchi su statizzazioni e 128).

La relatrice ha chiesto che l’emendamento 56.13, così come gli emendamenti 56.16  (testo 2) e 57.0.1 (testo 2) restassero accantonati, invitando a presentare una riformulazione unitaria poiché hanno tutti il  medesimo oggetto. Rimane accantonato il 29.0.23 Testo 2 del sen. Santini sullo stato giuridico dei docenti Afam.

Il provvedimento approderà in aula mercoledì 29 alle 9.30.

 

 

 

39.0.4 (testo 2)

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e procedure di stabilizzazione per il personale AFAM)

        1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni per l’anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.

2. Dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l’anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.».

 

56.13

Amidei, Scilipoti Isgro’, Marin, RUTA, LANGELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l’applicazione del decreto sul regolamento previsto dall’art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all’attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente: all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l’anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019».

Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

 

56.16 (testo 2)

CERONI, SIBILIA, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l’assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l’assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, converitio, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 8/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso.

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: “è incrementato di” fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l’anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

 

57.0.1 (testo 2)

MARTINI, MARCUCCI, CONTE, ELENA FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LAI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle-arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM)

        1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni per l’anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto del finanziamento all’uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all’inquadramento del personale delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l’inizio dell’anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”.

4. Entro l’anno 2021, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21-dicembre 1999, n. 508, si provvede all’istituzione di Poli musicali, di ambito regionale o interregionale, in cui gli Istituti superiori di studi musicali e i Conservatori di musica statali confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa salvaguardando la toro identità e il loro ruolo nel territorio. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i Poli musicali e le Istituzioni AFAM possono confluire nei Politecnici delle arti.

5. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Le istituzioni di cui all’articolo 1, i Poli musicali di cui al comma 8, lettera h-bis) e i politecnici delle arti di cui al comma 8, lettera i), sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.”;

b) al comma 8, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

h-bis) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa, di Poli musicali, salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e disciplinando il rapporto tra il Polo musicale e le singole Istituzioni che vi confluiscono. Sono organi del Polo musicale il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile.”;

c) al comma 8, lettera i), dopo le parole: ”in cui possono confluire le Istituzioni di cui all’articolo 1” sono inserite le seguenti: ”e i Poli musicali di cui alla lettera h-bis,”.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Poli musicali e ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non decente.

7. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l’anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 287 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021».

Conseguentemente,

a) all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: –   5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

 

57.0.3

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Piano di rientro Istituzioni AFAM)

        1. Nelle more del processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito “Istituzioni”, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Istituzioni elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la propria situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2018 al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 92 della presente legge».

Doppie negazioni: l’annullamento annullato

Il Tar di Napoli, sezione IV, con sentenza del 22 novembre scorso pubblicata il 24 novembre, ha annullato il Decreto del Direttore del Conservatorio di Napoli 6910 del 16 ottobre 2017, con cui si disponeva in autotutela l’annullamento delle elezioni del Direttore del Conservatorio napoletano, e ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6 giugno 2018.

La sentenza sottolinea, tra i vari aspetti:

  • la posizione di conflitto di interesse rivestito dal Direttore uscente, quale persona fisica rispetto alla quale l’adozione dell’atto impugnato con ricorso originario conserva un suo personale vantaggio;
  • la mancanza di espresso divieto per un professore di II fascia di ricoprire la carica in questione.

QUI un approfondito resoconto del «Corriere del Mezzogiorno», anche se talune posizioni politiche sembrerebbero oggi leggermente mutate, almeno a leggere alcuni post su alcune pagine FB.

Sub

In attesa che nella seduta di domani domenica 26 vengano discusse le proposte emendative già segnalate e accantonate riferite agli articoli da 33 in avanti (e quindi assai probabilmente anche quelle riguardanti l’Afam), nella giornata di oggi è stato presentato un sub-emendamento 54.0.1000/6 all’emendamento governativo 54.0.1000, a firma del sen. Ceroni (Forza Italia).

Il sub-emendamento ha come oggetto il superamento del precariato e prevede uno stanziamento di 1 milione per il 2018 e di 3 milioni per il 2019. Nella relazione tecnica si dà poi conto del fatto che il Miur sarebbe “costretto” all’emanazione del regolamento sul reclutamento in base a un’ordinanza del Consiglio di Stato che avrebbe già predisposto a tal fine la nomina di un commissario ad acta.

Rimane accantonato il 29.0.23 Testo 2 del sen. Santini sullo stato giuridico.

 

E ora i Poli Musicali…

Questa la nuova versione dell’emendamento Martini, succedaneo del DDL 322, che prevede solo per gli ISSM e i Conservatori la creazione di “Poli Musicali”, che a loro volta potranno confluire insieme con le istituzioni Afam (?) nei Politecnici delle Arti.
  

57.0.1 (testo 2)MARTINI, MARCUCCI, CONTE, ELENA FERRARA, VERDUCCI, SANTINI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LAI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle-arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM)

        1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni per l’anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto del finanziamento all’uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all’inquadramento del personale delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l’inizio dell’anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all’inizio dell’anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l’inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”.

4. Entro l’anno 2021, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21-dicembre 1999, n. 508, si provvede all’istituzione di Poli musicali, di ambito regionale o interregionale, in cui gli Istituti superiori di studi musicali e i Conservatori di musica statali confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa salvaguardando la toro identità e il loro ruolo nel territorio. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i Poli musicali e le Istituzioni AFAM possono confluire nei Politecnici delle arti.

5. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Le istituzioni di cui all’articolo 1, i Poli musicali di cui al comma 8, lettera h-bis) e i politecnici delle arti di cui al comma 8, lettera i), sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.”;

b) al comma 8, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

h-bis)costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell’integrazione e della valorizzazione dell’offerta formativa, di Poli musicali, salvaguardando l’identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e disciplinando il rapporto tra il Polo musicale e le singole Istituzioni che vi confluiscono. Sono organi del Polo musicale il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile.”;

c) al comma 8, lettera i), dopo le parole: ”in cui possono confluire le Istituzioni di cui all’articolo 1” sono inserite le seguenti: ”e i Poli musicali di cui alla lettera h-bis,”.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Poli musicali e ai Politecnici, sono iscritte in un’unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non decente.

7. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall’anno accademico 2018-2019, il personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l’anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l’assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 287 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021».

Conseguentemente,

a)all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: –   5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

 

 

E’ stato poi riformulato l’emendamento Bocchino-Petraglia 56.0.3 sullo stato giuridico:

56.0.3 (testo 2)BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico, garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico, con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018:  –  2.000.000.

 

Il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo e dei Relatori su tematiche non precedentemente affrontate è stato fissato alle ore 12 di domani, venerdì 24 novembre 2017.

Il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei Relatori è fissato alle ore 21 di domani venerdì 24 novembre 2017.

Ultimi voti

Dopo queste ultime due giornate in Commissione Bilancio rimangono accantonati:

57.0.1 (Politecnici PD, riformulato oggi in un Testo 2), 39.0.4 Testo 2 (il vice ministro MORANDO ha infatti segnalato che su questo e su analoghi emendamenti che stanziano risorse a sostegno degli istituti e del personale di alta formazione artistica e musicale AFAM, il Governo si riserva di individuare soluzioni a regime, pur tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica), 56.13 e 56.24 Testo 2 (precariato), 57.0.3 (piani di rientro ex pareggiati), 29.0.23 Testo 2 (stato giuridico docenti Afam). Riguardo al 56.16 (precariato), inammissibile per copertura, il presidente Tonini ha ricordato che il presentatore potrà proporre un nuovo testo rivisto.

Rimane in piedi anche il 39.01, la versione dei Politecnici secondo il Movimento 5 Stelle.

Sono stati votati gli emendamenti segnalati riferiti agli articoli da 33 a 58 e nel pomeriggio anche quelli relativi agli articoli da 59 alla fine;  sono state respinte tutte le restanti proposte segnalate.

 

Approfondimenti

In attesa del parere del Governo sugli emendamenti presentati, venerdì scorso, successivamente alle decisioni sulle ammissibilità i senatori hanno avuto la possibilità di segnalare le proposte di modifica sulle quali ciascun Gruppo auspicava un approfondimento da parte del Governo, ferma restando l’ordinaria procedura di esame per tutti gli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE si è riservato di verificare le inammissibilità segnalate, ai fini di un’eventuale riconsiderazione. In termini generali, ha ricordato che la legge di contabilità pone comunque vincoli molto rigidi sul regime di ammissibilità degli emendamenti, specie per quelli di tipo localistico.

 

QUI tutti gli emendamenti “segnalati” pubblicati oggi, cui si aggiunge il 29.0.23:

29.0.23 SANTINI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall’anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi dello Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

 

Primo destino degli emendaVenti

Hanno passato il primo vaglio della Commissione Bilancio, quello dell’ammissibilità, molti degli emendamenti sull’Afam, tra cui quello a prima firma Martini che deriva direttamente dal DDL 322.
Sono stati giudicati ammissibili dunque soltanto:
57.0.1 (Martini), 39.01 (emendamento 5 Stelle assai simile al Martini, ma “con il Venti” e il rettore),
39.0.4, 53.0.3 (sulla 128), 54.0.4 (su Licei Musicali), 54.0.14  e 54.0.15 (statizzazioni), 54.0.34,  54.0.35, 54.0.36, 54.0.37, 54.0.38 (128), 55.0.1 (regime pubblicistico, mentre gli analoghi 56.0.3 Bocchino-Petraglia e 29.0.23 presentato dal sen. Santini sono stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura), 56.13, 56.14, 56.15, 56.17, 56.24, 56.0.2 (128 e precariato), 57.0.2 (NdV), 57.0.3 (piani di rientro ex pareggiati), 57.0.4 e 57.0.5 (assistenza studenti Afam).
Uscendo dal terreno Afam, per problemi di copertura sono stati dichiarati inammissibili anche il 39.23 (Petraglia-De Petris) che intendeve avviare la riforma del sistema previdenziale dei musicisti, e per materia il 39.20 (Bianconi), che stanziava 250000 euro per l’Accademia Pianistica di Imola.
EMENDAMENTI AFAM COMPLETI (compresi quelli ritenuti inammissibili).

Emergenza Taranto

Un articolo del «Corriere di Taranto» riferisce in modo assai chiaro e dettagliato sulla difficile situazione dell’istituto «G.Paisiello», la cui sorte, e quella dei cinquanta docenti che ci insegnano, sembra appesa agli emendamenti alla Legge di Bilancio. Si tratta naturalmente della impossibilità da parte della Provincia di sostenere i costi del personale, ma anche della sua incompetenza in materia di formazione musicale in quanto non funzione fondamentale ai sensi della L. 56/2014 di riforma delle Province.

Tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio, segnaliamo il 54.0.15 del sen. Gotor, che si occupa specificamente del «Paisiello».

 

Abbiamo un ritardo

Sono scaduti in questi giorni i sei mesi previsti dal D.Legisl. 60 del 13 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23) affinché  la Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisse attraverso un apposito decreto:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Una serie di misure assai importanti attorno alle quali nei mesi scorsi si erano addensate numerose polemiche e preoccupate prese di posizione di diversi direttori, e di cui, almeno da dopo il nostro incontro del 6 giugno a Milano, non abbiamo più sentito parlare.

Che succederà ora? Si tratta del solito ritardo ministeriale o c’è di più? Che significa la misteriosa preposizione «entro», che così spesso negli articolati di legge assume la sfumatura semantica di «dopo»? Quale la misteriosa cabinadiregia o gruppodilavoro che se ne sta occupando?

Anche perché nei sei mesi trascorsi la Ministra avrebbe dovuto, tra le altre urgenze, provvedere a avviare le procedure di nomina del CNAM (altrimenti non si vede come avrebbe potuto “sentirlo”per il parere).  Ah, no, scusate… All’art. 16 lo stesso D.Legisl. 60 del 13 aprile 2017 prevede «che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, il decreto di cui all’articolo 15, comma 4, in mancanza del parere del medesimo Consiglio sia perfetto ed efficace».

Meno male, sembrava quasi che bisognasse seguire una fastidiosa procedura di legge…

L’AFAM nella legge di BILANCIO: il 20 non c’è più

Condividiamo qui in allegato gli emendamenti alla legge di bilancio relativi all’AFAM proposti dai vari soggetti politici, che hanno in comune la traformazione della graduatoria nazionale ‘128’  in graduatoria ad esaurimento per contratti a tempo indeterminato e determinato,  con l’intento di risolvere l’annoso problema del precariato. Molti di questi emendamenti stabiliscono inoltre che in coda alla graduatoria suddetta siano inseriti coloro che sono in possesso di almeno 3 anni di insegnamento.

Tre emendamenti propongono il passaggio al sistema pubblicistico del personale docente AFAM e un regolamento che riveda gli inquadramenti economici e stipendiali. Altri si occupano invece: della parte immediatamente precedente della filiera (Licei Musicali), di  una corsia preferenziale per l’Istituto «G.Paisiello» di Taranto, di vietare il ricorso a contratti di lavoro atipici, di prevedere un piano di rientro per le situazioni debitorie degli ex pareggiati, dei nuclei di valutazione, di misure di assistenza per gli studenti Afam

L’emendamento più articolato è quello proposto dal gruppo del Partito Democratico, con Martini come primo firmatario; si tratta di una sintesi del disegno di legge 322. Rispetto alla bozza di cui abbiamo dato notizia nell’articolo Legge di stabilità e AFAM (http://www.docenticonservatorio.org/legge-di-stabilita-e-afam/), la novità sta nel fatto che il numero dei nascituri Politecnici delle arti non è più indicato (si ricorda che precedentemente il numero massimo era stabilito a 20), ma le modalità di attuazione del processo sono rinviate ad apposito regolamento del ministro. Per quanto riguarda la governance, non vi sono differenze col precedente emendamento PD: il direttore (non sia mai che si utilizzi il nome più appropriato di rettore, per i nostri politici deve essere un termine tabù se applicato all’AFAM!) resta in carica 6 anni e il suo incarico non è rinnovabile, mentre il direttore amministrativo resta in carica 3 anni rinnovabili.

Altre novità rispetto alla bozza precedente sono: l’inserimento in coda alla graduatoria nazionale 128 di coloro che hanno 3 anni di anzianità di servizio; una quota dei posti di prima fascia destinati al concorso (minimo il 10% e massimo il 20%) da riservarsi ai docenti di seconda fascia (ma si fa riferimento al regolamento sul reclutamento che ancora non esiste!!!!).

Circa 4000 gli emendamenti presentati in 5a Commissione; la Commissione Bilancio concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all’Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre.
Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio dovranno essere presentati all’Assemblea entro le ore 18 di lunedì 20 novembre, e la discussione del provvedimento in Aula avrà inizio lunedì 27 novembre, alle ore 16,30

 

EMENDAMENTI COMMISSIONE BILANCIO 11 novembre 2017