A ciascuno il suo (ranking)

La recente uscita della classifica delle università pubblicata da Quacquarelli Symonds (QS) (www.topuniversities.com), di cui abbiamo dato conto anche noi in un precedente articolo (http://www.docenticonservatorio.org/graduatorie-gradini-gradimento-ce-roma/) ha suscitato le reazioni del direttivo della Rektorenkonferenz delle Hochschulen tedesche (il corrispettivo germanico della nostra Conferenza dei Direttori), che attraverso le parole di Susanne Rode-Breymann, presidente della Hochschule für Musik di Hannover, ha osservato come i criteri utilizzati da QS quest’anno, privilegiando ricerca e pubblicazioni rispetto, ad esempio, a piazzamenti degli studenti in concorsi internazionali, al loro successo professionale, alla loro produzione artistica successiva al completamento degli studi, finirebbe inevitabilmente, così la Rode-Breymann, per penalizzare le 24 Hochschulen tedesche e favorire le accademie inglesi e americane.

Nella classifica QS la prima università musicale tedesca è, al 44° posto, la Hochschule für Musik und Theater di Monaco.

 

Graduatorie, gradini, gradimento: c’è Roma!

La settima edizione dei QS World University Rankings per materie (da oggi su www.topuniversities.com), la classifica che analizza 46 discipline insegnate nelle università di 60 Paesi, ha sancito un balzo in avanti nella scala compilata dalla società inglese da parte dell’unico istituto dell’Alta Formazione Musicale italiana presente nella classifica relativa alle Performing Arts: il Conservatorio di Roma è infatti passato in un anno da una posizione indefinita tra 51 e 100 su su di diversi gradini, fino al ventottesimo posto: davanti al Conservatorio Superiore di Lione, al Conservatorio Čaikovskij di Mosca, alla Hochschule di Monaco di Baviera

Il «Corriere della Sera» intervista il direttore del Conservatorio «Santa Cecilia», Roberto Giuliani: «L’istituto sta vivendo un momento di slancio grazie al buon rapporto tra attività di insegnamento e attività di produzione: ogni anno organizziamo almeno un centinaio di concerti. Siamo in concorrenza con importanti istituzioni e università internazionali, come il Royal College of Music, i Conservatori di Parigi e Lione, ma stiamo puntando molto sulla programmazione artistica e sulla ricerca, che è quello che manca all’università italiana. Ma lo stiamo facendo contando sulla buona volontà dei docenti. Quello che ci manca per migliorare ancora — dice Giuliani — è la possibilità di accedere ai fondi pubblici a cui possono attingere tutte le università».

Questa la classifica per i primi 50 posti:

 

Questi più in dettaglio i punteggi conseguiti dal Conservatorio romano:

 

Cinque settimane e mezzo

Con la Nota 6388 del 3 marzo 2017 vengono fornite le indicazioni operative per l’accreditamento di corsi di diploma accademico di primo livello (nuove attivazioni e modifiche) per l’a.a. 2017/2018.

Tale nota si rivolge a Conservatori di musica,  ex Istituti Pareggiati, Accademie di belle arti, Accademie di belle arti legalmente riconosciute, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti Superiori per le industrie artistiche, e alle Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale.

Le richieste verranno inoltrate alla Commissione costituita (con il decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 e successiva integrazione con decreto dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015) presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Nel caso di parere positivo, il Miur verificherà la sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla predisposizione del decreto di autorizzazione all’attivazione e provvederà ad emanarlo (con riferimento alle Istituzioni non statali previa acquisizione parere Anvur).

La scadenza è il 14 aprile.

Totem e tabù

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

 

TOTEM E TABU’ DELLA RIFORMA DELL’AFAM
Una proposta di riflessione per i docenti dei Conservatori

A partire dal 1999 il mondo dell’AFAM ha assistito a una serie di provvedimenti normativi (leggi, decreti, leggi-delega, circolari e note ministeriali) che hanno progressivamente mutato il ruolo e la missione delle proprie istituzioni: in particolare i percorsi formativi dei Conservatori di Musica sono stati trasformati, da verticali che erano (accompagnavano cioè l’intera formazione dello studente, dal livello di base al titolo finale) in corsi accademici di livello post-secondario (vi “si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado”, l. 508/1999, art. 2.5), mentre la competenza in materia di formazione di base è passata alle scuole medie a indirizzo musicale e ai nuovi licei musicali, lasciandone soltanto una porzione residuale ai Conservatori stessi (“Fino all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza modulano l’offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore”, DPR 212/2005, art. 12.4).

Non è chi non veda che già dai primi atti della riforma si evince il disegno di togliere alle istituzioni AFAM la competenza in materia di formazione musicale professionale a livello preaccademico, senza che in nessuna sede si siano mai discusse le evidenti ricadute occupazionali (fino al 2005, gli iscritti ai corsi di livello preaccademico erano circa il 70% del totale). Si è assistito quindi a un progressivo “svuotamento” dal basso dei Conservatori, a organici invariati; d’altro canto, l’istituzione di nuove scuole medie a indirizzo musicale e soprattutto dei licei musicali (di cui non è ancora chiaro chiaro se abbiano il medesimo carattere professionalizzante precedentemente assicurato dai Conservatori) ha importato un evidente aumento di spesa pubblica, legato all’assunzione di nuovi docenti (per i quali è stata finalmente istituita un’apposita classe di concorso) e per l’acquisto di strumenti e attrezzature, che invece i Conservatori già possedevano.

Tra il 2015 e il 2017 il Governo ha avviato gli ultimi atti di questa riforma, con il disegno di legge Martini da un lato e la c.d. legge sulla “buona scuola” dall’altro, di cui proprio nel gennaio scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto che ci riguarda. Il ddl. Martini, a fronte di un paio di generose concessioni (la statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati, e la graduale assunzione a tempo indeterminato dei precari della l. 128) prevede la costituzione di nuovi “politecnici” delle arti, derivanti dall’accorpamento di più istituzioni afferenti a un territorio omogeneo, ciò che (a parte le altre numerose criticità già evidenziate dalle OO.SS. e dagli altri stakeholders) appare con ogni evidenza volto a una razionalizzazione dell’offerta, con immediate conseguenze sugli organici. D’altro canto, l’art.15 dello “Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (382)”, sottoposto il mese scorso al parere del Senato, ribadisce e integra l’orientamento consolidato degli ultimi diciotto anni, precisando che “la formazione musicale di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici”; mentre gli istituti AFAM “organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g)” (art. 15.3), “in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili” (art. 15.4).

Ora, il combinato disposto di questi ultimi due atti normativi, qualora portato a compimento, coronerebbe il disegno iniziale del legislatore del 1999: la trasformazione dei Conservatori in istituzioni accademiche di livello esclusivamente universitario, e l’affidamento della formazione di base a scuole secondarie di primo e secondo grado con un indirizzo dedicato; quest’ultima non potrebbe più essere fornita dai Conservatori, se non nei limiti dei soli corsi propedeutici “alle prove per l’accesso” ai propri corsi accademici, e solo qualora ne abbiano le risorse. Peraltro, si evita astutamente di trarre le doverose conseguenze di tale disegno, nel prevedere che le istituzioni AFAM, in quanto titolari del livello universitario della formazione musicale, si occupino anche di ricerca (corsi di dottorato), come forse inizialmente previsto dalla 508, lasciandone la titolarità alle sole università.

Proviamo adesso a guardare più da vicino le ricadute di tutto questo sul corpo docente:

1) le istituzioni AFAM, una volta private definitivamente di una percentuale molto rilevante di iscritti (quelli degli attuali corsi preaccademici), solo in minima parte restituita dai corsi propedeutici, si troverebbero con un evidente esubero di personale, che l’eventuale accorpamento in politecnici delle arti renderebbe ancora più evidente; tale esubero metterebbe seriamente a rischio migliaia di posti di lavoro (ricordiamo che non esiste più il “ruolo” a vita, ma solo l’assunzione a tempo indeterminato, soggetta alle procedure di mobilità e alla possibilità di licenziamento come per gli altri settori del pubblico impiego), con relativo impoverimento delle istituzioni stesse in termini di perdita di professionalità molto elevate;

2) gli esuberi non potrebbero essere coperti dal blocco del turn over (i pensionamenti dei prossimi anni non sarebbero sufficienti); e quand’anche fosse, tale blocco potrebbe agire a macchia di leopardo, lasciando magari scoperti settori disciplinari dove c’è molta richiesta e copertissimi altri dove ce n’è di meno;

3) a fronte della perdita di molti posti di lavoro per docenti già qualificati, si dovrebbero assumere migliaia di nuovi docenti per i percorsi pre-AFAM, vanificando qualsiasi risparmio in termini di spesa pubblica; con in più l’aggravio conseguente alla necessità di allestire spazi e attrezzature necessari alla musica in strutture che non li avevano;

4) ai docenti AFAM superstiti, ormai universitari a tutti gli effetti, non viene riconosciuto il corrispondente trattamento economico di livello universitario. La recente riforma dei comparti (Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13/7/2016), andando contro una legge “speciale” (la 508) che, come qualsiasi studente di giurisprudenza sa, dovrebbe prevalere sulla legge generale, ha infatti modificato il precedente status dei docenti AFAM, facendoli confluire nel comparto dell’Istruzione (a cui appartengono i docenti delle scuole primarie e secondarie, ma non i docenti universitari, soggetti invece al regime pubblicistico). Tale indirizzo contraddice in toto il supposto rango universitario che la riforma attribuirebbe ai Conservatori: da un lato, essi -che nel vecchio vecchio ordinamento offrivano sia la formazione di base sia quella superiore (“accademica”)- si vedono privati degli studenti della fascia secondaria, dall’altra, pur facendo parte ormai a tutti gli effetti di istituzioni universitarie, che conferiscono ormai lauree e non diplomi, e fanno discutere ai propri allievi una “tesi”, continuano a essere considerati (e trattati economicamente da) docenti di scuola secondaria.

Le contraddizioni sullo status dei docenti però non finiscono qui. Quando si affrontano le procedure di mobilità (i trasferimenti), ancora mantenute a livello nazionale in barba alll’autonomia che la 508 prevedeva, gli eventuali concorsi/abilitazioni per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado vinti/conseguite dal docente non conferiscono punteggio, in quanto relativi a una qualifica professionale più bassa (quella, appunto, dei docenti di scuola secondaria), a riprova dello status “superiore”: e quale potrà mai essere questo status, se non quello dei docenti che insegnano dopo i licei, cioè quelli universitari? E’ costituzionalmente lecito discriminare i lavoratori, a parità di lavoro svolto (insegnamento di livello univeristario, ricerca, conferimento di lauree), a seconda dell’appartenenza a istituzioni diverse del medesimo Stato?

Tuttavia, lo Stato italiano non si contenta neppure di trattare i docenti AFAM alla stregua di docenti di scuola secondaria. Quando, a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008, il Governo decise (l. 122/2010) di attuare il blocco degli scatti di anzianità per il personale docente della scuola (non per i docenti universitari, soggetti a tutt’altra disciplina), tale blocco fu revocato dopo un solo anno, a tutti tranne che ai docenti AFAM, in quanto, appunto, di livello universitario.

Si direbbe insomma che lo Stato, il Governo, il Parlamento “giochino” con l’ambiguità dell’inquadramento a seconda di come torni più comodo: i docenti AFAM sarebbero docenti universitari quando si tratta di togliere loro gli allievi per darli alle scuole medie e ai licei, di negare loro lo sblocco degli scatti o di riconoscere il dovuto punteggio ai concorsi e abilitazioni vinti; sarebbero invece docenti di scuola secondaria quando si tratta di “declassarli” in un comparto con trattamenti economici più bassi e (presumibilmente in futuro) numero di ore di lavoro più alto, oppure di negare alle relative istituzioni le finalità della ricerca (lasciando la competenza in materia di dottorati alle sole università).

Peraltro, la copiosa discussione che sempre accompagna le varie puntate (provvedimenti normativi) di questa infinita riforma, coinvolgendo ministri, parlamentari, direttori di conservatorio, sindacati, ecc. (ma non rappresentanti dei docenti), sembra aver sviscerato tutto, ma non voler mai toccare l’argomento economico, che appare per tale ragione un vero e proprio tabù da infrangere, quasi che i docenti AFAM dovessero da un lato sentirsi colpevoli della loro inutilità e pochezza, dall’altro essere grati di non essere ancora stati licenziati, e di aver potuto continuare a svolgere una professione per la quale il solo piacere dell’insegnamento dovrebbe già costituire ricompensa sufficiente.

Questo documento intende pertanto alzare il velo dell’ipocrisia e chiedere con forza che lo status, anche economico, dei docenti AFAM entri finalmente nella discussione, ponendo come minimo il Governo e il Parlamento di fronte alla scelta: o siamo docenti di scuola secondaria, e allora ci si restituiscano la formazione di base e gli scatti indebitamente trattenuti, e non si parli più di accorpamenti, razionalizzazioni e riduzioni d’organico; oppure siamo docenti universitari, con tutti i rischi connessi in termini di occupazione, ma anche con il diritto alla parità di trattamento anche economico con questi ultimi.

*****

Ci sarebbe infine da affrontare anche il totem della riforma. Dopo diciotto anni di gradualissimi passi verso l’attuazione della l. 508, il cui pieno compimento dovrà probabilmente aspettare ancora un paio di generazioni, è possibile fare alcune considerazioni sulla sua qualità. Ci è stato da molte parti ripetuto che l’indubbia necessità di aggiornare i contenuti della formazione musicale, fermi da quasi ottant’anni al momento dell’inizio del percorso riformatore, doveva accompagnarsi a un completo ridisegno del sistema, per conformarlo agli standard europei, da cui la necessità di spostare in avanti la fase finale della formazione stessa, appunto in età universitaria (“vi si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado”). Peccato che questa necessità non dovesse essere così stringente, dal momento che i percorsi formativi all’interno dell’Unione Europea risultano a tutt’oggi fortemente disomogenei, e il riconoscimento dei relativi titoli non sia affatto automatico come dovrebbe; da cui la domanda: perché i Conservatori italiani hanno dovuto distruggere un sistema di eccellenza per adottare un modello estraneo, e gli altri no? Al contempo, trattandosi di università, è stata fortemente limitata la possibilità per gli studenti di seguire più percorsi contemporaneamente (vietati all’interno delle stesse istitutuzioni AFAM, possibili con limitazione dei crediti conseguibili per ogni annualità in caso di doppia frequenza conservatorio-università); quando in una vera ottica liberale, l’unico limite che si dovrebbe porre agli studenti è quello… delle proprie capacità! Ridisegnare statuti e regolamenti, percorsi e programmi, ha richiesto un colossale sforzo ai docenti (che lo hanno comunque svolto a titolo gratuito, perché in Italia le riforme si devono fare a costo zero), e ha comportato, una volta giunti a regime, un significativo aggravio del carico di lavoro. D’altro canto, la situazione degli studenti appare anch’essa significativamente peggiorata, in quanto:

1.si è assistito a una moltiplicazione dei corsi e dei relativi esami, corsi cui spesso però è stato attribuito un numero eccessivamente esiguo di ore di insegnamento, con le relative ricadute sui contenuti;

2. l’età degli studenti è in molti casi troppo avanzata rispetto alle aspettative del mercato (in campo strumentale, i grandi concorsi internazionali sono di solito vinti da teenagers, non da venticinquenni);

3. di questa assurdità persino il legislatore sembra essersi accorto, e nel tentativo di metterci una pezza ha previsto quanto disposto all’art. 15.6 dello “Schema di decreto legislativo ecc.” del gennaio 2017 (“Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per “giovani talenti”…”), con ciò riconoscendo l’inadeguatezza dei nuovi licei musicali in fatto di percorsi professionalizzanti;

4. le limitazioni alla possibilità di frequenza di più corsi contemporanei, sia all’interno del conservatorio che tra conservatorio e università, hanno finito per dirottare verso l’università (cioè verso migliori prospettive occupazionali) gran parte dei giovani più promettenti;

4. gli studenti ammessi direttamente ai corsi accademici in quanto provvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma che hanno seguito corsi musicali di base al di fuori del conservatorio (scuole private o licei musicali) hanno rivelato in molti casi una preparazione insufficiente, che non solo è stata causa dell’annoso problema dei debiti formativi, ma ha sostanzialmente obbligato a una rimodulazione verso il basso degli obiettivi finali.

Riassumendo: il lavoro dei docenti è aumentato, sono aumentati i costi (per fornire gli insegnamenti previsti nei nuovi curricula ma di cui manca il relativo personale), la qualità degli studenti è diminuita, con il risultato finale di produrre nuove generazioni di musicisti meno qualificati e pertanto meno in grado di competere sullo scacchiere nazionale e internazionale di quanto non lo fossero i loro predecessori, perdipiù in un contesto lavorativo generale anch’esso gravemente peggiorato.

Sarà forse ora di affrontare anche questo totem?

 

Roberto Perata

Mantova, 11 febbraio 2017

 

 

 

 

Lezioni private – 4 (ovvero: della pre-esistenza)

Dal 1 febbraio al 31 marzo 2017, come da Nota Miur  20 giugno 2016, prot. n.8093 è disponibile la procedura informatica per la presentazione delle istanze di accreditamento di nuove istituzioni non statali (ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05) per l’a.a. 2017/2018.
La finalità dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 è quella di consentire – nelle more del regolamento che disciplina la programmazione dello sviluppo del settore AFAM –  a soggetti con pluriennale esperienza in attività di formazione di livello post-secondario nei settori dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di ottenere un accreditamento da parte del MIUR e la conseguente autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale. L’art. 11, in particolare, fa riferimento a soggetti preesistenti alla legge di riforma del sistema AFAM (L. n. 508/1999) e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 212/2005.

Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, in assenza del sopraindicato regolamento relativo alla programmazione del settore AFAM e tenuto conto di alcune recenti pronunce giurisdizionali, si ritiene che anche soggetti non preesistenti la Legge n. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nei settori dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possano presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005.

Le istituzioni di cui sopra possono presentare domanda per l’autorizzazione a rilasciare titoli di Diploma Accademico di primo livello, esclusivamente per corsi già attivati da tale Istituzione che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni, il cui titolo di accesso è almeno di istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo l’adeguamento dell’ordinamento didattico di tali corsi a quello previsto per le istituzioni statali.

In relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 27, della legge  13 luglio 2015, n. 107, ai fini della valutazione della conformità degli ordinamenti didattici dei corsi, il Ministero, nelle more della ricostituzione del CNAM, si avvale di una apposita Commissione di esperti nominata con decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. A tale riguardo si fa presente che tale Commissione è stata costituita con Decreto Dipartimentale n. 2326 del 19.10.2015 come integrato con Decreto Dipartimentale n. 2454 del 02.11.2015 (/anno-2015/ottobre/dcd-19102015.aspx).

Le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) e di personale sono effettuate dall’ANVUR con l’obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell’Istituzione e dei corsi rispetto a:

Strutture edilizie e attrezzature: le dotazioni edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità ed essere funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca e di produzione delle Istituzioni AFAM.

Organizzazione: l’organizzazione dell’istituto deve essere coerente con i principi organizzativi delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003.

Personale: dal punto di vista quantitativo la docenza da impegnare nei corsi deve essere commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili ai corsi. Dal punto di vista qualitativo, la docenza deve possedere un livello di qualificazione analoga a quella dei docenti delle istituzioni statali, impegnata nelle analoghe attività formative. Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l’Istituzione nell’ultimo triennio.

Dotazioni finanziarie e patrimoniali: per tali dotazioni deve essere verificata l’adeguatezza e la permanenza nel tempo per sostenere i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività istituzionali , del personale docente e non docente necessario, le spese di funzionamento e i servizi per gli studenti, ivi compresi la tipologia di esonero dal pagamento delle tasse per coloro che sono beneficiari delle norme per il diritto allo studio ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.   Non sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della contribuzione studentesca.

Lezioni private – 3 L’Altra Formazione Artistica e Musicale

Nelle precedenti puntate ci siamo brevemente occupati di nuove e particolari modalità attraverso cui alcune scuole ottengono autorizzazione a rilasciare titoli dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, e di come talvolta non sia ben chiaro se i percorsi didattici che pubblicizzano sui loro siti siano stati già realmente autorizzati, anche perché almeno uno degli organi deputati a esprimere un parere su quelle autorizzazioni, il CNAM, da parecchio tempo non esiste più.

Quali sono però i dati relativi alle scuole non statali a oggi realmente e ufficialmente autorizzate al rilascio di titoli dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, a quelle, cioè, che non utilizzano sul loro sito in modo un po’ spregiudicato  la dicitura alta-formazione-artistica-e-musicale senza averne forse realmente diritto, o che non dichiarano di rilasciare titoli universitari senza che ciò risulti in alcun modo dal sito del Miur?

Si tratta di circa 5000 studenti iscritti ai corsi di Triennio e 6 studenti iscritti ai Bienni (???) del Saint Louis Music Center, College of Music di Roma. Ben 3000 risultano iscritti ai corsi triennali dello IED nelle sedi di Milano, Roma, Torino e Cagliari (gli iscritti ai corsi triennali di tutti i Conservatori sono 11.129). Relativamente al settore musicale i trienni sono complessivamente 804, di cui ben 332 presso il Saint Louis.

 

Qualche dato sui singoli corsi triennali: 24 iscritti a Canto, 27 a Pianoforte, 51 a Pianoforte Jazz, 8 a Violoncello, 21 a Violino, 8 a Tromba, 5 a Saxofono, 25 a Saxofono Jazz, 35 a Composizione, 50 a Chitarra Jazz, ma poi 219 a Fotografia, 118 a Illustrazione, 389 a Product design, 450 a Fashion design (Design della moda) e 723 a Interior design.

748 studenti iscritti ai trienni non hanno più di 19 anni di età, dunque presumibilmente non sono ancora in possesso di diploma di maturità, 218 hanno più di 30 anni, 697 sono stranieri, e di loro 272 son cinesi; seconda nazione rappresentata è la Svizzera, con 27 studenti.

In queste scuole insegnano, limitatamente ai corsi triennali riconosciuti, 137 docenti di “prima fascia” e 1437 individuati come “altro”, di cui 85 a tempo indeterminato e 1363 a contratto.

Fonte: Ufficio di Statistica-Miur (http://statistica.miur.it). Tutti i dati si riferiscono all’a.a. 2015/2016.

Cultura umanistica:i nuovi corsi propedeutici che sostituiranno i pre-accademici

Ieri 16 gennaio è stato presentato alle commissioni Bilancio e Cultura della Camera e alla Commissione Cultura del Senato lo Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto Camera 382) recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. Il sen. Marcucci, presidente della VII Commissione del Senato,ha osservato che dette assegnazioni differiscono tra i due rami del Parlamento in quanto presso la Camera dei deputati ben più di un atto è stato assegnato a Commissioni riunite. Onde razionalizzare il lavoro istruttorio connesso all’esame dei predetti schemi di decreto legislativo e tenuto conto della mole di lavoro che già grava su ciascuna Commissione, ha prospettato dunque la possibilità di avviare un ciclo di audizioni informali sull’intera attuazione della legge delega, congiuntamente alla VII Commissione, previo accordo con la Presidente della VII Commissione della Camera dei deputati. Ha proposto pertanto di chiedere alla Presidenza del Senato l’autorizzazione a svolgere detta attività conoscitiva informale, e a convocare appositi Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte giovedì 19 gennaio, alle ore 8.45, al fine di programmare le predette audizioni. Resta inteso che laddove non fosse possibile individuare un percorso comune, ciascuna Commissione procederà autonomamente nella fase conoscitiva.

Qui il testo completo del provvedimento presentato ai due rami del Parlamento (frutto di «un’attività di consultazione e confronto sui temi dell’intervento con la Conferenza dei direttori dei Conservatori, con riferimento in particolare alla questione dell’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale»), che all’art. 15 recita:

Dunque a partire dall’anno accademico successivo all’entrata in vigore del decreto previsto all’art.4 (a sua volta da approvarsi entro sei mesi dall’approvazione dello schema presentato ieri alle commissioni) gli Istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai “corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4.

Tra gli obiettivi principali individuati dal Miur nella sua analisi d’impatto, proprio quello di «disciplinare l’accesso ai corsi propedeutici tenuti dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici, quali corsi di formazione professionalizzante, nonché le certificazioni fInali e i requisiti necessari per l’accesso ai corsi accademici di primo livello».

 

Avversità

Sono stati pubblicati il resoconto e le proposte avanzate nell’ambito del convegno nazionale Licei Musicali: prospettive di stabilità tenutosi lo scorso 19 dicembre presso l’Aula Magna del Liceo «L. Bassi» di Bologna.

Al convegno ha partecipato anche la sen. Francesca Puglisi, responsabile scuola e università del Partito Democratico, che nel suo lungo e articolato intervento si è espressa con una franchezza fin qui piuttosto inedita nei confronti dell’operato del Miur e del precedente Ministro.

Lezioni private – 2

Proseguiamo il nostro breve viaggio nel mondo delle istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale in base all’ art.11 del DPR 8.7.2005, n.212.

In base a quanto risulta dal sito del Miur, le ultime in ordine di tempo a aver conseguito il riconoscimento sarebbero l’Istituto Quasar Progetto di Roma (18.04.2016) anche attraverso un paio di sentenze del TAR Lazio, l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma (19.04.2016),   l’Istituto Marangoni di Milano e l’Accademia di Belle Arti «G.B.Tiepolo» di Udine (01.06.2016), e infine l’Istituto Poliarte di Ancona (05.08.2016).

Nessuna notizia, invece, a distanza di un anno, riguardo agli effetti del Decreto Interministeriale 22 dicembre 2015 n. 941, l’accordo Giannini-Franceschini che, si disse, avrebbe riguardato scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (si parlò allora ad esempio di Imola e della Scuola Holden).

Sul web si incontrano talvolta però altri soggetti che non risultano nell’elenco compilato dal Miur; non essendo inoltre disponibili in rete i verbali della Commissione di esperti per la valutazione degli ordinamenti didattici risulta impossibile verificare se il parere di questa commissione sia stato positivo (per i pareri ANVUR si può invece consultare questo link) e se l’accreditamento sia dunque effettivo.

Dell’Accademia «B.Panunzi» di Bracciano abbiamo già dato notizia in un precedente articolo. Le iscrizioni sono tuttora aperte, e i corsi inizieranno a gennaio. Si legge dal sito che «dall’A.A. 2016/17 l’Accademia Panunzi ha raggiunto i requisiti per ottenere lo status di Accademia legalmente riconosciuta, abilitata a rilasciare i Diplomi accademici di I livello, aventi valore legale. A seguito del riconoscimento, secondo la normativa vigente, agli iscritti all’A.A. 2016/17 sarà rilasciato, al termine degli studi, il Diploma Accademico di I livello (equipollente alla laurea triennale)».

Sul sito si trovano i piani di studio e il Manifesto degli studi. Oggi 17 dicembre si tiene l’Open Day, i posti disponibili per il Dipartimento di Musica Classica sono 58, le tasse di frequenza vanno da 2500 a 3000 euro l’anno, in base all’ISEE.

Un caso ancora diverso quello dell’Accademia Aimart di Roma, che ha attivato un DAMS con la Link Campus University di Roma (presieduta da Vincenzo Scotti, si tratta di una delle 12 università private accreditate presenti nella Capitale) e poi anche un Triennio in convenzione con l’Istituto Braga di Teramo. Si legge sul sito: «Grazie all’accordo stipulato ad ottobre 2016 con l’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici «Gaetano Braga» di Teramo, sono riconosciute dall’ISSM «G. Braga» di Teramo agli iscritti del I° livello, studenti effettivi e frequentanti i corsi dell’Accademia, le ore di lezione riguardanti le discipline prassi esecutiva e repertorio d’orchestra svolte coi docenti presso l’Accademia ed i relativi crediti formativi per quanto previsto dalle griglie oggetto di autorizzazione ministeriale. I corsi sono attivi già dal corrente anno accademico 2016-2017». I link ai rispettivi piani di studio rimandano infatti al sito dell’Istituto «G.Braga».

Quindi, parrebbe di capire, lo studente si immatricola a Teramo, lì risulta iscritto, e poi segue invece le lezioni di prassi esecutiva (cioè la materia “principale” del Triennio) presso l’Accademia romana (non abbiamo trovato notizie sulle rette). Corsi che poi il «Braga» gli riconosce in virtù della convenzione.

L’Accademia, che organizza anche corsi pre-accademici e di perfezionamento, ha appena siglato un accordo con la Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI-SUM), istituto affiliato alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) di Lugano, per l’attivazione del Master of Advanced Studies in Music Performance and Interpretation.

Forse sarebbe il caso che il Miur, nelle more (eterne) della definizione del celebre decreto che disciplinerà le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica previsto dalla 508, per consentire agli studenti una scelta pienamente responsabile, aggiornasse e integrasse le informazioni presenti sul suo sito a proposito di titoli e di Accademie private autorizzate a rilasciarli, pubblicando altresì tutte le convenzioni stipulate tra Istituti Afam e Istituti privati che abbiano come oggetto corsi di Triennio, e domani di Biennio.

 

Lezioni private – 1

Uno degli ultimi atti di accreditamento firmati dal Ministro Giannini riguarda i corsi accademici di primo livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) Progettazione multimediale dell’Istituto di cultura Pantheon s.r.l. Design & Technology di Roma.

La lunga premessa, in una trentina di punti, dà conto di una storia lunga e travagliata che proviamo a  riassumere così.

Fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508. I due pareri spettano al CNAM riguardo all’ordinamento didattico, all’Agenzia ANVUR riguardo all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.

Come è noto, una volta lasciato morire il CNAM a fine 2012, con due decreti del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nell’autunno 2015 è stata costituita una commissione ministeriale che ne surroga le funzioni.

 Con istanza del 23 febbraio 2012 l’Istituto chiede l’autorizzazione ad attivare i corsi accademici di I livello in Nuove tecnologie dell’Arte, Decorazione – Interior Design, Web e Comunicazione d’Impresa e Grafica; il Cnam con delibera del 4 aprile 2012 si pronuncia negativamente sulla predetta istanza, in quanto non riscontra la corrispondenza formale del modello formativo proposto ai parametri definiti dalle tabelle di ordinamento di cui ai decreti ministeriali di riferimento; con la nota del 2 maggio 2012  l’Istituto Pantheon  trasmette ulteriore documentazione a supporto della propria istanza; il Cnam con delibera del 6 giugno 2012 si pronuncia di nuovo negativamente, non riscontrando la corrispondenza con le tabelle di ordinamento di cui ai decreti ministeriali di riferimento; con l’istanza dell’11 luglio 2012 l’Istituto Pantheon, sulla base del suddetto parere, trasmette ulteriore documentazione, ridefinendo i nomi dei corsi e le scuole di appartenenza e, pertanto, richiede l’autorizzazione ad attivare i corsi accademici di I livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) Progettazione multimediale; il Cnam si esprime non positivamente con delibera del 12 settembre 2012, sia per il corso di Progettazione multimediale, sia per il corso di Graphic Design; nel luglio 2013 l’Istituto Pantheon viene autorizzato al rilascio dei diplomi accademici di primo livello per i corsi triennali in Design e Applicazioni digitali per le arti visive con decreto firmato dal Ministro Carrozza; con istanza del 31 ottobre 2013, l’Istituto Pantheon presenta nuova richiesta di autorizzazione ad attivare due ulteriori corsi accademici di I livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) Progettazione multimediale; l’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)  si esprime il 2 luglio 2014 nel senso di “non avere elementi inequivocabili sufficienti ad esprimere un parere favorevole incondizionato sull’immediata attivazione dei corsi richiesti“; l’Istituto, con ulteriore istanza del 29 luglio 2015, domanda nuovamente l’autorizzazione ad attivare i sopraindicati corsi accademici, avendo assolto alle carenze evidenziate nel suddetto parere dell’Anvur n. 11 del 2014; il 24 febbraio 2016 l’ANVUR si esprime positivamente in merito alla congruenza delle strutture e della docenza per la realizzazione del progetto didattico presentato; con istanza del 4 maggio 2016 l’Istituto Pantheon, al fine di conformarsi alle nuove istruzioni operative fornite dalla citata circolare n. 9843 del 2015, inoltra nuova richiesta di autorizzazione per i summenzionati corsi accademici di primo livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) Progettazione multimediale; con verbale n. 10 del 16 e 17 giugno 2016 la Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici esprime parere favorevole alle nuove attivazioni dei corsi accademici di primo livello in oggetto, in subordine ad alcune modifiche specificamente indicate; con verbale n. 12 del 5/6 settembre 2016 la suddetta Commissione tecnica  con riferimento ai “pareri positivi con subordine”, ha chiarisce che, premesso che si tratta di conseguenza di un problema che “travalica il singolo caso proposto e riveste carattere generale per cui si renderebbe necessaria una intera rivisitazione di tutta la decretazione sui corsi già approvati con Decreto del Ministro, in base anche ai precedenti pareri del CNAM, rinvia all’Amministrazione la scelta di trasmettere […] i pareri considerando tali subordini quali “indicazioni per auspicabili adeguamenti di carattere tecnico scientifico delle offerte formative delle Istituzioni Afam, da attuare nei tempi e nei modi più appropriati”

Alla luce di tutto ciò il Miur ha ritenuto pertanto di dover adottare la procedura di autorizzazione dei corsi accademici di primo livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) “Progettazione multimediale” dell’Istituto Pantheon.

Tutto assolutamente regolare, certo, ma la vicenda si inserisce in un contesto più ampio, quello del tentativo da parte di istituzioni private di entrare nel settore dell’Alta Formazione, magari anche solo attraverso l’accreditamento di singoli corsi, prima che venga scritto il famoso regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica previsto dalla 508. In questo prima, che a oggi è durato 17 anni, si inserisce pure ora l’assenza dell’organo tecnico previsto, i cui pareri, a leggere bene, almeno in questo caso avevano creato al privato non pochi problemi.

Che sia anche questa una delle ragioni dell’estinzione di quell’organo e poi della sua mancata ricostituzione?