Statizzazioni: nuova e definitiva (?) versione

Si è concluso nella giornata di oggi l’esame degli emendamenti alla c.d. manovrina da parte della Commissione Bilancio della Camera. Si sono ottenuti tre importanti risultati che riguardano l’Afam:

  1. Statizzazioni: è stato approvato definitivamente l’emendamento Ghizzoni 22.08 in una nuova formulazione che va a toccare le modalità del graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio negli istituti da statizzare.
  2. Riduzione spese Ministeri: è stato approvato l’emendamento Vignali che evita il taglio di 1.100.000 euro all’Afam.
  3. Programma Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: viene incrementato di 1.500.000 euro attraverso l’emendamento Vignali 13.4 (nuova formulazione).

Ora lunedì il testo passerà all’esame dell’aula, dove probabilmente verrà posto in votazione tra mercoledì e giovedì prossimi con richiesta di fiducia, prima di passare, presumibilmente blindato, all’esame del Senato. Qui di seguito gli emendamenti approvati.

 

 

Art. 22-bis. 
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

  1. A decorrere dall’anno 2017, una parte degli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie di belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2, saranno oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3. 
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d) [i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati], e comma 8, lettere a), b), c), e), ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell’inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e la valutazione di titoli accademici e professionali. 
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 17 milioni di euro per l’anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni per l’anno 2017, 1,2 milioni di euro per l’anno 2018, 1,37 milioni di euro per l’anno 2019 e 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall’articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l’anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l’anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020»;
b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali viene determinato in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro».
22. 08. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D’Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani, Cenni, Mongiello.

 

Al comma 1, all’elenco recante Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, allegato al presente decreto-legge, nella Tabella: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alla voce Missione 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere la voce: Programma 2.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e alla voce Programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.
13. 3. Vignali.

 

Ripescati

Nella seduta di ieri 18 maggio la Commissione Bilancio ha riammesso all’esame gli emendamenti Nicchi 22.193 e 22.202 [che stanzia 10 milioni per il 2017 nelle more del processo di statalizzazione] e gli identici Centemero 64.011 e Palese 64.018, che intervengono in tema di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e vertono su identica materia di quella oggetto dell’articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08 e degli identici articoli aggiuntivi Nicchi 64.05, Centemero 64.012 e Palese 64.017, già dichiarati ammissibili nella seduta del 16 maggio scorso [«in quanto volti a conseguire risparmi di spesa anche attraverso il monitoraggio della spesa e il potenziamento degli organismi di controllo, o ad incentivare lo sviluppo attraverso investimenti pubblici, incentivi alle imprese, anche con riferimento a singoli settori produttivi, nonché attraverso l’erogazione di finanziamenti alle imprese medesime, o a consentire una migliore allocazione ed utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto con riferimento agli enti territoriali, o, infine, ad estendere misure previste per tutelare i territori colpiti da eventi sismici anche a quelli colpiti dagli eventi metereologici verificatisi nei primi mesi del 2017»].

Si riapre dunque la possibilità che, come auspicato dalla Ministra Fedeli, il decreto Enti Locali, ora Manovrina, possa traghettare gli Istituti ex-pareggiati verso processi, ancorché graduali o parziali, di statizzazione. L’esame del provvedimento continuerà in Commissione Bilancio a partire da lunedì 22 e proseguirà per tutta la prossima settimana.

Pubblicato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60  (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (17G00068) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23).

Il provvedimento entrerà in vigore il 31 maggio prossimo. Di seguito il testo definitivo dell’art.15.

 

Art. 15 Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale

1. La formazione musicale di base e’ assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definitii requisiti formativi per l’accesso ai licei musicali e coreutici-sezione musicale.

3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2,7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.

4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cuial comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicaledella studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilita’ di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività’ non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3. Le studentesse e gli studenti, già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Note all’art. 15:

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). – Omissis. 2. I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. Omissis.

– Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243:

«Art. 4. (Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata). – Omissis. 2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita’ formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonche’ attivita’ formative esterne attraverso contratti e convenzioni. Omissis».

«Art. 7. (Ammissione ai corsi). – Omissis. 2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita’ di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresi’ il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalita’ di verifica, anche a conclusione di attivita’ formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Omissis».

«Art.10. (Regolamenti didattici). – Omissis. 4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi’ gli aspetti di organizzazione dell’attivita’ didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: Omissis. g) all’organizzazione di attivita’ formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche’ di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all’articolo 7, comma 2; Omissis».

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 8, lettera d) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). – Omissis. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: Omissis. d) previsione, per le istituzioni di cui all’articolo 1, della facolta’ di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; Omissis».

– Si riporta il testo dell’art. 13, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162:

«Art. 13. (Passaggio al nuovo ordinamento). – Omissis. 8. L’istituzione di sezioni di liceo musicale e’ subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalita’ di organizzazione e svolgimento della didattica, nonche’ di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento. Omissis».

“Manovrina”: gli inammissibili emendamenti sull’Afam

E’ stato presentato dai deputati Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D’Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana e Mariani (PD) l’emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017 che, così ha ribadito il 10 maggio scorso la Ministra Fedeli, avrebbe dovuto spianare la strada alla statizzazione degli istituti ex-pareggiati. Peccato che sia stato giudicato inammissibile dalla Commissione Bilancio e dal suo Presidente Francesco Boccia, così come gli altri riguardanti l’Afam.

 

Art. 22-bis. 
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori di studi musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 4. 
  3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  5. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 4 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede: 
   a) quanto all’importo minimo di euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente per le Accademie di Belle arti non statali di cui al comma 1; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 7.

  7. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
22. 08. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D’Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani.

 

Di seguito altri tre emendamenti simili, anch’essi giudicati inammissibili:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 05. Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

[Emendamento identico a quello proposto dall’Anci]

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 012. Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a)b)c)e)i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche. 
  3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell’istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell’anno 2017; 14 milioni di euro nell’anno 2018; 21 milioni di euro nell’anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede: 
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6; 
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»; 
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro». 
*64. 017. Palese.

 

Questo sull’Istituto «Paisiello» di Taranto (inammissibile):

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. L’istituto « Giovanni Paisiello » di Taranto, già trasformato in istituto superiore di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è statalizzato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8-ter. Il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vi- gore della presente legge è trasferito nei ruoli statali del personale docente e ATA degli istituti superiori di studi musicali di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. A tale personale sono riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede di servizio in fase di prima attuazione della presente legge.

8-quater. Il trasferimento del personale di cui al comma 8-ter, avviene secondo tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-regioni », l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI).

8-quinquies. A decorrere dall’anno in cui acquistano efficacia le disposizioni dei commi 8-ter e 8-quater, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore dell’ente locale che finanzia l’istituto «Giovanni Paisiello» in misura pari alle spese comunque sostenute dallo stesso ente nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale.

8-sexies. I criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall’ente locate di cui al comma 8-quinquies sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza Stato-regioni, l’ANCI, l’UNCEM e l’UPI.

8-septies. Per eventuali maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall’attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.                                                                                                                                   22. 203. Duranti, Nicchi, Scotto, Melilla.

 

Questo per uno stanziamento di 10.000.000 per il 2017 (inammissibile):

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 
  7-bis. Nelle more del processo di razionalizzazione e della loro statizzazione da attuarsi entro il 31 dicembre 2017, e al fine di consentire la prosecuzione della loro attività, a favore degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori musicali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 10 milioni di euro per l’anno 2017. 
  7-ter. All’onere di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. 
22. 202. Nicchi, Scotto, Melilla, Capodicasa, Albini, Duranti.

 

Questo invece per la 128 (inammissibile):

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 
  7-bis. Dall’anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
  7-ter. Dall’anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell’anno precedente, cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Dei contratti a tempo indeterminato di cui al comma precedente il 100 per cento delle cessazioni più il 50 per cento dei posti liberi e vacanti in pianta organica è assegnato alla graduatorie ad esaurimento di cui al comma 7-bis mentre il restante 50 per cento è assegnato tramite concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica così come previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999 dell’articolo 19, comma 1 della legge n. 128 del 1999. Nelle more dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica contenente le nuove norme sul reclutamento del personale docente, si ricorre in via prioritaria alle graduatorie di cui al comma 7-bis per gli incarichi a tempo determinato ed indeterminato fino ad esaurimento delle stesse. Fino all’esaurimento delle graduatorie nazionali sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinate all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al comma 7-bis. 
  7-quater. Agli oneri di cui ai precedenti commi, valutati in 5 milioni si euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
22. 140. Crimì, Rocchi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Coccia, Iori, Ribaudo.

 

E questo per il regime pubblicistico (inammissibile):

Art. 13-bis. 
(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione musicale artistica e coreutica).

  Al fine di contenere i costi relativi alla contrattazione del pubblico impiego, a decorrere dall’anno accademico 2017-2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall’articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 agosto 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. 
13. 08. Vignali.

 

Restano in piedi dunque solo gli emendamenti:

 

All’elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell’Istruzione, dell’U-niversità e della ricerca Missione 2. istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere il Programma 2.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

Conseguentemente, all’art.66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di 1 milione di euro per il 2017, ed.

13. 14. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

 

All’elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sopprimere la voce: 2.2 Istituzioni dell’alta Formazione artistica, musicale e coreutica e alla voce: 2.3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.

13. 3. Vignali.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell’alta formazione, arti- stica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell’elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Istituzioni medesime ac- cedono al riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. A tal fine all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea dopo le parole: «dallo Stato alle Università» sono inserite le seguenti: «ed alle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

b) alla lettera a) dopo le parole: «per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394» sono inserite le seguenti: «nonché per le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica».

13. 2. Vignali.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell’elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, all’articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 265».

13. 4. Vignali, Tancredi.

E se va buca?

Ricordate l’emendamento al DL 237/2016 che lo scorso febbraio tentava di inserire una fideiussione di 97 milioni in favore di Ryder Cup LLP per gli impegni presi dalla Federazione Italiana Golf, e che il Presidente del Senato Grasso giudicò inammissibile?

Rientrato dalla finestra direttamente nell’articolato del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, quella garanzia si è andata ad aggiungere ai 5,4 milioni annui che l’ultima finanziaria stanzia fino al 2027 (totale 60 milioni) per l’importantissima manifestazione golfistica. Lo scorso 10 maggio la settima Commissione della Camera è stata chiamata a  esprimersi proprio sul testo del decreto 50, e ha espresso un parere positivo ma con nove condizioni, tra le quali:

Si inserisca una disposizione recante la graduale statizzazione e razionalizzazione, a decorrere dall’anno 2017, degli Istituti Superiori musicali non statali e delle Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, mediante l’istituzione di un apposito fondo.

Precluso, pertanto, il parere alternativo del gruppo MDP, che recitava:

a fronte delle poche e del tutto insufficienti risorse assegnate a legislazione vigente, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, subisce una riduzione di fondi per complessivi 38,8 milioni di euro per il 2017. Di questi, oltre 15,5 milioni vengono tagliati all’istruzione universitaria e formazione post-universitaria, nell’ambito della quale quasi 6 milioni di euro vengono tolti al diritto allo studio universitario. E questo in un Paese che è penultimo in Europa per numero dei laureati. Così come si assiste al taglio di ben 5,8 milioni di euro per la ricerca scientifica e tecnologica applicata e di base;

si segnala inoltre il taglio di oltre l, l milioni di euro per le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), che sono già in situazione di estrema difficoltà anche a causa delle esigue risorse ad esse assegnate a legislazione vigente ;

in questo ambito va ricordato come da anni si attende la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali, dall’articolo 2, comma 2, della legge 508/1999;

ad oggi, nonostante gli impegni del Governo, nessuna risorsa è specificatamente destinata a finanziare i processi di statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati, nonostante alcuni istituti siano ormai in aperta situazione pre-fallimentare;

la grave situazione attuale vede diciannove Conservatori non statali, in difficoltà e a rischio chiusura per mancanza di fondi. O i conservatori vengono statizzati o chiudono;

il provvedimento in esame, non prevede nulla in tal senso;

come ha sottolineato il Segretario generale della FLC-CGIL, è importante preservare la straordinaria esperienza italiana in fatto di educazione e alta formazione musicale e artistica, che trova nelle comunità locali un suo punto di forza.

 

 

Ricordiamo che a quanto riferito in commissione dalla Ministra lo stesso 10 maggio, proprio un emendamento al decreto 50 rappresenterebbe la soluzione possibile al problema delle statizzazioni. Rimane da capire cosa significhi graduale e cosa razionalizzazione; e soprattutto a quanto possa ammontare l’apposito fondo. Il riferimento è probabilmente a quanto previsto dall’emendamento PD a prima firma Ghizzoni 22.08 (http://www.docenticonservatorio.org/50-e-50/).

La seconda volta

L’audizione della Ministra Fedeli del 10 maggio 2017 di fronte alla settima Commissione del Senato della Repubblica a proposito di DDL 322 e Afam.

Statizzazioni

 

Tra emergenza e provvedimenti di sistema

 

Politecnici, riassetto, reclutamento

 

Risposte 1

 

Risposte 2

 

Questo il resoconto dell’audizione (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1022302):

Seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi.

Riprende l’audizione, sospesa nella seduta del 26 aprile, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il Ministro ha svolto la propria relazione

Prende quindi la parola il ministro Valeria FEDELI, la quale ringrazia i senatori che sono intervenuti nella scorsa seduta, formulando utili contributi e sollevando questioni che consentono alcuni chiarimenti sulle intenzioni del Governo.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati, segnala che il Ministero dell’economia e delle finanze ritiene necessario un importo a regime di 50 milioni di euro. Il MEF ritiene infatti di non poter tenere conto delle entrate da parte degli studenti e degli enti locali, come era stato inizialmente previsto, anche perché la situazione debitoria di alcuni degli Istituti, interessati alla statizzazione non è stata ancora definita. Conferma l’intenzione del Governo di procedere ad una progressiva, ma totale statizzazione degli Istituti musicali, chiarendo che il processo è stato finora limitato a solo tre delle cosiddette “Accademie Storiche” (Perugia, Genova e Verona), perché sono le uniche che soddisfano le condizioni poste dal decreto ministeriale n. 489 del 2016. Dal canto loro, gli enti locali che sostengono tali Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno finanziario che hanno mantenuto sino ad oggi. Il finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’AFAM. Le altre due Accademie non statali legalmente riconosciute (Bergamo e Ravenna) non rispettano le condizioni previste, anche perché sono articolazioni interne alle rispettive amministrazioni comunali, e dunque non hanno personalità giuridica, un proprio statuto o propri organi. Condivide la necessità, già espressa da alcuni senatori, di trovare un punto di equilibrio tra la soluzione delle situazioni di maggiore emergenza (per lo più legata al finanziamento ordinario di Conservatori ed Accademie, nonché alla statizzazione degli Istituti musicali pareggiati) e la definizione di una riforma organica del sistema. Considerato che, come già evidenziato, il fattore “tempo” è una variabile determinante, il tentativo del Governo è quello di portare a soluzione la situazione emergenziale degli Istituti musicali pareggiati con un apposito emendamento in sede di conversione del decreto legge n. 50/2017. Nella riforma organica del settore, invece, i contenuti del provvedimento in esame potrebbero essere ampliati sotto vari profili, in primo luogo per quanto riguarda il problema dei costi di gestione dei conservatori, che è stato aggravato dall’abolizione delle Province.
Ritiene poi matura una seria riflessione sulla governance delle singole Istituzioni, che potrebbe essere snellita, distinguendo meglio le competenze e le responsabilità di ciascun organo. Particolarmente urgente, a tal riguardo, è un intervento di rivisitazione del ruolo del vertice amministrativo che deve assumere un vero ruolo manageriale e adeguarsi alle logiche di selezione e di incarico a tempo determinato ormai diffuse, per le figure apicali, in tutte le Amministrazioni pubbliche. Segnala alla senatrice Montevecchi che, nell’ottica di affinare i criteri per l’istituzione dei Politecnici delle arti, l’individuazione dei modelli di “aggregazione”, di “collaborazione” o di “partnership” tra Istituzioni può costituire una risposta utile anche per evitare una eccessiva proliferazione e sovrapposizione dei corsi. Concorda con la senatrice Ferrara sul fatto che la legge n. 508 del 1999, benché con molto ritardo, possa essere ancora attuata attraverso lo strumento regolamentare, in primo luogo sul fronte del reclutamento. Ritiene che percorrere contemporaneamente la via parlamentare, con un’accelerazione ed un ampliamento dell’Atto Senato n. 322, e la via governativa, per quanto riguarda il reclutamento, non comporti alcun rischio di frammentazione della normativa, come paventato da alcuni senatori, e possa invece dare finalmente ordine e respiro ad un sistema di eccellenza.
Sottolinea che la tematica del diritto allo studio nelle istituzioni AFAM, sollevato sempre dalla senatrice Ferrara, è oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero, rammentando che la manovra di bilancio per il 2017 ha incluso anche gli studenti delle Istituzioni AFAM nei criteri di riduzione e esonero dal pagamento delle tasse per reddito. Il Ministero, peraltro, si è premurato di supportare tali Istituzioni prevedendo un aumento del preso percentuale del parametro legato al numero di studenti esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione nel decreto ministeriale che fissa i criteri di riparto del Fondo ordinario.
Per quanto riguarda la questione dei precari, evidenziata dalla senatrice Petraglia, segnala che interventi di tutela sono previsti già nello schema di decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento, con il quale sarà risolto il problema di circa 1.200 docenti che da anni lavorano presso le Istituzioni con contratti rinnovati ogni anno, condizione che non sempre permette di assicurare la continuità didattica.
In risposta alla senatrice Montevecchi sottolinea infine che gli schemi contabili delle diverse istituzioni AFAM sono già omogenee, rendendo possibili comparazioni e controlli. Resta il problema di assicurare un processo di formazione dei componenti delle strutture amministrative e degli organi di Governo, che talvolta hanno dimostrato gravi lacune in termini di gestione amministrativa e contabile.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l’approfondimento dedicato a tutti i quesiti sottoposti e dichiara concluso lo svolgimento dell’audizione all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,55.

Audizione, atto secondo

Si terrà mercoledì prossimo alle ore 8.30 il seguito dell’audizione della Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi, a due settimane dalla prima audizione. 

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Statizzazioni, Politecnici, governance: cosa resta del 322?

Qui di seguito il resoconto e i video dell’audizione della Ministra Fedeli oggi in settima Commissione del Senato. Vi invitiamo ad ascoltare direttamente i video, perché il resoconto ufficiale ci pare talvolta un po’ troppo riassuntivo.

Audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi   

Il PRESIDENTE, dopo aver formulato un indirizzo di saluto al Ministro, ricorda che la Commissione ha profuso un incessante impegno negli ultimi anni sul tema della statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati (disegni di legge nn. 322 e connessi), svolgendo ampi confronti anche con gli organismi rappresentativi del settore e con gli enti locali. Si tratta dunque di una iniziativa normativa sostenuta a tutti i livelli, rispetto alla quale occorre tuttavia conoscere l’intendimento del Governo, tanto più che è necessario procedere in tempi rapidi, vista la situazione di emergenza. Ciò rende dunque particolarmente rilevante l’audizione del Ministro prevista oggi, il cui svolgimento è stato sollecitato da tutti i Capigruppo.

Il ministro Valeria FEDELI ringrazia per l’opportunità offerta di poter svolgere un confronto diretto con la Commissione in merito alla riorganizzazione del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ritenuto centrale per il Dicastero di riferimento. Dopo aver ricordato i vari segmenti di cui si compone l’AFAM, fornisce alcune informazioni circa i numeri delle istituzioni coinvolte, pari a 137 istituti che includono i conservatori, gli ex istituti musicali pareggiati, le accademie di belle arti statali e non statali, l’Accademia di arte drammatica, l’Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) nonché gli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale. Riferisce altresì che si è registrato nell’ultimo decennio un incremento di circa il 23 per cento degli studenti iscritti. In particolare, rispetto al totale degli iscritti, circa il 12 per cento è costituito da studenti stranieri, di cui il 52 per cento provenente dalla Cina. Illustra indi alcuni dati sul personale docente e su quello amministrativo, sottolineando che l’impegno finanziario dello Stato è aumentato nell’ultimo triennio. Sottolinea tuttavia come solo per gli ex istituti musicali pareggiati dal 2015 ad oggi si è verificata una diminuzione delle risorse, fermo restando che il Ministero sta elaborando soluzioni di più ampio respiro.

Evidenzia infatti che una delle priorità è costituita dalle procedure di reclutamento del personale, la cui definizione è demandata ad un regolamento attuativo della legge n. 508 del 1999. Dopo aver rilevato criticamente il consistente precariato strutturale stratificatosi negli anni, in assenza di un disegno organico, anche a discapito della continuità didattica, espone le linee guida di azione del suo Dicastero sul reclutamento, finalizzate a continuare la gestione delle graduatorie, a prevedere un doppio canale per le assunzioni – attingendo per metà dalle graduatorie e per metà da concorsi -, ad assicurare autonomia alle istituzioni in fase di assunzione, nonché a prevedere una composizione mista delle commissioni di concorso.

Sempre in ordine al regolamento sul reclutamento, fa presente che il testo è stato sottoposto alle organizzazioni sindacali e agli organismi rappresentativi del settore [le Conferenze Afam] ed è in via di redazione definitiva. Nel ribadire l’esigenza di attribuire autonomia responsabile alle istituzioni AFAM ad invarianza di spesa, elenca alcuni punti qualificanti di tale percorso, a partire da un piano di programmazione triennale, dalla possibilità di trasferire posti in organico vacanti dei docenti in posti per il personale amministrativo e viceversa, dalla conversione parziale di cattedre vacanti nonché da nuove modalità di conteggio delle facoltà assunzionali. In aggiunta a ciò, descrive i criteri per l’esercizio delle suddette facoltà assunzionali, basati al 50 per cento sullo scorrimento delle graduatorie per titoli e al 50 per cento su graduatorie nazionali e locali per titoli ed esami. Fa presente altresì che occorre affrontare anche il tema delle graduatorie derivanti dal decreto-legge n. 104 del 2013.

Sempre tra gli aspetti qualificanti, menziona la possibilità di individuare principi comuni per tutte le istituzioni AFAM per consentire loro di predisporre un proprio regolamento sul reclutamento. Al riguardo, segnala che dovrebbero essere inseriti come criteri la previsione del concorso per titoli ed esami per reclutare personale esterno, del concorso per soli titoli in caso di trasferimenti e la possibilità di particolari graduazioni dei punteggi attribuiti ai titoli e alle prove didattiche. Dopo essersi soffermata anche sulle modalità di selezione del personale amministrativo, fa presente che il Dicastero ha già proposto la stabilizzazione di personale in servizio da almeno tre anni.

Ulteriori priorità, prosegue il Ministro, riguardano senza dubbio la statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti non statali, la possibilità di costituire i Politecnici delle arti, la revisione della governance, la disciplina dei dottorati di ricerca e gli incentivi all’internazionalizzazione. Ipotizza peraltro l’introduzione di forme di flessibilità per un riordino qualificato del sistema AFAM, nell’ottica di valorizzare quegli istituti capaci di fare massa critica e di esercitare maggiore capacità di attrazione. Pone dunque l’accento sulla necessità di favorire aggregazioni territoriali, ove possibile, e descrive diversi modelli di intervento, tra cui la semplice statizzazione, la fusione per incorporazione e la creazione dei predetti Politecnici.

Giudica dunque essenziale partire dai disegni di legge nn. 322 e connessi per il riordino e la statizzazione di 18 istituti pareggiati e 5 accademie di belle arti non statali, per tre delle quali (Verona, Genova e Perugia) è stato possibile avviare un percorso ad hoc. In merito, manifesta preoccupazione per la riduzione del sostegno assicurato finora dagli enti locali e per la diminuzione dei fondi statali, rimarcando come senza un intervento finanziario entro l’estate risulterà a rischio l’avvio del prossimo anno accademico.

Precisa dunque che le risorse occorrenti per la statizzazione ammontano a circa 40-50 milioni di euro, e propone di inserire una norma nel recente decreto-legge n. 50 del 24.04.2017 almeno per fronteggiare, in parte, la situazione di emergenza finanziaria, tentando poi in fase di conversione di incrementare le risorse disponibili. Parallelamente a ciò, in sede di esame dei disegni di legge n. 322 e connessi potrebbe essere regolamentato il riordino, individuando criteri di alta qualificazione e valorizzando il più possibile le specificità. Reputa peraltro matura la riflessione sulla governance delle istituzioni, tale da introdurre un sistema più snello con una chiara distinzione di compiti, tanto più che occorre rivisitare il ruolo del vertice amministrativo.

Avviandosi alla conclusione, riconosce la complessità del percorso descritto, sollecitando l’impegno di tutti gli attori coinvolti, nella comune consapevolezza che l’iter dei disegni di legge nn. 322 e connessi, congiuntamente a quello del regolamento sul reclutamento, può rappresentare una fase condivisa.

Nel dibattito prende la parola il senatore MARTINI (PD), il quale ringrazia il Ministro per l’esposizione puntuale, domandando comunque di poter acquisire il testo scritto dell’intervento. Preannuncia peraltro fin d’ora la necessità di concordare una prossima occasione di incontro a breve, onde sviluppare un dialogo costruttivo sui contenuti dei disegni di legge n. 322 e abbinati, essendo relatore in quella sede. Si compiace peraltro che il Ministro abbia confermato la volontà di risolvere la questione e si riserva di valutare le proposte concrete in ordine ai predetti testi.

Pur consapevole dell’emergenza esistente, si augura che si possa raggiungere un punto di equilibrio tra la soluzione dell’emergenza stessa e la definizione di un modello organico. Riconosce infatti che alcuni elementi possano costituire segnali positivi, a partire dalla determinazione del Ministro e del supporto dell’intera struttura ministeriale. Auspica peraltro che analoga disponibilità provenga anche dal Ministero dell’economia e delle finanze; coglie quindi l’occasione per domandare come mai la cifra necessaria per la stabilizzazione, inizialmente stimata in circa 35 milioni di euro, sia stata innalzata a quasi 50 milioni di euro. Un ulteriore aspetto positivo è rappresentato a suo giudizio dalla tenuta del sistema, nella sua organicità.

Manifesta invece forti preoccupazioni sia sul piano finanziario, data la complessità del quadro economico e della contestuale necessità salvaguardare una parte importante della storia, della cultura e della tenuta sociale del Paese, sia sul sistema nel suo complesso, in quanto occorre valutare nell’insieme tutte le misure descritte dal Ministro. In particolare, paventa il rischio di generare situazioni eterogenee e chiede come si procederà per le altre due accademie di belle arti non statali non ancora statizzate. Dichiara infine massima disponibilità a collaborare con l’Esecutivo nella direzione indicata.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), riallacciandosi alle considerazioni del senatore Martini, sollecita maggiore chiarezza sulla copertura economica della statizzazione, prefigurando a sua volta il rischio di una estrema frammentazione. In proposito, fa notare infatti che si prospettano diverse iniziative normative, tra cui il regolamento sul reclutamento, i provvedimenti parlamentari nonché il decreto-legge n. 50 del 2017. Dopo aver sottolineato come in Commissione il tema sia stato affrontato già dal 2014, contestualmente all’avvio del cosiddetto “cantiere AFAM” da parte dell’allora Ministro, ritiene che la gradualità evocata avrebbe potuto essere introdotta da tempo. Si domanda perciò quali siano le tappe previste, ribadendo le proprie preoccupazioni rispetto ad un’azione frammentata. Rispetto alla governance, reputa che spetti al Parlamento la definizione dei nuovi parametri, anche nella prospettiva di equiparare il comparto AFAM all’università. Esprime peraltro dubbi sulla costituzione dei Politecnici delle arti e invoca un chiarimento sui tre modelli descritti per la trasformazione degli ex istituti musicali pareggiati. Si sofferma altresì sull’offerta formativa delle accademie, rispetto alla quale occorre evitare la proliferazione e la sovrapposizione di corsi, nonché sull’individuazione di criteri contabili omogenei, nella prospettiva di comparare i bilanci e di rendere possibili monitoraggi e controlli. Nel riservarsi di valutare, sul tema del reclutamento, la relazione scritta che verrà consegnata dal Ministro, invita a prestare particolare attenzione anche agli ISIA e alle modalità di accompagnamento dei discenti nel mondo del lavoro.

La senatrice Elena FERRARA (PD) tiene a sua volta a sottolineare l’importante lavoro compiuto dalla Commissione in questi anni. Osserva comunque che la legge n. 508 del 1999, benché con molto ritardo, può essere ancora attuata attraverso lo strumento regolamentare. Ritiene invece che la definizione della governance debba spettare al disegno di legge parlamentare attualmente all’esame della Commissione, unitamente alle prospettive di riorganizzazione. In considerazione dell’esigenza di tenere insieme diverse iniziative normative, peraltro di rango diverso, segnala che nel disegno di legge n. 2287-BIS è prevista anche una disposizione sull’Accademia di danza. Ricorda altresì che nella legge n. 220 del 2016 sono stanziate risorse per gli aspetti formativi riguardanti la scuola e l’AFAM, le quali potrebbero essere impiegate anche per valorizzare nuove professioni e per favorire l’internazionalizzazione. Tenuto conto della verticalizzazione della musica e delle altre arti, reputa necessario stabilizzare buone pratiche all’interno dei Ministeri coinvolti anche per mettere in rete le esperienze svolte, tanto più che la cosiddetta “terza missione” per l’AFAM assume un rilievo particolare. In ultima analisi, si sofferma sul diritto allo studio, sollecitandone una piena attuazione anche nel comparto dell’Alta formazione.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) esprime soddisfazione per il confronto con il Ministro sui temi in titolo, precisando la necessità di conoscere la sorte dei precari, al fine di non creare ulteriori disuguaglianze. Invita dunque il Ministro ad esplicitare come si procederà rispetto a coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie previste dalla legge e coloro i quali non sono inseriti nelle graduatorie ma hanno maturato tre anni di servizio. Sottolinea a sua volta che il tema rappresenta una emergenza da almeno 4 anni e che la Commissione ha ascoltato numerosi interlocutori. Occorre dunque capire come si procederà per gli anni 2017 e 2018, tenuto conto che il disegno di legge n. 322 avrebbe potuto essere approvato già due anni fa. Nel domandare quali siano i tempi di intervento e quali le risorse disponibili, sollecita i Dicasteri dell’istruzione e dell’economia ad evitare continui rinvii, tanto più che la Commissione aveva assunto impegni sulla base delle informazioni rese proprio dal Governo. In conclusione, si augura che venga data una soluzione complessiva a tutte le emergenze e non solo a quelle relative ai comuni per i quali sono imminenti scadenze elettorali.

Il senatore CONTE (AP-CpE) esprime soddisfazione per l’incremento degli studenti, sottolineando come dall’attuazione della legge n. 107 del 2015 potrà verificarsi un ulteriore aumento a seguito della creazione di nuove sensibilità nei settori artistici. Quanto all’iter dei disegni di legge n. 322 e connessi, condivide le preoccupazioni circa i tempi di esame, ritenendo peraltro che l’ulteriore confronto, pur necessario, potrebbe allontanare ancor più la conclusione del procedimento legislativo. In proposito, fa notare che il protrarsi del tempo finisce per aggravare la situazione e per aumentare le difficoltà finanziarie. Con particolare riferimento ai conservatori, giudica poi opportuno un chiarimento sulle competenze relative ai costi di gestione di tali istituti a seguito dell’abolizione delle province. Prendendo a sua volta atto con favore della volontà del Ministro di affrontare il tema, auspica che si giunga ad una soluzione prima della fine della legislatura, evitando ulteriori allungamenti dei tempi.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) premette di essere giunto con qualche minuto di ritardo in quanto impegnato in Aula nella discussione generale relativa al Documento di economia e finanza (DEF). Al riguardo, pone una questione preliminare di organizzazione dei lavori, giudicando addirittura incredibile la sovrapposizione della seduta della Commissione con quella dell’Assemblea. Nel merito, manifesta delusione per le dichiarazioni del Ministro, da cui emerge la difficoltà di reperimento dei fondi, dimostrando come si sia di fatto ancora al punto di partenza. Riservandosi di approfondire i documenti che verranno consegnati dal Ministro, prende atto che saranno stanziati finanziamenti parziali nel decreto-legge n. 50 e che occorrono risorse ulteriori. A tale ultimo riferimento, domanda chiarimenti circa la variazione della cifra massima necessaria per la statizzazione. Richiamando altresì i toni trionfalistici con cui il Ministro ha avviato la statizzazione di alcune accademie di belle arti non statali, chiede le ragioni per cui si sia proceduto solo per alcune e non per gli ex istituti musicali pareggiati. Afferma peraltro che tale scelta rischia di rappresentare quasi una presa in giro, in assenza di una chiara assunzione di responsabilità. Sollecita dunque il Ministro a prendere un preciso impegno per definire la sorte di tali istituti, chiarendo al contempo le modalità con cui si effettuerà la statizzazione. Reputa infatti opportuno iniziare un processo di statizzazione partendo da quegli enti che versano nelle situazioni più gravi, compiendo così una oculata riflessione. In ultima analisi, segnala che in alcune aree del Paese gli ex istituti musicali pareggiati rappresentano presidi culturali essenziali per il relativo tessuto sociale.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al Ministro, risponde al senatore Bocchino segnalando che l’articolo 29, comma 8, del Regolamento impone la sospensione della seduta delle Commissioni solo in sede deliberante e redigente quando l’Assemblea è riunita, peraltro su richiesta del Presidente del Senato o di un terzo dei senatori presenti Commissione. Riferendosi alla procedura in titolo, fa presente che essa non rientra nelle fattispecie poc’anzi descritte e sottolinea comunque di aver previamente accertato l’assenza di votazioni in Aula e di aver acquisito l’accordo di tutti i Capigruppo affinché l’audizione si potesse svolgere in concomitanza con la discussione generale prevista in Assemblea sul DEF, data la rilevanza del tema e l’urgenza di intervenire. Cede quindi la parola al Ministro per la sua replica.

Il ministro Valeria FEDELI mette a disposizione della Commissione il testo scritto del suo intervento, ringraziando peraltro tutti gli intervenuti per i contributi resi. Ribadisce peraltro l’urgenza di individuare proposte concrete in tempi brevi, utilizzando tutti gli strumenti normativi possibili a partire dalla conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2017. Riservandosi di intervenire compiutamente in un secondo momento per rispondere ai quesiti posti, segnala anzitutto che la materia è oggetto di diverse fonti normative, tenuto conto dei regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, dei testi di iniziativa parlamentare e del decreto legislativo sulla cultura umanistica. Chiarisce altresì che la gradualità dell’intervento non è intesa quale elemento che esclude, e informa anche dei numerosi confronti svolti con i soggetti interessati. In proposito, reputa opportuno elaborare un piano definitivo che tuttavia troverà applicazione gradualmente anno per anno. Sul tema delle risorse, osserva che i 50 milioni occorrenti per la stabilizzazione sono ritenuti dal Ministero dell’economia e delle finanze una stima prudenziale, dovendo accertare l’insieme degli indebitamenti.Circa il presunto carattere parziale delle misure esposte, ritiene opportuno intervenire subito stanziando una piccola quota di risorse anche per via emendativa nel decreto-legge n. 50, salvo poi valutare ulteriori azioni. Il PRESIDENTE prende atto della necessità di un nuovo incontro con il Ministro nel breve periodo e manifesta la piena disponibilità della Commissione per individuare una data possibile. Rinvia quindi ad altra seduta il prosieguo dell’audizione del Ministro.

Il seguito della procedura informativa è rinviato.

 

 

INTRODUZIONE

 

RECLUTAMENTO

 

STATIZZAZIONI, POLITECNICI, ASSETTO DI GOVERNO, DOTTORATI, INTERNAZIONALIZZAZIONE

 

SEN. MARTINI (1)

 

SEN. MARTINI (2)

 

SEN. MONTEVECCHI (1)

 

SEN. MONTEVECCHI (2)

 

SEN. FERRARA

 

SEN. PETRAGLIA 

 

SEN. CONTE

 

SEN. BOCCHINO

 

REPLICA MINISTRA FEDELI

 

Un DDL più snello?

Nel corso della prossima audizione presso la settima Commissione del Senato la Ministra Fedeli, a quanto riferito dal Corriere di Taranto e da altri organi di informazione, potrebbe proporre lo scorporo del riordino degli istituti di Alta Formazione dall’avvio del processo di  statizzazione, con l’evidente finalità di accelerare il passaggio allo Stato. Come è noto il riordino di tutto il sistema è stato posto da sempre dal MEF come condizione vincolante per il reperimento delle risorse necessarie alla statizzazione. La conferma dell’impegno della Ministra è arrivato al termine di un incontro con il personale dell’Istituto, a margine della Conferenza di organizzazione della Uil e della Uil Scuola svoltasi il 21 aprile scorso a Castellaneta Marina.

Qui di seguito l’intervista a Domenico Rana, presidente dell’Istituto «Paisiello» di Taranto, dal canale Youtube di CosmoPolis Web Tv.

Mercoledì la Ministra e l’Afam

È stata anticipata a mercoledì 26 aprile, presumibilmente alle 14.00, al termine dei lavori d’aula, l’audizione della Ministra Valeria Fedeli di fronte alla settima Commissione del Senato della Repubblica. L’audizione verterà per l’appunto sulla riforma del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in relazione ai disegni di legge nn. 322 e connessi.