DATI 2015/2016
Fonte: statistica.miur.it
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L’intervento del Presidente della Conferenza dei Direttori, Renato Meucci, presso la VII Commissione della Camera dei Deputati (02.02.2017):
L’intervento del Presidente della Conferenza dei Presidenti, Giovanni Cannata, presso la VII Commissione della Camera dei Deputati (02.02.2017):
Anche la FLC-CGIL ha espresso in Senato le sue osservazioni sulle deleghe della Legge 107/2015.
Qui sotto le criticità individuate e le proposte di quel sindacato sullo Schema di decreto 382, quello sulla “creatività” e sulla “cultura umanistica”:
Qui il documento completo della FLC CGIL depositato in Senato il 2 febbraio u.s.
L’atto del Senato n. 382 (“Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ”), delega ai sensi della legge 107, art. 1 comma 181, lett. g, licenziata dal Consiglio dei Ministri appena un paio di settimane fa, è da qualche giorno all’attenzione della Commissione Cultura del Senato.
Stanno pervenendo nel frattempo alla Commissione le memorie scritte degli stakeholders auditi. Con riguardo alla delega sulla c.d. Cultura Umanistica, che, come abbiamo osservato, contiene ricadute di un certo rilievo anche sull’Afam, ecco i commenti fin qui pervenuti.
Mentre per Snals- Confsal «non vi sono particolari osservazioni», Uil Scuola osserva che:
Uil Scuola propone quindi di «prevedere una copertura finanziaria adeguata e necessaria anche al fine di dotare tutte le scuole di strumenti tecnologici adeguati. Introdurre in tutte le scuole una figura di supporto tecnico per non pregiudicare l’utilizzo e la manutenzione della strumentazione. Coordinare le disposizioni vigenti relative ai Licei Musicali. Rafforzare nei programmi di studio la cultura umanistica in senso lato che non può essere solo arte, musica, ma anche letteratura e storia».
Ugl Scuola: «Bisogna far leva su elementi in continua espansione, quali la formazione artistica, coreutica, musicale, teatrale e linguistica, anche con adeguati stanziamenti economici e con attività programmate su base pluriennale».
Cisl Scuola: «In relazione allo schema di decreto, si esprime apprezzamento per l’attenzione rivolta alla promozione dell’arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico.
L’introduzione dei Temi della creatività non può rappresentare una dimensione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quanto già previsto nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, in una logica puramente additiva. È opportuno invece che le indicazioni fornite all’art. 3 dello schema di decreto si integrino con le indicazioni già presenti nella normativa circa il curricolo e i Piani Triennali dell’Offerta formativa.
La costituzione di Reti e Poli e le previsioni circa la gestione delle risorse umane, di cui all’Art. 11 c. 3, richiedono una definizione di natura pattizia. L’assenso del personale deve costituire una condizione all’utilizzazione nelle scuole di rete o per attività diffuse nel territorio.
Per i licei musicali all’art. 14 c. 2 si definisce una dotazione organica senza un’analisi di fattibilità, considerando che attualmente siamo n assenza persino di un organico di diritto che dovrebbe infine trovare applicazione nel 2017/2018, per effetto della prevista trasformazione dei posti di organico di fatto, in diritto.
Esprimiamo contrarietà alla previsione contenuta nell’art. 17 c. 3 circa la destinazione del cinque per cento della dotazione organica dei posti di potenziamento per la promozione dei temi della creatività. Riteniamo infatti che non debbano essere definite per legge quote di organico da destinare a specifiche finalità di potenziamento dell’offerta formativa, la cui articolazione è rimessa alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia.
Scrive invece Gilda-Unams:
«Una delega altisonante, ma confusa e pericolosa. Per comodità dividiamo in due parti l’analisi critica di questo percorso, separando l’educazione umanistica, riservata all’ arte e alla parola da quella riservata alla musica.
In relazione al primo ambito, riteniamo lo spirito della delega assai dubbio, infatti l’educazione artistica e quella letteraria sono già parte integrante dei curricula delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Si tratta di insegnamenti impartiti con il metodo storico-critico, che ha ancora una validità epistemologica. Non si comprende (o meglio si comprende con preoccupazione) il motivo per cui questi insegnamenti debbano trasformarsi in una sorta di happening in cui a prevalere non è la conoscenza ma la pratica creativa.
Non condividiamo, facendo nostre le osservazioni del Professor Giulio Ferroni, espresse sul giornale della Gilda, “questa promozione universale di pratiche artistiche, che sembra voler fare del discente una sorta di dilettante artistico totale e dell’orizzonte scolastico un universo di perpetua versatilità creativa, dove si esplica un giocoso “fare” totale, indefinita educazione all’allestimento spettacolare. A parte un accenno alla «storia dell’arte», i dati della cultura storica, nella loro difficile problematicità, appaiono del tutto marginali e indifferenti, ricondotti semmai al loro uso come materiale di consumo, di appropriazione e riciclaggio performativo. Così il rilievo universale della cultura italiana, del suo radicarsi concreto in luoghi e situazioni specifiche, viene ricondotto al valore del «patrimonio culturale», concepito in stretta correlazione con «le opere d’ingegno del Made in Italy, materiale ed immateriale. È questa la scuola di cui abbiamo bisogno? È questa la promozione della cultura umanistica? In quale vuoto culturale, in quale incapacità di percepire le lacerazioni e le vere esigenze del presente si inserisce questa proiezione dell’attività scolastica verso una illusoria espansione di creatività?
Va certo potenziato l’insegnamento dell’arte e della musica, ma non certo per creare stuoli di pittori e suonatori, ma per rendere tutti capaci di guardare la pittura, di ascoltare la musica. E che dire del fuggevole accenno alla lingua, in funzione di una sua destinazione alla scrittura creativa? Abbiamo bisogno di ben altro. Abbiamo bisogno di una cultura umanistica (e di un rapporto con la lingua e con le forme artistiche) come esercizio della complessità del sapere e dell’esperienza, del senso della memoria e della storia: sotto il segno di una ragione intimamente solidale con la ragione della scienza; in cui il rapporto con la bellezza non possa prescindere dalla disponibilità all’ascolto, da distanza e distacco critico.”
A ciò, si aggiunga il dato quanto meno bizzarro secondo cui l’Invalsi dovrebbe validare la creatività dei progetti, si suppone con test inoppugnabili, ideati non si sa bene da quale autorità, autorevole in creatività!
Senza tralasciare la sedicente “formazione dei docenti alla creatività” che ci fa temere l’intenzione ministeriale di predisporre una classe di concorso specifica.
In relazione al secondo ambito, la questione più delicata rimane quella dell’istruzione musicale che viene qui solo accennata.
Come è noto, la legge 508/99 ha equiparato i percorsi formativi dei conservatori e delle accademie a quelli delle università, in ciò prevedendo corsi triennali, al cui esito vengono rilasciati titoli accademici di I livello, e successivi percorsi biennali al termine dei quali si conseguono i titoli accademici di II livello in analogia con l’attuale sistema universitario. Un ulteriore tassello della riforma degli studi musicali è stato introdotto con la riconduzione a ordinamento delle scuole medie a indirizzo musicale posto in essere ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 124/99, al quale è stata data attuazione con il DM 6 agosto 1999.
Infine il percorso è stato portato a compimento con il decreto 15 marzo 2010, con il quale è stato istituito il Liceo musicale e coreutico. Allo stato attuale i tre segmenti di cui si compone il percorso dell’istruzione musicale non risultano funzionalmente collegati.
In particolare, il catalogo degli strumenti insegnati nelle scuole medie a indirizzo musicale non comprende tutti gli strumenti musicali che si insegnano nei licei musicali e nei conservatori e, generalmente, dette scuole sono caratterizzate da un’offerta formativa che non valorizza la varietà degli strumenti con concentrazioni abnormi di alcuni strumenti a discapito di altri scarsamente presenti o del tutto assenti.
E i conservatori e i licei musicali, spesso, attingono nel medesimo bacino d’utenza delle medie a indirizzo musicale e dei licei musicali, proprio a causa del mancato collegamento funzionale tra i 3 segmenti. All’atto dell’entrata a regime della riforma, peraltro, i conservatori, ai quali era affidata anche la formazione di base e intermedia, istituirono i cosiddetti corsi pre-accademici, una prassi atipica che ha consentito a questi istituti di continuare ad offrire servizi al territorio, altrimenti non più erogabili.
In epoca precedente all’entrata a regime della legge istitutiva dei licei musicali detta prassi colmava un vuoto dell’offerta formativa musicale a livello nazionale. Oggi appare in parte ultronea se non addirittura controproducente.
La possibilità di accedere in conservatorio frequentando, contemporaneamente, la scuola media o le superiori, infatti, sottrae utenza sia alle scuole medie a indirizzo musicale sia, soprattutto, ai licei musicali.
Va detto subito che è opportuno valorizzare eventuali vocazioni musicali tardive consentendo l’accesso ai conservatori anche a studenti che frequentino altre tipologie di licei, ma è necessario salvaguardare, contestualmente, anche e soprattutto l’offerta formativa dei primi due segmenti dell’istruzione statale.
Si propone, dunque, di inserire nel decreto legislativo una disposizione che precluda l’accesso ai corsi propedeutici in conservatorio agli studenti che non abbiano ancora compiuti i sedici anni di età, intendendo per tali gli studenti che non abbiano ancora superato il giorno del sedicesimo compleanno e, per l’effetto, non abbiano ancora assolto l’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 139/2007.
Per contro, al fine di valorizzare le eccellenze, è opportuno ribadire espressamente, con apposito rinvio all’art. 7, comma 3, del D.P.R. 212/2005 la possibilità, per gli studenti che presentino spiccate attitudini musicali, di accedere ai corsi accademici di I livello ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. Anche in questo caso si ritiene utile fissare quale requisito di accesso il decorso del sedicesimo anno di età, maturato all’atto del sedicesimo compleanno, e il previo assolvimento dell’obbligo scolastico.
Al fine di ampliare l’offerta formativa musicale, garantendo all’utenza la formazione di base anche in riferimento a strumenti musicali ad oggi non presenti nel catalogo delle scuole medie a indirizzo musicale, ma presenti in quello dei licei musicali e dei conservatori, si ritiene necessario intervenire anche sul regolamento sulle classi di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, di cui al D.P.R. 19/2016, includendo le specialità strumentali attualmente mancanti, in particolare le seguenti specialità: Viola; Contrabbasso; Mandolino; Organo; Trombone, Basso Tuba. Giova ricordare che, allo stato, alcune tra le suddette specialità strumentali sono connotate da una maggiore possibilità di impiego e inserimento nel mondo del lavoro proprio a causa della scarsità di addetti.
Infine, per quanto riguarda i licei musicali, al fine di valorizzare lo studio dello strumento musicale principale, sarebbe auspicabile un aumento delle ore di lezione settimanali. Paradossalmente, nei primi due anni di corso lo studente fruisce di due ore settimanali di lezione individuale per lo strumento principale e di un’ora settimanale per il 2° strumento, mentre nel secondo biennio le ore di lezione individualesettimanali del primo strumento vengono ridotte ad una, ferma l’altra ora di lezione del secondo strumento. Decorso il secondo biennio, lo studente nel quinto anno fruisce nuovamente di due ore di lezione individuale settimanale per il 1° strumento e lo studio del 2° strumento cessa del tutto.
Sarebbe opportuno, dunque, che nel decreto venisse inserita una disposizione tesa a vincolare la permanenza delle due ore di lezione del primo strumento anche nel secondo biennio.
Infine le osservazioni dei Docenti di Didattica della Musica – Gruppo Operativo (DDM-GO):
«Il DDM-GO, Docenti di Didattica della musica – Gruppo Operativo, analizzato il testo in oggetto, esprime un giudizio critico sull’impostazione fortemente centralista che emerge dal dispositivo normativo, in netto contrasto con le finalità applicative dell’Autonomia Scolastica, costitutive della legge 107/2015. Ci pare inoltre che il testo insista in maniera anacronistica, e perniciosamente divisiva, sulla doppia componente “conoscitiva” e “pratica” delle arti (e della musica in particolare), quasi che il “pensare e fare artistico” possano essere considerati in modo disgiunto. Da anni avvertiamo della pericolosità di questa tendenza (di cui purtroppo anche la legge 107, comma 6, lett. c, porta traccia dove si parla di “competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte […]”), tendenza che finisce impropriamente col separare il dato culturale dalla sua occorrenza concreta. Un approccio che consideriamo totalmente infondato sia sul piano delle scienze sociali, sia su quello propriamente dell’espressione artistica. A segnare la distanza da una aggiornata visione anche internazionale, non sorprende quindi che il testo della delega (nonché la relativa relazione illustrativa) sia totalmente priva di riferimenti espliciti a una delle competenze chiave indicate nella Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12. 2006. Il testo manca così di cogliere l’occasione per declinare una competenza fondamentale per lo sviluppo della creatività ed espressività consapevoli ai fini della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di cyberbullismo e alle discriminazioni di genere. Tali premesse non consentono quindi, purtroppo, di apprezzare i pur buoni auspici ribaditi nel testo. Auspici che riguardano peraltro contenuti già abbondantemente presenti in altri dispositivi normativi, e che la delega rischia dunque di confondere tra più piani e materie. Tuttavia, al fine di argomentare più puntualmente quanto sopra, si evidenziano nello specifico alcuni passaggi a nostro avviso fortemente critici quando non, in alcuni casi, scandalosamente inaccettabili».
E ancora sull’art. 15, quello sulla “filiera”:
«Il riordino della “filiera”, per quanto concerne la formazione musicale di base, sembra orientato più a salvaguardare i giovani “talenti”, e connesse “abilità tecniche” (come se le abilità di pensiero rappresentassero invece un vulnus), che non a delineare un più vasto quadro delle competenze in campo artistico. Tale approccio rispecchia l’idea, già evidenziata per i Licei musicali, che l’unica prospettiva professionale in ambito artistico e della creatività sia quella dello “strumentista virtuoso”. Ciò è avulso da una progettualità che interesserebbe invece davvero l’intera “filiera” con riferimento alle possibili “professioni musicali”: vecchie e nuove. Peraltro l’articolo 15 (come molti altri) prospetta soluzioni che possono essere già realizzate con la normativa vigente: a partire dai protocolli di rete, la realizzazione di curricoli verticali, di scambi, realizzazione di progetti produttivi congiunti ecc. Preoccupa infine l’idea (di nuovo centralista) che in spregio all’autonomia sancita dal DPR 132/2003, invece di perseguire l’organica attuazione della riforma L 508/1999 con adeguate risorse, si torni a prevedere indicazioni ministeriali relativamente a prove d’accesso dei corsi propedeutici e dei corsi di I livello del settore AFAM, subordinando peraltro a detti livelli d’accesso i piani di studio degli Licei musicali (comma 7)».
Camera dei Deputati, Commissione Cultura, 2 febbraio 2017.
Nell’ambito delle audizioni a proposito dello schema di decreto 382 (la delega sulla c.d. creatività e “cultura umanistica”), vi invitiamo a ascoltare dal sito webtv.camera.it gli interventi di Giovanni Cannata, Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica e qui in rappresentanza altresì dell’ISSM «G.Donizetti» di Bergamo (VIDEO 2: 37′ 40”- 44′ 19” e poi ancora 57′ 20”- 58′ 37′‘), che presenta un intervento «condiviso con la Conferenza dei Presidenti degli ISSM non statali, e in attesa di condividerne le questioni con la Consulta degli Studenti», e quello, fortemente critico riguardo al provvedimento governativo, di Renato Meucci, Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica (VIDEO 2: 44′ 25”- 51′ 07”, 56′ 34”- 57′ 08”e poi ancora 1h 06′ 03”-01h 06′ 38”).
Per ascoltare entrambi gli interventi: http://www.docenticonservatorio.org/cultura-umanistica-lintervento-del-presidente-della-conferenza-dei-direttori/ e http://www.docenticonservatorio.org/cultura-umanisti…a-dei-presidenti/ oppure selezionare il secondo video (Audizioni ore 11.30, 1h 10′ 16”) dal tasto ►| del lettore.
Segnaliamo inoltre, sempre dal Video 2 (Audizioni ore 11.30) gli interventi di:
Luigi Berlinguer (01′ 29” – 17′ 20”)
Aluisi Tosolini (17′ 40” – 21′ 27”)
Giovanni Spinelli (21′ 40” – 26′ 40”)
Ciro Fiorentino (27′ 00” – 37′ 35”)
Annalisa Spadolini (01h 06′ 50” – 01h 09′ 30”)
Il 26 gennaio, a commissioni VII Camera-Senato riunite, il Ministro Fedeli ha esposto le linee programmatiche del suo ministero:
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«È indispensabile intervenire, consolidandola e aggiornandola, sull’autonomia del sistema AFAM, agendo su reclutamento, governance, distribuzione territoriale e offerta formativa. E risolvendo – anche con processi di statizzazione graduale ma certa – le attuali debolezze e ristrettezze finanziarie. Infatti, dei due segmenti che costituiscono il mondo della Formazione superiore, quello che più oggi abbisogna di provvedimenti urgenti di natura strutturale è sicuramente l’AFAM. Nonostante l’avvio di cantieri di riflessione importanti e di condivisione con l’intero e variegato mondo dell’AFAM, non si è ancora riusciti a portare a conclusione quella riforma che questo straordinario settore, che tanto prestigio arreca al nostro Paese, aspetta da più di quindici anni. La ‘riforma incompiuta’, |
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come noto, altro non è che l’‘autonomia incompiuta’ dell’AFAM, un’autonomia avviata ma mai implementata dopo il varo della legge 508 del 1999. Da allora si sono succeduti solamente interventi puntiformi (sulla didattica, sul finanziamento con l’introduzione di criteri rigorosi di riparto, e sulla governance statutaria), ma quasi nessuno dei regolamenti che erano stati previsti dall’articolo 2 della Legge è stato finora messo in campo. Lavoreremo in questa direzione, che spero il Parlamento vari in tempi brevi, anche sulla base del DDL Martini. In materia didattica è imminente l’emanazione del Decreto Ministeriale per l’attesissima messa ad ordinamento dei corsi accademici di secondo livello sperimentali AFAM, in attuazione dell’art. 1, comma 105 della legge n. 228/2012 con la correlata emanazione delle relative tabelle di corrispondenza. |
Sulla ricerca, infine, c’è da dare efficace attuazione alla strategia del Programma Nazionale per la Ricerca e alla programmazione europea attraverso una sinergia virtuosa con Regioni e stakeholders».
Qui il testo completo dell’intervento.
Nel corso della seduta odierna della Commissione VII del Senato la relatrice Elena Ferrara (PD) ha dato il via all’esame della delega 382 (quella sulla c.d. “cultura umanistica”) e ricordato l’ampio lavoro di approfondimento condotto dalla Commissione sui temi dello schema in titolo (promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività). Ha evidenziato come il decreto risponda alle esigenze di potenziamento dei linguaggi artistici e musicali. La disciplina proposta, infatti, si fonda su una visione della creatività intesa come binomio di conoscenze e di sperimentazioni. Il provvedimento precisa che l’apprendimento delle discipline artistiche è realizzato dalle istituzioni scolastiche all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa. Viene definita una organizzazione complessa in cui agiscono il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, importanti soggetti pubblici, come l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e Alta formazione artistica e musicale (AFAM), e gli Istituti di cultura italiana all’estero. Il Presidente del Consiglio dei ministri, da parte sua, adotterà con proprio decreto il Piano delle arti che comprenderà l’insieme degli interventi volti a sviluppare i temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche. Si sottolineano, inoltre, le forme di collaborazione fra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’INDIRE e la possibilità di costituire reti di scuole. La relatrice ha poi dato conto dell’ulteriore possibilità di attivare poli di istituzioni scolastiche ad orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento dell’Ufficio scolastico regionale. Ha fatto riferimento alla formazione in servizio dei docenti e alle specifiche modalità di attuazione del decreto nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, ha commentato con soddisfazione il potenziamento della pratica musicale nelle scuole secondarie di primo grado e al riequilibrio territoriale delle stesse che hanno un indirizzo musicale. Per le scuole secondarie di secondo grado ha richiamato la possibilità di organizzare attività di teoria e pratica delle arti e sottolineato l’importanza riconosciuta ai licei musicali. Ritiene infine importante che gli istituti superiori di studi musicali organizzino corsi propedeutici di formazione professionalizzante finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello. Specifiche attività formative in favore di studenti minori particolarmente qualificati potranno essere attivati dalle istituzioni AFAM.
Ricordiamo che l’articolo del provvedimento che riguarda anche l’Alta Formazione Musicale è il 15 (Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale), con cui si istituiscono i nuovi Corsi Propedeutici («che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato») che andranno a sostituire gli attuali pre-accademici. Attualmente gli studenti iscritti al periodo finale del ciclo pre-accademico (il livello “avanzato” che presumibilmente potrebbe somigliare al nuovo Propedeutico) sono 2554 nei Conservatori e 677 negli Istituti ex Pareggiati (Fonte: Statistica Miur 2015/2016).
Giovedì 26 di fronte alle commissioni congiunte di Camera e Senato il Ministro Fedeli esporrà le linee programmatiche del suo Ministero. Si tratta delle prime dichiarazioni pubbliche dopo l’Atto di indirizzo del 23 dicembre u.s. (http://www.docenticonservatorio.org/wp-admin/post.php?post=3907&action=edit).
Dirà qualcosa anche sull’Afam? Parlerà del DDL 322? Della bozza di regolamento sul reclutamento, per ora affidata solo a misteriosissime slides? Mostrerà l’ambizione a un cambio di passo rispetto al modo di operare e di comunicare di chi l’ha preceduta?
Sono ripresi martedì 10 gennaio dopo la (lunga) sosta natalizia i lavori della settima commissione del Senato, dove, lo ricordiamo, è incardinato il DDL 322 che reca norme sulla statizzazione degli Istituti Musicali ex-pareggiati, nonché, nella sua ultima formulazione, un riassetto, a oggi non ancora molto chiaro, dell’intero sistema Afam.
E’ stata anzitutto presentata una nuova formulazione dell’emendamento 1.0.1 in un testo 2, che riportiamo qui di seguito:
1.0.1 (testo 2)
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Statizzazione delle scuole di musica regionali in lingua slovena
“Glasbena Matica” e “Emil Komel” )
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le scuole di musica regionali in lingua slovena ”Glasbena Matica” e “Emil Komel” sono statizzate. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo l della presente legge e all’articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001».
La senatrice Elena FERRARA (PD) fa presente che tale riformulazione intende assimilare la disciplina di due scuole di musica regionali in lingua slovena, statizzandole entrambe.
Nella seduta di oggi 11 gennaio, poi, il presidente Marcucci ha ricordato che a partire dal 24 gennaio e entro la fine del mese si svolgeranno, compatibilmente con gli impegni dei Ministri e i lavori del Parlamento, le dichiarazioni programmatiche del ministro Valeria Fedeli.
Ha poi fatto presente che sui disegni di legge all’ordine del giorno, assegnati tanto in sede referente quanto in sede deliberante (tra cui il DDL 322), non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Preannuncia quindi l’intenzione di scrivere una lettera al presidente Tonini, onde segnalare le priorità della 7a Commissione.