Fondazoni Lirico-Sinfoniche. Due mesi dopo “Teatri aperti”

Con la prima edizione di Teatri Aperti, l’iniziativa del MIBACT programmata per la giornata del 22 ottobre, anche il teatro ha avuto finalmente la sua Giornata: una conquista riservata negli anni alle più svariate e preoccupanti situazioni di minorità.

«Dagli spettacoli di teatro e danza ai concerti e alle opere liriche, dalle visite guidate alle prove aperte, dagli incontri con registi e artisti ai laboratori, e poi convegni, letture, conferenze e molto altro: nella giornata di sabato 22 ottobre in tutta Italia oltre 100 teatri apriranno le loro porte al pubblico per centinaia di iniziative, tutte a titolo gratuito». Cosa resta da dire, se non manifestare un plauso all’iniziativa?

Forse ritornare al principio e all’utilità stessa di questo tipo di proposte, che affollano ormai i nostri calendari trasformando appunto ogni giorno in Giornata, fino a rendere quasi impossibile, non ci fossero i social, ricordare gli appuntamenti,  fino a circoscrivere e a silenziare anche ogni dibattito, ogni appello, ogni voce critica: per gli altri 364 giorni stiamo tranquilli, di quella situazione non si parlerà più.

Ma forse siamo troppo disfattisti: tra niente e qualcosa, meglio qualcosa. Ne sembrano convinti in molti, alla luce del silenzio quasi totale, anche da parte degli insiders, sulle difficoltà in cui versa il teatro in Italia a seguito degli ultimi provvedimenti legislativi.

C’è stato sì un comunicato sindacale un po’ rituale in cui si dava conto delle quattro Fondazioni che hanno aperto le procedure previste dalla Legge 223 (Arena di Verona, Comunale di Bologna, Petruzzelli di Bari, Maggio Fiorentino), ma non pare affatto aver risvegliato un dibattito nemmeno nel perimetro angusto della Giornata. Anzi, Petruzzelli e Maggio risultano aver aderito all’iniziativa del Ministro Franceschini! C’è stato sì il mezzo fiasco dell’iniziativa in Emilia Romagna, dove appena due teatri risultano aver risposto all’appello; c’è stato sì il gruppo Facciamolaconta, costituito da 1.053 attori, che ha contestato l’iniziativa perché «male ideata e organizzata: una giornata gratis per il pubblico, con remissione totale per artisti, tecnici e produzioni, un irresponsabile gesto che ancora una volta non riconosce la dignità di un lavoro e ignora lo stato di crisi occupazionale del settore», e che ha osservato come appena un centinaio di teatri su duemila abbiano aderito. Ma non molto di più.

Ma ha senso “aprire” un teatro quasi fosse un museo, un monumento, un bene archeologico? Nel caso del museo la fruizione del visitatore è la stessa (al netto del pagamento del biglietto), ma nel caso di un teatro vuoto? Già, ma, si dirà, nel corso della giornata sono state programmate non solo visite para-autoptiche, ma anche spettacoli gratuiti per avvicinare il pubblico! Verissimo. Si è trattato però per lo più di prove aperte, non di spettacoli per cui si sarebbe pagato un biglietto. Dunque di un’iniziativa a costo zero per il Mibact. E se poi il problema cui si vuole alludere insistendo sulla gratuità dell’iniziativa fosse anche quello del costo dei biglietti, e certamente in alcuni casi lo è, perché allora lo Stato manifesta in tutti i modi la sua volontà di dismissione, di ritiro da un’impresa culturale, il teatro pubblico, che per sua stessa definizione non può non essere in perdita? Ricordate il Ministro Brunetta, prima di sposarsi proprio nella ravelliana Klingsor di Villa Rufolo, a proposito di Parsifal e partite di calcio?

Vale forse la pena ricordare, all’interno di una assai complessa e frantumata situazione legislativa, almeno la recente conversione in legge, nello scorso mese di agosto, del DL 113/2016, che sta creando non pochi problemi a molte realtà e che all’art. 24 recita:

3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico- finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell’inquadramento di tali enti, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell’attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l’attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell’attuazione di quanto previsto alla lettera b), l’eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico- sinfoniche.
3-
ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

3-quater. Nelle more della revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico- sinfoniche, al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello; b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell’attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall’esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario;
c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all’estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto nella misura del 50 per cento;
d) all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367″.
3-
quinquies. All’articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “non si applica” sono inserite le seguenti: “alle istituzioni culturali, nonché”.
3-
sexies. L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l’erogazione e delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull’esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

 A quanto lamentato dalle OO.SS., alla data del 22 ottobre  non sarebbero stati ancora erogati gli anticipi previsti dalla legge ai teatri che ne avevano fatto richiesta.

Questa, nell’attuale ossessione algoritmica, la tabella per la valutazione qualitativa delle fondazioni lirico-sinfoniche: come è assai facile osservare, il criterio a), quello che fornisce potenzialmente il punteggio più elevato, è, manco a dirlo, proprio il criterio più distante da ogni illusione di oggettività.

Proprio per questo, a distanza di due mesi dall’iniziativa del MIBACT e a pochi giorni dalla pubblicazione della relazione sul risanamento delle Fondazioni, a firma del Commissario Sole (http://www.docenticonservatorio.org/risanamento-fondazioni-lirico-sinfoniche/), la recente presa di posizione della Conferenza dei Direttori ci pare esprimere finalmente un punto di vista propositivo e politicamente interessante sul piano della visione complessiva del sistema musicale.

 

 

Risanamento Fondazioni Lirico-Sinfoniche

E’ stata da poco pubblicata sul sito MIBACT la prima relazione semestrale sul monitoraggio dei piani di risanamento delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche (Petruzzelli di Bari, Comunale di Bologna, Maggio Musicale di Firenze, Carlo Felice di Genova, San Carlo di Napoli, Massimo di Palermo, Opera di Roma e Verdi di Trieste), firmata dal Commissario Straordinario Gianluca Sole.

«In sintesi estrema il dato che ne emerge sui dati a consuntivo per l’esercizio 2015, non è certamente positivo […] Insomma, un quadro non particolarmente confortante, alla luce della condizione di grave sotto-patrimonializzazione (per usare un eufemismo) […] Incongruenza dei risultati economici della gestione rispetto al livello di indebitamento […] Riduzione dei ricavi totali […] Contenuta riduzione dei costi per “alzata” […] Perdurare di margini di produzione negativi […] Incremento allarmante del livello dei crediti sui ricavi […] Inadeguatezza preoccupante dei patrimoni delle Fondazioni», sono alcune delle osservazioni del Commissario.

Qui l’analisi del «Sole 24Ore».

Tanto per sapere

 Nella seduta del 6 dicembre u.s. la VII Commissione del Senato ha affrontato l’esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della Commissione stessa, e ha predisposto i rapporti da inviare in tutta fretta alla Commissione Bilancio.
La sen. Blundo (M 5 stelle) ha ritenuto insufficienti le misure per quanto riguarda l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tanto più che non sono stanziate le previste risorse per la statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati. Ha poi lamentato che la voluta fretta di concludere in giornata l’esame del provvedimento ha reso impossibile un intervento per salvaguardare quantomeno i precari del settore.
La se. Ferrara (PD) ha posto  l’accento sulle ulteriori misure di carattere “minore”, come il contributo per l’acquisto di strumenti musicali, le quali mettono in condizione gli studenti di incrementare l’interesse verso i settori culturali. Si è dichiarata tuttavia insoddisfatta per il percorso inerente l’AFAM, auspicando che si giunga comunque ad una positiva soluzione relativamente al riordino e alla statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati.
Si è poi passati all’illustrazione degli ordini del giorno (vedi sotto).

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA, quanto all’ordine del giorno G/2611/ sez I/9/7 ha espresso la necessità di riformularlo espungendo il secondo impegno al Governo, in quanto senza i contratti atipici si metterebbero in crisi gli Istituti superiori di studi musicali e le Accademie.

Ha dichiarato poi di accogliere l’ordine del giorno G/2611/ sez I/10/7.

Circa l’ordine del giorno G/2611/ sez I/11/7 ha suggerito di eliminare la terza premessa, di sopprimere, nell’impegno al Governo, le parole da “universitario” a “inquadramenti economici”, e di inserire le parole “con l’attuale inquadramento economico”.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ha fatto presente che il secondo impegno al Governo contenuto nell’ordine del giorno G/2611/ sez I/9/7 ha la finalità di individuare le forme contrattuali più garantiste nei confronti di lavoratori atipici. Ha recepito comunque l’indicazione del rappresentante del Governo e riformulato il predetto ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA ha accolto l’ordine del giorno G/2611/ sez I/9/7 (testo 2).

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ha fatto notare in merito all’ordine del giorno G/2611/ sez I/11/7 che l’analogia cui si accenna per il comparto AFAM riguarda il regime pubblicistico universitario. Ha riformulato comunque l’ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA ha accolto l’ordine del giorno G/2611/ sez I/11/7 (testo 2).

Questi gli ordini del giorno sull’Afam presentati dalla VII commissione prima della decisione di porre la questione di fiducia sull’approvazione della Legge di Bilancio senza emendamenti, sub-emendamenti e articoli aggiuntivi con votazione oggi pomeriggio.

Ordini del giorno di Commissione relativi al DDL n. 2611

G/2611-sezI/9/7

PETRAGLIABOCCHINODE PETRISBAROZZINOCERVELLINIDE CRISTOFARO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è precaria;

questi docenti ricoprono posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell’AFAM sono stati, nella quasi totalità, selezionati nel corso dell’ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza, ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stato esaurito il processo di stabilizzazione ex decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato, di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di belle arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della graduatoria nazionale exlegge 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale 526 del 2014) in graduatoria nazionale ad esaurimento – si tratta dell’unica graduatoria nazionale scaturita da procedure concorsuali – che sarebbe utile per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato,

impegna il Governo:

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell’avvio del processo di riordino del comparto dell’Alta formazione artistica e musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l’intero comparto al fine di chiudere definitivamente questa lunga stagione di precariato e garantire gli organici minimi per il funzionamento della didattica degli istituti AFAM, e le cattedre libere e vacanti vengano utilizzate per la stabilizzazione del personale precario del comparto, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della corte di giustizia europea del 26 novembre 2014;

a non utilizzare contratti atipici nei singoli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), nelle Accademie di belle arti e nelle istituzioni AFAM.

 

G/2611-sezI/10/7

ELENA FERRARAMARTINIPUGLISIMARCUCCIIDEMDI GIORGITOCCIZAVOLIFASIOLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che:

sono attualmente all’esame della Commissione i disegni di legge e il testo unificato del Relatore in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché di istituzione di Politecnici delle arti nell’ambito del riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

si tratta di una questione annosa che, a tutt’oggi, è senza soluzione;

il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione si pone l’importante e ambizioso obiettivo di dare finalmente una risposta adeguata al mondo dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica che rappresenta un settore fondamentale e nevralgico ai fini della identità del nostro Paese;

l’ultimo tentativo di intervento strutturale del settore risale al 1999, anno in cui fu adottata la legge n. 508 di riforma del settore rimasta in gran parte inattuata, senza che gli obiettivi ivi previsti siano stati pienamente raggiunti;

sono trascorsi 16 anni e ancora non sono stati emanati gran parte dei regolamenti necessari a dare attuazione alla riforma;

premesso inoltre che:

il disegno di legge vuole dare una risposta ai moltissimi docenti che fino a oggi hanno lavorato nel settore AFAM come precari: supplenze saltuarie, punteggi, graduatorie hanno dato luogo a mortificanti attese che durano da anni;

per tutte le Istituzioni AFAM è stato molto difficile lavorare in questi condizioni, con pochissime risorse in attesa che, ogni anno, le leggi di stabilità che si sono susseguite prevedessero un’autorizzazione di spesa che desse loro quanto necessario per «sopravvivere»;

il disegno di legge all’esame della Commissione prevede lo stanziamento di 39 milioni di euro per realizzare in modo compiuto la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché l’istituzione di Politecnici delle arti;

si tratta di un disegno di legge articolato che tiene conto delle numerose istanze dei molti soggetti auditi e che, se portato a termine, consentirebbe di riordinare il settore in modo profondo, innovativo e strutturale;

impegna il Governo:

a garantire la realizzazione, e lo stanziamento a tal fine necessario, del riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) anche in modo da tutelare e valorizzare l’importante ruolo del personale docente e non docente del settore.

 

G/2611-sezI/11/7

BOCCHINOCAMPANELLAPETRAGLIA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che:

il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è regolato sotto il profilo giuridico dal comparto di contrattazione di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni;

la legge suddetta prevede l’armonizzazione dell’università e deIl’AFAM, armonizzazione solo normativamente prevista ma rimasta, ad oggi, totalmente inattuata;

da anni assistiamo ad una ingiusta ed ingiustificata sperequazione economica tra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle dei docenti delle accademie e dei conservatori, appartenenti al comparto AFAM, parallelo a quello universitario;

impegna il Governo:

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge nell’ambito della riorganizzazione dei profili accademici e preaccademici della docenza AFAM, a regolare il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, sotto il profilo giuridico, in analogia ai criteri del sistema pubblicistico universitario sopprimendo contestualmente il relativo comparto di contrattazione e stabilendo, altresì, le modalità di attuazione degli inquadramenti economici.


G/2611/SEZIONE I/9/7 testo 2

PETRAGLIABOCCHINODE PETRISBAROZZINOCERVELLINIDE CRISTOFARO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è precaria;

questi docenti ricoprono posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell’AFAM sono stati, nella quasi totalità, selezionati nel corso dell’ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza, ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stato esaurito il processo di stabilizzazione ex decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato, di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di belle arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della graduatoria nazionale exlegge 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale 526 del 2014) in graduatoria nazionale ad esaurimento – si tratta dell’unica graduatoria nazionale scaturita da procedure concorsuali – che sarebbe utile per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato,

impegna il Governo:

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell’avvio del processo di riordino del comparto dell’Alta formazione artistica e musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l’intero comparto al fine di chiudere definitivamente questa lunga stagione di precariato e garantire gli organici minimi per il funzionamento della didattica degli istituti AFAM, e le cattedre libere e vacanti vengano utilizzate per la stabilizzazione del personale precario del comparto, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della corte di giustizia europea del 26 novembre 2014.


G/2611-sezI/11/7 testo 2

BOCCHINOCAMPANELLAPETRAGLIA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che:

il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è regolato sotto il profilo giuridico dal comparto di contrattazione di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni;

la legge suddetta prevede l’armonizzazione dell’università e deIl’AFAM, armonizzazione solo normativamente prevista ma rimasta, ad oggi, totalmente inattuata;

impegna il Governo:

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell’ambito della riorganizzazione dei profili accademici e preaccademici della docenza AFAM, a regolare il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, sotto il profilo giuridico, secondo il sistema pubblicistico con l’attuale inquadramento economico.

 

 

Per quanto riguarda invece lo SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA RELATRICE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca PER L’ANNO FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI, la Commissione ha inserito le seguenti raccomandazioni:

1.     si prevedano adeguate risorse per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie legalmente riconosciute, nonché per l’istituzione di politecnici delle arti procedendo al riordino della normativa dell’AFAM;

2.     si introduca la possibilità di supplenze dopo i trenta giorni di assenza del personale delle segreterie scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado e le supplenze brevi del personale ATA e docente delle scuole dell’infanzia;

3.     si preveda il potenziamento del personale docente delle scuole dell’infanzia;

4.     si introducano ulteriori misure di semplificazione per l’università a partire dallo sblocco del turn over e l’eliminazione del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

 

 

A che punto siamo?

Si è tenuta sabato scorso a Bologna presso l’Opificio Golinelli la Conferenza Nazionale Università, Ricerca, AFAM Più valore al capitale umano promossa dal Partito Democratico. L’iniziativa, che segue a un anno di distanza l’incontro di Udine, ha visto la partecipazione, nella sezione riservata a Conservatori, Accademie e ISIA (Cantiere Afam: a che punto siamo), dei senatori della VII Commissione Elena Ferrara e Claudio Martini, relatore del DDL 322 recante norme per la statizzazione degli ex Istituti Pareggiati (e non solo). Assenti invece alla sessione di lavoro sull’Afam i deputati Filippo Crimì e Maria Coscia, la cui presenza era annunciata dalla locandina dell’evento.

Di fronte a una platea non molto numerosa il sen. Martini ha fatto il punto sulla situazione del DDL di cui è relatore. Riguardo agli emendamenti recentemente bocciati dalla Commissione Bilancio della Camera (http://www.docenticonservatorio.org/non-ammessi/) ha formulato due ipotesi: o il governo non è ancora in grado di affermare che  i 39 milioni per la statizzazione sono disponibili, oppure preferisce lasciare al Senato il compito di occuparsi della copertura del DDL. Ha quindi informato che dal 6 al 20 dicembre il Senato sarà impegnato a tempo pieno attorno alla Legge di Bilancio, e che quindi i lavori in Commissione sul DDL 322 riprenderanno solo a gennaio e senza ulteriori audizioni, ma, così il senatore, con la possibilità di intervenire sui punti più controversi per “affinare” alcune questioni anche con tavoli informali: soprattutto la governance e l’assetto territoriale (Politecnici), punti che il MEF (in particolare il vice-Ministro Morando) riterrebbe irrinunciabili per accettare gli oneri della statizzazione.

Durante le due settimane che il Senato dedicherà alla Legge di Bilancio si tenterà di introdurre emendamenti relativi esclusivamente al finanziamento del DDL, rimandando a gennaio attraverso il DDL stesso le questioni legate al riordino. L’obiettivo sarebbe di uscire dalla Legge di Bilancio con la copertura finanziaria. Il senatore ha dichiarato di nutrire una certa fiducia sull’approvazione di tali emendamenti, anche perché il relatore al Senato sen. Santini sarebbe informato e disponibile, e ha invitato gli stakeholders a fare sentire la loro voce («bombardare il quartier generale») nelle due settimane prima della sospensione natalizia. Unico timore l’indecifrabile situazione politica che potrebbe seguire il referendum.

Consapevole dei limiti del DDL («Per fare una cosa perfetta bisognerebbe riscrivere la 508»), ma anche della fragilità dell’attuale fase politica, il senatore ha invitato a non considerare il provvedimento come un punto di arrivo, ma piuttosto come un testo migliorabile a partire da gennaio. Rispetto a obiezioni circa l’aggregazione coatta degli Istituti Afam nei nuovi Politecnici senza peraltro la possibilità di coinvolgere Università, il sen. Martini ha ribattuto che un’aggregazione volontaria non darebbe alcun risultato.

La sen. Ferrara ha invece messo l’accento sul tema dell’armonizzazione, tanto della filiera dell’insegnamento musicale, quanto del DDL 322 con altri provvedimenti come il Nuovo Codice per lo Spettacolo dal vivo (Atto Senato n. 2287-BIS, all’esame sempre della VII Commissione), e la delega di cui al comma 181g della Legge 107/2015 («promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica»), ma anche con la recente legge sul cinema che attribuisce al Miur 12 milioni per iniziative nelle scuole.

Molti dei presenti hanno poi posto all’attenzione dei due senatori il tema dell’assenza dell’organo tecnico previsto dalla Legge 508, il Cnam, lamentando l’inadeguatezza della commissione nominata dal Ministro nell’autunno scorso. Tale assenza è oggi ancor più preoccupante in quanto impedisce un vero dibattito nelle sedi appropriate attorno ai temi affrontati nel DDL 322.

Molti hanno segnalato come il termine politecnici parrebbe inappropriato se riferito a semplici accorpamenti tra istituzioni omogenee e hanno posto la questione della duplice accezione di queste aggregazioni come poli con al vertice una istituzione principale o come reti tra istituzioni paritarie. Questi i nodi che il DDL nella sua formulazione attuale non scioglie.

Alcuni tra i presenti hanno inoltre sottolineato la grave situazione del precariato per il quale urge una soluzione adeguata.

Per chi fosse interessato alla sessione principale (quella sull’Università), condividiamo qui il video di Radio Radicale. Si tratta di oltre sette ore e mezza di diretta, divise in due parti.

 

Qui l’intervento conclusivo del Ministro Giannini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallentando

Legislatura 17ª – 7ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 318 del 22/11/2016

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri.  –  Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri.  –  Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI.  –  Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI.  –  Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

 

Il PRESIDENTE chiede al relatore aggiornamenti in merito alle misure in materia di istituti musicali pareggiati contenute nel disegno di legge di bilancio in discussione presso l’altro ramo del Parlamento.

 

Il relatore MARTINI (PD) precisa anzitutto, con riferimento all’iter dei provvedimenti in titolo, che la Commissione bilancio non potrà rendere il previsto parere prima della conclusione della sessione di bilancio e dunque l’esame riprenderà presumibilmente a gennaio. Non è possibile dunque approvare il testo in prima lettura entro fine anno, come inizialmente auspicato dalla Commissione, dato l’elevato numero di provvedimenti di cui la 5a Commissione è oberata.

Rende peraltro noto che, in occasione dell’esame del disegno di legge di bilancio presso la Camera dei deputati, sono stati presentati emendamenti vertenti sui contenuti del testo unificato. Riferisce in particolare che è stato dichiarato inammissibile un emendamento pressocchè identico al testo unificato, in quanto di natura ordinamentale, mentre sta per essere esaminato un emendamento concernente il finanziamento della statizzazione, corrispondente in sostanza all’articolo 4 del testo unificato. Qualora dovesse essere approvata tale proposta emendativa, la Commissione si potrà dunque concentrare sulla riorganizzazione del settore, potendo così disporre di una copertura certa già prevista dalla legge di bilancio.

 

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) rileva che era stato presentato presso la Camera dei deputati anche un emendamento sui precari del settore.

 

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) si domanda se sia il caso di riproporre, durante l’esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio, emendamenti che riproducano il testo unificato del relatore.

 

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede chiarimenti sui fondi per la statizzazione già stanziati dalla legge di stabilità per il 2016. Sollecita peraltro un impegno della Commissione affinché siano mantenute le promesse assunte a suo tempo, ritenendo peraltro doveroso chiarire, a coloro i quali attendono l’approvazione del provvedimento, che gli scenari a gennaio potrebbero essere diversi. Richiama dunque la necessaria coerenza e reputa opportuno assumere atteggiamenti intellettualmente onesti, senza promettere ciò che non è possibile realizzare, benché la Commissione abbia manifestato, in diverse occasioni, la volontà di adoperarsi il più possibile.

Lamenta altresì ancora una volta le modalità di lavoro adottate per la presentazione degli emendamenti, in base alle quali sono stati compressi i tempi dell’attività emendativa senza tener conto che il provvedimento sarebbe stato fermo in Commissione bilancio. Avrebbe dunque giudicato più opportuno un coordinamento preventivo.

 

Il PRESIDENTE raccoglie il suggerimento del senatore Bocchino come invito politico e precisa che le risorse stanziate nella scorsa legge di stabilità hanno solo garantito la sopravvivenza degli enti. Precisa poi alla senatrice Montevecchi che, a suo avviso, i commissari hanno avuto modo di confrontarsi adeguatamente per quanto concerne l’attività emendativa. Invita peraltro a riconoscere quanto meno la buona fede nel tentativo di anticipare la legge di bilancio, tanto più che l’intera Commissione ha a cuore la risoluzione di una vicenda assai risalente. Ringrazia dunque il relatore per gli aggiornamenti resi.

 

Il relatore MARTINI (PD) auspica che tale disponibilità congiunta trovi adeguato spazio anche durante l’esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio e invita ad ipotizzare lo scenario migliore per proseguire i lavori dopo la consultazione referendaria.

 

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

 

Non ammessi

Nel corso della seduta della V Commissione Camera dei Deputati del 15 novembre u.s. il Presidente Boccia ha ricordato «che l’articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge», e ha pertanto comunicato l’inammissibilità, tra gli altri, dei seguenti emendamenti, in precedenza approvati dalle rispettive Commissioni:

Alfreider 45.03, che accorpa il Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano

VII Commissione 52.05, che reca disposizioni in materia di trasformazione delle graduatorie dell’alta formazione artistica e musicale in graduatorie nazionali ad esaurimento, introducendo anche norme sulla percentuale di turn over e sulla disciplina delle assunzioni fino all’esaurimento di tali graduatorie

Vignali 53.33, che stabilisce una regolamentazione pubblicistica del rapporto di lavoro e delle carriere del personale docente delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)

Ciracì 56.9, che destina all’Istituto musicale di Ceglie Messapico, a decorrere dal 2017, 330.000 euro annui

Crimì 74.021 che disciplina la statizzazione degli istituti AFAM e le accademie di belle arti di Bergamo, Perugia, Verona, Ravenna e Genova

 

Seconda fascia: le richieste del Coordinamento Docenti Accademie

Questo il documento acquisito dalla VII Commissione del Senato relativamente al DDL 322 e inviato dal Coordinamento Nazionale dei Docenti di seconda fascia in ruolo presso le Accademie di Belle Arti di Stato. In cui si chiede di inserire il seguente comma 2 all’ art.3:

In prima istanza i posti di docente di prima fascia presso le istituzioni statali dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica che risultino vacanti e disponibili sono destinati alla stabilizzazione dei Docenti di Seconda Fascia, in servizio a tempo indeterminato con almeno 10 anni di anzianità nei ruoli dello Stato, per la progressione di carriera in Prima Fascia nei posti di titolarità dei loro insegnamenti e degli insegnamenti di nuova declaratoria (D.M. 89 – 3-7-2009, Settori artistico- disciplinari delle Accademie di Belle Arti ) nei relativi ambiti disciplinari, previa procedura idoneativa per titoli.

E in cui, inspiegabilmente, non si trova alcun riferimento al D.M. 90 del 3-7-2009, quello relativo ai Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica.

Qualcosa di molto simile all’emendamento seguente presentato in Commissione:

3.21ELENA FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di belle arti, dopo l’immissione in ruolo dei docenti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

L’Afam nella Legge di Bilancio

Qui di seguito gli stati di previsione del DDL 4127 bis (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) relativi al settore Afam:

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Questo per quanto riguarda le deleghe della L. 107/2015 e la riscrittura delle disposizioni vigenti in campo scolastico (Testo Unico) :

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Si riportano qui di seguito gli elementi dell’articolato che riguardano in qualche modo il nostro settore:

Capo V
CAPITALE UMANO
Art. 36.
(Norme sulla contribuzione studentesca).
      1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all’università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. Sono comunque ricompresi, all’interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.
2. L’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 3 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
3. Ciascuna università statale, nell’esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni del presente articolo. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
4. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

5. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 4, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 4 e 5, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

8. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 1, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
9. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.
10. A decorrere dall’anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme del presente articolo.
11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall’anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all’università degli studi di Trento.
13. Le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Art. 38.
(Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità).
      1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.
2. All’articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell’organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze»;

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) i criteri e le metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità».

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34» bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l’immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.
4. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3 gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l’ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell’ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

5. Il limite di importo ISEE di cui al comma 4, lettera a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme del presente articolo.
6. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 4, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 4, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.
7. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 4 e 6 sono inclusi in un’unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4, lettere a)b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 6. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 4, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall’INVALSI.
8. Le borse di studio di cui al presente articolo sono assegnate, nell’ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell’avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell’anno successivo.
10. Le borse di studio di cui al presente articolo sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell’anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell’anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

11. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell’imposta di bollo.
12. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all’estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l’ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.
13. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
14. Per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l’anno 2017, 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
15. Al finanziamento dell’organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attributi 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018.
16. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all’emanazione del bando di cui al comma 3, ai fini dell’assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

Art. 39.
(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato).
  1. In attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l’attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l’immatricolazione.
2. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
3. In attuazione dell’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

Qui i due documenti completi:

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046060&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-BIS-e-sede=-e-tipo=

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0046070.pdf

Un nuovo finale per Turandot?

Tra le pieghe della nuova Legge di stabilità 2017, per ora disponibile solo nelle bozze diffuse in rete e datate 24 ottobre, potrebbe nascondersi un elemento in grado di contribuire a risolvere un problema già segnalato a suo tempo anche dalla Conferenza dei Direttori: le tasse di iscrizione degli studenti stranieri (soprattutto cinesi), che in base a precedenti disposizioni di legge (il D.L. 68/2012, art. 9) hanno seguito finora il meccanismo dell’ISEE, finendo il più delle volte per avvicinarsi allo zero.  Scriveva la Conferenza il 19 febbraio 2015:

«Basti pensare che, come AFAM, siamo il paese con maggiore domanda di studenti cinesi, ma l’unico Stato (mentre il privato italiano e cinese riesce invece a sfruttare bene la cosa e a guadagnarci lautamente) che riesce a trasformare questa ricchezza in una perdita economica (caricando sullo Stato i costi), grazie alla Legge sul diritto allo studio emanata solo due anni fa (DL. 68/2012, art. 9)».

E’ noto come invece in altri paesi europei gli studenti extra-UE paghino tasse di iscrizione considerevolmente più alte; ovviamente in Italia l’applicazione del meccanismo ISEE agli studenti extra-UE trova ovvie difficoltà, stante l’impossibilità di definire la loro capacità contributiva.

Riportiamo il testo dell’articolo 37 così come appare nelle bozze diffuse. Le istituzioni Afam avranno tempo fino il 31 marzo 2017 per adeguarsi: lo faranno (nel caso in cui l’articolo venisse confermato) o prevarranno altre logiche?

(Norme sulla contribuzione studentesca)

1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all’università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. Sono comunque ricompresi, all’interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

2. L’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale all’interno del regolamento di cui al comma 3. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

3. Ciascuna università statale, nell’esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni normative contenute nel presente articolo. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro la data del 31 marzo 2017. Il regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento, entro la data indicata, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, di seguito “ISEE”, calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro, e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 4, ma non anche quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi delle norme di cui ai commi 4 e 5, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale, od alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute per i ritardati versamenti.
8. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 1, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
9. Nel caso di studenti aventi la nazionalità di Stati non appartenenti all’Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati nei precedenti commi 2, 4, 5 e 6.
10. A decorrere dall’anno accademico 2020/21, i limiti di importo ISEE, di cui ai commi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.
11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato per l’anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2018, di 85 milioni di euro. Tale somma è ripartita, tra le università statali a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’anno accademico 2016/17 e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall’anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi del comma 4, moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all’università degli Studi di Trento.
13. Le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro la data del 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento, entro la predetta data, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra queste istituzioni, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

“Buone pratiche”: gli effetti collaterali

Sono pervenute oggi le osservazioni di altri stakeholders a proposito del DDL Martini (Statizzazione ex-istituti musicali pareggiati), recentemente riscritto e ampliato attorno ai temi del “riordino” e della cosiddetta governance. 

Questi ultimi rimarcano come «gli ISIA [che, ricordiamo, per il Ministro rappresenterebbero una best practice di reclutamento: «Aggiungo, che ritengo da sempre che il modello di reclutamento degli ISIA costituisca una interessante best practice per l’AFAM, nonostante alcune questioni rimaste aperte sulla contrattualistica. Di tale modello intendo comunque tener conto nella prevista riforma del reclutamento» (dalla risposta alla sen. Idem a seguito dell’intervento del 21 giugno scorso in Senato)] non hanno organico per il personale docente, di conseguenza tutti i docenti sono incaricati attraverso contratto (CoCoCo) e il loro costo grava interamente sul fondo per il funzionamento. In questo senso i consistenti tagli al contributo per il funzionamento delle istituzioni AFAM hanno determinato negli ISIA una condizione ben più grave rispetto a quella delle altre istituzioni che hanno il personale docente a carico del Tesoro.

I continui tagli al contributo di funzionamento, che hanno ridotto della metà le risorse destinate agli ISIA in pochi anni, ha determinato per i quattro Istituti una condizione economica e amministrativa non più sostenibile.

Va inoltre considerato che il compenso orario per gli incarichi ai docenti è divenuto“ridicolo”, soprattutto se si considera che, proprio in base alle disposizioni ministeriali, questi incarichi sono basati sulle sole ore frontali di lezione, ma è chiesto agli incaricati di svolgere la “piena funzione docente”. Condizione, questa, che comporta per molti di loro la necessità di raddoppiare se non triplicare le ore di attività. Si determina inoltre una condizione d’incertezza normativa per quanto riguarda gli organi di governo che negli ISIA devono prevedere necessariamente la presenza di docenti con incarico annuale».

Nei giorni scorsi erano state depositate presso la settima commissione del Senato le osservazioni di