Incontro del 6 giugno a Milano. Prove tecniche di dialogo

Il 6 giugno 2017 si è svolta a Milano presso il Conservatorio di Musica G. Verdi la prima giornata nazionale della Conferenza dei Docenti dei Conservatori di Musica Italiani.

Le tematiche trattate sono state quelle relative alla riforma del comparto AFAM, che, pur avendo ormai compiuto 18 anni (legge 508 del 1999), non è ancora stata completata (mancano in particolare i regolamenti attuativi relativi al reclutamento, la stabilizzazione dei bienni, l’attuazione dei dottorati di ricerca, la statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali comunali e provinciali).

La Senatrice Rosetta Enza Blundo ha affermato la necessità di un impegno forte da parte del MIUR verso le istituzioni AFAM e ha sottolineato la necessità e l’urgenza della risoluzione del precariato (con particolare riferimento alla graduatoria nazionale 128 attualmente valida solo per i contratti a tempo determinato); il Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori Renato Meucci dal canto suo ha lamentato l’assenza di un dialogo costruttivo con il MIUR, e la mancanza di attenzione di quest’ultimo alle necessità del comparto.

Al centro del dibattito è stato inoltre il problema dei corsi preaccademici, per i quali alcuni dei relatori (Cristina Frosini, direttore del Conservatorio di Milano, Alberto Giraldi, direttore del Conservatorio di Frosinone) hanno rivendicato il ruolo fondamentale dei Conservatori messo in crisi dal recente regolamento attuativo della legge sulla buona scuola, il cui art. 15 (armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale) limita il ruolo e la presenza di queste tipologie di corsi all’interno degli Istituti Superiori di Studi Musicali, lasciandoli in buona parte alle Scuole Medie a Indirizzo Musicale e ai Licei Musicali. I relatori e alcuni interventi dei presenti hanno sottolineato le problematiche ancora riscontrabili in questi ultimi e la loro disomogenea distribuzione sul territorio nazionale. La senatrice Ferrara ha invece ribadito la necessità di un ridimensionamento della presenza dei corsi preaccademici nelle istituzioni AFAM e sottolineato che prima dei 16 anni non si può parlare di corsi professionalizzanti. Roberto Neulichedl ha affermato che va evitata una visione parcellaria, in cui le competenze interpretative sono disgiunte dalle competenze musicali e culturali generali.

Altro tema sviluppato è stato quello dell’internazionalizzazione. Gli interventi di Lucia Di Cecca e Riccardo Ceni, direttore del Conservatorio di Parma, hanno sottolineato il ruolo che i processi di internazionalizzazione rivestono ormai all’interno dell’AFAM, fornendo nuove possibilità per la ricerca, la mobilità e le convenzioni tra istituzioni di paesi membri dell’UE. L’ampliamento dell’offerta dell’ERASMUS può in parte sopperire agli scarsi finanziamenti del MIUR nei confronti dell’AFAM.

La Professoressa Maria Luisa Meneghetti, membro del direttivo ANVUR, ha invece affermato la necessità di una corretta valutazione delle istituzioni AFAM come mezzo per una loro completa integrazione nel sistema dell’alta formazione. Leonella Grasso Caprioli ha invece comunicato che nel 2020 l’Italia sarà la sede dell’Interministeriale del processo di Bologna, dove si porrà particolare attenzione ai temi della ricerca, della terza missione e dell’internazionalizzazione; sarà un’occasione importante anche per le istituzioni della formazione superiore artistico-musicale.

Nel pomeriggio altro tema scottante è stato la sorte degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali che versano in condizioni economiche difficili e aspettano da ormai 18 anni il processo di statizzazione previsto dalla legge 508 del 1999. Cinzia Piccini, direttore dell’ISSM di Pavia, ha evidenziato come l’emendamento su tali istituti incluso nella ‘manovrina’ (e ultimamente approvato da camera e senato) presenti degli elementi di ambiguità come l’affermazione che solo ‘una parte’ degli istituti sarà statizzata (senza indicare di quale parte si tratti). Tali dubbi sono stati condivisi dal deputato Raffaello Vignali in collegamento da Roma. Altri due temi toccati sono stati le modalità del reclutamento dei docenti (Marco Zuccarini, direttore del Conservatorio di Torino) e le docenze di ‘seconda fascia’ (Rossella Vendemia).

L’ultima sessione ha visto interventi più specifici sull’interazione tra fondazioni lirico-sinfoniche e istituzioni AFAM (Francesco Bellotto), sulla didattica (Beatrice Campodonico, Emilio Piffaretti, Maria Elena Bovio, Alberto Odone) e sul ruolo delle biblioteche musicali (Marcoemilio Camera).

Preme sottolineare che si è trattato del primo incontro nazionale sull’AFAM ad aver visto come protagonisti i docenti di queste istituzioni, e la prima occasione pubblica in cui si è assunto quale punto di vista privilegiato quello di coloro che quotidianamente sono realmente impegnati nella formazione superiore artistico-musicale del nostro paese.

La Conferenza dei Docenti dei Conservatori di Musica Italiani ringrazia nuovamente il Conservatorio di Milano e il suo direttore Cristina Frosini per l’ospitalità, i colleghi Daniela Macchione e Fabrizio Dorsi per il ruolo di moderatori e tutti i colleghi presenti all’incontro.

Auspichiamo, e ci impegneremo a stimolare, nuove iniziative in questa direzione affinché possa crearsi una vera comunità della docenza AFAM aperta al dialogo con studenti, politici, società civile e tutte le istituzioni della formazione, sia essa di base o superiore.

 

Statizzazioni, tocca a Perugia

È stato firmato oggi un accordo di programma tra il Miur, direttamente dalla ministra Valeria Fedeli, il presidente della Fondazione dell’Accademia, Mario Rampini, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il presidente della Provincia, Nando Mismetti, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, relativamente al processo triennale di statizzazione dell’Accademia di Belle Arti «P.Vannucci» di Perugia. Ricorderete che per le cinque Accademie “storiche”, come annunciato un anno or sono dal Ministro Giannini, e come previsto altresì dallo stanziamento di 4 milioni di euro in Legge di Stabilità, il Governo ha ritenuto di prevedere una corsia preferenziale, che riguarderà le tre Accademie che hanno fatto richiesta di statizzazione: Genova, Verona, e, appunto, Perugia.

«Oggi qui a Perugia inizia un percorso cruciale per il futuro della accademie non statali che definiamo comunemente storiche – ha sottolineato Fedeli -. Dopo un lunghissimo, davvero troppo lungo, e sofferto periodo di gestazione successivo al varo della legge n. 508 del 1999, che sanciva l’autonomia delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, oggi finalmente avviamo ufficialmente, la tante volte auspicata procedura di statizzazione del settore. L’accordo di oggi, primo dei tre che mi accingo a firmare anche con Genova e con Verona, è l’ultima tappa di un percorso preparatorio iniziato già con la legge finanziaria per l’anno 2014. Le accademie storiche sono realtà preziose che tutto il mondo ci invidia e costituiscono una delle vetrine più straordinarie della tradizione culturale italiana. Una tradizione che è stata fondata dalle officine dell’artigianato artistico e dalle scuole musicali che dal Rinascimento in poi hanno costellato la mappa dell’Italia. E proprio l’Accademia Vannucci di Perugia, con la sua storia risalente alla prestigiosa ‘Accademia del dissegno’, della fine del ‘500, è un esempio magnifico di una simile tradizione. In tutti i modi, la statizzazione delle Accademie andrà avanti speditamente. O mediante apposito provvedimento legislativo o, eventualmente, mediante quello regolamentare che è già previsto dalla legge 508 del ’99. Personalmente – ha concluso Fedeli – ritengo importante che enti come la Regione, la Provincia, il Comune, non vengano meno all’impegno di sostenere, anche sul piano infrastrutturale, le Accademie. Un segnale molto positivo di quella volontà di cooperazione sinergica in funzione di obiettivi altissimi che qui a Perugia è esemplata magnificamente. Anche per questo sono grata alle autorità che hanno reso possibile l’accordo di oggi».

Qui l’articolo di tuttoggi.info, e qui quello di www.umbriajournal.com, che forniscono tutti i dettagli della vicenda.

Cultura umanistica: come cambia la “filiera”

L’otto marzo scorso la relatrice al Senato dell’Atto del Governo 382, sen. Elena Ferrara, ha proposto uno schema di parere  che è stato poi approvato dalla VII Commissione. La relatrice ha ricordato che la Commissione ha approfondito in diverse sedi il valore della formazione artistica e musicale, rilevando alcune criticità nel sistema scolastico italiano proprio per quanto concerne la formazione nelle arti. Dopo aver rammentato che i contenuti previsti dalla legge n. 107 del 2015 hanno tratto spunto dalla risoluzione (Doc. XXIV, n. 47) approvata dalla Commissione a conclusione dell’affare assegnato sulla musica (atto n. 409), ha evidenziato che lo schema di parere inserisce precise condizioni per inquadrare meglio l’impostazione del provvedimento. Ha affermato infatti che il testo in esame coniuga, a suo avviso troppo superficialmente, i temi delle espressioni artistiche, della cultura umanistica e del Made in Italy.

Occorre invece a suo giudizio dare maggiore coerenza all’approccio complessivo mettendo al centro la figura dell’uomo; non è un caso, infatti, che tutto il provvedimento sia ispirato al concetto di umanesimo. Ha sottolineato altresì come venga ampliato il panorama legato alla creatività, in un contesto teorico più ampio, nel quale le scuole potranno elaborare proprie progettualità. Ha fatto notare del resto che ad ogni tema della creatività si dà un preciso senso in termini di approfondimento storico-critico e di maggiore funzione partecipativa del patrimonio culturale.

Ritiene peraltro che il quadro di riferimento della governance debba essere innanzitutto rappresentato dai due Dicasteri dell’istruzione e dei beni culturali a cui si aggiungono anche altri enti, come quelli del terzo settore, proprio per mettere a sistema le offerte formative esistenti al di fuori della scuola. Ha tenuto peraltro a precisare che la locuzione Made in Italy viene ridimensionata attraverso lo schema di parere e viene attribuita maggiore importanza ai percorsi di autonomia scolastica, in relazione con il territorio di ciascuna scuola, che diventa così un agente innovativo. Dopo aver dato conto delle modifiche previste agli articoli 6 e 7, si è soffermata sulla formazione degli insegnanti, osservando peraltro che il tema della scuola dell’infanzia è connesso alla professionalità del relativo personale. Nell’auspicio che le tematiche trattate dal provvedimento siano diffuse anche nel segmento 0-3 anni, ha dato conto delle innovazioni in merito agli articoli 10 e 12, sottolineando che le scuole hanno bisogno di maggiore flessibilità. Si è soffermata altresì sulle proposte di modifica degli articoli 13 e 14, reputando alquanto delicato il tema dell’armonizzazione della filiera su cui parimenti insiste lo schema di parere.

In ultima analisi ha illustrato analiticamente le osservazioni inserite nello schema di parere. Si tratta di un parere «favorevole con condizioni», e queste sono le modifiche proposte dalla relatrice al testo governativo (in rosso le parti aggiunte) relativamente all’art.15, quello sull’armonizzazione della “filiera” e dei corsi pre accademici/ propedeutici, che tante polemiche aveva sollevato.

Abbiamo inserito in colore verde anche le piccole varianti approvate nel frattempo anche dalla Camera (rel. Filippo Crimì) e presenti esclusivamente in quella versione.

La VII Commissione della Camera, accanto alle piccole correzioni che potrete osservare, ne formula anche un’altra:

Valuti il governo all’articolo 15, comma 4, dopo le parole: «l’ANCI e l’UPI per quanto di competenza,» di aggiungere le parole: «e la Conferenza dei direttori di Conservatorio»;

Articolo 15
(Armonizzazione dei percorsi formativi della flliera artistico – musicale)

1. La formazione musicale di base è assicurata cntro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l’accesso ai licei musicali e coreutici – sezione musicale.

3. Gli istituti superiori di studi musicali di cui all’art. 2, comma 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g). I suddetti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni suddette.

3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508  e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello

4. Le attività propedeutiche di cui al comma 3, sono organizzate dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vjgore del presente decreto, sono definiti:

4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, l’ANCI e l’UPI per quanto di competenza, e la Conferenza dei Direttori di Conservatorio sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico; (comma assente nella versione approvata dalla VII Commissione della Camera)

d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni all’uopo stipulate, l’accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e fomlative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

e) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili

f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche  dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno deiai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’Alta formazione artistica e musicale;

h) i limiti per l’ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai “corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all’articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM completano i loro corsi o a domanda dell’interessato da presentarsi entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto [versione Camera: a domanda all’atto dell’emanazione del decreto di cui…]di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i “giovani talenti” a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

6bis. I licei musicali e coreutici al termine del percorso di studi, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo definito dalle Indicazioni Nazionali, certificano in accordo con gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i livelli di competenza, in coerenza con i requisiti di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello previsti presso le istituzioni suddette. [assente nella versione  della Camera]

7. I curricoli dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti nel decreto di cui al comma 4.

Quelle che seguono, invece, sono le modifiche approvate al Senato relativamente all’art. 14, sui Licei Musicali:

Articolo 14

(Licei musicali, coreutici e artistici)

1. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, i Iicei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell’ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, in attuazione dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.

2. Al fine di pervenire ad un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreuticì, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2. Al fine di pervenire ad un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

[versione Camera: valuti il Governo se sopprimere il comma 2 o riformularlo nel senso di prevedere un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, attraverso la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre cattedre dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque cattedre per il pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente;]

2-ter. Le scuole di cui all’articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.

3. Al fine di garantire un’adeguata qualità dell’offerta formativa, nelle lezioni di Tecnica della Danza classica (A57), Tecnica della Danza contemporanea (A58), Laboratorio coreutico (A57) e Laboratorio coreografico (A58) del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59), fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi.
[la Camera non elimina il comma 3 ma chiede al Governo di valutare se eliminarlo]

 

 

Questo invece il parere (negativo) proposto al Senato dalle senatrici Montevecchi, Blundo e Serra, e questo quello proposto dai senatori Bocchino e Petraglia.

Questi di seguito invece i pareri negativi alla VII della Camera dei deputati Di Benedetto e Pannarale:

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

  La VII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività.
il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») – prevede la promozione e lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornir loro una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;
lo Schema di decreto pone lodevolmente l’attenzione sull’importanza delle discipline artistiche nelle sue diverse forme, fin dall’infanzia, e nelle rispettive declinazioni, per lo sviluppo della personalità, ma anche per riscoprire un concetto di educazione al «bello» e al patrimonio (con particolare riferimento alla storia dell’arte) soprattutto italiano nell’intento di formare futuri adulti responsabili;
Considerato che:
lo schema di decreto appare come un contenitore di belle parole, ma nel concreto di difficile attuazione: malgrado le buone intenzioni, miope e presbite a un tempo il testo rimane imprigionato da un lato entro dinamiche di eccessiva astrattezza, mentre dall’altro negli eccessi burocratico-gestionali tipici della «Buona Scuola», di cui è diretta emanazione;
non si comprende inoltre come possa darsi attuazione a un progetto ambizioso e pur condivisibile, senza la previsione di risorse aggiuntive, con il rischio di creare ulteriori problematiche oltre a quelle che il sistema scolastico deve già affrontare. Tale criticità è emersa anche durante le audizioni relative al DDL 2287-bis, in cui gli auditi, pur condividendo la necessità di incrementare l’insegnamento delle arti e l’educazione al patrimonio nelle scuole, hanno decretato che uno schema a costo zero con ogni probabilità avrà un’efficacia pari a zero;
nella relazione illustrativa che accompagna lo Schema di decreto, si evince che l’oggetto dell’intervento è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione artistica di base che possa consentire un’armoniosa crescita personale e cognitiva; al contrario ciò che emerge chiaramente, già a una prima lettura, è la presumibile difficoltà che si avrà nel favorire e sostenere l’emergere di nuovi talenti, e nel medesimo tempo a trasmettere negli alunni e negli studenti quella intelligenza della sensibilità che l’arte, in tutte le sue forme, veicola nel mentre richiede;
più ancora che nel caso degli altri Schemi di decreto, si rileva l’impossibilità di un’attuazione in tempi rapidi, visti i continui rinvii a ulteriori decreti da emanare che di fatto trasformano il provvedimento in una norma in bianco. Carte che rimandano ad altre carte, con effetto di diluizione fino a un progressivo sbiadire della portata normativa. Ad esempio si prevedono:
con riferimento all’articolo 4, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti degli enti privati che potranno partecipare ai progetti;
con riferimento all’articolo 5, un DPCM per definire cosa debba intendersi per «piano delle arti» e potenziamento delle discipline artistiche;
con riferimento all’articolo 9, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti professionali e i titoli che dovranno essere posseduti dai docenti;
con riferimento all’articolo 11, un Decreto ministeriale per la definizione dei criteri per la costituzione, delle finalità formative, dei modelli organizzativi e dei criteri per la valutazione delle attività per le istituzioni che vogliono costituirsi in Poli;
con riferimento all’articolo 15, in ordine all’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, un Decreto ministeriale per stabilire natura e requisiti per l’accesso, lo svolgimento e la certificazione relativa ai corsi propedeutici;
le uniche norme concrete riguardano l’insegnamento della musica e degli strumenti, mentre sulle altre discipline si stabiliscono solo princip ? teorici e direttive;
stante che il liceo musicale e coreutico è chiamato ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vi è assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che rischiano di sovrapporsi: in particolare tra i conservatori (che svolgono corsi propedeutici per gli allievi in età da liceo) e i licei musicali;
lo Schema di decreto, pertanto, non provvede di fatto a sancire il necessario e opportuno processo di integrazione e armonizzazione dei diversi percorsi formativi nell’intera filiera musicale: dalle Scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai cosiddetti e previsti «Politecnici delle arti»; si interviene, pertanto, sulle istituzioni AFAM e sulla possibilità di attivare specifiche attività formative per giovani talenti, senza contare la situazione di precarietà in cui – a causa della mancata applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – queste continuano a versare;
Considerato inoltre che:
il liceo musicale coreutico, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
con riferimento all’articolo 14, si prevede il potenziamento dei licei musicali e coreutici ma senza un’analisi di fattibilità concreta, viste ancora le criticità che gravano sull’assorbimento del personale precario e sull’assenza di un organico di diritto che dovrebbe trovare applicazione a partire dall’a.s. 2017-2018;
non si provvede all’inclusione nelle scuole secondarie di primo grado di alcuni strumenti esclusi o comunque non contemplati (ad es. viola, organo, nasso ecc.) nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (recante Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
sarebbe stato opportuno intervenire in questa sede, per garantire due ore d’insegnamento del primo strumento anche nel secondo biennio dei licei musicali (ora è prevista una sola ora);
con riferimento all’articolo 14, comma 2, dovrebbe essere eliminata la limitazione di «non più di tre cattedre dello stesso strumento», nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. Pur riconoscendo, infatti, l’opportunità di razionalizzare la presenza dei licei musicali sul territorio, il limite di tre cattedre per strumento in ciascun istituto appare eccessivo e irragionevole. Ogni zona del nostro Paese si caratterizza per una tradizione musicale che ha una sua specificità – che deve essere preservata e incentivata – e in cui si osserva la prevalenza di alcuni strumenti, o «famiglie di strumenti» su altri (ad esempio la tradizione bandistica delle zone appenniniche o la scuola pianistica napoletana). Pertanto una razionalizzazione della spesa dovrebbe essere compiuta non sul dato numerico delle cattedre assoluto, avulso da contesti specifici, ma se mai sulla popolazione scolastica di riferimento di una data istituzione.
Il limite delle tre cattedre è fortemente condizionante e presuppone una volontà politica vòlta a non promuovere realmente i licei musicali che, al momento, sono articolati come sezioni singole inserite in abbinamento ad altri indirizzi dominanti e che invece dovrebbero in futuro diventare dei licei dedicati con più sezioni, indipendenti e strutturati nei modi più adeguati per un tipo di indirizzo così particolare e unico anche dal punto di vista della razionalizzazione di orari, aule, materiali didattici;
Valutato infine che:
si registra una palese e irragionevole carenza di risorse, in proporzione alle intenzioni dichiarate –:
esprime

PARERE CONTRARIO
Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D’Uva, Simone Valente.

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

  La VII Commissione,
esaminato l’atto n. 382, premesso che:
Lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega di cui ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola e si inserisce in un contesto fortemente caotico ed incerto riguardante il compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione e relativo alla promozione dello studio, della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, e su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la Legge cosiddetta Buona Scuola;
Il medesimo atto n. 382 afferma che le Istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività al fine di assicurare l’acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy, provvedendo ad inserire, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i temi della creatività;
Nel provvedimento si prevede che, con cadenza triennale, sia adottato il Piano delle Arti, che sostiene le Istituzioni scolastiche e le reti di scuole per realizzare un modello organizzativo quale laboratorio permanente di pratica;
Viene altresì disposto che attraverso l’INVALSI il MIUR definisca un indicatore per la valutazione dei processi;
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e in particolare della pratica musicale, attraverso l’impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale. Nella scuola media si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi della scuola primaria. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le scuole superiori allo stesso tempo possono organizzare attività per la conoscenza della storia dell’arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più demi della creatività. I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario e prevedere specifici adattamenti del piano di studi per attuare i progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
dallo schema di decreto in oggetto emerge un modello di scuola asservita alla dequalificante standardizzazione e misurazione delle competenze, oltre che una generica quanto superficiale idea di cultura;
viene previsto all’articolo 17 che una dotazione pari al cinque per cento del contingente dei posti di potenziamento dell’offerta formativa sia destinata alla promozione dei temi della creatività: non vi è tuttavia alcuna esplicitazione sull’obbligo, sui tempi e sulle modalità attraverso i quali le scuole dovranno provvedere ad inserire progetti e/o attività di coordinamento, per la promozione delle attività previste;
Risulta opportuno che l’introduzione dei Temi della creatività di cui all’articolo 3 sia integrata con le indicazioni già presenti nella normativa concernente i curricola ed i Piani triennali dell’offerta formativa;
Il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia viene individuato da ciascuna istituzione scolastica in funzione dell’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal MIUR nel comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dalla lettera a) alla lettera s). La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell’organico dell’autonomia, vengono effettuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che le singole istituzioni scolastiche, in base al comma 12, devono predisporre entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la possibilità di aggiornarlo annualmente;
Le singole istituzioni scolastiche, in altri termini, con il PTOF hanno formulato richieste dettagliate e specifiche per l’attivazione e concessione da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, di posti dell’organico di potenziamento relativi a precise e specifiche discipline e classi di concorso;
Nella maggior parte dei casi queste richieste sono state disattese e sono poche le scuole che hanno avuto un positivo riscontro anche solo parziale. Molte scuole, infatti, si sono viste attribuire posti nell’organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell’organico dell’istituzione scolastica;
Le scuole sono obbligate ad offrire percorsi (anche a scelta dello studente) relativi a tali «discipline» di cui il Decreto non tiene conto: dovrebbe invece essere consentito alle scuole di esprimere proposte per l’introduzione dei temi della creatività e delle arti quali elemento centrale della formazione, procedendo in primis ad una sorta di censimento delle iniziative curricolari, extracurricolari, laboratoriali e seminariali;
L’obbligo delle scuole di offrire percorsi inerenti le discipline artistiche dovrebbe essere chiarito definitivamente all’interno del decreto, così come l’obbligatorietà della pratica musicale a partire dalla classe terza della scuola primaria, come previsto dalla stessa legge 107/2015;
Sarebbe opportuna inoltre una maggiore attenzione al ruolo del terzo settore al fine di creare un’efficace rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni, consentendo a tutti la possibilità di acquisire un’adeguata educazione musicale;
Il decreto demanda l’attuazione a molti atti successivi, costituendo un processo poco trasparente e condiviso con il mondo della scuola, introducendo oltretutto modifiche che superano significativamente il perimetro della legge delega: vengono infatti abrogate disposizioni relative ai corsi di indirizzo musicale (come il decreto ministeriale 201/99) e fornite indicazioni sulla dotazione organica dei licei musicali, sulla distribuzione degli stessi e sui piani orari dei licei coreutici. Tutto senza una seria analisi di fattibilità anche se si è tuttora in assenza di un organico di diritto;
Le risorse a disposizione del Piano delle arti, così come per tutte le deleghe in esame concernenti l’attuazione della Buona scuola, risultano decisamente modeste;
per questi motivi, esprime

PARERE CONTRARIO
Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.

Graduatorie, gradini, gradimento: c’è Roma!

La settima edizione dei QS World University Rankings per materie (da oggi su www.topuniversities.com), la classifica che analizza 46 discipline insegnate nelle università di 60 Paesi, ha sancito un balzo in avanti nella scala compilata dalla società inglese da parte dell’unico istituto dell’Alta Formazione Musicale italiana presente nella classifica relativa alle Performing Arts: il Conservatorio di Roma è infatti passato in un anno da una posizione indefinita tra 51 e 100 su su di diversi gradini, fino al ventottesimo posto: davanti al Conservatorio Superiore di Lione, al Conservatorio Čaikovskij di Mosca, alla Hochschule di Monaco di Baviera

Il «Corriere della Sera» intervista il direttore del Conservatorio «Santa Cecilia», Roberto Giuliani: «L’istituto sta vivendo un momento di slancio grazie al buon rapporto tra attività di insegnamento e attività di produzione: ogni anno organizziamo almeno un centinaio di concerti. Siamo in concorrenza con importanti istituzioni e università internazionali, come il Royal College of Music, i Conservatori di Parigi e Lione, ma stiamo puntando molto sulla programmazione artistica e sulla ricerca, che è quello che manca all’università italiana. Ma lo stiamo facendo contando sulla buona volontà dei docenti. Quello che ci manca per migliorare ancora — dice Giuliani — è la possibilità di accedere ai fondi pubblici a cui possono attingere tutte le università».

Questa la classifica per i primi 50 posti:

 

Questi più in dettaglio i punteggi conseguiti dal Conservatorio romano:

 

Musica dalle finestre che ridono

FILM MUSIC MASTERCLASS

3 dicembre 2016 – 10 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017 orario: 11:00 – 14:00 / 15:00 – 18:00

Progetto coordinato dal M° CRISTINA SARACENO

“LA MUSICA NEL CINEMA THRILLER”

Docente: MARCO WERBA

Il corso è rivolto agli studenti di composizione che vogliono esplorare un possibile campo di applicazione delle loro competenze con eventuali sbocchi professionali; agli studenti di Didattica che vogliano approfondire le modalità del rapporto tra musica e immagine; a tutti gli studenti interessati a queste tematiche. Esso verrà integrato da un laboratorio nel quale gli allievi potranno sperimentare le nozioni acquisite durante la Masterclass, componendo dei brani per alcuni frammenti di film e sottoponendo le loro partiture al docente. Questo corso darà la possibilità agli allievi di affrontare con gli strumenti adeguati, la collaborazione con un regista e la scrittura di una musica di scena applicata ad un film di genere.

1° GIORNO

ANALISI DEL RUOLO DELLA MUSICA NEL CINEMA DI GENERE

  1. L’uso, le funzioni e gli effetti che la musica dovrebbe avere in rapporto al film.
  2. Le funzioni concrete che l’uso della musica può suscitare in unione con le immagini di un film thriller, horror o di fantascienza.
  3. Le due scuole di pensiero per il genere thriller:La scuola “classica” di BERNARD HERRMANN e quella “moderna” di MIKE OLDFIELD.
  4. L’orchestrazione della partitura e la sua gestione, metodologie di lavoro differenti: i compositori che fanno uso di orchestratori e quelli che invece scrivono la partitura completa.
  5. Il “silenzio” e la coesistenza tra musica ed effetti sonori.L’importanza del dosare e bilanciare la musica con gli effetti sonori presenti nel film.

    2° GIORNO

    IL MUSICISTA CINEMATOGRAFICO

Il docente parlerà del metodo di lavoro del musicista “cinematografico”.

  1. La musica elettronica e gli effetti sonori all’interno di un film.Esempi di simulazioni orchestrali con varie librerie di suoni campionati. La realizzazione dei “provini musicali”. Musica definitiva o provvisoria?
  2. La musica contro l’immagine: l’uso per contrasto di un commento musicale.
  3. Musica diegetica ed extra diegetica.

    3° GIORNO

    LABORATORIO

Ai partecipanti, verranno assegnati due frammenti di film ai quali sincronizzare delle musiche di scena.

ASCOLTO DEI LAVORI ASSEGNATI AGLI ALLIEVI E DISCUSSIONE DEGLI STESSI

TAVOLA ROTONDA con il Maestro PUPI AVATI che ascolterà alcune composizioni scritte dagli allievi e che darà un suo giudizio in merito ai lavori presentati. Sarà selezionata una scena dal capolavoro di Pupi Avati, “La casa dalle finestre che ridono”, per i quali gli iscritti dovranno comporre una musica originale.

Introdurrà il regista Gianni Virgadaula

 

http://www.conservatorioperugia.it/upload/allegatoTipo2-515-564.pdf

Lezioni private – 1

Uno degli ultimi atti di accreditamento firmati dal Ministro Giannini riguarda i corsi accademici di primo livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) Progettazione multimediale dell’Istituto di cultura Pantheon s.r.l. Design & Technology di Roma.

La lunga premessa, in una trentina di punti, dà conto di una storia lunga e travagliata che proviamo a  riassumere così.

Fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508. I due pareri spettano al CNAM riguardo all’ordinamento didattico, all’Agenzia ANVUR riguardo all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.

Come è noto, una volta lasciato morire il CNAM a fine 2012, con due decreti del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nell’autunno 2015 è stata costituita una commissione ministeriale che ne surroga le funzioni.

 Con istanza del 23 febbraio 2012 l’Istituto chiede l’autorizzazione ad attivare i corsi accademici di I livello in Nuove tecnologie dell’Arte, Decorazione – Interior Design, Web e Comunicazione d’Impresa e Grafica; il Cnam con delibera del 4 aprile 2012 si pronuncia negativamente sulla predetta istanza, in quanto non riscontra la corrispondenza formale del modello formativo proposto ai parametri definiti dalle tabelle di ordinamento di cui ai decreti ministeriali di riferimento; con la nota del 2 maggio 2012  l’Istituto Pantheon  trasmette ulteriore documentazione a supporto della propria istanza; il Cnam con delibera del 6 giugno 2012 si pronuncia di nuovo negativamente, non riscontrando la corrispondenza con le tabelle di ordinamento di cui ai decreti ministeriali di riferimento; con l’istanza dell’11 luglio 2012 l’Istituto Pantheon, sulla base del suddetto parere, trasmette ulteriore documentazione, ridefinendo i nomi dei corsi e le scuole di appartenenza e, pertanto, richiede l’autorizzazione ad attivare i corsi accademici di I livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) Progettazione multimediale; il Cnam si esprime non positivamente con delibera del 12 settembre 2012, sia per il corso di Progettazione multimediale, sia per il corso di Graphic Design; nel luglio 2013 l’Istituto Pantheon viene autorizzato al rilascio dei diplomi accademici di primo livello per i corsi triennali in Design e Applicazioni digitali per le arti visive con decreto firmato dal Ministro Carrozza; con istanza del 31 ottobre 2013, l’Istituto Pantheon presenta nuova richiesta di autorizzazione ad attivare due ulteriori corsi accademici di I livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) Progettazione multimediale; l’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)  si esprime il 2 luglio 2014 nel senso di “non avere elementi inequivocabili sufficienti ad esprimere un parere favorevole incondizionato sull’immediata attivazione dei corsi richiesti“; l’Istituto, con ulteriore istanza del 29 luglio 2015, domanda nuovamente l’autorizzazione ad attivare i sopraindicati corsi accademici, avendo assolto alle carenze evidenziate nel suddetto parere dell’Anvur n. 11 del 2014; il 24 febbraio 2016 l’ANVUR si esprime positivamente in merito alla congruenza delle strutture e della docenza per la realizzazione del progetto didattico presentato; con istanza del 4 maggio 2016 l’Istituto Pantheon, al fine di conformarsi alle nuove istruzioni operative fornite dalla citata circolare n. 9843 del 2015, inoltra nuova richiesta di autorizzazione per i summenzionati corsi accademici di primo livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) Progettazione multimediale; con verbale n. 10 del 16 e 17 giugno 2016 la Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici esprime parere favorevole alle nuove attivazioni dei corsi accademici di primo livello in oggetto, in subordine ad alcune modifiche specificamente indicate; con verbale n. 12 del 5/6 settembre 2016 la suddetta Commissione tecnica  con riferimento ai “pareri positivi con subordine”, ha chiarisce che, premesso che si tratta di conseguenza di un problema che “travalica il singolo caso proposto e riveste carattere generale per cui si renderebbe necessaria una intera rivisitazione di tutta la decretazione sui corsi già approvati con Decreto del Ministro, in base anche ai precedenti pareri del CNAM, rinvia all’Amministrazione la scelta di trasmettere […] i pareri considerando tali subordini quali “indicazioni per auspicabili adeguamenti di carattere tecnico scientifico delle offerte formative delle Istituzioni Afam, da attuare nei tempi e nei modi più appropriati”

Alla luce di tutto ciò il Miur ha ritenuto pertanto di dover adottare la procedura di autorizzazione dei corsi accademici di primo livello in Progettazione artistica per l’impresa (DAPL06) Graphic Design e Nuove tecnologie dell’arte (DAPL08) “Progettazione multimediale” dell’Istituto Pantheon.

Tutto assolutamente regolare, certo, ma la vicenda si inserisce in un contesto più ampio, quello del tentativo da parte di istituzioni private di entrare nel settore dell’Alta Formazione, magari anche solo attraverso l’accreditamento di singoli corsi, prima che venga scritto il famoso regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica previsto dalla 508. In questo prima, che a oggi è durato 17 anni, si inserisce pure ora l’assenza dell’organo tecnico previsto, i cui pareri, a leggere bene, almeno in questo caso avevano creato al privato non pochi problemi.

Che sia anche questa una delle ragioni dell’estinzione di quell’organo e poi della sua mancata ricostituzione?

La condizione femminilenella musica colta contemporanea

Confesso che scrivere questo articolo è difficile. Tutte le volte che parlo dell’argomento sintetizzato dal titolo, i colleghi e le colleghe di Conservatorio hanno reazioni imbarazzanti, che vanno dall’accesso di furore di alcuni – di solito uomini – all’ironia di altri che tagliano corto, squittendo: «Tutte idiozie!»; dalla sospettosa incredulità alla bonarietà indulgente delle donne. Molte delle colleghe, e alcuni colleghi, aggiungono solitamente frasi di contenuto riferibile a quello che potremmo chiamare “complesso del Panda”. Che consiste nel vergognarsi o biasimare d’essere considerate specie protetta e nell’affermare orgogliosamente che tutti i meriti e le soddisfazioni professionali che conseguiamo giammai possano dipendere da caratteristiche personali insulse (?) come l’esser donne.

Diononvoglia…

(Breve digressione  – tutto pur di rimandare – se si considera che una certa formazione, i libri per studiare e un buono strumento su cui esercitarsi dipendono per esempio: a) dall’essere nato/a in un Paese “avanzato” b) dall’essere stati accolti/e da un ambiente familiare minimamente propenso alla cultura; c) dall’aver incontrato, magari per caso, persone disposte a sostenere i nostri sforzi, ecc., l’idea dei nostri meriti personali si fa piuttosto fuzzy.)

Tutti e tutte desideriamo essere rispettati/e, forse persino benvoluti/e, e possibilmente non incorrere nell’acredine e nella stizza di coloro che lavorano con noi. Dunque, pubblicare su un sito che raccoglie molte migliaia di docenti di musica questo intervento non solo è un grande sforzo, ma è in qualche modo il mio Rubicone.

Alea iact…

Nella Missa in cena domini di quest’anno – atto d’alto valore umano – papa Francesco ha lavato i piedi a una piccola rappresentanza di migranti, includendo quattro donne su dodici partecipanti. Il loro numero tradizionalmente si riferisce a quello degli apostoli di Cristo che, come si sa, erano tutti uomini, proprio come sacerdoti e vescovi della Chiesa cattolica romana. In questo contesto la presenza femminile (tre donne migranti e un’operatrice del centro di accoglienza) ha un valore educativo e simbolico. Indica una sensibilità. Ora, il valore emblematico della rappresentazione della donna nelle manifestazioni di alta cultura è ancora più grande: la cultura, nelle sue forme più alte, costruisce la società, la ispira, le indica il progresso o, almeno, scelte di consapevolezza. Un’analisi della presenza femminile nel contesto delle manifestazioni musicali riveste quindi un significato particolare e richiede un’attenta riflessione. Ma implica anche considerazioni concrete, di giustizia e di equità nella gestione dei finanziamenti alla cultura in ottica di genere. In soldoni… ecco appunto, si tratta di soldi, anche. Di remunerazione materiale, che sostiene la nostra esistenza, e di compensi immateriali, che ci nutrono del necessario riconoscimento professionale.

Oggi accade di rado che un organo di amministrazione pubblica sia composto da soli uomini e nelle leggi elettorali si tiene conto del sesso della rappresentanza politica. Parlando di lavoro, si considerano preoccupanti le discriminazioni dovute al gender pay gap, alla marginalizzazione e ai meccanismi di segregazione (verticale e orizzontale) nelle professioni femminili, agli squilibri nel Work – life balance. Ma quando si tratta del denaro pubblico destinato alla promozione della cultura, che dovrebbe dare riconoscimento alle professionalità e ai talenti artistici e musicali di uomini e donne in modo paritario, il discorso cambia. Si dimentica che il lavoro artistico è pur sempre lavoro, e che necessita di misure di tutela e riequilibrio.

Quante sono le donne che dirigono Enti lirici e Fondazioni? Quante siedono ai tavoli in cui si prendono decisioni sulle politiche culturali? Quante artiste sono presenti nelle stagioni di concerto del Paese? Quante compositrici sono eseguite nelle rassegne di musica contemporanea? Quante insegnanti raggiungono i vertici della propria professione e ricevono i relativi riconoscimenti? Quante masterclass sono tenute da artiste di chiara fama? Quante sono le orchestrali e le direttore d’orchestra? (Chiedo scusa ai molti puristi della grammatica italiana che allignano fra le/gli insegnanti, questa è proprio la parola che scelgo e prediligo). Quante musiciste sono chiamate a far parte di giurie di concorso? E via di seguito… i lettori e le lettrici sono in grado di appurarlo personalmente: è semplice, occorre solo pensarci, almeno qualche volta.

Domande impertinenti: i ruoli spettano a chi li merita. D’accordo, con qualche concessione al compromesso, al venire a patti con la sfera della politique politicienne…  come faremmo, se no? Torniamo all’investitura di sua Maestà? Senz’altro, con tutti i suoi difetti,  e la pur deprecabile corruzione dell’animo umano, il sistema è complessivamente meritocratico. E, come detto, nessuna donna, solista o compositrice, accetterebbe di essere inserita in una stagione di concerti solo perché donna. Lo aborrirebbe, e avrebbe di certo ragione.

Concesso.

Ma di strumentiste di talento e di compositrici raffinate – mi spiace per chi, in fondo in fondo, non ci crede – il mondo è veramente pieno! Eppure è facile verificare che le scelte culturali, organizzative e gestionali, che ricadono nella sfera decisionale della politica, non tengano conto in alcun modo del criterio di un’equa rappresentanza delle artiste nel mondo musicale.

Se si escludono dal computo le prime parti vocali assegnate a voci femminili o maschili per indicazione del compositore o della compositrice, che non sono soggette a scelta di genere, ci si accorge facilmente che se sei donna e canti hai maggiori probabilità di comparire con un ruolo di primo piano, cioè con il tuo nome sulle locandine, in opere e concerti. In questo senso nella storia degli ultimi tre secoli è cambiato poco. In Italia e all’estero, attrice, cantante o ballerina, sono i ruoli più riconosciuti alle donne nelle performing arts. Proprio come in televisione! Per tutte le altre la condizione di sottorappresentazione è la norma: rispetto al novero totale dei cartelloni, la presenza femminile è molto al di sotto sia della parità sia della ragionevole proporzione. Problema tanto diffuso, da essere, paradossalmente, invisibile.

Fin qui le considerazioni riguardanti la sfera professionale di coloro che hanno scelto la musica come progetto esistenziale e attività lavorativa. Ma quale impatto ha la presente situazione sui nostri allievi e allieve? Se esaminiamo la distribuzione per genere degli iscritti e delle iscritte ai Diplomi di primo livello dei nostri Conservatori, in base ai dati forniti dal MIUR per l’anno accademico 2015 – 2016, saltano agli occhi disparità macroscopiche. Non stupisce che gli studenti di contrabbasso siano 77 e le studenti 10, mentre per l’arpa il rapporto si capovolga con 72 allieve su un totale di 77. Ma tanta rigidità dovrebbe davvero lasciarci indifferenti? Se per il pianoforte le iscritte sono ben più della metà, nella musica elettronica le studenti sono soltanto 54 su 777 (circa il 7%). Alcune materie, poi, sono cruciali per la comprensione di questo fenomeno, indubbiamente di origine storica e sociale molto ampia, che pure attraversa le aule dei nostri Conservatori, senza che apparentemente nessuno/a faccia un plissé: la Direzione d’orchestra vede, per l’anno in corso, un totale di 132 studenti, sul quale le donne sono soltanto 19. Per la Composizione su un totale di 270 solo 38 sono donne. In entrambi i casi soltanto il 14%. Se si considera che le ingegnere italiane, ancora troppo poche, sono una ogni quattro (fonte Il sole 24 ore, Micaela Cappellini, 8 marzo 2016), si comprende la dimensione del problema, e la sua rilevanza nel futuro della musica.

Facciamo spallucce?

Lo stereotipo che vede la Direzione, la Composizione e le prassi tecnologiche più avanzate appannaggio privilegiato del sesso maschile dev’essere finalmente valicato. Determinante è il meccanismo del role model, ampiamente studiato in sociologia, cioè la rappresentazione delle donne nelle manifestazioni musicali in ruoli professionali più ampiamente diversificati. Si torna così al rilievo strategico di una presenza femminile qualificata nelle stagioni, che dovrebbe essere finalmente messa a tema a beneficio dell’avanzamento della società intera.

Cosa propongo?

Le quote di genere (per favore, non quote rosa), sì: negli Enti lirici, nei Teatri, nelle Fondazioni e nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale su modello dell’intervento, temporaneo, ma dotato d’importante spinta propulsiva della Legge Golfo-Mosca n. 120/2011. Le quote sono uno strumento importante, necessario negli enti culturali ancor più che nelle società per azioni, che producono e danno lavoro, ma non informano i valori civili di una comunità nazionale.

Fra le cosiddette azioni positive – intraprese da tutte le parti in causa, a iniziare dallo Stato, con Regioni ed enti locali, fino alle piccole associazioni culturali – la presentazione di programmi diversificati, che promuovano plurimi, e meno stereotipati, ruoli femminili e favoriscano una maggiore presenza di artiste, compositrici e direttore d’orchestra in tutte le stagioni di concerto e nei teatri. Inoltre l’inserimento nei programmi di studio e d’esame dei Conservatori della musica delle compositrici del passato e del presente, che incentivi anche alla (ri)scoperta delle tante autrici del repertorio storico e contemporaneo da studiare, eseguire e valorizzare.

È anzitutto questione di modelli che rinnovino la società e riequilibrino le ancor evidenti disparità fra uomini e donne sul piano culturale, ma ciò potrà avere effetti graduali e duraturi anche su una più equa distribuzione dei finanziamenti alla cultura in ottica di genere. Una diversa sensibilità su questi temi è innovazione e proiezione nel futuro.

 

Loredana Metta

Almanacco del giorno dopo: la Carta di Udine, 23-24 ottobre 2015

Un anno fa, il 23 e 24 ottobre 2015, si teneva a Udine la due giorni di lavori Più valore al capitale umano (senza alcun riferimento, evidentemente, al film di Virzì di due anni prima), organizzata dal Partito Democratico, in collaborazione con il PD del Friuli Venezia Giulia e del Gruppo della Camera dei Deputati, sui temi dell’Università e della ricerca, dell’Istruzione Tecnica Superiore e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Questa la sintesi del tavolo di lavoro sull’Afam: crediamo che a distanza di un anno possiate trovarne utile la lettura anche alla luce della recente metamorfosi del DDL 322 in discussione in Senato e della apparizione delle ormai celebri slides sul reclutamento.

 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE: RISPONDIAMO INSIEME ALLA CHIAMATA ALLE ARTI DEL GOVERNO

Coordinatori: Elena Ferrara e Gianna Malisani

Dati

  • Aumento delle immatricolazioni nel sistema AFAM, in controtendenza rispetto al sistema universitario.
  •  Sistemi formativi (danza, musicale e coreutica) che comprendono le fasce preaccademiche (nel caso dei conservatori il 49% degli iscritti appartiene alla fascia terziaria)
  • Forte presenza di studenti stranieri, l’Italia è un punto di riferimento mondiale nell’alta formazione artistica e musicale.
  • Risorse finanziarie diminuite negli ultimi anni e assegnate ogni anno in ritardo, con conseguenze negative sulla gestione delle istituzioni e sulla programmazione degli interventi.
  • Processo di autonomia iniziato nel 2000 e sostanzialmente sospeso a partire dal 2005: mancano ancora molti decreti applicativi, quelli esistenti sono ormai inadeguati; CNAM decaduto e mai più rieletto.
  • Nuova attenzione della politica e del Governo: Documento MIUR “Chiamata alle arti”, questo convegno PD di Udine, ma necessità di procedere concretizzando e avvalendosi delle risorse e competenze più autorevoli per dare un reale impulso all’evoluzione del sistema AFAM.Il sistema dell’Alta formazione artistica, coreutica e musicale è composto da circa cento Istituzioni pubbliche diffuse su tutto il territorio nazionale:

Vi sono

20 Accademie di Belle Arti statali, 54 Conservatori di Musica (con 4 sedi distaccate), 4 Isia, 1 Accademia nazionale d’arte drammatica, 1 Accademia nazionale di danza, 20 Istituti Superiori di Studi Musicali “ex pareggiati”

inoltre:

23 Accademie legalmente riconosciute, di cui 5 storiche.
10 Istituzioni non statali autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione solamente per specifici corsi accreditati (ex art. 11 D.P.R. 212/2005).

Complessivamente le istituzioni AFAM contavano nell’anno 2013-2014 oltre 85 mila studenti iscritti, tra cui una quota di quasi 9 mila studenti stranieri, pari a oltre il 10%. I docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato inserito negli organici sono circa 8 mila, mentre quelli con contratti di collaborazione sono poco meno di 4 mila. Nelle istituzioni AFAM lavorano poco meno di 2.500 non docenti (dati riferiti all’anno accademico 2013/2014 cfr. il documento Chiamata alle arti).

Il sistema istituzionale

La formazione terziaria nelle arti, nella musica e nelle arti performative è da considerare strategica, non solo da un punto di vista meramente culturale, che pure è fondamentale, ma anche perché consente di valorizzare enormi potenzialità espressive e di stimolare lo sviluppo economico ed occupazionale, dell’industria culturale e creativa e, più in generale, di tutta la filiera produttiva del “bello”.

La qualificazione del capitale umano [ancora: non nel senso di Virzì] ha effetti concreti sulla crescita culturale, economica e sociale del Paese.

Il settore è per sua natura multidisciplinare. E’ un suo punto di forza che va difeso e potenziato. Ogni schema rigidamente disciplinare finisce col deprimere l’innovazione e la creatività. Anche l’espressione artistica contemporanea è divenuta sempre più multidisciplinare e multimediale.

Il sistema AFAM ha due riferimenti ministeriali fondamentali: MIUR e MIBACT. La programmazione strategica deve fondarsi su una vera roadmap integrata e condivisa tra i due ministeri, sull’esempio delle migliori pratiche europee, ma senza dimenticare il ruolo tutto particolare e ampiamente riconosciuto che l’Italia gioca nel contesto internazionale dei beni artistici e culturali. All’altro capo occorre considerare che il sistema ha e deve mantenere un forte riferimento territoriale perché innerva e stimola la formazione culturale, non solo dei suoi studenti, ma di tutti i cittadini, nel rapporto con l’arte.

La “terza missione” delle istituzioni AFAM è altrettanto, o forse più cruciale, di quella delle università.

Le istituzioni AFAM fanno parte a tutti gli effetti del sistema nazionale integrato e plurale dell’alta formazione terziaria, al pari delle università. Hanno le medesime prerogative di autonomia, come previsto dalla Costituzione e come stabilito dalla legge n. 508/1999. Devono poter esercitare i medesimi livelli di responsabilità e devono essere sottoposte ad uno stringente sistema di valutazione dei risultati.

Il sistema AFAM presenta una maggiore varietà di tipologie istituzionali e una maggiore presenza di istituzioni private accreditate rispetto al sistema universitario. Questa presenza è anche in espansione per la crescente domanda di formazione artistica e musicale e per la diversificazione delle figure professionali collegate, alle quali il sistema pubblico non riesce a rispondere con la necessaria prontezza e flessibilità, soprattutto a causa della mancanza di una vera autonomia.

Obiettivo: uscire dal guado dell’autonomia insabbiata

E’ assolutamente urgente riprendere e completare il percorso dell’autonomia delle istituzioni AFAM, mantenendosi nel solco della legge 508/1999 per ciò che è ancora oggi valido e modificandola nei non pochi punti in cui non è più adatta alle esigenze attuali, come è normale dopo 16 anni dalla sua emanazione e viste anche le profonde modifiche intervenute nel frattempo nel mondo della formazione e della ricerca, come nella stessa società.

Lo stesso vale per i due decreti applicativi della legge 508, i DPR 132/2003 (organizzazione) e 212/2005 (didattica). Devono anch’essi essere modificati, integrati e adeguati alle mutate condizioni, tenendo conto dell’esperienza fatta nell’ultimo decennio e delle difficoltà incontrate ma anche tenendo presente le profonde modificazioni della normativa universitaria introdotte dalla Legge n. 240/2010 (“Legge Gelmini”).

E’ dunque maturo il tempo di un intervento legislativo organico sul sistema AFAM, che allinei più che possibile le istituzioni AFAM e quelle universitarie, pur mantenendo le rispettive peculiarità di modelli didattici, di ricerca e organizzativi. A questo intervento seguirà una nuova stagione di stesura di statuti di piena autonomia come occasione per una crescita della consapevolezza complessiva del sistema.

Proposte

MIUR-MIBACT. Lanciare un programma congiunto tra i due ministeri (tenendo conto in particolare della neocostituita Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIBACT e dei suoi compiti) che funga da supporto integrato al coordinamento e allo sviluppo delle istituzioni AFAM e al loro rapporto con tutte le istituzioni dei beni artistici e culturali e con il settore delle “imprese culturali e creative”.

 

  • Autonomia organizzativa. L’articolazione interna delle istituzioni AFAM deve essere stabilita dalle medesime istituzioni in sede di statuto. Come nelle università in cui sono state eliminate le facoltà, occorre semplificare le strutture organizzative interne. Inoltre va introdotta una vera figura dirigenziale amministrativa con incarico a tempo determinato affidato dal consiglio di amministrazione.
  • Gestione autonoma del personale. Liberare le istituzioni AFAM dal sistema nazionale di gestione del personale docente e tecnico-amministrativo di ruolo (graduatorie e quant’altro) passando ad un sistema simile, per livello di autonomia locale e presenza di controlli nazionali ex post, a quello in vigore nelle università. Mettere a budget includendo l’intero finanziamento statale alle istituzioni statali AFAM, comprendendovi anche gli stipendi del personale.
  • Reclutamento docenti. Imitare anche nel reclutamento dei docenti la normativa universitaria: scelte affidate a commissioni locali su platee di candidati in possesso di un’abilitazione nazionale. Semplificare l’attribuzione degli incarichi di docenza a tempo determinato. Introdurre i contratti (a tempo determinato ma rinnovabili) per docenti di chiara fama.
  • Valutazione. Fermo restando che la valutazione è un necessario complemento dell’autonomia e della responsabilità e che va preservato il ruolo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) anche nei confronti del sistema AFAM, occorre rafforzare la presenza istituzionale di esperti di questo sistema in seno all’ANVUR, anche tenendo conto delle esperienze europee che hanno già coinvolto Accademie e Conservatori.
  • CNAM. Riattivare il Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, organo di rappresentanza democratica nazionale estremamente importante per il sistema AFAM, anche mantenendo la composizione attualmente vigente per legge, con pari dignità rispetto all’organo corrispondente (CUN) del sistema universitario. E’ comunque necessario mantenere uno stretto collegamento con il CUN e ipotizzare soluzioni nel merito.
  • Istituti musicali pareggiati. Statizzare gli istituti musicali pareggiati e, contemporaneamente, razionalizzare l’intera rete delle istituzioni di alta formazione musicale sul territorio fondendole o confederandole su base regionale o interregionale.Problemi da approfondire
  • Dualità tra Accademie e Conservatori. Pur confermando l’unitarietà fondamentale del sistema AFAM sia dal punto di vista interdisciplinare che dal punto di vista della produzione creativa, sarebbe opportuno separare le sorti e le soluzioni normative tra le istituzioni di alta formazione artistica e le istituzioni di alta formazione musicale in funzione delle loro tipicità?
  • Politecnici delle Arti. Fermo restando che la fusione o federazione di istituzioni dello stesso tipo può essere regolata da norma apposita (come per le università), l’istituzione di speciali “Politecnici delle Arti” (comprendenti istituzioni di diversa tipologia) prevista dalla legge n. 508 è ancora un’opzione auspicabile o credibile? Dev’essere incentivata o deve rimanere tra le possibili scelte autonome delle istituzioni coinvolte?
  • Ruolo delle Regioni. Ci dev’essere un ruolo delle Regioni o di sistemi macroregionali nel sistema AFAM (a parte la gestione del diritto allo studio)? In funzione anche della terza missione, quale sarà l’impatto sull’AFAM, se ce n’è uno, della riforma costituzionale attualmente in discussione in Parlamento? Più in generale, quali sono i rapporti delle istituzioni AFAM con il loro territorio avendo consapevolezza dell’importanza sapendo quale sarebbe il contributo alla qualità sociale di questo comparto attraverso lo sviluppo della “terza missione”?
  • Accreditamento. Anche in considerazione del modello universitario come si può migliorare il sistema di accreditamento delle istituzioni statali e di quelle private,?
  • Governance monocratica o duale? In una autonomia più matura, è opportuno valutare un nuovo modello di governance che superi l’attuale dualità tra presidente e direttore,?
  • Contratto docenti. Mantenere la contrattualizzazione del personale docente AFAM o passare ad un sistema di stato giuridico e stipendiale definito per legge? Come gestire l’eventuale transitorio?

Obiettivo: Autonomia didattica

L’attuale sistema didattico è eccessivamente vincolato da norme nazionali di dettaglio, l’autonomia didattica è imbavagliata. Così è difficile condurre il confronto e la competizione a livello internazionale e con le istituzioni private del medesimo settore. Inoltre la flessibilità e la prontezza di risposta alle esigenze degli studenti diventano assai basse proprio in un campo dove innovazione e creatività intrinseche spingono a modelli formativi e occupazionali rapidamente cangianti.

In un quadro di autonomia deve anche essere risolto il problema degli studenti pre-accademici, cioè iscritti ai conservatori in età pre-universitaria per studiare musica e imparare all’età giusta a suonare uno strumento. Si tratta di una tipica attività di “terza missione” dei conservatori ma che è svolta anche da altre istituzioni sul territorio.

Proposte

  • Liberalizzare denominazioni e contenuti dei corsi di diploma, garantendo il rispetto di poche norme generali di carattere nazionale e introducendo serie procedure di accreditamento. Questo gioverebbe soprattutto per rispondere rapidamente alle esigenze sempre diverse del mondo studentesco e del mercato del lavoro.
  • Corsi di diploma di II livello. Occorre provvedere con estrema urgenza al passaggio dei corsi di diploma di II livello dalla fase sperimentale a quella stabile, anche per permettere l’equipollenza tra il diploma di II livello e la laurea magistrale secondo quanto già stabilito dalla legge ma non attuato. Le tabelle sono sostanzialmente pronte e anche il comitato che sostituisce temporaneamente il CNAM può esaminarle e approvarle in breve tempo.
  • Corsi pre-accademici. Esercitare al più presto la delega data dal Parlamento al Governo (L. 107/2015, art. 1, c. 181, lett. g), n. 5) per provvedere mediante un decreto legislativo ad armonizzare i percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre- accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’università, utilizzando per questo obiettivo l’accurata analisi del problema svolta dalla conferenza dei direttori di conservatorio.
  • Esclusività del percorso accademico nei conservatori. Andrebbe eliminata la possibilità della doppia frequenza di corsi universitari e di corsi accademici (1^ e 2^ livello) dei conservatori.Problemi da approfondire
  • Differenziazione docenti. Nell’eventuale prospettiva della modifica del reclutamento, nella gestione del transitorio, in considerazione di percorsi già considerati in ambito universitario, sarebbe opportuno differenziare i docenti in base al livello di diploma al quale insegnano?Obiettivo: RicercaL’attività di ricerca è connaturata alla produzione artistica e coreutico-musicale. Non solo i docenti ma anche gli studenti sono continuamente impegnati in una ricerca personale legata all’espressione della propria creatività sperimentandola entro il complesso quadro della contemporaneità.Proposte
  • Dottorato di ricerca. Occorre completare senza ulteriori indugi il quadro dei titoli e dei corsi delle istituzioni AFAM istituendo e regolamentando il dottorato di ricerca, sulla scorta dei migliori esempi europei, pur di garantire la presenza nell’istituzione della massa critica di competenze e di individualitànecessaria per guidare lo studente al conseguimento del massimo titolo accademico. Il dottorato dovrebbe anche diventare la palestra di formazione dei nuovi docenti AFAM.
  • Finanziamenti di ricerca. Le istituzioni AFAM devono poter partecipare a bandi competitivi per l’assegnazione di finanziamenti pubblici di ricerca, in certi casi anche in possibile collaborazione con altri ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.