Ore disperate (aspettando l’Emendamento)

Dal resoconto della seduta odierna in VII Commissione, impegnata nel produrre i pareri previsti sulle tabelle allegate al Disegno di Legge di Bilancio:

La relatrice PUGLISI (PD) illustra uno schema di rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 7 e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, pubblicato in allegato, sottolineando di aver inserito anche precise indicazioni sulle scuole dell’infanzia, sul reclutamento universitario, nonché sul sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM («si sollecita la previsione di risorse specifiche per la statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti e per il contestuale riordino del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM, in ossequio al percorso legislativo intrapreso dalla 7a Commissione attraverso i disegni di legge nn. 322 e abbinati»).

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra uno schema di rapporto contrario sulla Tabella 7 e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, pubblicato in allegato, svolgendo considerazioni preliminari sull’intera manovra di bilancio, la quale non contiene a suo giudizio misure strutturali, e demanda di fatto le scelte alla prossima legislatura. Rileva perciò criticamente come essa si ponga in continuità con le precedenti leggi di bilancio, prive di un orizzonte temporale di medio e lungo periodo ma caratterizzate da “provvedimenti tampone”. Ritiene del resto assai difficile eradicare il male della cosiddetta politica legata al gradimento e lamenta la mancanza di una visione per quei settori, come la scuola, l’università e la ricerca, che dovrebbero costituire i pilastri di una comunità. […]

Pur riconoscendo un lieve aumento della spesa in ricerca, deplora i tagli inferti ad altri segmenti per cui il suo Gruppo manifesterà un orientamento contrario sullo schema di rapporto della relatrice. […]

Condivide comunque alcune indicazioni espresse nello schema di rapporto della relatrice, ritenendole tuttavia assai blande, mentre sarebbero potute essere più incisive per quanto attiene, ad esempio, alla scuola dell’infanzia e all’AFAM. A tale ultimo riferimento, rimarca l’eredità pesante della Commissione circa i disegni di legge n. 322 e abbinati, lamentando che non sia stato completato il percorso legislativo ordinario né sulla statizzazione, né sul riordino. Un eventuale intervento nel provvedimento in titolo finirebbe dunque per sottrarre al Parlamento la possibilità di confrontarsi sulle diverse soluzioni. Dopo aver ricordato alcuni casi recenti di malfunzionamento del settore AFAM, sollecita l’introduzione di meccanismi virtuosi. […]

Il senatore TOCCI (PD) condivide lo schema di rapporto della relatrice, a cui chiede comunque di apportare alcune integrazioni. Afferma preliminarmente che lo stanziamento di risorse per l’assunzione di ricercatori rappresenta uno degli aspetti positivi della manovra. In proposito, suggerisce però di introdurre un meccanismo tale per cui gli atenei e gli enti di ricerca siano vincolati ad un cofinanziamento di pari entità, all’interno delle proprie risorse, per l’assunzione di altrettanti ricercatori. Rammenta infatti che, a seguito della recente riforma degli enti di ricerca, questi ultimi hanno visto innalzate le proprie facoltà assunzionali. […]

Rammenta altresì che la ripartizione dei posti da ricercatore avviene sulla base della Valutazione della qualità della ricerca (VQR): ritiene invece che ad essa debba essere affiancato anche un criterio legato al fabbisogno, onde non penalizzare enti e atenei più in difficoltà.

Il senatore CONTE (AP-CpE-NCD) chiede che sia trasformata in condizione l’osservazione n. 5 sul finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie, tanto più che già lo scorso anno era emersa la volontà di confermare le risorse anche per gli anni scuccessivi.

In merito all’osservazione n. 9 si augurava una soluzione definitiva al problema dell’AFAM all’interno del provvedimento in titolo, tanto più che non sembrano esserci più i tempi per concludere l’esame dei disegni di legge nn. 322  e abbinati. Si domanda pertanto se possa essere rafforzata questa osservazione o trasformata in condizione, pur sapendo che essa sottintende non soltanto questioni finanziarie ma anche di riassetto normativo.

La relatrice sulla Tabella 7, senatrice PUGLISI (PD), si dichiara disponibile ad accogliere come osservazioni le tre indicazioni del senatore Tocci. Integra peraltro l’osservazione n. 6 inserendo la possibilità di assegnare l’organico di potenziamento anche alle scuole dell’infanzia. Riallacciandosi altresì allo schema di rapporto contrario illustrato dalla senatrice Montevecchi, inserisce una ulteriore osservazione sull’esigenza di adeguare gli stipendi degli insegnanti rispetto alla media europea, quanto meno per compensare la perdita di potere di acquisto in altri comparti.

Concorda poi con il senatore Conte e trasforma in condizioni le osservazioni nn. 5 e 9, riconoscendo le lacune nel settore dell’AFAM e l’esigenza di non decurtare le risorse per le scuole dell’infanzia paritarie nonostante i fondi stanziati per il segmento 0-6. Riformula conseguentemente lo schema di rapporto favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) dà atto alla relatrice di aver esposto i grandi temi affrontati nel corso della legislatura in diverse sedi, di cui si augura peraltro una traduzione in specifiche proposte emendative. […] Attribuisce dunque la responsabilità delle carenze all’attuale maggioranza che non ha affatto messo in campo le soluzioni più idonee. Menziona ad esempio il problema sociale del precariato, a fronte del quale le misure previste appaiono a suo avviso irrisorie.

Stigmatizza inoltre la mancata attuazione degli impegni assunti dal Governo nella risoluzione conclusiva dell’affare assegnato sugli enti di ricerca (Doc. XXIV n. 36) su cui ricorda di aver formalmente chiesto, in sede di programmazione dei lavori, un’audizione del Ministro. Deplora pertanto la sistematica distruzione del sistema universitario e giudica insufficienti i buoni intenti illustrati nello schema di rapporto della relatrice, su cui dichiara il convinto voto contrario del suo Gruppo, augurandosi l’avvio di una nuova stagione politica che metta al centro la scuola, l’università e la ricerca.

La senatrice Elena FERRARA (PD), relatrice sulla Tabella 13, ringrazia la relatrice per aver mostrato disponibilità ad accogliere le richieste di integrazione e la senatrice Montevecchi per le considerazioni espresse nello schema di rapporto contrario. Concorda dunque con la trasformazione in condizione dell’osservazione relativa all’AFAM, dando atto al relatore sui disegni di legge nn. 322 e abbinati, senatore Martini, di aver lavorato strenuamente per offrire una soluzione complessiva. Afferma del resto che il disegno di legge di bilancio rappresenta uno strumento utile in questa fase per inserire norme che altrimenti non vedrebbero la luce a causa dei ristretti tempi. Ringrazia dunque il senatore Martini per la disponibilità ad elaborare uno specifico emendamento, da presentare al provvedimento in titolo, che tragga spunto dall’esame svolto in Commissione, su cui auspica un sostegno trasversale di tutte le forze politiche.

Invita poi a tener conto del fatto che le misure contenute nel provvedimento in titolo non sono così distanti rispetto agli obiettivi prefissati, tanto più che è stata elaborata una visione complessiva. […] Dichiara perciò il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MARIN (FI-PdL XVII) sottolinea l’importanza della discussione, soffermandosi in particolare sulla questione dell’AFAM, su cui chiede peraltro al senatore Martini aggiornamenti in vista della presentazione di una eventuale proposta emendativa al disegno di legge di bilancio. Nel rilevare criticamente le difficoltà in cui si trova il personale di quel comparto, sollecita anche il Governo a rendere palesi le proprie intenzioni rifuggendo da mere dichiarazioni elettorali.

Rivendica dunque l’atteggiamento responsabile della propria parte politica lamentando come spesso la maggioranza abbia mostrato un atteggiamento di chiusura nei confronti di proposte – seppur condivisibili – dell’opposizione. Dichiara dunque fin d’ora il sostegno del proprio Gruppo ad una proposta del senatore Martini sull’AFAM, puntualizzando tuttavia che il voto sullo schema di rapporto sarà contrario.

Il PRESIDENTE segnala che il senatore Martini sta effettivamente elaborando una proposta emendativa da presentare in Commissione bilancio sul tema della statizzazione e del riordino del comparto AFAM.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA, dopo aver precisato che la suddetta proposta emendativa non è stata ancora formalizzata, conferma l’interesse del Dicastero per il tema, tanto più che occorre dare risposte ad un settore importante del Paese.

Il senatore MARTINI (PD) assicura che sarà presentato un emendamento al disegno di legge in titolo, nella sede di merito, su cui sono in corso contatti con l’Esecutivo, per recuperare gran parte del lavoro già svolto dalla 7aCommissione. Informa peraltro che sarà inserita la parte finanziaria e organizzativa del nuovo testo unificato NT2 presentato per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recuperando in forma sintetica anche alcuni principi cardine del riordino. Rimarca infatti come la mancanza di connessione tra statizzazione e riordino rischi di rendere difficile l’approvazione del testo. Auspica dunque che possa registrarsi un’ampia convergenza sulla proposta che si accinge a presentare.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola anche il senatore CONTE (AP-CpE-NCD), ringraziando la relatrice per aver accolto la richiesta di trasformare in condizioni le osservazioni nn. 5 e 9. Prende poi atto con favore delle affermazioni del senatore Martini, augurandosi a sua volta un consenso trasversale. Segnala infine che l’attuazione della legge n. 107 del 2015 sta riscontrando risultati positivi, ma necessita in corso d’opera di alcuni correttivi per superare le difficoltà che si sono verificate. In particolare, sollecita l’avvio dei concorsi per i dirigenti scolastici, per i direttori dei servizi generali amministrativi (DSGA) e per i docenti delle graduatorie esaurite.

La Commissione approva quindi lo schema di rapporto favorevole con osservazioni e condizioni sulla Tabella 7 e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, come riformulato dalla relatrice. Il PRESIDENTE fa presente che lo schema di rapporto contrario illustrato dalla senatrice Montevecchi non è posto in votazione e sarà trasmesso alla Commissione bilancio come rapporto di minoranza.

 

Questo il rapporto approvato dalla Commissione:

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L’ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020

(DISEGNO DI LEGGE N. 2960 – TABELLA 7)

 

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2018, e per il triennio 2018-2020, nonchè le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

 

valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di scuola, tra le quali:

 

·         l’articolo 9, che incrementa la dotazione del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore per consentire agli Istituti tecnici superiori (ITS) di aumentare l’offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica correlati al processo Industria 4.0;

·         l’articolo 16, che stabilisce l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tute le crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro l’alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107 del 2015, o pari ad almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi di istruzione e formazione professionale, o pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi degli Istituti tecnici superiori, o pari ad almeno il 30 per cento del monte ore previsto nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore e periodi di apprendistato in alta formazione;

·         l’articolo 27, che incrementa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018 il Fondo sociale per occupazione e formazione per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte ai sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonchè per il cofinanziamento del programma Erasmus+ per l’ambito dell’istruzione e formazione professionale;

·         l’articolo 53, che stanzia 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in aggiunta a quelle del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, con lo scopo di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti tra la retribuzione di posizione di parte fissa dei suddetti dirigenti e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del comparto Istruzione e ricerca;

·         l’articolo 54, che ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dopo il trentesimo giorno di assenza in deroga all’articolo 1, comma 332, della legge n. 190 del 2014, prevede entro il 2018 un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e dispone la proroga all’anno scolastico 2020-2021 del termine entro il quale il personale fuori ruolo per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica deve rientrare nei ruoli;

·         l’articolo 58, che al comma 6 proroga le disposizioni sui servizi di pulizia e sugli altri servizi ausiliari, nonche’ sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività fino all’anno scolastico 2018-2019;

·         l’articolo 71, che al comma 10, stanzia un contributo complessivo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 per i comuni o fusioni di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per finanziare interventi diretti, fra l’altro, alla messa in sicurezza degli istituti scolastici;

·         l’articolo 72, comma 1, che assegna agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali per effettuare investimenti anche per interventi di edilizia scolastica;

 

esaminate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di università e ricerca, tra le quali:

 

·         l’articolo 51, in base al quale viene costituito un Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, del quale fanno parte anche un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonchè l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia “ItaliaMeteo”, con sede a Bologna;

·         l’articolo 55, che sostituisce il sistema della progressione stipendiale triennale dei professori universitari, previsto dalla legge n. 240 del 2010, con un sistema di progressione biennale, a partire dal 2018, con effetti economici a decorrere dal 2020, incrementando il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 80 milioni di euro per il 2020, 120 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022;

·         l’articolo 56, relativo all’assunzione di circa 1.600 nuovi ricercatori nell’università e nella ricerca, per le quali si incrementa il FFO di 12 milioni di euro per il 2018 e 76,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca (FOE) di 2 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro a decorrere dal 2019;

·         l’articolo 57, che aumenta il Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, con lo scopo di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione, in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, dei benefici in materia di diritto allo studio. La norma prevede poi un ulteriore incremento del FFO pari a 15 milioni di euro dal 2018 per adeguare l’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

·         l’articolo 101, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in favore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

 

esaminate, con riferimento alla seconda sezione, le autorizzazioni di spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;

 

rilevato che nella Tabella 7 sono elencati anzitutto i principali indirizzi che il Ministero è chiamato a realizzare nel triennio 2018-2020 e le 10 priorità politiche per il 2018, definite nell’atto di indirizzo del 4 agosto 2017;

 

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1.      in merito all’articolo 54, comma 1, andrebbe specificato che la deroga opera solo rispetto all’articolo 1, comma 332, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014, in quanto dalla lettura della norma sembra permanere il divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (articolo 1, comma 332, lettera c), della legge n. 190 del 2014);

2.      relativamente all’articolo 55, si reputa necessario compensare, già nel 2018, la mancata corresponsione degli scatti stipendiali per il personale universitario non contrattualizzato nel quadriennio precedente;

3.      quanto all’articolo 56, pur apprezzando le misure per l’assunzione dei ricercatori delle università e degli di ricerca, si reputa indispensabile superare l’ottica emergenziale introducendo una programmazione pluriennale nel reclutamento, onde restituire fiducia ai giovani ricercatori e rendere strutturale il ricambio generazionale;

4.      si reputa necessario vincolare lo stanziamento di cui all’articolo 56 al cofinanziamento di pari entità da parte di università ed enti nell’ambito delle risorse e dei margini assunzionali già disponibili nei rispettivi bilanci, al fine di raddoppiare il numero di ricercatori assunti;

5.      si sollecita la progressiva stabilizzazione del personale delle “sezioni primavera”;

6.      con riferimento alle scuole dell’infanzia, le quali non hanno beneficiato dell’organico di potenziamento, si sollecita l’introduzione della possibilità di chiamare docenti per le supplenze brevi, ovvero l’assegnazione di un organico di potenziamento;

7.      si giudica essenziale prevedere una semplificazione normativa del sistema universitario, valorizzando l’autonomia degli atenei anche attraverso l’abolizione del sistema del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti inerenti le attività di ricerca;

8.      tenuto conto dell’introduzione del costo standard per studente nel sistema  universitario, si ritiene che esso, moltiplicato per il numero totale di studenti, possa costituire un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La somma di tutti i fabbisogni consente quindi di stimare il fabbisogno dell’intero sistema universitario, che dovrebbe essere individuato proprio in occasione dei documenti di bilancio, onde essere confrontato con gli stanziamenti effettivi, come segnalato nel parere reso dalla 7aCommissione sul decreto-legge n. 91 del 2017 (A.S. n. 2860);

9.      si ritiene che qualora gli atenei decidano di istituire il cosiddetto “numero chiuso” ai corsi di laurea per l’asserita mancanza di risorse, chiedano un parere al Ministero riguardo alle risorse e al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 264 del 1999;

10.   si invita ad individuare tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse stanziate, che tengano conto delle esigenze di reclutamento dei singoli atenei o enti di ricerca;

11.   si sollecita l’adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media europea, quanto meno per consentire loro di recuperare la perdita di potere d’acquisto rispetto ad altri comparti della pubblica Amministrazione;

 

nonché con le seguenti condizioni:

a)      si ritiene essenziale ripristinare, anche per il 2018, il finanziamento per le scuole dell’infanzia paritarie pubbliche e private, che per il 2017 era pari a 50 milioni di euro;

b)      si sollecita la previsione di risorse specifiche per la statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti e per il contestuale riordino del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in ossequio al percorso legislativo intrapreso dalla 7a Commissione attraverso i disegni di legge nn. 322 e abbinati.

 

Questo il parere proposto dalle sen. Blundo e Montevecchi e respinto:

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE SENATRICI MONTEVECCHI, SERRA E BLUNDO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

PER L’ANNO FINANZIARIO 2018 e per il triennio 2018-2020

(DISEGNO DI LEGGE N. 2960 – TABELLA 7)

 

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminate la Tabella n. 7 (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020), nonché, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020) del disegno di legge A.S. 2960, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

anche da questa manovra viene confermato quell’assunto di fondo, più volte segnalato, rispetto a uno «strabismo governativo» cui siamo da tempo ormai avvezzi. Come si può vedere in dettaglio, per le medesime finalità e nel medesimo tempo, si operano tagli e si rifinanziano gli stessi fondi (o forme di finanziamento destinate ai medesimi scopi). E tutto ciò denuncia, evidentemente, una voglia di agire che si consuma però in mancanza di un quadro di riferimento complessivo e omogeneo;

rispetto ai profili di interesse della 7ª Commissione, l’entità della manovra conferma una ormai comprovata difficoltà ad affrontare i problemi dei diversi comparti (relativi a cultura, scuola, università, ricerca ecc.), alla radice e in profondità: laddove alcuni stanziamenti, che pure vi sono, e sono anche apprezzabili nel merito, denotano tuttavia una visione approssimativa e di corto respiro, che si consuma in una prospettiva emergenziale e dichiaratamente «elettorale» tutt’al più, a testimonianza di un Paese che continua a vivere alla giornata, incapace di guardare avanti e proiettarsi nel futuro;

la essenziale verità delle cose è che numerosi fra accorgimenti e norme contenuti nella legge di bilancio appaiano nuovamente come  provvedimenti “tampone”, come una risposta tardiva e attesa da gran tempo, rispetto ai dubbi e agli interrogativi sollevati: risposte che giungono, pertanto, non solo e non tanto per colmare un vuoto quanto per denunciare un ritardo;

si cerca di porre rimedio a falle macroscopiche via via dilatatesi, come nel caso degli Istituti tecnici superiori, per l’incremento dell’offerta formativa e modalità del rilascio del diploma (articolo 9) o nei ritardi accumulati rispetto all’impiantistica sportiva (articolo 40, e passim); o si cerca di ingraziarsi «elettoralmente» alcune categorie, storicamente penalizzate: viene finanziato il rinnovo del contratto del pubblico impiego (articolo 58, commi 1 ss.); proseguono le assunzioni di funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (articolo 39, comma 1) e di ricercatori presso le università e gli enti di ricerca (articolo 56) sebbene per le università l’assegnazione dei fondi destinati allo scopo viene erogata in base ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR); si incrementa il Fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato (articolo 57); riprendono gli scatti stipendiali dei docenti universitari, sebbene «su base premiale» (articolo 55), si armonizzano gli stipendi dei dirigenti scolatici (articolo 53), si riapre una finestra sulle supplenze brevi del personale ATA (articolo 54);

pure tutto ciò non è sufficiente per rimettere al centro l’istruzione (anche nelle sue più immediate derivazioni, quali appaiono l’inclusione sociale, i vari tipi di specializzazione e la formazione permanente), farne il presupposto e il vero motore di una rinascita e di un possibile «nuovo umanesimo», per sottrarla a quell’insistito, progressivo e costante, “svuotamento” che il corpo docente nel suo complesso ha subíto circa la rappresentatività sociale del proprio ruolo e della propria funzione;

di sicuro rilievo sono le criticità già evidenziate in sede di parere al DEF, nonché da ultimo al relativo aggiornamento, rispetto alla dispersione scolastica e al diritto allo studio, dal discutibile ruolo dell’INVALSI all’attuazione dei principȋ di delega della «Buona Scuola», con riferimento particolare l’apprendistato e l’alternanza scuola/lavoro, dal sistema delle scuole italiane all’estero visto nel suo complesso ai servizi educativi per l’infanzia, ben lontani dagli obiettivi europei per la copertura della popolazione e territoriale, fino a quell’emergenza nazionale rappresentata dall’edilizia scolastica (articoli 71, 72, 95), laddove continua a mancare un’azione coerente di monitoraggio, analisi, pianificazione e programmazione sul medio-lungo termine (presupposto necessario per garantire certificazioni in ordine e controlli periodici), nonché – anche a fronte di finanziamenti messi a disposizione – una difficoltà endemica e strutturale di coordinamento che si traduce nella difficoltà di far confluire i fondi in un unico contenitore da cui attingere in maniera mirata e razionale, per convogliare le risorse e utilizzarle al meglio;

nella risoluzione sulla Nota di aggiornamento al DEF si erano già rilevate alcune palesi criticità d’ordine generale evidenziate dallo stesso Governo: «In tale situazione, che è assolutamente insostenibile con la necessità di garantire competitività al sistema della ricerca pubblico, appare dunque particolarmente problematico garantire il raggiungimento di risultati davvero significativi soprattutto in considerazione del fatto che le risorse disponibili a valere sul competente capitolo 7245, per il triennio 2017-2019, a legislazione vigente ammontano a euro 136.447.755,00 in diminuzione rispetto a quelle del triennio precedente, ed addirittura pari soltanto a meno di un quinto rispetto a quelle del triennio 2007-2009 (euro 692.735.770), non destinate alla ricerca applicata» (per cui si rimanda a: Doc. LVII, n. 5-bis, Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa, Allegato I, volume I, p. 360);

da molti anni l’università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha fra l’altro generato un divario tanto significativo quanto sconfortante con gli altri Paesi europei;

l’Italia rimane al ventisettesimo posto per investimenti in ricerca e trentacinquesima per numero di ricercatori: la scarsa flessibilità dei processi selettivi e di reclutamento, l’assenza di una visione strategica e meritocratica, la precarizzazione delle condizioni di lavoro sono tutti elementi che hanno ricadute significative sulla scarsa «attrattività» dell’Italia verso i ricercatori stranieri e, come diretta conseguenza, sulla «fuga dei cervelli»;

università e ricerca rimangono elementi centrali e voláno della società e per il suo sviluppo: non solo per la formazione del singolo ma come luogo in cui si incrementa il «capitale cognitivo» (ciò che gli statistici definiscono «l’intelligenza nazionale»), necessario per affrontare le sfide di un mondo sempre più tecnologico e per non rimanere ai margini del contesto globale;

considerato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:

per l’esercizio finanziario 2018 lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tabella 7), a legislazione vigente, reca spese in conto competenza nello specifico delle singole Missioni come di seguito evidenziate:

lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione scolastica, rispetto alla previsione assestata per l’anno finanziario 2017, registra un -401.560.825 euro. Nei rispettivi Programmi, considerati in dettaglio e in relazione alle variazioni che si propongono per l’anno finanziario 2018, principalmente si ha:

Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica: +334.500.441

Istruzione del primo ciclo: -449.160.214

Istruzione del secondo ciclo: -246.222.807

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio: +38.775.864

Istituzioni scolastiche non statali: -59.482.219

Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale: +5.505.462

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione: -21.307.618

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione: -4.169.734

lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria, rispetto alle previsioni assestate per l’anno finanziario 2017, registra un incremento pari a +268.071.686 euro; nel dettaglio dei suoi tre capitoli di spesa si ha:

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria: +1.407.225

Istituzioni dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica: -2.511.652

Sistema universitario e formazione post-universitaria: +269.176.113

lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione – subisce, rispetto alle previsioni assestate per l’anno finanziario 2017, un incremento dello stanziamento di competenza pari a +72.278.250 euro;

da ultimo si segnalano, inoltre, i se pur lievi incrementi alle Missioni:

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche: +258.901209

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza:

+259.225.122

 

considerato che:

occorre considerare, da ultimo, i tagli lineari alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, per circa un miliardo di euro, come stabilite nell’Atto Senato n. 2942, recante “Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, il cosiddetto «decreto fiscale» che rappresenta a tutti gli effetti un «collegato» alla legge di Bilancio. Nel dettaglio le riduzioni previste delle dotazioni finanziarie del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ammontano a 40 milioni di euro complessivi per il 2017, di cui la maggior parte afferenti alla missione n. 2, «Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria» (30 milioni di euro), mentre ulteriori 5 milioni vengono tagliati al programma 1.6 («Istruzione del primo ciclo») e altri 5 milioni di euro derivano da tagli alla missione n. 3 («Ricerca e innovazione»).

rilevato che:

il Movimento 5 Stelle – durante l’iter di numerosi provvedimenti che si sono succeduti in ambito cultura e istruzione – ha costantemente evidenziato che il problema non è tanto nel singolo aspetto quanto nel disegno d’insieme;

un Paese che parla di industria 4.0, non dovrebbe dimenticare che un’istruzione di qualità, equa e inclusiva è la base per migliorare la vita delle persone secondo quanto previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile sottoscritta nel 2015 in sede ONU;

in riferimento all’istruzione e formazione tecnica superiore, integrare un fondo non basta se la formazione risulta staccata dal mondo del lavoro e non si attiva un dialogo tra le istituzioni scolastiche e i contesti lavorativi;

con riferimento all’università e alla ricerca, come sottolineato in numerose occasioni, l’Italia è il Paese che spende meno in istruzione e in particolare nell’istruzione universitaria. Tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

con la stessa metodologia da superficialità pre-elettorale di questa manovra, dopo le delusioni delle semplificazioni, e ora che non è più possibile prorogare contratti a termine, la manovra di bilancio in esame prevede finalmente assunzioni di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Le nuove risorse stanziate, 12 milioni per il 2018 e 76,5 milioni a partire dal 2019 per il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e 2 milioni di euro per il 2018 e 13,5 per il per il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, verranno distribuite per le università in base ai risultati della valutazione della ricerca (VQR) e per gli enti pubblici di ricerca in base ai criteri di riparto del Finanziamento, meccanismi di assegnazione delle risorse che hanno rivelato sin dall’inizio il loro fallimento, creando enormi disparità, che sono il riflesso della ripartizione delle risorse;

in particolare la valutazione della qualità della ricerca nelle università, da modello meccanismo che avrebbe dovuto assumere la forma di modello “premiale” per le realtà più virtuose quale doveva essere, si è rivelato in realtà un meccanismo che non premia affatto il merito e la qualità ma che ha generato il definanziamento progressivo e costante di alcuni atenei che già versavano in gravi condizioni di difficoltà, soprattutto nel Sud Italia, attraverso la sottrazione di una  percentuale del finanziamento necessario ad assicurarne il normale funzionamento. In base alla VQRsi dovrebbero dirottare risorse finanziarie, in quantità direttamente proporzionale, verso quelle strutture accademiche presso cui si compierebbe migliore ricerca, ma così non è: dipartimenti universitari italiani di vera eccellenza vivono e vengono apprezzati nel mondo grazie ad altre forme di finanziamento, in particolare fondi europei. Inoltre il Movimento 5 stelle ha da sempre sostenuto che la ricerca dell’eccellenza non può essere perseguita attraverso una gara per ottenere ciò che lo Stato dovrebbe invece assicurare a tutti gli atenei. Al contrario stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra atenei di “serie A”, sostanzialmente concentrati al Nord – nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine – e atenei di “serie B”, in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Centro studi investimenti sociali (CENSIS) e dall’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sulla qualità delle università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell’offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di Hub di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

con riferimento all’articolo 57, pur apprezzando la previsione di un incremento del fondo per la concessione di borse di studio, non può non sottolinearsi come l’Italia si trovi tra gli ultimi posti in Europa  relativamente al numero di iscritti. Tra le cause di questo primato negativo vi è sicuramente la scarsa disponibilità di risorse destinate al diritto allo studio è certamente una delle cause principali. A ciò si aggiunge una contribuzione tra le più gravose d’Europa: secondo i dato Eurydice nell’anno 2015-16 la contribuzione media ha superato i 1.200 euro annui, rispetto a una media di 300 euro in Francia e la gratuità raggiunta in quasi tutti i Länder della Germania;

non può non rilevarsi come l’incremento del Fondo per la concessione previsto dalla manovra non soddisferà il totale del fabbisogno della platea degli studenti idonei a ricevere la borsa di studio. Secondo gli ultimi dati ufficiali, riferiti all’anno accademico 2015-16, influenzato negativamente dall’assenza di un veloce adeguamento delle soglie ISEE che aveva sbalzato fuori una grossa fetta di idonei, i non beneficiari sono il 6,4 per cento del totale, corrispondente a oltre 3.000 studenti. Infatti, secondo i calcoli effettuati dal Consiglio universitario nazionale (CUN), considerando il finanziamento aggiuntivo delle Regioni, con questo incremento del FIS si otterrebbero soltanto circa 4.000 borse di studio in più, mentre gli idonei torneranno a superare quota 180.000 (nel 2015/2016 per via della riforma ISEE erano​ ​crollati​ ​a​ ​147.000). La quota di idonei alla borsa di studio in Italia oscilla tra il 9 per cento e l’11 per cento. Si potrebbe facilmente porre rimedio a questa preoccupante situazione, riducendo la sproporzione quantitativa tra il fondo ordinario per le borse di studio e il fondo per il merito, affidato all’ennesima Fondazione, incrementato con la scorsa manovra;

con riferimento all’articolo 56, anche la previsione circa l’assunzione di ricercatori risulta insoddisfacente; porterà a qualche stabilizzazione di precari, a qualche stabilizzazione di professori di seconda fascia, ma il sospetto è che, alla fine, si faccia il minimo indispensabile. Il nostro sistema universitario e di ricerca necessiterebbe di numeri decisamente superiori in tema di reclutamento. La ripartizione dei fondi per il reclutamento nelle università secondo i risultati della VQR, da sempre criticati perché non favoriscono il merito, non tiene conto delle necessità dei singoli atenei e  delle necessità di reclutamento delle singole aree  favorendo se non acuendo le disparità territoriali. Se non si assume un impegno concreto volto a creare un serio Piano nazionale di ricerca, individuando aree strategiche da perseguire, investendo su idee nuove e non solo su gruppi consolidati,  assisteremo alla concentrazione dei finanziamenti in un gruppo sempre più ristretto di università e, all’interno degli enti di ricerca, in un gruppo sempre più ristretto di gruppi di ricerca che sono poi quelli che hanno i contatti con le imprese o sono nelle grosse cordate internazionali;

dietro l’annuncio dello sblocco degli scatti stipendiali dei professori universitari (articolo 55), si nasconde l’inganno di uno sblocco che partirà dal 2020. Dopo il blocco di tutti gli stipendi della pubblica amministrazione avvenuto nel 2010, sbloccato per tutti nel 2015 tranne che per i professori universitari, questi ultimi hanno continuato a svolgere il loro delicato compito pur non vedendosi riconoscere ciò che gli spetta di diritto. Infatti dal 1° gennaio 2016 è avvenuto lo sblocco anche per la docenza universitaria, ma non si è tornati alla “normalità” come in tutto il pubblico impiego, in quanto il periodo 2011-2015 non è stato riconosciuto ai fini giuridici. Inoltre è impensabile che lo scatto debba essere riconosciuto su base premiale; a natura dello scatto dovrebbe essere universale, legata al progredire dell’anzianità e non a un presunto merito, scelto discrezionalmente dagli atenei, che avrebbero in questo modo la possibilità di fare un uso distorsivo della premialità per ricondurre le risorse ai propri bilanci;fra gli obiettivi non affrontati, o non conseguiti dalla presente manovra di bilancio, occorrerebbe:

1)      in materia di «diritto allo studio» e di contrasto alla dispersione scolastica, garantire l’istituzione di un «Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica» con il compito di acquisire e monitorare, su base nazionale, i dati e le informazioni relative al fenomeno, nonché implementare le attività per la prevenzione e la repressione del fenomeno della “dispersione” poste in essere dalle scuole cosiddette “a rischio”, con l’obiettivo di individuare e mettere in campo le strategie più idonee per la riduzione al di sotto del 10 per cento entro il 2020, come stabilito dall’Unione Europea, della percentuale dell’abbandono scolastico;

2)      incrementare le dotazioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per eliminare la richiesta da parte delle istituzioni scolastiche di una «contribuzione volontaria» delle famiglie (finalizzata all’acquisto di materiali didattici, di cancelleria, igienico ecc.);

3)      incrementare l’organico degli insegnanti di sostegno, creando al contempo un equilibrio armonioso nel rapporto tra alunni disabili e docenti di sostegno, fissandolo nel rapporto di uno a uno; nonché a garantire, partendo dalla riforma del ruolo e delle competenze dell’insegnante di sostegno, la reale attitudine, formazione e alta specializzazione del docente, al fine di dare concreta attuazione all’inclusione scolastica;

4)      concepire ed estendere la formazione continua sui temi dell’inclusione come misura ad ampio raggio per tutti i soggetti che si trovano a operare nelle istituzioni scolastiche, con approfondimenti specifici sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap;

5)      dare piena attuazione e potenziare la funzionalità dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica, coordinando le informazioni provenienti dalle singole istituzioni scolastiche con i fondi a disposizione e gli interventi da effettuare, affinché siano garantiti principȋ di tempestività ed efficienza anche per la difficoltà di coordinamento che si traducono spesso nella difficoltà di far confluire i fondi in un unico contenitore da cui attingere in maniera mirata e razionale per convogliare le risorse;

6)      portare celermente a termine la riforma, arenata presso la 7ª Commissione permanente del Senato, vòlta ad affrontare e risolvere i problemi che da troppo tempo affliggono l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), con particolare riferimento all’opacità della governance, all’insistita precarizzazione di una parte cospicua del personale docente, nonché di una mai raggiunta e riconosciuta autonomia e d’una mancata equiparazione formale con le università;

7)      rilanciare finanziariamente il sistema universitario italiano ridotto concettualmente a svolgere pressoché le funzioni del vecchio liceo in una cornice da “esamificio” affinché, nel pieno rispetto di una reale ed efficace autonomia, possa dialogare quale centro effettivo di cultura e relazionarsi in modo costruttivo e proficuo con il mondo imprenditoriale e lavorativo;

8)      adottare iniziative concrete per favorire e promuovere un ricambio generazionale dei professori di prima e di seconda fascia, senza il quale, una volta frenata o addirittura ostacolata la carica innovativa delle generazioni più giovani, il sistema universitario rischia di atrofizzarsi e perire. Continuiamo a essere il Paese coi docenti universitari più vecchi d’Europa. Occorre, come sostenuto in premessa, agire alla radice sul sistema di reclutamento per garantire quei tanto auspicati criteri di meritocrazia e trasparenza – avulsi da legami parentali e svincolati dallo ius loci – che vengono costantemente disattesi;

9)      riconoscere e potenziare (finalmente) il titolo di «dottore di ricerca», con particolare riferimento alle graduatorie «per titoli ed esami» dei concorsi pubblici, affinché si contribuisca a riqualificare progressivamente la Pubblica Amministrazione con personale giovane che ha condiviso esperienze e curiosità nel mondo della ricerca;

10)  i giovani ricercatori non in via straordinaria, ma con una pianificazione di più ampio respiro, a medio-lungo termine, che agisca sulle modalità di reclutamento e sulla programmazione del lavoro in via definitiva;

 

valutato infine che:

 

l’Italia è ancora molto lontana dalla media europea e dagli obiettivi indicati dagli organismi dell’Unione europea in quanto a spesa pubblica per istruzione e ricerca;

tutto ciò premesso e considerato, la Commissione formula un rapporto contrario.

 

 

 

 

 

Réplique

La sen. Puglisi (PD) ha riferito ieri in VII Commissione in sede consultiva a proposito del DDL 2960 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in particolare della Tabella 7 relativa al Miur.

Ha descritto «sinteticamente le linee direttrici settoriali, tanto per Università e ricerca, quanto per Istruzione, precisando che per il primo settore, si propone di: perseguire la revisione del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); caratterizzare ciascun ateneo, sostenendo i dipartimenti di eccellenza; potenziare il diritto allo studio; sostenere e qualificare la ricerca pubblica; coordinare l’attività dei diversi enti; potenziare l’interazione tra la ricerca pubblica e le imprese. In ordine al secondo settore, menziona i seguenti obiettivi: colmare i divari; consolidare gli investimenti, specie sulla formazione dei docenti; avviare il nuovo sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni; consolidare il sistema nazionale di valutazione, specie delle scuole; attuare tutte le attività connesse al Piano nazionale per la scuola digitale; avvicinare la scuola e il mondo dell’innovazione; riqualificare gli edifici scolastici, nell’ottica della sicurezza».

Nel corso della seduta pomeridiana il sen. Tocci (PD) è intervenuto in merito al parametro della Valutazione sulla qualità della ricerca (VQR), ritenendo indispensabile una riflessione. Si pronuncia infatti favorevolmente sulla valutazione, paventando tuttavia il rischio che essa, laddove svolta in modo non corretto, finisca per dare manforte alle posizioni ideologicamente contrarie. Afferma infatti che l’attribuzione di una premialità in termini di posti in organico per quegli atenei collocati nei livelli più alti della VQR finisce per creare una sorta di gerarchia, che aumenta il divario con le università più in difficoltà. Ritiene invece che la qualità media del sistema possa essere innalzata solo sostenendo chi si colloca in posizione peggiore, tenuto conto che il comparto universitario è attualmente sottodimensionato. Sollecita perciò a supportare gli atenei più in difficoltà, ferma restando la possibilità di introdurre dei correttivi, tra cui ad esempio la perdita dei finanziamenti se i ricercatori reclutati non raggiungono gli obiettivi prefissati.

Alle ore 17 di ieri era fissato il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Missione 23

È stata pubblicata la tabella relativa allo Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, allegata al Disegno di Legge di Bilancio. Se ne parlerà a partire da martedì 7 in VII Commissione, relatrice la sen. Francesca Puglisi.

Tra gli Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione si legge:
«consolidare gli strumenti di programmazione e valutazione delle Università e introdurre, anche nel settore della Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, un sistema di programmazione dell’offerta formativa secondo parametri e indicatori che siano oggetto di processi di rigorosa valutazione e che allineino il settore agli standard di qualità dello Spazio Europeo dell’Educazione, anche in coerenza con lo sviluppo  sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda 2030».
Relativamente alle Priorità Politiche 2018 del Miur:
«proseguire il percorso relativo alla revisione dell’articolato sistema delle Istituzioni Afam, ripensandone gli aspetti di governance, la struttura formativa, la razionalizzazione territoriale e le modalità di reclutamento del personale, con l’obiettivo di valorizzare le vocazioni delle singole istituzioni».
Queste le tabelle relative all’Afam contenute nel lungo allegato:
E per finire, una buona notizia, o forse una burla:

Diplomi v.o. e mandolini in due interrogazioni

Nel resoconto della seduta di ieri al Senato viene dato conto di  due interrogazioni (Blundo-Puglia  e Liuzzi) pervenute dal 26 al 30 ottobre 2017.

 

BLUNDOPUGLIA – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – (4-08343)

Premesso che:

l’origine dei “conservatori di musica statali” è antica, le prime istituzioni di questo tipo nacquero tra il XIII e il XIV secolo come istituti di beneficenza per accogliere e avviare a un mestiere gli orfani con lo scopo inoltre di conservare la musica tramandandola. Verso la fine del Cinquecento però la pratica musicale divenne tanto importante da far sì che i conservatori si trasformassero in istituti specializzati, specificatamente destinati alla formazione musicale, corale e strumentale, dei giovani, e a partire dal Seicento gli artisti cominciarono a essere molto richiesti dal mercato;

è nei conservatori che si sono formati e hanno studiato i più celebri musicisti del nostro tempo e che hanno scritto la storia della musica. Vivaldi, Mozart, Porpora, Rossini, Puccini, Pergolesi e, in tempi più recenti, Abbado, Muti, Pavarotti, Pollini sono solo alcuni dei nomi di spicco che si formarono tra le mura di queste scuole o che vi insegnarono;

la ricetta alla base del successo di questi istituti era la creazione di un ambiente nel quale lo studente non solo poteva dedicarsi allo studio della musica, ma in cui la musica lo circondasse, entrasse a far parte della sua vita quotidiana e lo accompagnasse nella crescita umana e culturale. I corsi del vecchio ordinamento, a differenza degli ordinari corsi universitari, non solo iniziavano solitamente nell’infanzia o tutt’al più nel periodo adolescenziale, ma avendo durata in media decennale o settennale, accompagnavano lo studente fino all’età adulta. In questi ambienti l’alunno non solo poteva contare sulla possibilità di frequentare lezioni individuali di strumento impartite da un maestro, ma l’insegnante di strumento accompagnava lo studente nella sua crescita umana e professionale, e spesso il rapporto studente maestro durava anche negli anni successivi al diploma;

altrettanto importante era l’ambiente in cui l’alunno si formava. Nel conservatorio lo studente conviveva giornalmente con studenti che coltivavano la sua stessa passione e interessi e insieme a questi frequentava non solo le lezioni di strumento, pianoforte complementare, prove d’orchestra, musica da camera, assieme fiati, canto corale eccetera ma, invero, organizzava prove, esercitazioni, saggi di fine anno aperti al pubblico e altro. I conservatori infatti, unici tra gli istituti e scuole, avevano la peculiarità di permettere agli studenti il noleggio di aule attrezzate nelle quali potevano studiare da soli o in gruppo, esercitarsi, confrontarsi eccetera. La musica finiva così per circondare ogni aspetto della vita dello studente, che viveva e cresceva insieme ad essa;

il fine dei conservatori tuttavia non è mai stato limitato a quello di formare bravi e preparati professionisti; l’obiettivo primario, fin dall’origine, è sempre stato quello di permettere che l’arte e la musica che veniva al loro interno insegnata potesse essere a sua volta tramandata. Insomma, il vero scopo dei conservatori è da sempre stato quello di formare maestri, in grado di insegnare e tramandare l’arte appresa; la peculiarità del piano di studi del vecchio ordinamento, infatti, era un vero e proprio studio della tecnica dello strumento collegato alla didattica strumentale sin dai primi anni;

a rafforzare questo aspetto concorreva anche l’attività di tirocinio che gli studenti svolgevano e dunque parte di una tradizione secolare; invero, tale possibilità, almeno nei confronti dei diplomati del vecchio ordinamento, è stata prevista anche dalla normativa che ha disciplinato tali enti. È un dato di fatto che l’art. 189 del regolamento generale sugli istituti di belle arti, di musica e d’arte drammatica (di cui al decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852) prevedesse per l’appunto tale possibilità;

con l’approvazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”, il Parlamento italiano operava una riforma di tutto il settore artistico-musicale;

il testo della riforma, interrompendo una tradizione pressoché secolare, prevedeva la trasformazione dei conservatori in istituti di formazione superiore finalizzati al rilascio di lauree di primo e secondo livello, e l’allestimento di un ciclo di studi consistente in un triennio più un biennio, creando quindi una distinzione tra i diplomi del vecchio ordinamento, fino al 1999 compreso, e i diplomi conseguiti dall’anno 2000, riconosciuti come nuovo ordinamento universitario;

con l’accorciamento sostanziale di tutti i percorsi di studio, e in molti casi il dimezzamento, non era più prevista una formazione di base e “da zero” degli studenti, ma si voleva riservare l’accesso a soggetti che possedessero già solide basi, e che intendessero perfezionare i propri apprendimenti;

il legislatore con l’emanazione della legge n. 508 volle in ogni caso tutelare i possessori di titoli del vecchio ordinamento, stabilendo all’art. 4, comma 2, che tali diplomi avrebbero permesso in via permanente l’accesso all’insegnamento;

con successivi interventi legislativi tali diplomi vennero dapprima equiparati a lauree di primo livello, con ilò decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e infine a lauree magistrali, con la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013);

inoltre, secondo il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, tali diplomi avrebbero dovuto costituire titolo valido per l’accesso ai concorsi a cattedre;

secondo la direttiva 2005/36/CE, che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito comunitario, con il termine “formazione regolamentata” si deve intendere “qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale”;

è un dato di fatto che il percorso di studi sostenuto dai possessori di diplomi AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) del vecchio ordinamento fosse specificatamente orientato non solo alla formazione artistica musicale, ma anche all’insegnamento. Tali diplomi, inoltre, sempre secondo la normativa vigente, avrebbero dovuto dare accesso alla professione di insegnante nonché ai concorsi a cattedra;

nonostante tale impianto normativo lasciasse ben poco spazio interpretativo circa la validità di tali diplomi ai fini dell’accesso all’insegnamento, nel corso del tempo sono stati allestiti percorsi formativi volti all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento, a pagamento e con obbligo di frequenza, rivolti a tale personale di durata mediamente doppia rispetto ai possessori di altre qualifiche o diplomi che davano accesso ad altre classi di concorso;

è constato che i percorsi di Didattica della musica a differenza delle SSIS (scuola di specializzazione all’insegnamento secondario) che erano di durata biennale, fossero inizialmente di durata quadriennale, ovvero doppia, rispetto i percorsi “ordinari” e ricondotti ad un percorso biennale solo negli ultimi due anni di funzionamento di tali percorsi;

si segnala inoltre che in tempi più recenti l’amministrazione, e in particolare i conservatori, disattendendo il disposto di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti”, ha omesso l’attuazione del disposto di cui all’art. 15, ove era previsto che i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento fossero in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, tra cui i possessori di diplomi AFAM del vecchio ordinamento, conseguissero l’abilitazione all’insegnamento mediante il compimento del percorso del solo tirocinio formativo attivo (TFA), della durata di “un solo anno”, avviando invece al loro posto le lauree magistrali di cui all’articolo 7 del regolamento di durata doppia rispetto ai relativi TFA;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta “la Buona scuola”, all’articolo 1, comma 107, stabilisce che, “a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”. Tale disposto, sebbene successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, non ha però perso tale valenza, semplicemente si segnala che il legislatore abbia rimandato di un ulteriore triennio il periodo di validità di tali diplomi ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto;

considerato che:

i corsi di accademia e conservatorio del vecchio ordinamento da sempre hanno perseguito il duplice obiettivo di formare validi professionisti, che potessero al contempo tramandare e conservare l’arte appresa presso tali istituti;

il legislatore riconoscendo tale ruolo ha stabilito che tali diplomi dovessero dare in via permanente accesso all’insegnamento e ai concorsi a cattedra;

i possessori di diplomi AFAM del vecchio ordinamento devono ritenersi, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, a tutti gli effetti possessori di valide qualifiche professionali;

nonostante quanto finora ribadito, tale personale è stato costretto, ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento ovvero di una qualifica della quale avrebbero dovuto considerarsi già in possesso, a frequentare percorsi abilitanti di durata mediamente doppia rispetto ai percorsi allestiti per l’accesso ad altre classi di concorso ed insegnamento (SSIS e TFA), già peraltro pesantemente censurati dal Comitato europeo dei diritti sociali che, a seguito dell’avvio del reclamo n. 105/2014 dell’associazione sindacale “La voce dei giusti”, per violazione della carta sociale, ne ha condannato la struttura e le modalità di allestimento per via del numero eccessivo di ore, del numero chiuso, degli obblighi di frequenza, del costo, eccetera. A seguito di tale condanna, per effetto dei trattati sottoscritti, il Comitato dei ministri avrebbe dovuto adottare una risoluzione, entro e non oltre la scadenza dei 4 mesi dalla trasmissione al Comitato stesso, vale a dire il 15 marzo 2017. Risulta agli interroganti che nessun parere o misura è mai stata presa al fine di porre rimedio a tali violazioni;

sono migliaia i possessori di diplomi AFAM del vecchio ordinamento con pluriennale esperienza di insegnamento inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto che, a seguito dell’approvazione della legge n. 107, rischiano la definitiva estromissione del mondo del lavoro;

a seguito dei ricorsi avviati dai possessori di tali diplomi, sono numerosi i giudici che in fase cautelare o di merito hanno riconosciuto le ragioni esposte, da parte ricorrente, affermando il valore abilitante di tali qualifiche e ordinandone l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

i diplomi AFAM del vecchio ordinamento devono a tutti gli effetti considerarsi qualifiche professionali perfettamente valide all’insegnamento e quindi abilitanti; qualsiasi resistenza da parte dell’amministrazione al riconoscimento di tali diplomi e titoli non può che causare ulteriori disagi sia a tale personale che alle scuole nonché al sistema di istruzione e formazione in generale. Con il probabile accoglimento dei ricorsi in essere si prevede infatti uno stravolgimento continuo e costante delle graduatorie, rendendo quindi difficoltosa e caotica l’attribuzione di supplenze e incarichi annuali;

inoltre l’amministrazione, qualora risultasse soccombente o addirittura inadempiente, rischierebbe procedimenti di risarcimento a favore dei soggetti che hanno avviato tali ricorsi;

anche l’avvio dell’attuale concorso a cattedre risulterebbe a rischio qualora non si provvedesse al riconoscimento di tali qualifiche, giacché appare ovvio che anch’esso risulterà oggetto di impugnazione da parte di tale personale qualora non gli si permetta la partecipazione in qualità di personale abilitato;

accertato che il mancato riconoscimento di questi titoli possa comportare disagi e costi tanto all’amministrazione quanto ai possessori di tali diplomi, sarebbe utile conoscere le motivazioni giuridiche per cui si ritiene che tali titoli non costituiscano valida qualifica abilitante all’insegnamento, e le ragioni di opportunità sottese a una simile scelta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo;

se intenda adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di permettere la partecipazione al concorso a cattedra ai possessori di diploma AFAM del vecchio ordinamento in qualità di docenti abilitati, nonché l’ingresso nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.

 

LIUZZI – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – (4-08327)

Premesso che:

la riscoperta del mandolino, dopo i tempi grigi della seconda guerra mondiale, periodo ostile a qualsiasi forma di associazionismo anche del dopo lavoro, ha permesso a molte generazioni di italiani di divulgare le composizioni per mandolino di illustri compositori, quali Mozart, Vivaldi, Scarlatti, Paganini, Beethoven, Verdi, Respigni, Strawinsky, Prokofiev, non dimenticando quelle dei compositori pugliesi, quali Carlo Silvestri di Noci (Bari), dando vita a nuove orchestre “a plettro”, distribuite su tutto il territorio nazionale, che la Federazione mandolinistica italiana ampiamente rappresenta;

il mandolino è uno degli strumenti più conosciuti al mondo, non tanto per le sue caratteristiche tecniche e possibilità sonore, ma piuttosto per la visione semplicistica e riduttiva di strumento popolare, giocoso, tipico della tradizione dell’Italia meridionale;

con decreto ministeriale n. 201 del 1999, si prevede l’istituzione di classi di concorso di “strumento musicale” nella scuola media, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999 che, all’articolo 11, contempla la riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale precedentemente autorizzati e funzionanti in via sperimentale;

ogni bambino può optare per una preferenza nella scelta dello strumento musicale, inerente all’ingresso nella scuola media secondaria di primo grado ad indirizzo musicale (SMIM);

la SMIM differiscono dalle scuole medie “normali”, in quanto presentano un orario di lezione mattutino per tutte le materie comuni, quali italiano, matematica, scienze, arte, mentre nel pomeriggio presentano un’integrazione d’orario, dedicata appositamente all’insegnamento di uno strumento musicale, scelto dai ragazzi tra i 4 proposti da ogni singola scuola, a loro volta precedentemente indicati dal provveditorato degli studi di zona, previa acquisizione delle graduatorie provinciali dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, violino, flauto e percussioni, clarinetto, violoncello, oboe, tromba, sassofono, fagotto, arpa, corno e fisarmonica;

la classe di concorso generica riferita all’insegnamento di ogni strumento musicale citato è la A077; a sua volta questa classe di concorso si suddivide in varie sottoclassi, ognuna riferita ad ogni singolo strumento (AJ077 per il pianoforte, AB77 per la chitarra, AM77 per il violino, AG77 per il flauto, AI77 per le percussioni, AC77 per il clarinetto, eccetera);

il mandolino, purtroppo, ad oggi, non ha ancora alcun codice relativo alla sottoclasse, a differenza, invece, di tutti gli altri strumenti musicali citati e, pertanto, non esiste ancora né un titolo abilitate, né una graduatoria d’istituto e una provinciale che permetta il suo insegnamento;

in mancanza di tutto ciò, i presidi di ogni singola SMIM non possono richiedere ai provveditori all’insegnamento del mandolino, poiché, essendo uno strumento musicale non iscritto all’interno del decreto ministeriale citato, seppur cattedra ordinaria dal 1991 presso il conservatorio di musica “Cesare Pollini” di Padova, non può essere attivato il corso relativo;

tutto ciò comporta un’azione discriminante da parte delle istituzioni scolastiche, che non possono inserire il mandolino tra gli strumenti d’insegnamento nelle ore pomeridiane, delineando in primis una disparità nei riguardi dei laureati di secondo livello di mandolino, impossibilitati a spendere il proprio titolo culturale nel mondo del lavoro e, in secundis, un’azione discriminante nei riguardi degli alunni che, a seguito dell’assenza dell’insegnamento, sono obbligati a ripiegare su altri strumenti, da loro magari poco apprezzati, determinando spesso atteggiamenti per nulla consoni al buon andamento della didattica, demotivando l’entusiasmo iniziale, elemento fondamentale per l’attrazione verso la musica in generale;

considerato che molti sono stati i tentativi fatti, ma non andati a buon fine, dal 2005 ad oggi, per risolvere il problema; sforzi iniziati con una raccolta di 5.000 firme, seguiti da varie interrogazioni parlamentari (lo stesso firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ne ha presentata una il 16 gennaio 2014, 4-01513, a tutt’oggi senza risposta), a presenze in trasmissioni radiofoniche e televisive come “Quark” di Piero Angela, al fine di rendere il più possibile pubblico il disagio ed il malcontento generale dei mandolinisti e soprattutto dei piccoli alunni delle scuole SMIM, dinanzi all’incongruenza del decreto ministeriale del 1999,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto;

se non intenda, con un apposito decreto, integrare l’elenco di cui al decreto ministeriale n. 201 del 1999 includendo il mandolino tra gli strumenti previsti nella classe di concorso A077, ai fini dell’insegnamento nella scuola media ad indirizzo musicale;

se non ritenga urgente tale modifica, sia tenendo conto che la tradizione del mandolino, in particolare in alcune aree del Paese come la Campania, ha creato un’importante realtà artigianale di liuteria nota nel mondo, sia, altresì, per non continuare a discriminare i tanti giovani diplomati in mandolino al conservatorio, che ad oggi vedono, ingiustamente, limitata l’utilizzabilità del proprio titolo di studio.

Carta carbone

È stato pubblicato ieri 30 ottobre il nuovo decreto per le elezioni del Direttore del Conservatorio di Napoli, del tutto identico al precedente del 30 maggio scorso.

Si voterà l’undici, il 15 e eventualmente il 18 dicembre; il 21 novembre la pubblicazione dei candidati ammessi.

Si ribadisce, riguardo all’elettorato passivo, la seguente formulazione, come da Regolamento Elettorale:

Possono concorrere all’elezione del Direttore del Conservatorio di Musica di Napoli i docenti, anche di altre Istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:

  1. essere in servizio presso il Conservatorio o in altre Istituzioni avendo maturato un’anzianità in servizio di almeno dieci anni e di essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza come componente di organi di direzione o gestione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
  2. non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
  3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
  4. non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni.

Sulla complessa ermeneusi dell’articolo, che discende direttamente dall’art.6 comma 2 del DPR 132 (precedente il CCNL del 2005 e l’istituzione dell’unica area della docenza), nonché sul rapporto tra regolamenti e contrattazione ricordiamo quanto recentemente affermato alla Camera dalla sottosegretaria all’ambiente Silvia Velo (pp. 17 sgg.), che da parte del Miur chiedeva alle istituzioni «di precisare che l’elettorato passivo per l’elezione del direttore spetta esclusivamente ai docenti di prima fascia», aggiungendo che «in considerazione dell’incertezza giuridica pregressa, invece, non si è ritenuto opportuno intervenire sugli incarichi in corso» (con riferimento ai casi di Bologna, Torino e Macerata).

Tra le pieghe del Bilancio (la 23.2 prima del 322)

Oggi, martedì 31 ottobre, alle 17, sono all’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960). Da quel momento inizia la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti sul ddl di bilancio alla 5a Commissione entro l’8 novembre. La Commissione Bilancio riferirà all’Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre. Per l’esame del provvedimento, sono previste sedute uniche senza orario di chiusura fino a sabato 25, se necessario.

Dal DDL di Bilancio, come presentato al Senato dal Governo (versione provvisoriamente definitiva “per azioni” 2018-2020 del 29 ottobre u.s.), possiamo osservare:

l’incremento per gli Istituti Tecnici Superiori:

 

quello per i dirigenti scolastici:

 

quello per le Istituzioni scolastiche non statali:

 

e infine il bilancio triennale per le missioni 23.2 (Afam) e 23.3 (Università):

Anonimi esposti

È stata presentata il 18 ottobre scorso in VII Commissione della Camera (prima firmataria l’on. Luisa Bossa di Art.1-MDP) l‘interrogazione 512493 che, prendendo le mosse dalla vicenda delle elezioni alla Direzione del Conservatorio di Napoli, della presentazione e recepimento da parte del MIUR di un esposto anonimo e dal conseguente annullamento delle elezioni stessepone alla Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca una richiesta di chiarimento circa la questione dei docenti di seconda fascia nei Conservatori.

 

 

Interrogazione a risposta in commissione 512493
BOSSA Luisa
Mercoledì 18 ottobre 2017, seduta n. 873

BOSSA, CARLONI e SCOTTO. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

nel maggio 2017 il rettore del Conservatorio di Napoli ha emanato il bando per l’elezione del nuovo direttore per il triennio 2017/2020;

da tale bando si evince che possono concorrere alla carica i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:

1) essere in servizio presso il Conservatorio o in altre istituzioni, avendo maturato un’anzianità in servizio di almeno dieci anni ed essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza come componente di organi di direzione o gestione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;

2) non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per la quali non siano stati riabilitati;

3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni, oppure non essere stati puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni;

4) non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni;

il bando per le elezioni parla di docenti e non fa alcuna distinzione tra i docenti di prima fascia e i docenti di seconda fascia;

il 12 giugno 2017 la commissione elettorale dispone l’elenco dei candidati ammessi a concorrere per la carica di direttore;

il 21 giugno 2017 si svolge il primo turno con i seguenti risultati: Carmine Santaniello voti 36, Angela Morrone voti 27, Maurizio Pietrantonio voti 22, Livio De Luca voti 11, Giuseppina Ambrifi voti 10;

il 29 giugno 2017 ha luogo il secondo turno elettorale, con il seguente risultato: Carmine Santaniello voti 64, Angela Morrone voti 36;

il 4 luglio 2017, la commissione elettorale procede con la proclamazione del vincitore;

successivamente, il direttore generale della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Daniele Livon invia una richiesta di chiarimenti al direttore del Conservatorio di Napoli, Elsa Evangelista; in tale richiesta si fa riferimento ad un esposto anonimo giunto al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca su presunte irregolarità nello svolgimento delle elezioni di cui sopra, e nello specifico al fatto che uno dei cinque candidati non possedesse i requisiti come da bando;

dopo questa comunicazione, il direttore Livon invia una nota, il 6 ottobre 2017, con la quale decide di non poter dar seguito all’elezione e invita il direttore e presidente del Conservatorio a porre in essere un atto di autotutela annullando le elezioni; il tutto è basato sul presupposto della non regolarità della candidatura del Maestro Livio De Luca, essendo questi un accompagnatore al pianoforte;

in realtà, lo status giuridico di questa categoria di lavoratori è stato modificato da una serie di atti: in primo luogo, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Afam, i pianisti accompagnatori perdono la loro qualifica per acquisire quella di docenti di II fascia; mutando lo status giuridico cambia anche l’inquadramento stipendiale;

ciò che definisce inequivocabilmente il passaggio degli ex accompagnatori al ruolo di docenza sono le declaratorie per la messa a sistema dei corsi accademici di I livello, emanate con il decreto ministeriale n. 124 del 30 settembre 2009, dove, alla tabella B, nella sezione area discipline interpretative, si evince che gli ex accompagnatori al pianoforte inquadrati come classe di concorso con il codice F010 prendono il codice del settore disciplinare corrispondente ovvero CODI/25, accompagnamento pianistico (all. 8);

con questo passaggio gli ex accompagnatori risultano di fatto docenti a tutti gli effetti;

ciò è tanto vero che in altri istituti Afam sono stati regolarmente eletti e insediati direttori, la cui qualifica era quella di docenti di II fascia –:

quali elementi intenda fornire la Ministra interrogata in relazione alla vicenda di cui in premessa e quali siano i suoi orientamenti al riguardo. 

Ad analoga interrogazione dell’on. Laboccetta (F.I) ha risposto il 27 ottobre in Aula la sottosegretaria… all’ambiente Silvia Velo (da 1:38:35 in avanti):

Ricordiamo che i Conservatori di Torino e Bologna hanno avuto in passato un direttore docente di seconda fascia. E che il direttore dell’ABA di Macerata è una docente di seconda fascia di Decorazione.

Il Presidente dei Direttori

Antonio Ligios, attuale direttore del Conservatorio di Sassari, ha superato Renato Meucci, Presidente in carica esattamente da un anno, nelle elezioni alla Presidenza della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica tenutesi a Roma ieri 24 ottobre.

Ligios, docente di Storia della Musica  era stato eletto nuovamente direttore del Conservatorio sardo nel giugno scorso per il triennio 2017-2020.